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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere SENT.N°_______
R.G. N° 1035/2021
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Cron. N°________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
Rep. N° ________ S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Trani n. 392/2021 del 23.02.2021 emessa nella causa iscritta in primo grado al n. R.G.
3363/2020, notificata il In data 20.03.2021; OGGETTO: Vendita di cose mobili tra
di (C.F./P.IVA: , in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , (C.F.: Controparte_1 [...]
), con sede in Andria (BT) rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo C.F._1
Giorgino, del Foro di Trani in forza di mandato in calce al presente atto;
- appellante -
e
(VAT , in persona in persona del legale CP_2 C.F._2
rappresentante pro tempore, Sig. (C.F./P.I. (NL8195.97.788.B01) Controparte_3
con sede legale in Zoutketen 1601 – Enkhuizen Paesi Bassi, rappresenta e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in primo grado ex art. 83, comma 3, c.p.c.,
dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi;
1 -appellata-
* * * * * *
All'udienza collegiale del 05.04.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------------------
per gli appellante: in accoglimento dell'appello, riformare la appellata sentenza n.
392/2021 del 23.02.2021 emessa dal Tribunale di Trani, nella parte in cui è stato
ritenuto che il contratto tra le società e si sia perfezionato;
in CP_2 Parte_1
via subordinata, in accoglimento del presente appello, riforma della appellata sentenza
n. 392/2021 del Tribunale di Trani nella parte in cui è stato ritenuto che non ci sono
ragionevoli dubbi sulla effettiva produzione delle sementi;
conseguentemente, riformare
l'appellata sentenza n.392/2021 nella parte in cui è stata disposta la condanna della
al pagamento di € 72.369,14 oltre interessi di mora, spese di lite, liquidate Parte_1
in € 5.086,50 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa ed €
786,00 a titolo di esborsi. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
per l'appellata: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
per decorrenza dei termini per Parte_2
proporre impugnazione in violazione degli artt. 325 c.p.c. e ss. e, per l'effetto,
confermare la sentenza resa dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
[...]
per carenza dei requisiti di forma/contenuto Parte_2 Controparte_1
previsti dall'art. 342 c.p.c. e per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza resa
dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021; nella denegata ipotesi in cui
l'appello avversario dovesse superare il vaglio di cui all'art. 342 c.p.c., accertare e
dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da Parte_2
per carenza dei requisiti previsti dall'art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto,
[...]
confermare la Sentenza resa dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021; 2 rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto
infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti;
rigettare l'atto di appello in quanto
infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente,
confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021; con
vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali del presente
giudizio e dei precedenti gradi e fasi, oltre IVA e CPA come per legge del presente di
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza numero 392/2021 pubblicata il 23.02.2021 il giudice del Tribunale di
Trani condannava la convenuta di al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore della attrice della somma di Euro 72.369,14, oltre CP_2
interessi di mora come da motivazione oltre alle spese di lite.
La società in data 20.03.2021 notificava la sentenza n. 392/2021 alla società CP_2
debitrice in persona del titolare presso la sede della società in CP_4 Controparte_1
76123 Andria (BT), Via Trani KM 1,500.
Con atto di appello notificato in data 25.06.2021 (doc. 2, fascicolo appello) Parte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado.
Si è costituita la società eccependo la tardività dell'appello per decorrenza CP_2
del termine ex-art. 325 c.p.c..
La società appellante ha replicato sostenendo che la sede legale non fosse più operativa dall'ottobre 2020, ragion per cui sarebbe stata valida la notifica fatta all'amministratore della società in data 20.05.2021.
L'eccezione preliminare di tardività è fondata.
Il Collegio rileva che dalla visura depositata dalla appellata nel giudizio di primo grado risulta che la società aveva sede in Andria alla via Trani Km1,500.
Così come documentato dalla società appellata la notifica della sentenza è avvenuta a mezzo posta presso la sede della società in Andria alla via Trani Km1,500. 3 Dalle cartoline prodotte dall'appellata si ricava che la notifica è stata depositata presso l'Ufficio Postale per temporanea assenza del destinatario come risulta dallo sbarramento della casella relativa, e depositato in data 09.03.2021, spedendo la comunicazione con raccomandata indicante il numero con la firma dell'ufficiale postale.
Inoltre, è stato depositato in atti la comunicazione di avvenuto deposito con l'indicazione (CAD) della data di spedizione del 10.03.2024 e la dichiarazione che è
stato immesso in cassetta postale con la firma dell'addetto postale.
Infine, vi è certificazione sull'avviso di ricevimento (modello 23L) che l'atto non fu ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data del 10.03.2021, con la firma dell'addetto il timbro postale e la data di mancato ritiro in cui si sarebbe perfezionata la notifica,
ossia in data 20.03.2021.
Mentre, l'appellante di seguito all'allegazione circa il mancato perfezionamento della notifica, non ha prodotto alcun documento da cui si dovrebbe ricavare il trasferimento di sede.
Cosicchè la notifica della sentenza avvenuta nella sede risultante dalla visura camerale,
in mancanza di altri elementi di prova, si presume sia venuta a conoscenza con la corretta notifica ai sensi degli artt. 145 c.p.c. e 149 c.p.c., non essendo ancora in vigore le norme sulle notifiche telematiche DLGS 149/2022.
Ai sensi dell'art. 325 c.p.c. il termine per proporre l'appello è di 30 giorni decorrente dalla data di notifica della sentenza, oltre il quale l'appello non può più essere proposto.
La sentenza è stata notificata in data 20.03.2021, mentre l'atto di citazione in appello è
stato notificato a mezzo pec il 25.06.2021, oltre quindi il termine ultimo per proporre appello era il 19.04.2021.
La notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica,
il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..
Solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui 4 all'art. 327 c.p.c..
Inoltre, secondo l'interpretazione dell'art. 327, comma secondo, c.p.c., fornita dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ai fini dell'ammissibilità
dell'impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado, è
necessario che essa fornisca prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità
dell'atto di citazione, ovvero quella della sua notifica, e di un presupposto soggettivo,
per tale intendendosi l'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico,
causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi
Pertanto, in simili ipotesi, competeva all'appellante, che intenda contestare la soggettiva ignoranza della pendenza del procedimento della parte rimasta contumace, fornire prova contraria.
Ciò non è avvenuto.
E' evidente che l'appello proposto è ampiamente tardivo e conseguentemente,
inammissibile.
dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del credito in contestazione
(scaglione da € 52.001,00 ad E. 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto , avverso la Parte_2
sentenza resa dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021 emessa nella causa iscritta in primo grado al n. R.G. 3363/2020, notificata il In data 20.03.2021, così
provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata nella misura di Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico degli appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, 5 D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in videoconferenza in data 14.10.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere SENT.N°_______
R.G. N° 1035/2021
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Cron. N°________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
Rep. N° ________ S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Trani n. 392/2021 del 23.02.2021 emessa nella causa iscritta in primo grado al n. R.G.
3363/2020, notificata il In data 20.03.2021; OGGETTO: Vendita di cose mobili tra
di (C.F./P.IVA: , in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , (C.F.: Controparte_1 [...]
), con sede in Andria (BT) rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo C.F._1
Giorgino, del Foro di Trani in forza di mandato in calce al presente atto;
- appellante -
e
(VAT , in persona in persona del legale CP_2 C.F._2
rappresentante pro tempore, Sig. (C.F./P.I. (NL8195.97.788.B01) Controparte_3
con sede legale in Zoutketen 1601 – Enkhuizen Paesi Bassi, rappresenta e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in primo grado ex art. 83, comma 3, c.p.c.,
dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi;
1 -appellata-
* * * * * *
All'udienza collegiale del 05.04.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------------------
per gli appellante: in accoglimento dell'appello, riformare la appellata sentenza n.
392/2021 del 23.02.2021 emessa dal Tribunale di Trani, nella parte in cui è stato
ritenuto che il contratto tra le società e si sia perfezionato;
in CP_2 Parte_1
via subordinata, in accoglimento del presente appello, riforma della appellata sentenza
n. 392/2021 del Tribunale di Trani nella parte in cui è stato ritenuto che non ci sono
ragionevoli dubbi sulla effettiva produzione delle sementi;
conseguentemente, riformare
l'appellata sentenza n.392/2021 nella parte in cui è stata disposta la condanna della
al pagamento di € 72.369,14 oltre interessi di mora, spese di lite, liquidate Parte_1
in € 5.086,50 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa ed €
786,00 a titolo di esborsi. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
per l'appellata: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
per decorrenza dei termini per Parte_2
proporre impugnazione in violazione degli artt. 325 c.p.c. e ss. e, per l'effetto,
confermare la sentenza resa dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
[...]
per carenza dei requisiti di forma/contenuto Parte_2 Controparte_1
previsti dall'art. 342 c.p.c. e per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza resa
dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021; nella denegata ipotesi in cui
l'appello avversario dovesse superare il vaglio di cui all'art. 342 c.p.c., accertare e
dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da Parte_2
per carenza dei requisiti previsti dall'art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto,
[...]
confermare la Sentenza resa dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021; 2 rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto
infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti;
rigettare l'atto di appello in quanto
infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente,
confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021; con
vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali del presente
giudizio e dei precedenti gradi e fasi, oltre IVA e CPA come per legge del presente di
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza numero 392/2021 pubblicata il 23.02.2021 il giudice del Tribunale di
Trani condannava la convenuta di al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore della attrice della somma di Euro 72.369,14, oltre CP_2
interessi di mora come da motivazione oltre alle spese di lite.
