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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/10/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N. 112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 11 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 122 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024,
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1
calce al ricorso di primo grado, dagli avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale Bavaro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari, alla Piazza Giulio
Cesare, n.30;
APPELLANTE
E
, in persoan del elgale Controparte_1
rappresentante p.t., contumace.
1 APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento danni da mobbing - Appello avverso la sentenza n.
77/2024 del 19 febbraio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte adita accogliersi l'appello e, in riforma Parte dell'impugnata sentenza, condannare l' al risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza della dedotta condotta vessatoria e persecutoria, nella misura complessiva di euro 50.831,00, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.77/2024 del 19 febbraio 2024 il Giudice del lavoro del
Tribunale di Matera respingeva la domanda azionata da Parte_1
Parte
e finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall
[...]
nella misura di euro 50.831,00, oltre accessori, causati dalla condotta vessatoria e mobbizzante posta in essere nei suoi confronti dalla datrice di lavoro a partire dall'aprile 2016.
Compensava integralmente tra le parti le spes edi lite.
Nella stilata motivazione della sentenza gravata, il giudice, all'esito della prova testimoniale espletata, riteneva non provata la domanda risarcitoria come Parte avanzata, escludendo che l' avesse posto in essere condotte vessatorie e mobbizzanti nei confronti del Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello , con Parte_1
ricorso depositato in data 5 agosto 2024, censurando la stessa ed, in particolare, denunciando l'errore in cui era incorso il primo giudice nel non riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno, insistendo sulla condotta vessatoria Parte dell e sulla mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste
2 , avendo il primo giuidce incentrato il rigetto della domanda Testimone_1
esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal teste . Testimone_2
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, avvenuta in data 16 dicembre Parte 2024 non si sotituiva in giudizio.
All'udienza odierna, lette le note dell'appellante, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., stante agli atti la prova
[...]
dell'avvenuta notifica nei suoi confornti dell'atto di appello in data 16 dicembre
2024.
Passando all'esame del merito del presente atto di gravame, insiste l'appellante che a partire dall'aprile 2016 e fino alla data di collocamento in quiescenza è stato destinatario di una pluralità di condotte vessatorie e persecutorie perché, pur essendogli stati attribuiti i Comuni di OM e AL nella sua qualità
C dei Servizi Veterinari Aziendali, egli era rimasto Parte_3
sostanzialmente inoperativo sul luogo di lavoro, non avendo incombenti pratici da svolgere, né strumenti tecnici basilari per lo svolgimento delle mansioni di riferimento, anagrafe canina di AL, con conseguenti disturbi ansiogeni, come da certificazione medica agli atti.
Deduce, quindi, anche in questa sede, l'elencazione solo formale dell'attività
a lui assegnata e il mancato esame delle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e , tali da dover determinare, se correttamente
[...] Testimone_3
valutate, l'accoglimento della domanda azionata.
L'assunto non può essere condiviso.
3 In termini generali, deve precisarsi che è configurabile il "mobbing" lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato entrambi gli elementi, individuabili, il primo, nello svuotamento progressivo delle mansioni della lavoratrice e, il secondo, nell'atteggiamento afflittivo del datore di lavoro, all'interno di un procurato clima di estrema tensione in azienda) (Cass. n.12437/2018; n.18164/2018;
n.1109/2020).
I testi e hanno entrambi affermato che in quella struttura Tes_1 Tes_4
era da solo e che mancavano il computer e l'auto di servizio. Pt_1
Queste circostanze e la loro portata in termini di effettività della condotta mobbizzante dedotta risultano precisate e delimitate dalla dichiarazioni del teste – Direttore dell' all'1° aprile 2016, in sostituzione Testimone_2 Pt_4
di il quale ha precisato che il giorno dopo la presa di possesso del Pt_1
nuovo ufficio, gli comunicava di trasferirsi a AL, suo paese di Pt_1
origine, senza, quindi, prestare alcuna collaborazione nel passaggio delle consegne, lasciandolo da solo a gestire l'avvicendamento. Egli ha, così, dichiarato che il 7 aprile 2016, preso atto della volontà del ricorrente di non viaggiare, provvedeva ad individuare la sua sede di servizio, AL. Quanto all'auto di servizio, precisava che i veterinari sono 50 e le auto solo 5 o Tes_2
6. Quanto alla richiesta di formazione avanzata da dichiarava di essersi Pt_1
rivolto al dr. dirigente veterinario con sede a Pisticci, Persona_1
chiedendogli di mettersi a disposizione del ricorrente, precisando, infine, che verso la fine del 2016 aveva preso il computer di che si trovava nel suo Pt_1
ex ufficio di e di cui quest'ultimo non aveva fornito le password, e lo CP_1
aveva portato a AL con la sua auto.
All'esito di tali dichiarazioni il primo giuiudce ha concluso nel senso che il ricorrente non avesse affatto provato le condotte asseritamente mobbizzanti
4 poste in essere dalla datrice di lavoro e, quindi, la fondatezza della domenda risarcitoria avanzata.
Alla luce del contenuto dell'atto di appello in esame, che non ha fornito elementi di valutazione diversi da quelli posti in luce dal primo giuce, deve concludersi per la conferma integrale della sentenza gravata. Parte Tenuto conto della mancata costituzione dell'appellata , nulla per le spese dle presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 122 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti Parte_1
dell , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., avverso la sentenza n. 77/2024 del 19 febbraio 2024 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) nulla per le spese del presente grado del giudizio;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/2002.
Potenza, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 11 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 122 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024,
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1
calce al ricorso di primo grado, dagli avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale Bavaro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari, alla Piazza Giulio
Cesare, n.30;
APPELLANTE
E
, in persoan del elgale Controparte_1
rappresentante p.t., contumace.
1 APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento danni da mobbing - Appello avverso la sentenza n.
77/2024 del 19 febbraio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte adita accogliersi l'appello e, in riforma Parte dell'impugnata sentenza, condannare l' al risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza della dedotta condotta vessatoria e persecutoria, nella misura complessiva di euro 50.831,00, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.77/2024 del 19 febbraio 2024 il Giudice del lavoro del
Tribunale di Matera respingeva la domanda azionata da Parte_1
Parte
e finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall
[...]
nella misura di euro 50.831,00, oltre accessori, causati dalla condotta vessatoria e mobbizzante posta in essere nei suoi confronti dalla datrice di lavoro a partire dall'aprile 2016.
Compensava integralmente tra le parti le spes edi lite.
Nella stilata motivazione della sentenza gravata, il giudice, all'esito della prova testimoniale espletata, riteneva non provata la domanda risarcitoria come Parte avanzata, escludendo che l' avesse posto in essere condotte vessatorie e mobbizzanti nei confronti del Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello , con Parte_1
ricorso depositato in data 5 agosto 2024, censurando la stessa ed, in particolare, denunciando l'errore in cui era incorso il primo giudice nel non riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno, insistendo sulla condotta vessatoria Parte dell e sulla mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste
2 , avendo il primo giuidce incentrato il rigetto della domanda Testimone_1
esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal teste . Testimone_2
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, avvenuta in data 16 dicembre Parte 2024 non si sotituiva in giudizio.
All'udienza odierna, lette le note dell'appellante, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., stante agli atti la prova
[...]
dell'avvenuta notifica nei suoi confornti dell'atto di appello in data 16 dicembre
2024.
Passando all'esame del merito del presente atto di gravame, insiste l'appellante che a partire dall'aprile 2016 e fino alla data di collocamento in quiescenza è stato destinatario di una pluralità di condotte vessatorie e persecutorie perché, pur essendogli stati attribuiti i Comuni di OM e AL nella sua qualità
C dei Servizi Veterinari Aziendali, egli era rimasto Parte_3
sostanzialmente inoperativo sul luogo di lavoro, non avendo incombenti pratici da svolgere, né strumenti tecnici basilari per lo svolgimento delle mansioni di riferimento, anagrafe canina di AL, con conseguenti disturbi ansiogeni, come da certificazione medica agli atti.
Deduce, quindi, anche in questa sede, l'elencazione solo formale dell'attività
a lui assegnata e il mancato esame delle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e , tali da dover determinare, se correttamente
[...] Testimone_3
valutate, l'accoglimento della domanda azionata.
L'assunto non può essere condiviso.
3 In termini generali, deve precisarsi che è configurabile il "mobbing" lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato entrambi gli elementi, individuabili, il primo, nello svuotamento progressivo delle mansioni della lavoratrice e, il secondo, nell'atteggiamento afflittivo del datore di lavoro, all'interno di un procurato clima di estrema tensione in azienda) (Cass. n.12437/2018; n.18164/2018;
n.1109/2020).
I testi e hanno entrambi affermato che in quella struttura Tes_1 Tes_4
era da solo e che mancavano il computer e l'auto di servizio. Pt_1
Queste circostanze e la loro portata in termini di effettività della condotta mobbizzante dedotta risultano precisate e delimitate dalla dichiarazioni del teste – Direttore dell' all'1° aprile 2016, in sostituzione Testimone_2 Pt_4
di il quale ha precisato che il giorno dopo la presa di possesso del Pt_1
nuovo ufficio, gli comunicava di trasferirsi a AL, suo paese di Pt_1
origine, senza, quindi, prestare alcuna collaborazione nel passaggio delle consegne, lasciandolo da solo a gestire l'avvicendamento. Egli ha, così, dichiarato che il 7 aprile 2016, preso atto della volontà del ricorrente di non viaggiare, provvedeva ad individuare la sua sede di servizio, AL. Quanto all'auto di servizio, precisava che i veterinari sono 50 e le auto solo 5 o Tes_2
6. Quanto alla richiesta di formazione avanzata da dichiarava di essersi Pt_1
rivolto al dr. dirigente veterinario con sede a Pisticci, Persona_1
chiedendogli di mettersi a disposizione del ricorrente, precisando, infine, che verso la fine del 2016 aveva preso il computer di che si trovava nel suo Pt_1
ex ufficio di e di cui quest'ultimo non aveva fornito le password, e lo CP_1
aveva portato a AL con la sua auto.
All'esito di tali dichiarazioni il primo giuiudce ha concluso nel senso che il ricorrente non avesse affatto provato le condotte asseritamente mobbizzanti
4 poste in essere dalla datrice di lavoro e, quindi, la fondatezza della domenda risarcitoria avanzata.
Alla luce del contenuto dell'atto di appello in esame, che non ha fornito elementi di valutazione diversi da quelli posti in luce dal primo giuce, deve concludersi per la conferma integrale della sentenza gravata. Parte Tenuto conto della mancata costituzione dell'appellata , nulla per le spese dle presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 122 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti Parte_1
dell , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., avverso la sentenza n. 77/2024 del 19 febbraio 2024 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) nulla per le spese del presente grado del giudizio;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/2002.
Potenza, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
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