Sentenza 30 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 30/09/2021, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2021
N. 02055/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EO OS, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone e Francesco Foggia, domiciliato presso la RN Segreteria Giurisdizionale TAR in RN, piazzetta San Tommaso D'Aquino, 3;
contro
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell’ordinanza demolitoria n. 11/2017 prot. n. 05595 del 18.04.2017, recante il ripristino dello stato dei luoghi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-del provvedimento del 13.12.2017, n. 18438, recante il diniego della domanda di accertamento di conformità;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Il titolare in epigrafe di un’attività di ristorazione era destinatario di un’ordinanza di demolizione del 18.04.2017, prot. n. 05595, notificata il 26.04.2017, recante l’ingiunzione ripristinatoria di una serie di abusi. Avverso la stessa insorge, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso RG 2021/655, notificato il 26.06.2017 e depositato il 18.07.2017, assistito da una serie di vizi di illegittimità, così di seguito sintetizzati:
1)VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 10 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SS.MM.II. VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE. ECCESSO DI POTERE.
La parte ricorrente si duole della lesione del diritto partecipativo, atteso che, a suo dire, la nota prot. n. 05595 del 18.04.2017, con cui si dava avviso dell’avvio del procedimento demolitorio dei manufatti realizzati, non consentiva alla stessa di comprendere le ragioni effettive dell’inizio del procedimento de quo, inibendole la produzione di un concreto apporto propulsivo e collaborativo, diversamente influente sulla scelta decisoria impugnata.
2)VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/1990 SS.MM.II. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E PER ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il ricorrente stigmatizza l’operato dell’Ente intimato, il quale, da un lato, avrebbe, a suo dire, pretermesso la disamina di elementi circostanziali e fattuali particolarmente rilevanti nel momento decisorio; dall’altro, avrebbe omesso la necessaria esplicitazione delle ragioni giuridiche sottese alla soluzione demolitoria, escludendo ogni profilo descrittivo delle opere contestate, sotto il profilo della loro abusività.
3)ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
La parte ricorrente insiste, ancora, sul vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, stante la natura pertinenziale degli interventi contestati, soprattutto per ciò che concerne le tettoie, a suo dire, di modeste dimensioni.
4.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SANZIONI. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 33 D.P.R. N. 380 DEL 2001.
Il titolare epigrafato si duole dell’illegittimità del provvedimento gravato, in ragione del fatto che l’Amministrazione non avrebbe, a suo dire, correttamente effettuato la scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria, pretermettendo, in buona sostanza, la preventiva verifica circa la concreta pregiudizialità dell’intervento ripristinatorio.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5.03.2018 e depositato il 13.03.2018, il titolare in epigrafe impugna la nota del 13.12.2017, n. 18438, recante il rigetto dell’istanza, ex art. 36 DPR 380/2001, del 14.06.2017, n. 8730 e successiva integrazione del 3.07.2017, sulla base delle seguenti doglianze di illegittimità:
1)VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 DPR 380/2001. VIOLAZIONE DELLE NORME DEL P.R.G.. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Il ricorrente lamenta il vizio istruttorio in cui sarebbe incorso l’operato dell’Amministrazione resistente, la quale avrebbe, a suo dire, pretermesso un concreto scrutinio circa la doppia conformità dell’opera rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti, ai fini della sostanziale sanabilità.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza pubblica del 29 settembre 2021 la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso principale, avverso l’ordinanza demolitoria, è rigettato.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le doglianze profilate nei motivi di ricorso, che, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Si controverte dell’edificazione di una serie di consistenti e numerose opere, abusivamente realizzate in difformità rispetto al permesso di costruire n. 20 del 2007.
Ed invero, gli interventi abusivi, oggetto di ingiunzione demolitoria, sono così descritti: “1)la realizzazione di un manufatto, dalla superficie di mq 155,27 per una volumetria di mc 434,07, destinato a sala ristorazione..utilizzato a servizio del chiosco ( di cui al permesso di costruire n. 20/2007)…; 2) la realizzazione di una tettoia dalla superficie di mq 4,83..; 3) la realizzazione di un manufatto dalla superficie di mq 8,40 ed una volumetria di mc 21…; 4)la realizzazione di una tettoia dalla superficie di mq 3,24; 5)realizzazione di una tettoia di mq 7,32; 6)la realizzazione di un manufatto di mq 12,57 ed una volumetria di mc 68,51, utilizzato come deposito di derrate alimentari a servizio dell’attività commerciale”.
Il titolo edilizio n. 20 del 2007 consentiva l’edificazione di “un chiosco temporaneo destinato ad area pic nic”, con una serie di prescrizioni: “che l’utilizzo della rampa sia di carattere pedonale; che il manto di copertura sia costituito da manti di laterizio o scandole di legno; che il chiosco venga installato esclusivamente nel periodo febbraio-dicembre; che in caso di richiesta dell’Amministrazione, il chiosco venga rimosso a cura e spese del richiedente senza che lo stesso possa vantare alcun diritto”.
Sulla base della disamina degli atti di causa, l’ordinanza gravata si appalesa al Collegio in tutta la sua incontestabile legittimità, proprio in ragione dell’evidente consistenza strutturale, dimensionale e funzionale delle opere in contestazione, incompatibile, perciò solo, con la natura temporanea, come assentita, nonché con l’invocata natura stessa pertinenziale.
E’, infatti, indubbia, in una visione complessiva e globale, e non anche atomistica dell’illecito, una pregnante caratterizzazione di abusività, stante l’evidente impatto che i manufatti dispiegano sull’assetto urbanistico del territorio circostante, tale da configurarli in termini di “nuove costruzioni”.
Com’è noto, per “nuova costruzione” si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo. Il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento. La configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l’esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l’opera non deve creare un carico urbanistico (TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223; Cons. Stato, Sez.V, 51280 10/11/2017).
Appare incontrovertibile, dunque, la sussunzione, nell’alveo categoriale della nuova costruzione, degli ampliamenti contestati, con la conseguenziale esclusione di qualsivoglia elemento di mera pertinenzialità, nei termini profilati dalla parte ricorrente, sia per i due manufatti sia per le tettoie.
Queste ultime, segnatamente, in ragione delle loro caratteristiche morfologiche, strutturali e funzionali, sono suscettibili di arrecare un apprezzabile impatto volumetrico sul territorio, con conseguente aggravio del carico insediativo, così da comportarne l'assoggettamento al regime abilitativo del permesso di costruire (T.A.R. RN, Sez. II, 18/04/2019, n.642).
Com’è noto, è dominante in giurisprudenza la considerazione per cui non è necessario che l'alterazione dell'assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie; le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale – sono subordinate al rilascio del titolo edilizio (Consiglio di Stato sez. II, 25/05/2020, n.3329). Gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. IV, 14/05/2020, n.1802).
Ed invero, nel caso di specie, le controverse, per la loro caratterizzazione, si configurano non già a guisa di una copertura di mera protezione, bensì di una cospicua estensione sia spaziale sia funzionale (cfr. TAR, Liguria, Genova, sez. I, 10 aprile 2018, n. 310).
Lo stesso rilievo del deficit istruttorio e motivazionale è privo di pregio.
Com’è noto, il dominante indirizzo giurisprudenziale, che il collegio non ignora e dal quale non intende discostarsi, ritiene che il provvedimento con cui è ingiunta, anche tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo non assistito da alcun titolo abbia natura vincolata, essendo ancorato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto; conseguentemente, ai fini della sua adozione, non è richiesta una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso (Cons. Stato, sez. III 13.02.2020, n. 1124; Cons. Stato, sez. II 07.02.2020, n.988). Dal momento che la repressione dell'abuso corrisponde, per definizione, all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, un'adeguata e sufficiente motivazione consiste già nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività (Cons. Stato, sez. VI 27.01.2020, n.631); non può la stessa considerare e ponderare interessi pubblici e privati diversi da quelli tutelati dalla legge, ma deve indicare il rilievo dell’abuso edilizio (Cons. Stato, sez. II, 14.01.2020, n. 349).
L’onere motivazionale è, dunque, pienamente soddisfatto nel caso in cui vi sia stata la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza di titolo edilizio e l'individuazione della norma applicata nonché delle violazioni riscontrate (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. IV, n. 2441/2007; n. 2705/2008; sez. V, n. 4926/2014; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 367/2008; sez. VI, n. 49/2008; sez. IV, n. 57/2008; sez. VIII, n. 4556/2008; sez. III, n. 5255/2008; sez. IV, n. 7798/2008; sez. VI, n. 8761/2008; sez. IV, n. 9720/2008; sez. II, n. 13456/2008; sez. IV, n. 11820/2008; sez. VI, n. 18243/2008; sez. III, n. 19257/2008; sez. IV, n. 20564/2008; n. 20794/2008; sez. VI, n. 21346/2008; n. 1032/2009; n. 1100/2009; sez. IV, n. 1304/2009; n. 1597/2009; n. 3368/2009; sez. VI, n. 5672/2014; sez. III, n. 1770/2015; n. 677/2017; RN, sez. II, n. 397/2017; Napoli, sez. III, n. 1303/2017; sez. IV, n. 1434/2017; sez. VIII, n. 2870/2017; sez. VII, n. 3447/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 57/2008; n. 1318/2009; n. 1768/2009; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 475/2008; Palermo, sez. II, n. 866/2015; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8117/2008; n. 2358/2009; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 781/2009; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1601/2016; TAR Basilicata, Potenza, n. 951/2016; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1435/2016; Tar Torino, Sez. II, 15.12.2019, n. 1210; Tar Campobasso, Sez. I, 05.12.2019, n. 433; Cons. Stato, sez. VI, 18.11.2019, n. 7872; Tar Roma, sez. II, 14.11.2019, n. 13055; Tar Napoli, sez. II, 11.11.2019, n. 5323). Non occorre una motivazione particolarmente stringente ove intercorra un notevole lasso di tempo tra la commissione dell’abuso edilizio e la sua repressione, non potendo configurare la lesione dell’affidamento del privato, stante la natura vincolata del provvedimento gravato. Infatti, l'ingiunta misura repressivo-ripristinatoria, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, è da reputarsi affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res , dove l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell'illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest'ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore (cfr., ex multis , Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2017; sez. IV, n. 3955/2010; sez. V, n. 79/2011; sez. IV, n. 2592/2012; sez. V, n. 2696/2014; sez. VI, n. 3210/2017; TAR Campania, sez. VI, n. 17306/2010; sez. VII, n. 22291/2010; sez. VIII, n. 4/2011; n. 1945/2011; sez. III, n. 4624/2016; n. 5973/2016; sez. VI, n. 2368/2017; sez. VIII, n. 2870/2017; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1962/2010; n. 2631/2010; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 4164/2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 35404/2010; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 432/2011).
La natura di atto vincolato e doveroso dell’ordinanza gravata porta ad analoghe considerazioni anche con riferimento all’ulteriore profilo evidenziato della lesione del diritto partecipativo, per nulla riscontrabile.
Infondato è, altresì, l’ultimo motivo di gravame.
Com’è noto, la valutazione della sussistenza delle condizioni per la c.d. fiscalizzazione dell'abuso non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza di demolizione. Invero, l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell'ordine di demolizione, nella quale gli interessati ben possono dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell'edificio, e sulla base di un motivato accertamento tecnico (T.A.R. Brescia, sez. I, 01/10/2020, n.679). Non basta, però, la concreta dimostrazione dell’impossibilità oggettiva, di tipo tecnico, per riconoscere l’irrogazione, di competenza comunale, della sanzione pecuniaria in luogo di quella più invasiva demolitoria, occorrendo, ineludibilmente, anche il dato sostanziale della mera difformità di tipo parziale dell’abuso, vale a dire di un contrasto con una parte delle previsioni autorizzatorie del titolo edilizio, che però di fatto deve sussistere a monte.
Nel caso di specie, sussistono gli estremi di nuova costruzione, realizzata, perciò solo, in assenza del permesso di costruire.
Ad avvalorare le su esposte considerazioni giuridiche, concorre, poi, l’ineludibile connotato di temporaneità, che sorregge la logica autorizzatoria del titolo edilizio del 2007, peraltro, ancorato, nella sua portata effettuale, ad una serie di rigorose prescrizioni limitative.
E tanto basta al Collegio per rigettare il ricorso principale.
Va, del pari, respinto il ricorso per motivi aggiunti, avverso il successivo diniego di sanatoria delle suddette opere.
E’ inconferente l’unico motivo di ricorso, fondato sul deficit motivazionale dell’atto gravato, il quale, secondo l’assunto attoreo, non si sarebbe pronunciato espressamente sul doppio contrasto delle opere con la normativa urbanistica.
Ed invero, il diniego gravato, nel suo impianto argomentativo, invoca il contrasto delle opere con le previsioni di cui all’art. 21 NTA del PRG (peraltro espressamente citato nella comunicazione di avvio procedimentale), soddisfacendo pienamente l’onere motivazionale.
La norma de qua così regolamenta: “Territorio a destinazione agricola che riveste particolare importanza per la salvaguardia del paesaggio attualmente impegnato da frutteto o agrumeto”: sono consentiti, sugli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria; consolidamento statico e ristrutturazione edilizia. I suddetti interventi non dovranno comportare incrementi di volumi edilizi e del numero delle unità immobiliari esistenti..è fatto divieto di nuove costruzioni sia pubbliche che private”.
E tanto basta al Collegio per riconoscere la legittimità del diniego di sanatoria, stante l’indubbia insanabilità dei manufatti in contestazione, in ragione della loro natura di nuova costruzione.
Per quanto premesso, il ricorso principale ed i suoi motivi aggiunti sono rigettati.
La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale ed i suoi motivi aggiunti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO