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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/10/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1841/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
DO. ON AR Presidente
DO. Claudio Michelucci Giudice
DO. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/08/2025, da
nata a [...] il [...] (Codice fiscale Parte_1
) e residente in [...], rappresentata ed C.F._1 assistita dall'Avv. Marisa Zariani e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Domodossola,
Via Al Calvario n.° 15 (e-mai; pec giusta procura in atti Email_1
nato in [...] il [...] e residente in Zizers, Schlunbstrasse n.° 6, Parte_2 rappresentato ed assistito dall'Avv. Marisa Zariani e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Domodossola, Via Al Calvario n.° 15, giusta procura in atti con i seguenti figli: nata a [...] il giorno Parte_3
18.11.2024
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “1) la figlia minore nata a [...]
ER il giorno 18.11.2024 residente in [...] viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, conserverà la propria residenza presso l'abitazione della madre la quale potrà assumere le decisioni di maggiore interesse ed in caso di urgenza per la minore, in via autonoma stante la lontananza dei luoghi di residenza dei genitori. 2) Entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute (salvo casieccezionali in cui sarà madre ad assumere ogni decisione) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
3) I genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé la figlia.
4) Il padre potrà vederla e tenerla, data l'età con sé con le seguenti modalità:
FINO AL COMPIMENTO DEI TRE ANNI DELLA MINORE.
a) due giorni al mese previo preavviso di almeno giorni sette;
b) al compleanno della minore e nei giorni più rilevanti della vita della minore.
DOPO IL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DELLA MINORE
a) a fine settimana alternati o il sabato o la domenica,
b) Alternativamente dal 24/12 pomeriggio al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore
17,00 al 26 dicembre alle ore 20,30;
c) una settimana durante le vacanze invernali ed un'altra settimana durante le vacanze estive. Ogni migliore determinazione di visita potrà essere concordata dai genitori nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto dell'attività lavorativa prestata da entrambi i genitori, ed il tutto sempre, fatta salva miglior determinazione fra i genitori nell'interesse esclusivo della minore e con il progredire della sua età, assecondando – nel rispetto del principio della bigenitorialità – le esigenze della minore stesso. I genitori naturali concordano che la minore abbia sempre con sé i documenti in originale.
5) Il padre si impegna a versare a titolo di concorso nel mantenimento della minore, entro il giorno venticinque di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (diconsi cinquecento /00) detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
6) il padre si impegna a versare anche la somma mensile pari ad € 300,00 (diconsi trecento/00) per le spese relative alla baby sitter e ciò sin tanto che la minore non frequenterà la scuola dell'infanzia.
7) La madre potrà continuare a percepire, per intero, l'assegno unico e/o gli assegni familiari.
8) I genitori concorreranno, inoltre, nella misura pari al 50%, alle spese mediche non garantite dal
SSN, alle spese scolastiche (retta scuola, iscrizione, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche, corsi, trasporti ecc.) a quelle sportive e/o ricreative, e a quelle straordinarie in genere;
tutte le spese dovranno previamente essere concordate fra i genitori secondo quanto prevede il
Protocollo del Tribunale di ER.
9) I genitori si concedono, e sin da ora, assenso all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore . Parte_3
10) I genitori si impegnano a mantenere reciproci rapporti, con toni civili ed educati, con rispetto degli orari previsti nelle presenti condizioni. I genitori, inoltre, si impegnano a promuovere ed incentivare lo sviluppo di rapporti intensi tra ciascuno di essi e la figlia minore e con i rispettivi rami parentali;
infine ciascun genitore durante il periodo di frequentazione tra ciascuno di essi ed il minore si impegna a permettere all'altro genitore di contattare la figlia una volta al giorno con una videochiamata da effettuarsi in orario da concordarsi.
