Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 4994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est.
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4994 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] (cf: , e , nata a Parte_1 C.F._1 CP_1
Napoli l'11.03.1980 (cf: ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Giuseppe Palma (c.f.: , presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA) C.F._3
alla Piazza Antonio Gramsci, n. 6, elettivamente domiciliano, come da procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4
Il PM apponeva il visto in data 20 gennaio 2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 20 dicembre 2024 i ricorrenti premettevano di aver contratto matrimonio in Melito di Napoli (NA) in data 08.09.2005, in costanza del quale nasceva una GL,
, il 05.09.2006 e che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla Per_1
separazione personale, definita con decreto di omologa emesso in data 11.04.2012 dal Tribunale di
Napoli
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte depositate in data 25 marzo 2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 20 gennaio 2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli il 02.02.2012 nel procedimento di separazione n. r.g. 29474/2011, conclusosi con decreto di omologa nr. 3739/2012 dell'11.04.2012,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“1) il SI , attualmente impiegato alla Fiat si impegna a corrispondere Parte_1 nell'interesse della GL e direttamente alla stessa, quanto di seguito specificato: Per_1
- a versare direttamente alla GL la somma di euro 600,00 mensili a mezzo bonifico Per_1
sul conto della stessa il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutato in base agli indici istat, costo vita, secondo l'indice riferito all'anno precedente, con ricalcolo dal mese di gennaio, di ogni anno, il tutto per il sostentamento della stessa e sino a quando non sarà autonoma ed autosufficiente;
pagina 2 di 4 - di versare, altresì, il 50 % delle spese straordinarie necessarie per il sostentamento della GL , secondo il protocollo delle spese straordinarie utilizzato presso il Tribunale Per_1
di Napoli Nord, impegnandosi a rispettarne le condizioni, il tutto fino a quando la GL
diventi autosufficiente.
1) la SI.ra , attualmente inoccupata, se non mediante con lavori saltuari ed in CP_1 cerca di un lavoro definitivo e stabile, s'impegna a corrispondere nell'interesse della GL
e direttamente alla stessa, quanto di seguito specificato: Per_1
- a lasciare la casa coniugale, trovare una nuova abitazione dove convivere con la GL;
- a versare direttamente alla GL la somma di euro 600,00 mensili a mezzo Per_1
bonifico sul conto della stessa il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, secondo l'indice riferito all'anno precedente, con ricalcolo dal mese di Gennaio di ogni anno, il tutto per il sostentamento della stessa e
sino a quando non sarà autonoma ed autosufficiente;
- di versare, altresì, il 50 % delle spese straordinarie necessarie per il sostentamento della GL , secondo il protocollo delle spese straordinarie utilizzato presso il Per_1
Tribunale di Napoli Nord, impegnandosi a rispettarne le condizioni, il tutto fino a
quando la GL diventi autosufficiente.
2) In ultimo, gli odierni ricorrenti s'impegnano reciprocamente ad avere una condotta dignitosa e decorosa.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito di Napoli in data
08.09.2005 da , nato a [...] il [...] (cf: , e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] l'[...] (cf: ) alle condizioni concordate e
[...] C.F._2
riportate in motivazione;
pagina 3 di 4 b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melito di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 73, P. 2, Serie A, anno 2005) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 03.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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