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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 7794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7794 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 10091 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
mobiliare, e vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla via Principe di Napoli n.21
presso lo studio dell'avv. Arnaldo Todisco (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE -
E 2
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliata in via Viggiano 33 Ariano Irpino presso lo studio dell'avv.
Masciola Irene (C.F. che la rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura allegata in atti;
- OPPOSTA -
NONCHE'
DI NAPOLI, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.F._4
Napoli alla via A. Diaz n. 11
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_1
e il ed ha impugnato
[...] Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9007103190000
notificata in data 19.04.2023 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 071 2014 0077990692000 dell'importo di €
777,59 e n. 071 2015 0014076530000 dell'importo di euro 3
1.361,99 relative alla partita di credito n. CP_3
9241/2014 iscritte per il recupero di spese anticipate dal
Tribunale di Napoli per la difesa d'ufficio, chiedendo l'annullamento delle cartelle indicate. A sostegno dello strumento di reazione azionato, parte opponente, premessa l'ammissibilità dell'azione e la competenza del giudice adito, ha dedotto la mancata notifica delle cartelle. Su
tali premesse ha richiesto l'annullamento dell'intimazione,
con la condanna delle parti convenute alle spese di lite.
Si è costituita l' Controparte_1
eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito, altresì, il Controparte_2
resistendo alle eccezioni formulate e chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del giorno 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito. Con specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di 4
giustizia, tema in disamina, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria
(Cass., S.U. 31/07/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: "sono riservate alla
cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti
o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di
talune voci al perimetro di applicabilità della condanna,
sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto
perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di
esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si
discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto,
della portata della stessa statuizione penale, la questione
appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione
penale" (Cass. pen., sent. n. 14598/2020; analogamente,
Cass. pen., sent. n. 23504/2022). Non solo. Ancora, più di recente, è stato affermato che "in tema di recupero di
spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore,
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento
notificata, contesti i presupposti legali della decisione
del giudice penale relativa alle spese processuali al cui
rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex
articolo 615 c.p.c., non deve dichiarare la propria 5
incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale,
ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone
l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi
riguardanti la quantificazione delle spese processuali
operata dagli organi amministrativi competenti
successivamente alla formazione del titolo esecutivo
giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa
dal giudice penale"(Cass. pen., sent. n. 37138/2022).
Ciò premesso, la domanda proposta da parte attrice va qualificata ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. come opposizione agli atti esecutivi, con riferimento alle contestazioni sollevate in ordine alla regolarità del procedimento di notificazione, stante l'asserita mancanza della notifica degli atti prodromici.
Sul punto la domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente non risulta la notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata e di cui si chiede l'annullamento. Tuttavia, tra le notifiche delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnata,
risulta la rituale notifica di due intimazioni di pagamento: la prima contraddistinta dal n. 071 2017 6
9061575428000 notificata in data 10.05.2018 e perfezionata con tutti i regolari adempimenti ai sensi dell'art. 140
c.p.c. per compiuta giacenza, la seconda contraddistinta dal n. 071 2019 9053614788000 notificata il 05.03.2020 a mani di che ha sottoscritto per ricezione. Controparte_4
Ne segue che vi sono atti prodromici ritualmente notificati e non impugnati tempestivamente. In tal caso l'intimato può
far valere eventuali vizi di merito del rapporto nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass.
20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alla notifica effettuata a avente fede privilegiata. Controparte_4
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare vizi che riguardano l'attività preliminare.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello 7
notificato. Nella fattispecie, al momento della regolare notifica delle intimazioni di pagamento citate si poteva impugnare la mancata notifica delle cartelle di pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli atti prodromici citati;
pertanto, la domanda deve essere rigettata, in quanto l'ente impositore e la riscossione hanno operato correttamente chiedendo il pagamento del dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese, in ragione dell'andamento processuale, si compensano per l'intero tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) compensa le spese.