11) Le spese della procedura sono compensate fra le parti.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29/08/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni Pt_3 sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessda stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che il padre si impegna a versare anche la somma mensile pari ad € 300,00 (diconsi trecento/00) per le spese relative alla baby sitter e ciò sin tanto che la minore non frequenterà la scuola dell'infanzia; si dà, inoltre, atto che i genitori si concedono, e sin da ora, assenso all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore Parte_3
; che durante il periodo di frequentazione tra ciascuno di essi ed la minore si impegna a
[...] permettere all'altro genitore di contattare la figlia una volta al giorno con una videochiamata da effettuarsi in orario da concordarsi.
Si dà infine atto le parti rinunciano alla impugnazione della presente sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i Parte_3 genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
FINO AL COMPIMENTO DEI TRE ANNI DELLA MINORE
a) due giorni al mese previo preavviso di almeno giorni sette;
b) al compleanno della minore e nei giorni più rilevanti della vita della minore
DOPO IL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DELLA MINORE
a) a fine settimana alternati o il sabato o la domenica,
b) Alternativamente dal 24/12 pomeriggio al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore
17,00 al 26 dicembre alle ore 20,30;
c) una settimana durante le vacanze invernali ed un'altra settimana durante le vacanze estive.
Ogni migliore determinazione di visita potrà essere concordata dai genitori nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto dell'attività lavorativa prestata da entrambi i genitori, ed il tutto sempre, fatta salva miglior determinazione fra i genitori nell'interesse esclusivo della minore e con il progredire della sua età, assecondando – nel rispetto del principio della bigenitorialità – le esigenze della minore stesso;
pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di concorso nel mantenimento della minore, entro il giorno venticinque di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (diconsi cinquecento /00) detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
La madre potrà continuare a percepire, per intero, l'assegno unico e/o gli assegni familiari;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non garantite dal SSN, alle spese scolastiche (retta scuola, iscrizione, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche, corsi, trasporti ecc.) a quelle sportive e/o ricreative, e a quelle straordinarie in genere;
tutte le spese dovranno previamente essere concordate fra i genitori secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di ER.
Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in ER, il 07/10/2025
Il Presidente est
DO ON AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
DO. ON AR Presidente
DO. Claudio Michelucci Giudice
DO. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/08/2025, da
nata a [...] il [...] (Codice fiscale Parte_1
) e residente in [...], rappresentata ed C.F._1 assistita dall'Avv. Marisa Zariani e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Domodossola,
Via Al Calvario n.° 15 (e-mai; pec giusta procura in atti Email_1
nato in [...] il [...] e residente in Zizers, Schlunbstrasse n.° 6, Parte_2 rappresentato ed assistito dall'Avv. Marisa Zariani e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Domodossola, Via Al Calvario n.° 15, giusta procura in atti con i seguenti figli: nata a [...] il giorno Parte_3
18.11.2024
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “1) la figlia minore nata a [...]
ER il giorno 18.11.2024 residente in [...] viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, conserverà la propria residenza presso l'abitazione della madre la quale potrà assumere le decisioni di maggiore interesse ed in caso di urgenza per la minore, in via autonoma stante la lontananza dei luoghi di residenza dei genitori. 2) Entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute (salvo casieccezionali in cui sarà madre ad assumere ogni decisione) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
3) I genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé la figlia.
4) Il padre potrà vederla e tenerla, data l'età con sé con le seguenti modalità:
FINO AL COMPIMENTO DEI TRE ANNI DELLA MINORE.
a) due giorni al mese previo preavviso di almeno giorni sette;
b) al compleanno della minore e nei giorni più rilevanti della vita della minore.
DOPO IL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DELLA MINORE
a) a fine settimana alternati o il sabato o la domenica,
b) Alternativamente dal 24/12 pomeriggio al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore
17,00 al 26 dicembre alle ore 20,30;
c) una settimana durante le vacanze invernali ed un'altra settimana durante le vacanze estive. Ogni migliore determinazione di visita potrà essere concordata dai genitori nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto dell'attività lavorativa prestata da entrambi i genitori, ed il tutto sempre, fatta salva miglior determinazione fra i genitori nell'interesse esclusivo della minore e con il progredire della sua età, assecondando – nel rispetto del principio della bigenitorialità – le esigenze della minore stesso. I genitori naturali concordano che la minore abbia sempre con sé i documenti in originale.
5) Il padre si impegna a versare a titolo di concorso nel mantenimento della minore, entro il giorno venticinque di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (diconsi cinquecento /00) detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
6) il padre si impegna a versare anche la somma mensile pari ad € 300,00 (diconsi trecento/00) per le spese relative alla baby sitter e ciò sin tanto che la minore non frequenterà la scuola dell'infanzia.
7) La madre potrà continuare a percepire, per intero, l'assegno unico e/o gli assegni familiari.
8) I genitori concorreranno, inoltre, nella misura pari al 50%, alle spese mediche non garantite dal
SSN, alle spese scolastiche (retta scuola, iscrizione, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche, corsi, trasporti ecc.) a quelle sportive e/o ricreative, e a quelle straordinarie in genere;
tutte le spese dovranno previamente essere concordate fra i genitori secondo quanto prevede il
Protocollo del Tribunale di ER.
9) I genitori si concedono, e sin da ora, assenso all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore . Parte_3
10) I genitori si impegnano a mantenere reciproci rapporti, con toni civili ed educati, con rispetto degli orari previsti nelle presenti condizioni. I genitori, inoltre, si impegnano a promuovere ed incentivare lo sviluppo di rapporti intensi tra ciascuno di essi e la figlia minore e con i rispettivi rami parentali;
infine ciascun genitore durante il periodo di frequentazione tra ciascuno di essi ed il minore si impegna a permettere all'altro genitore di contattare la figlia una volta al giorno con una videochiamata da effettuarsi in orario da concordarsi.
11) Le spese della procedura sono compensate fra le parti.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29/08/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni Pt_3 sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessda stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che il padre si impegna a versare anche la somma mensile pari ad € 300,00 (diconsi trecento/00) per le spese relative alla baby sitter e ciò sin tanto che la minore non frequenterà la scuola dell'infanzia; si dà, inoltre, atto che i genitori si concedono, e sin da ora, assenso all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore Parte_3
; che durante il periodo di frequentazione tra ciascuno di essi ed la minore si impegna a
[...] permettere all'altro genitore di contattare la figlia una volta al giorno con una videochiamata da effettuarsi in orario da concordarsi.
Si dà infine atto le parti rinunciano alla impugnazione della presente sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i Parte_3 genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
FINO AL COMPIMENTO DEI TRE ANNI DELLA MINORE
a) due giorni al mese previo preavviso di almeno giorni sette;
b) al compleanno della minore e nei giorni più rilevanti della vita della minore
DOPO IL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DELLA MINORE
a) a fine settimana alternati o il sabato o la domenica,
b) Alternativamente dal 24/12 pomeriggio al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore
17,00 al 26 dicembre alle ore 20,30;
c) una settimana durante le vacanze invernali ed un'altra settimana durante le vacanze estive.
Ogni migliore determinazione di visita potrà essere concordata dai genitori nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto dell'attività lavorativa prestata da entrambi i genitori, ed il tutto sempre, fatta salva miglior determinazione fra i genitori nell'interesse esclusivo della minore e con il progredire della sua età, assecondando – nel rispetto del principio della bigenitorialità – le esigenze della minore stesso;
pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di concorso nel mantenimento della minore, entro il giorno venticinque di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (diconsi cinquecento /00) detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
La madre potrà continuare a percepire, per intero, l'assegno unico e/o gli assegni familiari;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non garantite dal SSN, alle spese scolastiche (retta scuola, iscrizione, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche, corsi, trasporti ecc.) a quelle sportive e/o ricreative, e a quelle straordinarie in genere;
tutte le spese dovranno previamente essere concordate fra i genitori secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di ER.
Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in ER, il 07/10/2025
Il Presidente est
DO ON AR