La società in data 20.03.2021 notificava la sentenza n. 392/2021 alla società CP_2
debitrice in persona del titolare presso la sede della società in CP_4 Controparte_1
76123 Andria (BT), Via Trani KM 1,500.
Con atto di appello notificato in data 25.06.2021 (doc. 2, fascicolo appello) Parte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado.
Si è costituita la società eccependo la tardività dell'appello per decorrenza CP_2
del termine ex-art. 325 c.p.c..
La società appellante ha replicato sostenendo che la sede legale non fosse più operativa dall'ottobre 2020, ragion per cui sarebbe stata valida la notifica fatta all'amministratore della società in data 20.05.2021.
L'eccezione preliminare di tardività è fondata.
Il Collegio rileva che dalla visura depositata dalla appellata nel giudizio di primo grado risulta che la società aveva sede in Andria alla via Trani Km1,500.
Così come documentato dalla società appellata la notifica della sentenza è avvenuta a mezzo posta presso la sede della società in Andria alla via Trani Km1,500. 3 Dalle cartoline prodotte dall'appellata si ricava che la notifica è stata depositata presso l'Ufficio Postale per temporanea assenza del destinatario come risulta dallo sbarramento della casella relativa, e depositato in data 09.03.2021, spedendo la comunicazione con raccomandata indicante il numero con la firma dell'ufficiale postale.
Inoltre, è stato depositato in atti la comunicazione di avvenuto deposito con l'indicazione (CAD) della data di spedizione del 10.03.2024 e la dichiarazione che è
stato immesso in cassetta postale con la firma dell'addetto postale.
Infine, vi è certificazione sull'avviso di ricevimento (modello 23L) che l'atto non fu ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data del 10.03.2021, con la firma dell'addetto il timbro postale e la data di mancato ritiro in cui si sarebbe perfezionata la notifica,
ossia in data 20.03.2021.
Mentre, l'appellante di seguito all'allegazione circa il mancato perfezionamento della notifica, non ha prodotto alcun documento da cui si dovrebbe ricavare il trasferimento di sede.
Cosicchè la notifica della sentenza avvenuta nella sede risultante dalla visura camerale,
in mancanza di altri elementi di prova, si presume sia venuta a conoscenza con la corretta notifica ai sensi degli artt. 145 c.p.c. e 149 c.p.c., non essendo ancora in vigore le norme sulle notifiche telematiche DLGS 149/2022.
Ai sensi dell'art. 325 c.p.c. il termine per proporre l'appello è di 30 giorni decorrente dalla data di notifica della sentenza, oltre il quale l'appello non può più essere proposto.
La sentenza è stata notificata in data 20.03.2021, mentre l'atto di citazione in appello è
stato notificato a mezzo pec il 25.06.2021, oltre quindi il termine ultimo per proporre appello era il 19.04.2021.
La notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica,
il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..
Solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui 4 all'art. 327 c.p.c..
Inoltre, secondo l'interpretazione dell'art. 327, comma secondo, c.p.c., fornita dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ai fini dell'ammissibilità
dell'impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado, è
necessario che essa fornisca prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità
dell'atto di citazione, ovvero quella della sua notifica, e di un presupposto soggettivo,
per tale intendendosi l'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico,
causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi
Pertanto, in simili ipotesi, competeva all'appellante, che intenda contestare la soggettiva ignoranza della pendenza del procedimento della parte rimasta contumace, fornire prova contraria.
Ciò non è avvenuto.
E' evidente che l'appello proposto è ampiamente tardivo e conseguentemente,
inammissibile.
dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del credito in contestazione
(scaglione da € 52.001,00 ad E. 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto , avverso la Parte_2
sentenza resa dal Tribunale di Trani n. 392/2021 del 23.02.2021 emessa nella causa iscritta in primo grado al n. R.G. 3363/2020, notificata il In data 20.03.2021, così
provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata nella misura di Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico degli appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, 5 D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in videoconferenza in data 14.10.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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