Napoli, 04/09/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 10091 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
mobiliare, e vertente
T R A
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla via Principe di Napoli n.21
presso lo studio dell'avv. Arnaldo Todisco (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE -
E 2
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliata in via Viggiano 33 Ariano Irpino presso lo studio dell'avv.
Masciola Irene (C.F. che la rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura allegata in atti;
- OPPOSTA -
NONCHE'
DI NAPOLI, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.F._4
Napoli alla via A. Diaz n. 11
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_1
e il ed ha impugnato
[...] Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9007103190000
notificata in data 19.04.2023 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 071 2014 0077990692000 dell'importo di €
777,59 e n. 071 2015 0014076530000 dell'importo di euro 3
1.361,99 relative alla partita di credito n. CP_3
9241/2014 iscritte per il recupero di spese anticipate dal
Tribunale di Napoli per la difesa d'ufficio, chiedendo l'annullamento delle cartelle indicate. A sostegno dello strumento di reazione azionato, parte opponente, premessa l'ammissibilità dell'azione e la competenza del giudice adito, ha dedotto la mancata notifica delle cartelle. Su
tali premesse ha richiesto l'annullamento dell'intimazione,
con la condanna delle parti convenute alle spese di lite.
Si è costituita l' Controparte_1
eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito, altresì, il Controparte_2
resistendo alle eccezioni formulate e chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del giorno 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito. Con specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di 4
giustizia, tema in disamina, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria
(Cass., S.U. 31/07/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: "sono riservate alla
cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti
o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di
talune voci al perimetro di applicabilità della condanna,
sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto
perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di
esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si
discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto,
della portata della stessa statuizione penale, la questione
appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione
penale" (Cass. pen., sent. n. 14598/2020; analogamente,
Cass. pen., sent. n. 23504/2022). Non solo. Ancora, più di recente, è stato affermato che "in tema di recupero di
spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore,
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento
notificata, contesti i presupposti legali della decisione
del giudice penale relativa alle spese processuali al cui
rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex
articolo 615 c.p.c., non deve dichiarare la propria 5
incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale,
ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone
l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi
riguardanti la quantificazione delle spese processuali
operata dagli organi amministrativi competenti
successivamente alla formazione del titolo esecutivo
giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa
dal giudice penale"(Cass. pen., sent. n. 37138/2022).
Ciò premesso, la domanda proposta da parte attrice va qualificata ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. come opposizione agli atti esecutivi, con riferimento alle contestazioni sollevate in ordine alla regolarità del procedimento di notificazione, stante l'asserita mancanza della notifica degli atti prodromici.
Sul punto la domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente non risulta la notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata e di cui si chiede l'annullamento. Tuttavia, tra le notifiche delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnata,
risulta la rituale notifica di due intimazioni di pagamento: la prima contraddistinta dal n. 071 2017 6
9061575428000 notificata in data 10.05.2018 e perfezionata con tutti i regolari adempimenti ai sensi dell'art. 140
c.p.c. per compiuta giacenza, la seconda contraddistinta dal n. 071 2019 9053614788000 notificata il 05.03.2020 a mani di che ha sottoscritto per ricezione. Controparte_4
Ne segue che vi sono atti prodromici ritualmente notificati e non impugnati tempestivamente. In tal caso l'intimato può
far valere eventuali vizi di merito del rapporto nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass.
20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alla notifica effettuata a avente fede privilegiata. Controparte_4
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare vizi che riguardano l'attività preliminare.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello 7
notificato. Nella fattispecie, al momento della regolare notifica delle intimazioni di pagamento citate si poteva impugnare la mancata notifica delle cartelle di pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli atti prodromici citati;
pertanto, la domanda deve essere rigettata, in quanto l'ente impositore e la riscossione hanno operato correttamente chiedendo il pagamento del dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese, in ragione dell'andamento processuale, si compensano per l'intero tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) compensa le spese.
Napoli, 04/09/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso