Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 7791/2023
Successivamente all'udienza del 30.05.25 h 12,00 svolta con le modalità di cui all'art. art.127 ter cpc e così sostituita dal deposito di note scritte, giusta decreto reso in udienza 14.4.25,
il Gop
-viste le note scritte depositate da parte attrice, con le quali quest'ultima precisa le conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate;
P.Q.M.
Ad h. 17,00 pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc -
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del Gop Stefania Cozzani, ali sensi dell'art. 281sexies cpc, ha pronunciato la seguente pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 7791/2023 promossa da:
elett.te dom.to in Genova, Via Cesarea, 11/7 , presso lo studio legale dell'Avv. Parte_1
Fabrizio BATINI , che lo difende e rappresenta giusta procura a margine dell'atto di citazione
-attore-
Contro
- convenuta contumace- Controparte_1
Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in rinnovazione all'esito dell'ordinanza emessa da questo
GI , il sig ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
deducendo l'inadempimento della medesima alle obbligazioni di
[...]
L'attore chiede quindi nella presente sede condanna della medesima al pagamento di € 10.500,00
oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, nonché ulteriore importo a titolo risarcitorio.-
La società convenuta rimaneva contumace.- Veniva altresì esperita negoziazione assistita (risultando così assolta la relativa condizione di procedibilità); nel corso della stessa inoltre veniva raggiunto accordo tra le parti (v documento allegato in data 4.4.24, agli atti), rimasto peraltro inadempiuto avendo la convenuta corrisposto solo € 812,00.-
Dall' espletata istruttoria documentale risulta la fondatezza della domanda attrice che deve essere accolta nei seguenti termini.-
E' pacifico e documentale il titolo contrattuale da cui nasce l'obbligazione dedotta in giudizio: con scrittura 25.7.15 allegata (v fasc attoreo) il sig vendeva alla convenuta mq.
1.500 di ponteggi Pt_1
per edilizia privata e attrezzatura edile di sua proprietà al prezzo complessivo di € 25.000; risulta altresì pacifico in quanto espressamente ammesso da parte attrice il pagamento parziale da parte della convenuta di € 14.500.-
Va inoltre aggiunto che in corso di giudizio è stato allegato l'accordo di negoziazione assistita con il quale la convenuta, sostanzialmente confermando il titolo contrattuale, riconosce il debito nella misura di € 6500,00 impegnandosi al pagamento rateale dello stesso;
l'accordo sottoscritto anche dall'attore rimaneva però inadempiuto, avendo la convenuta corrisposto solo ulteriore importo di €
812,00.-
Sotto il profilo probatorio va ricordato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito
è tenuto a fornire la prova del rapporto o titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento (Cass 28012/2022); eccepito l'inadempimento pertanto è il debitore che deve provare o di avere adempiuto o che l'obbligazione si è altro modo estinta.- Quanto sopra è pertanto già assorbente ai fini dell'accoglimento della domanda attorea;
dovendo peraltro aggiungersi che l'accordo (raggiunto in sede di negoziazione) rappresenta ulteriore elemento probatorio a conferma della responsabilità della convenuta.-
La convenuta deve quindi essere condannata a corrispondere all'attore la somma dovuta che decurtato ulteriore acconto versato di € 812,00, ammonta ad oggi € 9.688,00 (10.500 – 812,00) ; oltre interessi legali (e non anche rivalutazione, trattandosi di debito di valuta), che decorrono dalla data della domanda al saldo, non risultando in atti diverse od altre costituzioni in mora, né risultando scadenze contrattuali specifiche (attesa anche la modifica quanto ai termini di pagamento risultante dalla cit.
allegata scrittura).-
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.-
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, ogni contraria istanza respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna la società
convenuta a corrispondere all'attore l'importo di € 9.688,00= oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.-
Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 237,00 per esborsi ed €
2.500,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.-
Cosi deciso in Genova all'udienza del 30.05.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani