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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e promossa
DA
(C.F. , quale erede con beneficio di inventario di Parte_1 C.F._1 Parte_2 difeso e rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Fattori del Foro di Pesaro
(C.F. ) (Fax 0721/30033) (pec e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Federica Maria Panicali (C.F. (pec C.F._3
(Fax 0721/380160) con domicilio eletto in Ancona Via Email_2
Giannelli n. 36 (Studio Avv. Domenico D'Alessio) per procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._4
Viale Principe Amedeo n. 47, elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), via Marcolini n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Marco Brusciotti (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale C.F._5
e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al n. 0721-25373 ovvero via PEC all'indirizzo
Email_3
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 21.01.2022 e in materia di altri contratti atipici
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda proposta da Parte_1 allora in qualità di amministratore di sostegno di nei confronti di in quanto già Parte_3 CP_1 coperta da giudicato.
Il dapprima nella predetta qualità e poi quale erede di impugnava la Parte_1 Parte_2 predetta decisione e, dopo il decesso dell'amministrato, proseguiva il giudizio prospettando le doglianze in seguito riportate.
Con l'unica censura l'appellante si duole della “nullità della sentenza per motivazione inesistente in sé in quanto non giustificata;
mancata risposta al quesito”.
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
In applicazione del principio della ragione più liquida si osserva quanto segue.
Sul punto è bene precisare che l'appellante allegava si l'assenza di motivazione ma la collegava al fatto che non fosse “giustificata” in quanto errata e precisava che il quesito senza risposta sarebbe stato quello della coincidenza o della novità della domanda proposta rispetto a quelle già avanzate e decise per poi aggiungere che “la sentenza non ha risposto;
ha respinto la domanda senza motivazione esauriente pertinente”.
In particolare si affermava che l'errore del giudicante sarebbe stato quello di ritenere che la domanda svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data del 15/11/12, cui era seguita la sentenza di inammissibilità del ricorso in Cassazione avverso la medesima, fosse la medesima stante la diversità del petitum e della causa petendi
Detto questo e con riferimento all'assenza della motivazione la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il difetto deve necessariamente consistere o nell'ipotesi scolastica di un assenza totale ovvero in quella di una motivazione apparente che non consenta di ripercorrere il ragionamento del giudice che l'ha redatta;
per tutte cfr. Cassazione civile sez. I, 30/10/2024 n.27986 dove si evidenzia pure che il vizio ha ben poco a vedere con la correttezza della decisione in quanto una motivazione scorretta non è certo né assente né apparente ma semmai errata (“Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961/2022; 27501/2022; 395/2021;
26893/2020; 22598/2018 e 23940/2017)”.
La sentenza impugnata ha ritenuto l'identità delle domande in quanto: A) la sentenza della Corte di Appello di Ancona con riferimento alla richiesta del di condannare l' a garantire l'adempimento di PT CP_1 tutte le obbligazioni facenti capo a ed a Controparte_2 Controparte_3
aveva disatteso la domanda;
B) nel presente giudizio era stata chiesta la condanna del predetto al
[...] risarcimento dei danni per le medesime ragioni. Da questo si ricava che la motivazione della sentenza impugnata consente agevolmente di ricostruire il percorso argomentativo del giudice a quo.
In ordine all'asserito errore del giudicante è bene ripercorrere la complessa vicenda processuale.
A) La versando in difficoltà economica, raggiungeva un accordo con la di CP_2 Controparte_3
Rimini, rappresentata dal Rag. che si obbligava ad acquistare dagli organi della procedura CP_1 concorsuale tutte le attività e gli immobili della per un prezzo prefissato. CP_2
In data 8/5/92 era concluso un accordo fra ed i soci della (e tra questi il Controparte_3 CP_2 PT dove si prevedeva che, la Ditta S.C.M. ovvero, altra società che fosse stata dichiarata CP_3 aggiudicataria della azienda per il fatto stesso dell'aggiudicazione, doveva: a) assumere tutti i CP_2 soci in Concordato nel Gruppo b) assegnare il 20% (venti per cento) del capitale della CP_2 CP_3
Società che sarebbe risultata aggiudicataria della parte d'azienda in esito alla procedura di CP_2 concordato;
da dividersi – detto 20% - fra tutti i soci in proporzione alle quote possedute nella CP_2 in concordato (per il pari al 3,1745%); c) versare, entro 30 giorni successivi all'assegnazione PT dell'azienda l'importo di L. 2.000.000.000, sempre da ripartirsi in base ai criteri di cui sopra;
d) CP_2 versare, nei successivi sei mesi dall'assegnazione, l'ulteriore importo si L. 2.000.000.000 (duemiliardi) sempre da ripartirsi con i criteri considerati;
e) rimborsare ai soci le imposte eventualmente dovute per tali acquisizioni fino a complessive L. 200.000.000 e per l'eccedenza un ulteriore 50% fino al massimale di L.
400.000.000, oltre all'importo di tutte le imposte eccedenti l'importo di L. 1.000.000.000; f) garantire tutte le citate obbligazioni con apposita fidejussione;
g) riservare ai soci un membro del C.d.A. ed CP_2 anche nel Collegio Sindacale;
h) tutte le obbligazioni erano assunte dall' anche in proprio. CP_1
B) A fronte dell'inadempimento dell'accordo di cui si è detto, il nel lontano 1995 conveniva la Parte_2 Co e la (coassegnatarie dei beni della ) dinanzi il Tribunale di Pesaro per CP_3 Controparte_2 ottenere il trasferimento delle quote dello 0,63% delle quote della e in difetto Controparte_2 Co condannare la e la al pagamento dell'importo di almeno Lit. 127.500.00 pari al 3,175 Controparte_2 Co delle quote detenute dal nella nonché al risarcimento dei danni “per il ritardato adempimento PT
e per non aver rispettato neanche gli altri punti dell'accordo” per l'importo di Lit. 200.000.000.
Con la sentenza del 25.02.1996 il Tribunale accoglieva la domanda del unicamente con riguardo al PT Co pagamento a carico della di Lit. 127.500.000 oltre interessi legali dalla notifica della domanda al saldo.
La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 23.01.2001 confermava la condanna del Tribunale di Pesaro limitandosi a rideterminare il dies a quo degli interessi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4286/05 accoglieva il ricorso avverso la sentenza della Corte di
Appello di Ancona, per la parte riguardante la omessa pronunzia sulla domanda di attribuzione delle quote e rimetteva le parti avanti alla Corte d'Appello di Bologna. Controparte_2
A propria volta la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 10.06.2008 rigettava la domanda dal PT volta al trasferimento delle quote e delle azioni della e della e dichiarava Controparte_2 CP_4 inammissibili le altre domande proposte. In particolare la Corte affermava che la domanda di condanna all'esecuzione dell'obbligo di procurare l'acquisto della cosa altrui, trattandosi di obbligo di fare infungibile
(e quindi non suscettibile di esecuzione coatta), era inammissibile come pure l'ulteriore domanda di risarcimento per il danno da ritardato ritardo adempimento che presupponeva l'accoglimento della domanda principale. Con ricorso datato 22/07/2009 il adiva nuovamente la Suprema Corte che però, con sentenza del PT
27/06/2014 dichiarava l'impugnazione inammissibile.
C) Con atto di citazione del 21/04/01 il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la PT [...]
la il Dott. e gli altri soci della CP_3 Controparte_2 CP_1 Controparte_2 formulando le seguenti richieste:
a) dichiarare che spettano al quote azionarie pari al 3,174% calcolate sul 20% del capitale delle PT società convenute che hanno acquistato le attività di I.D.M. s.r.l. in liquidazione per complessive L.
23.774.149.812, salvo ulteriori accertamenti;
b) dichiarare le società convenute e tenute a trasferire al Controparte_2 Controparte_3 le quote di spettanza, assegnando in difetto alla emananda sentenza efficacia traslativa delle quote PT spettanti all'attore;
c) in subordine, nella denegata ipotesi, venisse ritenuto non realizzabile il trasferimento delle quote azionarie come sopra richieste condannare le società convenute a pagare in favore del una indennità PT
e/o risarcimento danno nella misura che risulterà di giustizia a seguito di istruttoria;
d) condannare il Sig. a garantire personalmente l'adempimento di tutte le obbligazioni facenti CP_1 capo a ed a e/o ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
e) ordinare al Sig. di versare la fideiussione che si è obbligato a consegnare con la scrittura CP_1 privata dell'08/05/1992 di cui è causa;
f) dare atto che il ha esercitato il diritto di prelazione che i soci I.D.M. s.r.l. in liquidazione si sono PT reciprocamente riconosciuti in caso di vendita delle quote azioni loro spettanti nelle società nelle quali venissero a far parte;
g) dare atto che i soci convenuti hanno ceduto, con gratuita rinuncia, a e/o ad Controparte_3 [...] le quote e diritti loro spettanti pari complessivamente al 20% del capitale delle società Controparte_2 acquirenti delle attività di I.D.M. s.r.l. in liquidazione;
h) giudicare pertanto che ha diritto ad acquistare da e/o da Parte_2 Controparte_3 [...] le quote e diritti loro ceduti dai soci ID.M. s.r.l. in liquidazione allo stesso prezzo offerto e Controparte_2 pagato, da determinarsi a seguito di istruttoria;
i) dare atto che il offre in banco iudicis lo stesso prezzo che e/o PT Controparte_3 [...] hanno pagato ai soci per la vendita delle loro quote di partecipazione al 20% del capitale Controparte_2 delle società acquirenti delle attività di I.D.M. s.r.l. in liquidazione;
l) in ulteriore subordine, nella ipotesi che le cessioni e/o rinunce operate dai soci I.D.M. s.r.l. in liquidazione, in favore di e di abbiano pregiudicato le azioni, ragioni e diritti Controparte_3 Controparte_2 di , condannare i soci stessi al risarcimento dei danni subiti dal nella misura che verrà Parte_2 PT precisata in separato giudizio;
m) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del presente procedimento da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Il Tribunale di Pesaro dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a ragione delle clausole arbitrali stipulate inter partes con sentenza del 14/02/2005.
Il insorgeva avverso la predetta sentenza ma la Corte di Appello con sentenza del 15.11.2012: PT
“ritenuta la competenza del giudice ordinario, rigetta le altre domande dell'appellante …”.
In ordine a questa decisione è opportuno precisare che la difesa della S.C.M. aveva sollevato l'eccezione di giudicato rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna;
a fronte di tale eccezione la corte dorica, dopo aver riscontrato il difetto di prova del passaggio in giudicato della sentenza bolognese, ne aveva condiviso l'assunto e con riferimento alla posizione dell' aveva escludeso che dovesse garantire CP_5 le obbligazioni assunte dalle ditte allora appellate e prestare fideiussione a causa del rigetto della domanda principale.
D) Con atto di citazione del 20/02/2019 il sig. , in persona del suo Amministratore di sostegno Parte_2 sig. , evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Pesaro il Dott. per veder Parte_1 CP_1 accolte le seguenti conclusioni:
a) dichiarare che il Sig. in proprio e come legale rappresentante della ditta CP_1 Controparte_3
e per conto della società da loro poi indicata al Tribunale di Pesaro, risultata essere Controparte_2
(governata, anche se non ufficialmente partecipata, da si sono obbligati a far sì che i soci della CP_3 ditta IDM s.r.l. in liquidazione, ricevessero in proprietà – complessivamente – quote pari al 20% del capitale delle società aggiudicatarie dei beni mobili ed immobili della IDM s.r.l. in liquidazione, oltre 4 miliardi di Lire in contanti;
b) dichiarare che tutte le obbligazioni assunte dalla ditta con la scrittura 8/5/1992, sono Controparte_3 state assunte in proprio, nonché in via di garanzia, dal Sig. CP_1
c) dichiarare e dare atto che la detta obbligazione grava oggi interamente sulla ditta Controparte_3
d) dichiarare, pertanto, il sig. in proprio tenuto al risarcimento dei danni, per la mancata CP_1 intestazione delle quote spettanti a , con il pagamento dell'importo di Euro 77.929,21, salvo Parte_2 quell'altro che risulterà in corso di causa poiché ha esercitato in virtù dello statuto di Parte_2 CP_2 la prelazione sugli altri soci sia per la parte economica non distribuita sia per le quote pari al 20% della società (poi di fatto due società) che avrebbe acquistato dal Tribunale i beni mobili ed immobili di CP_2
e) dichiarare e giudicare che il danno subito dal socio , in relazione strettamente alle proprie Parte_2 quote sociali possedute, è nel minimo pari ad Euro 77.929,21, salvo quell'altro importo che risulterà di giustizia in corso di causa a seguito di istruttoria oltre alle spese sopportate e così in totale Euro 223.959,76, come specificato in narrativa;
condannare, pertanto, il Sig. in proprio al risarcimento di tutti i danni arrecati al CP_1 Parte_2
, mercé il rimborso delle spese, con il pagamento in suo favore del complessivo importo di Euro
[...]
223.959,76;
g) condannare il Sig. in proprio al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed al CP_1 pagamento degli interessi a far data dal giorno successivo al 11 ottobre 1994, data del decreto del Tribunale di Pesaro che autorizza il trasferimento dei beni mobili ed immobili a e/o a Società dalla Controparte_3 stessa indicate” fino al giorno della liquidazione effettiva a;
Parte_2 h) conseguentemente, condannare il Sig. all'adempimento delle obbligazioni assunte in CP_1 proprio con la privata scrittura dell'8/5/1992 e comunque al pagamento del complessivo importo di Euro
223.959,76 a titolo di risarcimento del danno e rimborso spese in favore del Sig. ; Parte_2
i) dichiarare e giudicare che, comunque, è tenuto al pagamento del citato importo di Euro CP_1
223.959,76 anche sotto il profilo dell'arricchimento senza causa;
l) condannare il convenuto in solido al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
Il Tribunale di Pesaro con la sentenza oggi impugnata ravvisava la preclusione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Ancona del 2012 che nel giudicare della posizione dell' aveva CP_1 condiviso le argomentazioni della Corte di Appello di Bologna del 2008 (“Le argomentazioni svolte in tale sede, in quanto pienamente condivisibili, devono essere ribadite anche nel presente giudizio in relazione alle domande riproposte in questa sede e di cui alle lettere c), d) ed e) dell'atto di appello che vanno, pertanto, respinte. Le domande di cui alle lettere f) e g) svolte nei confronti di volte a garantire CP_1
l'adempimento di tutte le obbligazioni facenti capo a ed a e/o Controparte_2 Controparte_3
e di prestazione della fideiussione devono ritenersi assorbite dal rigetto della CP_3 Controparte_3 domanda relativa all'obbligazione principale”).
