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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51/2019 vertente
TRA
, (già ) con sede in Roma, Via Giuseppe Parte_1 Parte_2
Grezar, 14 cod. fisc. E P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Tommasi del foro di Reggio P.IVA_1
Calabria
-Appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...] cod. fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Condello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato sito in
Sant'Eufemia d'Aspromonte alla via F. Cilea n. 3
-Appellato-
E CONTRO
, in persona del Prefetto pro-tempore, con sede in Reggio Calabria Controparte_2
alla via Miraglia n. 10
-Appellata- contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 716/2018 del Tribunale di Palmi, nella causa iscritta
1 al RG 480/2016.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.03.2016, il sig. ha proposto azione per CP_1
l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 09420169000452309000, nella parte relativa alla sottesa cartella di pagamento nr. 09420080002105738000 e del ruolo ivi contenuto, con cui la ex società oggi , con notifica del Parte_2 Controparte_3
23.02.2016 alla moglie del ricorrente e con successiva comunicazione di avvenuta notifica consegnata all'interessato il 07.03.2016, chiedeva all'odierno appellato il versamento della somma, comprensiva d'interessi e sanzioni, di € 7.907,49, relativa alla cartella esattoriale n.
09420080002105738000 emessa a beneficio della quale ente Controparte_2
impositore, e relativa a sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. nell'anno 2004-
2005, per l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate dalla cartella di pagamento sottesa alla stessa intimazione.
Costituitasi in giudizio, chiedeva in via preliminare fosse accertato e dichiarato Parte_2
il difetto di competenza per materia del Tribunale adito, ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché chiedeva il rigetto integrale del ricorso, contestando la fondatezza della domanda ed evidenziando che la prescrizione è decennale, alla luce della rituale notifica della cartella di pagamento contestata, e della successiva notifica delle intimazioni opposta, quali atti interruttivi della prescrizione.
La , seppur regolarmente citata rimaneva contumace. Controparte_2
2 All'udienza del 22.12.2017, a seguito dello scioglimento di alla quale è Parte_2
subentrata, dal 01.07.2017, l'ente pubblico economico denominato Parte_1
, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 05.07.2018, al fine di consentire
[...]
l'integrazione del contradditorio nei confronti del nuovo ente, cosi che l'attore notificava all' atto di citazione per integrazione del contraddittorio. Parte_1
Precisate le conclusioni, il Giudice di prime cure, con la sentenza oggetto di appello, dichiarava la propria competenza, accoglieva la domanda e dichiarava la non tenutezza delle somme portate nella cartella esattoriale nr. 09420080002105738 stante l'intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, e condanna alle spese.
L , (già ) proponeva appello avverso Parte_1 Parte_2
la prefata sentenza in quanto palesemente erronea e ne chiedeva la riforma nella parte in cui il Giudicante ha accolto l'opposizione proposta dall'attore dichiarando la non tenutezza delle somme portate nella cartella di pagamento nr. 09420080002105738 sottesa all'intimazione di pagamento nr. 09420169000452309000, sostenendo che: “…… altrettanto pacifico, per quanto sopra
espresso, è il termine prescrizionale di cinque anni applicabile al caso in esame. Il termine di prescrizione
decorre dall'ultimo atto interruttivo notificato nel quinquennio anteriore alla notifica del preavviso di
iscrizione” l'erroneità della sentenza si esplica essenzialmente nel termine prescrizionale che a detta del Giudice di prime cure sarebbe quinquennale, evidenziando che l'attività dell'
[...]
deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 Controparte_4
c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per
prescrizione con il decorso di dieci anni…”, in quanto a decorrere dalla notifica della cartella, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria
3 prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
A sostegno della tesi interpretativa rappresentata si consideri, ad abundantiam ed attentamente,
anche il disposto degli artt. 19 e 20 del D. Lgs.112/1999. L'art.19, 4 comma, stabilisce, invero, che,
fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare all'Agente l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive, nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tale norma fa, poi, seguito l'art.20, comma 6, secondo cui, l'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'Agente i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere (le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze). Da tali previsioni di norma emerge, quindi, come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all' . Controparte_4
Con comparsa del 16/04/2019 si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la condanna alle spese.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/2024, svoltasi
4 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , la quale benché Controparte_2
regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
Con l'unico motivo di appello l'appellante sostiene che la notifica della cartella esattoriale modifichi il termine prescrizionale naturale del debito e faccia decorrere il più lungo termine decennale.
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
Non è controverso in giudizio che le intimazioni di pagamento e le cartelle di pagamento delle quali si chiede accertarsi l'intervenuta prescrizione successivamente alla loro notifica siano state notificate in un periodo antecedente alla proposizione della domanda ed alla notifica di intimazione di pagamento di oltre 5 anni né che si tratta di crediti afferenti a sanzioni comminate ai sensi della legge 689/81.
A questo punto viene in rilievo la necessità di appurare se il termine prescrizionale di cinque anni
è applicabile o meno al caso in esame.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016, e più recentemente
Cass. 930/18, 25497/2023, 22689/2024 secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
La scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., adottabile in presenza di un titolo giudiziale divenuto
5 definitivo.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 fino a €. 26.000,00) valori medi per fase studio (€.1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e minimi per fase istruttoria/trattazione (€.922,00) e decisionale (€. 956,00) in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per
6 il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data
16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”.
(Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1
, avverso la sentenza n° 716/2018 resa nel giudizio RG 480/2016 del Tribunale Parte_2
di Palmi, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) conferma la sentenza;
3) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 3.933,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di rito;
4) non luogo a provvedere sulle spese processuali tra appellante e Controparte_2
;
[...]
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51/2019 vertente
TRA
, (già ) con sede in Roma, Via Giuseppe Parte_1 Parte_2
Grezar, 14 cod. fisc. E P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Tommasi del foro di Reggio P.IVA_1
Calabria
-Appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...] cod. fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Condello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato sito in
Sant'Eufemia d'Aspromonte alla via F. Cilea n. 3
-Appellato-
E CONTRO
, in persona del Prefetto pro-tempore, con sede in Reggio Calabria Controparte_2
alla via Miraglia n. 10
-Appellata- contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 716/2018 del Tribunale di Palmi, nella causa iscritta
1 al RG 480/2016.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.03.2016, il sig. ha proposto azione per CP_1
l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 09420169000452309000, nella parte relativa alla sottesa cartella di pagamento nr. 09420080002105738000 e del ruolo ivi contenuto, con cui la ex società oggi , con notifica del Parte_2 Controparte_3
23.02.2016 alla moglie del ricorrente e con successiva comunicazione di avvenuta notifica consegnata all'interessato il 07.03.2016, chiedeva all'odierno appellato il versamento della somma, comprensiva d'interessi e sanzioni, di € 7.907,49, relativa alla cartella esattoriale n.
09420080002105738000 emessa a beneficio della quale ente Controparte_2
impositore, e relativa a sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. nell'anno 2004-
2005, per l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate dalla cartella di pagamento sottesa alla stessa intimazione.
Costituitasi in giudizio, chiedeva in via preliminare fosse accertato e dichiarato Parte_2
il difetto di competenza per materia del Tribunale adito, ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché chiedeva il rigetto integrale del ricorso, contestando la fondatezza della domanda ed evidenziando che la prescrizione è decennale, alla luce della rituale notifica della cartella di pagamento contestata, e della successiva notifica delle intimazioni opposta, quali atti interruttivi della prescrizione.
La , seppur regolarmente citata rimaneva contumace. Controparte_2
2 All'udienza del 22.12.2017, a seguito dello scioglimento di alla quale è Parte_2
subentrata, dal 01.07.2017, l'ente pubblico economico denominato Parte_1
, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 05.07.2018, al fine di consentire
[...]
l'integrazione del contradditorio nei confronti del nuovo ente, cosi che l'attore notificava all' atto di citazione per integrazione del contraddittorio. Parte_1
Precisate le conclusioni, il Giudice di prime cure, con la sentenza oggetto di appello, dichiarava la propria competenza, accoglieva la domanda e dichiarava la non tenutezza delle somme portate nella cartella esattoriale nr. 09420080002105738 stante l'intervenuta prescrizione, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, e condanna alle spese.
L , (già ) proponeva appello avverso Parte_1 Parte_2
la prefata sentenza in quanto palesemente erronea e ne chiedeva la riforma nella parte in cui il Giudicante ha accolto l'opposizione proposta dall'attore dichiarando la non tenutezza delle somme portate nella cartella di pagamento nr. 09420080002105738 sottesa all'intimazione di pagamento nr. 09420169000452309000, sostenendo che: “…… altrettanto pacifico, per quanto sopra
espresso, è il termine prescrizionale di cinque anni applicabile al caso in esame. Il termine di prescrizione
decorre dall'ultimo atto interruttivo notificato nel quinquennio anteriore alla notifica del preavviso di
iscrizione” l'erroneità della sentenza si esplica essenzialmente nel termine prescrizionale che a detta del Giudice di prime cure sarebbe quinquennale, evidenziando che l'attività dell'
[...]
deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 Controparte_4
c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per
prescrizione con il decorso di dieci anni…”, in quanto a decorrere dalla notifica della cartella, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria
3 prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
A sostegno della tesi interpretativa rappresentata si consideri, ad abundantiam ed attentamente,
anche il disposto degli artt. 19 e 20 del D. Lgs.112/1999. L'art.19, 4 comma, stabilisce, invero, che,
fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare all'Agente l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive, nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tale norma fa, poi, seguito l'art.20, comma 6, secondo cui, l'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'Agente i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere (le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze). Da tali previsioni di norma emerge, quindi, come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all' . Controparte_4
Con comparsa del 16/04/2019 si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la condanna alle spese.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/2024, svoltasi
4 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , la quale benché Controparte_2
regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
Con l'unico motivo di appello l'appellante sostiene che la notifica della cartella esattoriale modifichi il termine prescrizionale naturale del debito e faccia decorrere il più lungo termine decennale.
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
Non è controverso in giudizio che le intimazioni di pagamento e le cartelle di pagamento delle quali si chiede accertarsi l'intervenuta prescrizione successivamente alla loro notifica siano state notificate in un periodo antecedente alla proposizione della domanda ed alla notifica di intimazione di pagamento di oltre 5 anni né che si tratta di crediti afferenti a sanzioni comminate ai sensi della legge 689/81.
A questo punto viene in rilievo la necessità di appurare se il termine prescrizionale di cinque anni
è applicabile o meno al caso in esame.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016, e più recentemente
Cass. 930/18, 25497/2023, 22689/2024 secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
La scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., adottabile in presenza di un titolo giudiziale divenuto
5 definitivo.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 fino a €. 26.000,00) valori medi per fase studio (€.1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e minimi per fase istruttoria/trattazione (€.922,00) e decisionale (€. 956,00) in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per
6 il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data
16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”.
(Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1
, avverso la sentenza n° 716/2018 resa nel giudizio RG 480/2016 del Tribunale Parte_2
di Palmi, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) conferma la sentenza;
3) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €. 3.933,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di rito;
4) non luogo a provvedere sulle spese processuali tra appellante e Controparte_2
;
[...]
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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