Precisava il giudice a quo che le domande erano identiche in quanto “In entrambi i giudizi l' è stato CP_1 citato anche in proprio e non solo quale legale rappresentante di In entrambi i giudizi è Controparte_3 stata proposta domanda di risarcimento del danno e/o di pagamento di un indennizzo.”
Orbene a detta dell'appellante non vi sarebbe preclusione alcuna in quanto le domande inizialmente avanzate erano state: “- intestare a le quote e/o azioni;
- dichiarare tenuto a garantire PT CP_1
l'adempimento di S.C.M.” Nel mentre quelle attualmente proposte nel presente giudizio sono: “(I) dato atto che l'obbligazione principale non è stata assolta, dichiarare conclamato l'inadempimento anche a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454 C.C.; (II) condannare in proprio a risarcire l'importo di E. CP_1
77.929,00 oltre accessori, salvo quell'altro che risulterà di giustizia fino al 20% del valore di .” CP_3
In breve, nel mentre nella precedente iniziativa processuale l' in proprio era qualificato come garante CP_1 dell'accordo, nella presente procedura il medesimo - sempre in proprio - è invece considerato dal PT come coobbligato principale, inadempiente e quindi tenuto al pagamento dell'indennizzo in quanto promittente dell'obbligo dei soci delle ditte acquirenti il patrimonio della a traferire il 20% della CP_2 partecipazione.
Infatti nella comparsa conclusionale del si legge: “La lettura dell'accordo datato 8/5/1992, tra i soci PT
( ed altri) e la rappresentata dal Sig. però in calce contiene la CP_2 PT Controparte_3 CP_1 clausola: “sottoscrive la presente in qualifica ed in proprio il Rag. , la quale consente di CP_1 ritenere, senza possibilità di incertezze, che il Sig. si è obbligato personalmente ad CP_1 Co adempiere alle obbligazioni assunte dalla società , di cui era anche legale rappresentante e che, Co quindi, debba risponderne ove la non voglia o non abbia adempiuto. La scrittura è stata ritenuta valida ed efficace nella citata causa R.G. 1181/95 avanti il Tribunale di Pesaro;
pertanto, il Sig. è CP_1 obbligato in proprio ad adempiere alle obbligazioni di In altra sentenza, è stato ritenuto Controparte_3 che la società è persona giuridica autonoma, ma non è proprietaria delle quote che, in effetti, sono di proprietà dei soci;
consegue che ed sono comunque obbligati a far sì che il terzo CP_1 CP_3 adempia in qualunque modo. In via alternativa, l'obbligazione della si deve comunque CP_3 tramutare nell'obbligo di rimborsare ai soci, anche a titolo di risarcimento del danno, l'importo corrispondente al valore delle quote che non vengono trasferite. In terza ipotesi, se venissero negate ambedue le obbligazioni della ditta si verserebbe nell'ipotesi di arricchimento senza causa, CP_3 perché la ditta e lo stesso si troverebbero a non adempiere in alcun modo o CP_3 CP_1 comunque in maniera parziale, senza alcuna giustificazione.”
La diversità della causa petendi esclude la regiudicata.
Passando al merito della controversia si deve però osservare che la scrittura privata in data 08.05.1992 Co consiste nella bozza di un preliminare dove gli impegni assunti dalla (e dall' nella attuale CP_1 Co ricostruzione della difesa del nei confronti dei soci della erano subordinati all'acquisto dei beni PT di quest'ultima nell'ambito di una procedura concordataria.
La riprova di questa ricostruzione è che il 20% di partecipazione che i soci della avrebbero dovuto CP_2 ottenere avrebbero riguardato la “società che risulterà intestataria della parte di azienda della da CP_2 acquisirsi dalla procedura di concordato …”.
Sin dal primo grado l' ha affermato (e oggi ribadito) che tale acquisto non avvenne a causa CP_1 dell'opposizione all'omologazione del concordato preventivo interposta da un istituto di credito CP_2 poi sfociata nella dichiarazione di fallimento.
E' da questa procedura che a seguito di una transazione vennero acquistati i beni in data 24.01.1995.
Orbene a fronte di queste contestazioni, il non ha fornito la prova dell'acquisto da parte della PT CP_3 ovvero da altra società di quel gruppo in sede di procedura concordataria.
Ne discende il rigetto della domanda proposta.
Parimenti infondata è la domanda
Identica è la sorte della domanda di arricchimento senza giusta causa dove non risulta né allegato né provata la locupletazione dell' in proprio, locupletazione che certo non può coincidere nel mancato CP_1 risarcimento o indennizzo non dovuti per che i motivi che precedono
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
quale erede con beneficio di inventario di , nei confronti di e avverso
[...] Parte_2 CP_1 la sentenza in epigrafe, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello rigetta nel merito le domande;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite come liquidate dal giudice di primo grado nonché quelle del presente grado che determina in € 14.317,00 oltre spese generali al 15%, Iva Cap come per legge;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza
Ancona li 10.06.2025 IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e promossa
DA
(C.F. , quale erede con beneficio di inventario di Parte_1 C.F._1 Parte_2 difeso e rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Fattori del Foro di Pesaro
(C.F. ) (Fax 0721/30033) (pec e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Federica Maria Panicali (C.F. (pec C.F._3
(Fax 0721/380160) con domicilio eletto in Ancona Via Email_2
Giannelli n. 36 (Studio Avv. Domenico D'Alessio) per procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._4
Viale Principe Amedeo n. 47, elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), via Marcolini n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Marco Brusciotti (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale C.F._5
e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al n. 0721-25373 ovvero via PEC all'indirizzo
Email_3
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 21.01.2022 e in materia di altri contratti atipici
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda proposta da Parte_1 allora in qualità di amministratore di sostegno di nei confronti di in quanto già Parte_3 CP_1 coperta da giudicato.
Il dapprima nella predetta qualità e poi quale erede di impugnava la Parte_1 Parte_2 predetta decisione e, dopo il decesso dell'amministrato, proseguiva il giudizio prospettando le doglianze in seguito riportate.
Con l'unica censura l'appellante si duole della “nullità della sentenza per motivazione inesistente in sé in quanto non giustificata;
mancata risposta al quesito”.
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
In applicazione del principio della ragione più liquida si osserva quanto segue.
Sul punto è bene precisare che l'appellante allegava si l'assenza di motivazione ma la collegava al fatto che non fosse “giustificata” in quanto errata e precisava che il quesito senza risposta sarebbe stato quello della coincidenza o della novità della domanda proposta rispetto a quelle già avanzate e decise per poi aggiungere che “la sentenza non ha risposto;
ha respinto la domanda senza motivazione esauriente pertinente”.
In particolare si affermava che l'errore del giudicante sarebbe stato quello di ritenere che la domanda svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data del 15/11/12, cui era seguita la sentenza di inammissibilità del ricorso in Cassazione avverso la medesima, fosse la medesima stante la diversità del petitum e della causa petendi
Detto questo e con riferimento all'assenza della motivazione la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il difetto deve necessariamente consistere o nell'ipotesi scolastica di un assenza totale ovvero in quella di una motivazione apparente che non consenta di ripercorrere il ragionamento del giudice che l'ha redatta;
per tutte cfr. Cassazione civile sez. I, 30/10/2024 n.27986 dove si evidenzia pure che il vizio ha ben poco a vedere con la correttezza della decisione in quanto una motivazione scorretta non è certo né assente né apparente ma semmai errata (“Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961/2022; 27501/2022; 395/2021;
26893/2020; 22598/2018 e 23940/2017)”.
La sentenza impugnata ha ritenuto l'identità delle domande in quanto: A) la sentenza della Corte di Appello di Ancona con riferimento alla richiesta del di condannare l' a garantire l'adempimento di PT CP_1 tutte le obbligazioni facenti capo a ed a Controparte_2 Controparte_3
aveva disatteso la domanda;
B) nel presente giudizio era stata chiesta la condanna del predetto al
[...] risarcimento dei danni per le medesime ragioni. Da questo si ricava che la motivazione della sentenza impugnata consente agevolmente di ricostruire il percorso argomentativo del giudice a quo.
In ordine all'asserito errore del giudicante è bene ripercorrere la complessa vicenda processuale.
A) La versando in difficoltà economica, raggiungeva un accordo con la di CP_2 Controparte_3
Rimini, rappresentata dal Rag. che si obbligava ad acquistare dagli organi della procedura CP_1 concorsuale tutte le attività e gli immobili della per un prezzo prefissato. CP_2
In data 8/5/92 era concluso un accordo fra ed i soci della (e tra questi il Controparte_3 CP_2 PT dove si prevedeva che, la Ditta S.C.M. ovvero, altra società che fosse stata dichiarata CP_3 aggiudicataria della azienda per il fatto stesso dell'aggiudicazione, doveva: a) assumere tutti i CP_2 soci in Concordato nel Gruppo b) assegnare il 20% (venti per cento) del capitale della CP_2 CP_3
Società che sarebbe risultata aggiudicataria della parte d'azienda in esito alla procedura di CP_2 concordato;
da dividersi – detto 20% - fra tutti i soci in proporzione alle quote possedute nella CP_2 in concordato (per il pari al 3,1745%); c) versare, entro 30 giorni successivi all'assegnazione PT dell'azienda l'importo di L. 2.000.000.000, sempre da ripartirsi in base ai criteri di cui sopra;
d) CP_2 versare, nei successivi sei mesi dall'assegnazione, l'ulteriore importo si L. 2.000.000.000 (duemiliardi) sempre da ripartirsi con i criteri considerati;
e) rimborsare ai soci le imposte eventualmente dovute per tali acquisizioni fino a complessive L. 200.000.000 e per l'eccedenza un ulteriore 50% fino al massimale di L.
400.000.000, oltre all'importo di tutte le imposte eccedenti l'importo di L. 1.000.000.000; f) garantire tutte le citate obbligazioni con apposita fidejussione;
g) riservare ai soci un membro del C.d.A. ed CP_2 anche nel Collegio Sindacale;
h) tutte le obbligazioni erano assunte dall' anche in proprio. CP_1
B) A fronte dell'inadempimento dell'accordo di cui si è detto, il nel lontano 1995 conveniva la Parte_2 Co e la (coassegnatarie dei beni della ) dinanzi il Tribunale di Pesaro per CP_3 Controparte_2 ottenere il trasferimento delle quote dello 0,63% delle quote della e in difetto Controparte_2 Co condannare la e la al pagamento dell'importo di almeno Lit. 127.500.00 pari al 3,175 Controparte_2 Co delle quote detenute dal nella nonché al risarcimento dei danni “per il ritardato adempimento PT
e per non aver rispettato neanche gli altri punti dell'accordo” per l'importo di Lit. 200.000.000.
Con la sentenza del 25.02.1996 il Tribunale accoglieva la domanda del unicamente con riguardo al PT Co pagamento a carico della di Lit. 127.500.000 oltre interessi legali dalla notifica della domanda al saldo.
La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 23.01.2001 confermava la condanna del Tribunale di Pesaro limitandosi a rideterminare il dies a quo degli interessi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4286/05 accoglieva il ricorso avverso la sentenza della Corte di
Appello di Ancona, per la parte riguardante la omessa pronunzia sulla domanda di attribuzione delle quote e rimetteva le parti avanti alla Corte d'Appello di Bologna. Controparte_2
A propria volta la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 10.06.2008 rigettava la domanda dal PT volta al trasferimento delle quote e delle azioni della e della e dichiarava Controparte_2 CP_4 inammissibili le altre domande proposte. In particolare la Corte affermava che la domanda di condanna all'esecuzione dell'obbligo di procurare l'acquisto della cosa altrui, trattandosi di obbligo di fare infungibile
(e quindi non suscettibile di esecuzione coatta), era inammissibile come pure l'ulteriore domanda di risarcimento per il danno da ritardato ritardo adempimento che presupponeva l'accoglimento della domanda principale. Con ricorso datato 22/07/2009 il adiva nuovamente la Suprema Corte che però, con sentenza del PT
27/06/2014 dichiarava l'impugnazione inammissibile.
C) Con atto di citazione del 21/04/01 il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la PT [...]
la il Dott. e gli altri soci della CP_3 Controparte_2 CP_1 Controparte_2 formulando le seguenti richieste:
a) dichiarare che spettano al quote azionarie pari al 3,174% calcolate sul 20% del capitale delle PT società convenute che hanno acquistato le attività di I.D.M. s.r.l. in liquidazione per complessive L.
23.774.149.812, salvo ulteriori accertamenti;
b) dichiarare le società convenute e tenute a trasferire al Controparte_2 Controparte_3 le quote di spettanza, assegnando in difetto alla emananda sentenza efficacia traslativa delle quote PT spettanti all'attore;
c) in subordine, nella denegata ipotesi, venisse ritenuto non realizzabile il trasferimento delle quote azionarie come sopra richieste condannare le società convenute a pagare in favore del una indennità PT
e/o risarcimento danno nella misura che risulterà di giustizia a seguito di istruttoria;
d) condannare il Sig. a garantire personalmente l'adempimento di tutte le obbligazioni facenti CP_1 capo a ed a e/o ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
e) ordinare al Sig. di versare la fideiussione che si è obbligato a consegnare con la scrittura CP_1 privata dell'08/05/1992 di cui è causa;
f) dare atto che il ha esercitato il diritto di prelazione che i soci I.D.M. s.r.l. in liquidazione si sono PT reciprocamente riconosciuti in caso di vendita delle quote azioni loro spettanti nelle società nelle quali venissero a far parte;
g) dare atto che i soci convenuti hanno ceduto, con gratuita rinuncia, a e/o ad Controparte_3 [...] le quote e diritti loro spettanti pari complessivamente al 20% del capitale delle società Controparte_2 acquirenti delle attività di I.D.M. s.r.l. in liquidazione;
h) giudicare pertanto che ha diritto ad acquistare da e/o da Parte_2 Controparte_3 [...] le quote e diritti loro ceduti dai soci ID.M. s.r.l. in liquidazione allo stesso prezzo offerto e Controparte_2 pagato, da determinarsi a seguito di istruttoria;
i) dare atto che il offre in banco iudicis lo stesso prezzo che e/o PT Controparte_3 [...] hanno pagato ai soci per la vendita delle loro quote di partecipazione al 20% del capitale Controparte_2 delle società acquirenti delle attività di I.D.M. s.r.l. in liquidazione;
l) in ulteriore subordine, nella ipotesi che le cessioni e/o rinunce operate dai soci I.D.M. s.r.l. in liquidazione, in favore di e di abbiano pregiudicato le azioni, ragioni e diritti Controparte_3 Controparte_2 di , condannare i soci stessi al risarcimento dei danni subiti dal nella misura che verrà Parte_2 PT precisata in separato giudizio;
m) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del presente procedimento da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Il Tribunale di Pesaro dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a ragione delle clausole arbitrali stipulate inter partes con sentenza del 14/02/2005.
Il insorgeva avverso la predetta sentenza ma la Corte di Appello con sentenza del 15.11.2012: PT
“ritenuta la competenza del giudice ordinario, rigetta le altre domande dell'appellante …”.
In ordine a questa decisione è opportuno precisare che la difesa della S.C.M. aveva sollevato l'eccezione di giudicato rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna;
a fronte di tale eccezione la corte dorica, dopo aver riscontrato il difetto di prova del passaggio in giudicato della sentenza bolognese, ne aveva condiviso l'assunto e con riferimento alla posizione dell' aveva escludeso che dovesse garantire CP_5 le obbligazioni assunte dalle ditte allora appellate e prestare fideiussione a causa del rigetto della domanda principale.
D) Con atto di citazione del 20/02/2019 il sig. , in persona del suo Amministratore di sostegno Parte_2 sig. , evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Pesaro il Dott. per veder Parte_1 CP_1 accolte le seguenti conclusioni:
a) dichiarare che il Sig. in proprio e come legale rappresentante della ditta CP_1 Controparte_3
e per conto della società da loro poi indicata al Tribunale di Pesaro, risultata essere Controparte_2
(governata, anche se non ufficialmente partecipata, da si sono obbligati a far sì che i soci della CP_3 ditta IDM s.r.l. in liquidazione, ricevessero in proprietà – complessivamente – quote pari al 20% del capitale delle società aggiudicatarie dei beni mobili ed immobili della IDM s.r.l. in liquidazione, oltre 4 miliardi di Lire in contanti;
b) dichiarare che tutte le obbligazioni assunte dalla ditta con la scrittura 8/5/1992, sono Controparte_3 state assunte in proprio, nonché in via di garanzia, dal Sig. CP_1
c) dichiarare e dare atto che la detta obbligazione grava oggi interamente sulla ditta Controparte_3
d) dichiarare, pertanto, il sig. in proprio tenuto al risarcimento dei danni, per la mancata CP_1 intestazione delle quote spettanti a , con il pagamento dell'importo di Euro 77.929,21, salvo Parte_2 quell'altro che risulterà in corso di causa poiché ha esercitato in virtù dello statuto di Parte_2 CP_2 la prelazione sugli altri soci sia per la parte economica non distribuita sia per le quote pari al 20% della società (poi di fatto due società) che avrebbe acquistato dal Tribunale i beni mobili ed immobili di CP_2
e) dichiarare e giudicare che il danno subito dal socio , in relazione strettamente alle proprie Parte_2 quote sociali possedute, è nel minimo pari ad Euro 77.929,21, salvo quell'altro importo che risulterà di giustizia in corso di causa a seguito di istruttoria oltre alle spese sopportate e così in totale Euro 223.959,76, come specificato in narrativa;
condannare, pertanto, il Sig. in proprio al risarcimento di tutti i danni arrecati al CP_1 Parte_2
, mercé il rimborso delle spese, con il pagamento in suo favore del complessivo importo di Euro
[...]
223.959,76;
g) condannare il Sig. in proprio al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed al CP_1 pagamento degli interessi a far data dal giorno successivo al 11 ottobre 1994, data del decreto del Tribunale di Pesaro che autorizza il trasferimento dei beni mobili ed immobili a e/o a Società dalla Controparte_3 stessa indicate” fino al giorno della liquidazione effettiva a;
Parte_2 h) conseguentemente, condannare il Sig. all'adempimento delle obbligazioni assunte in CP_1 proprio con la privata scrittura dell'8/5/1992 e comunque al pagamento del complessivo importo di Euro
223.959,76 a titolo di risarcimento del danno e rimborso spese in favore del Sig. ; Parte_2
i) dichiarare e giudicare che, comunque, è tenuto al pagamento del citato importo di Euro CP_1
223.959,76 anche sotto il profilo dell'arricchimento senza causa;
l) condannare il convenuto in solido al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
Il Tribunale di Pesaro con la sentenza oggi impugnata ravvisava la preclusione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Ancona del 2012 che nel giudicare della posizione dell' aveva CP_1 condiviso le argomentazioni della Corte di Appello di Bologna del 2008 (“Le argomentazioni svolte in tale sede, in quanto pienamente condivisibili, devono essere ribadite anche nel presente giudizio in relazione alle domande riproposte in questa sede e di cui alle lettere c), d) ed e) dell'atto di appello che vanno, pertanto, respinte. Le domande di cui alle lettere f) e g) svolte nei confronti di volte a garantire CP_1
l'adempimento di tutte le obbligazioni facenti capo a ed a e/o Controparte_2 Controparte_3
e di prestazione della fideiussione devono ritenersi assorbite dal rigetto della CP_3 Controparte_3 domanda relativa all'obbligazione principale”).
Precisava il giudice a quo che le domande erano identiche in quanto “In entrambi i giudizi l' è stato CP_1 citato anche in proprio e non solo quale legale rappresentante di In entrambi i giudizi è Controparte_3 stata proposta domanda di risarcimento del danno e/o di pagamento di un indennizzo.”
Orbene a detta dell'appellante non vi sarebbe preclusione alcuna in quanto le domande inizialmente avanzate erano state: “- intestare a le quote e/o azioni;
- dichiarare tenuto a garantire PT CP_1
l'adempimento di S.C.M.” Nel mentre quelle attualmente proposte nel presente giudizio sono: “(I) dato atto che l'obbligazione principale non è stata assolta, dichiarare conclamato l'inadempimento anche a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454 C.C.; (II) condannare in proprio a risarcire l'importo di E. CP_1
77.929,00 oltre accessori, salvo quell'altro che risulterà di giustizia fino al 20% del valore di .” CP_3
In breve, nel mentre nella precedente iniziativa processuale l' in proprio era qualificato come garante CP_1 dell'accordo, nella presente procedura il medesimo - sempre in proprio - è invece considerato dal PT come coobbligato principale, inadempiente e quindi tenuto al pagamento dell'indennizzo in quanto promittente dell'obbligo dei soci delle ditte acquirenti il patrimonio della a traferire il 20% della CP_2 partecipazione.
Infatti nella comparsa conclusionale del si legge: “La lettura dell'accordo datato 8/5/1992, tra i soci PT
( ed altri) e la rappresentata dal Sig. però in calce contiene la CP_2 PT Controparte_3 CP_1 clausola: “sottoscrive la presente in qualifica ed in proprio il Rag. , la quale consente di CP_1 ritenere, senza possibilità di incertezze, che il Sig. si è obbligato personalmente ad CP_1 Co adempiere alle obbligazioni assunte dalla società , di cui era anche legale rappresentante e che, Co quindi, debba risponderne ove la non voglia o non abbia adempiuto. La scrittura è stata ritenuta valida ed efficace nella citata causa R.G. 1181/95 avanti il Tribunale di Pesaro;
pertanto, il Sig. è CP_1 obbligato in proprio ad adempiere alle obbligazioni di In altra sentenza, è stato ritenuto Controparte_3 che la società è persona giuridica autonoma, ma non è proprietaria delle quote che, in effetti, sono di proprietà dei soci;
consegue che ed sono comunque obbligati a far sì che il terzo CP_1 CP_3 adempia in qualunque modo. In via alternativa, l'obbligazione della si deve comunque CP_3 tramutare nell'obbligo di rimborsare ai soci, anche a titolo di risarcimento del danno, l'importo corrispondente al valore delle quote che non vengono trasferite. In terza ipotesi, se venissero negate ambedue le obbligazioni della ditta si verserebbe nell'ipotesi di arricchimento senza causa, CP_3 perché la ditta e lo stesso si troverebbero a non adempiere in alcun modo o CP_3 CP_1 comunque in maniera parziale, senza alcuna giustificazione.”
La diversità della causa petendi esclude la regiudicata.
Passando al merito della controversia si deve però osservare che la scrittura privata in data 08.05.1992 Co consiste nella bozza di un preliminare dove gli impegni assunti dalla (e dall' nella attuale CP_1 Co ricostruzione della difesa del nei confronti dei soci della erano subordinati all'acquisto dei beni PT di quest'ultima nell'ambito di una procedura concordataria.
La riprova di questa ricostruzione è che il 20% di partecipazione che i soci della avrebbero dovuto CP_2 ottenere avrebbero riguardato la “società che risulterà intestataria della parte di azienda della da CP_2 acquisirsi dalla procedura di concordato …”.
Sin dal primo grado l' ha affermato (e oggi ribadito) che tale acquisto non avvenne a causa CP_1 dell'opposizione all'omologazione del concordato preventivo interposta da un istituto di credito CP_2 poi sfociata nella dichiarazione di fallimento.
E' da questa procedura che a seguito di una transazione vennero acquistati i beni in data 24.01.1995.
Orbene a fronte di queste contestazioni, il non ha fornito la prova dell'acquisto da parte della PT CP_3 ovvero da altra società di quel gruppo in sede di procedura concordataria.
Ne discende il rigetto della domanda proposta.
Parimenti infondata è la domanda
Identica è la sorte della domanda di arricchimento senza giusta causa dove non risulta né allegato né provata la locupletazione dell' in proprio, locupletazione che certo non può coincidere nel mancato CP_1 risarcimento o indennizzo non dovuti per che i motivi che precedono
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
quale erede con beneficio di inventario di , nei confronti di e avverso
[...] Parte_2 CP_1 la sentenza in epigrafe, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello rigetta nel merito le domande;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite come liquidate dal giudice di primo grado nonché quelle del presente grado che determina in € 14.317,00 oltre spese generali al 15%, Iva Cap come per legge;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza
Ancona li 10.06.2025 IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli