Ordinanza cautelare 7 febbraio 2013
Sentenza 22 maggio 2014
Sentenza 28 ottobre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/05/2014, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05457/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10604/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10604 del 2012, proposto da:
RI Di IC, AN AR De IS e AL RO, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Tommaso D'Aquino 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Seconda Università degli Studi di Napoli e Università degli Studi di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
AE Amato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del D.M. 28 giugno 2012, n. 197 con il quale è stato stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’a.a. 2012/2013;
- del D.M. 28 giugno 2012, n. 197 e delle note e/o circolari di data non conosciuta con le quali, limitatamente ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, il Ministero ha consentito che le Università, ove risultino vacanze di posti inizialmente riservati agli extracomunitari, provvedano allo scorrimento delle rispettive graduatorie;
- della graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2012/2013, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonchè degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione di parte ricorrente;
- della prova di ammissione predisposta dalla Commissione all’uopo deputata dal Ministero e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione di parte ricorrente e, in particolare dei quesiti nn. 2, 13, 14, 20, 22, 26, 30, 36, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80;
- dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta noti ai candidati in data 4 settembre 2012, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l’attestazione della validità prescritta dal Decreto ancora oggi non noto sebbene richiesto;
- dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato gli ottanta quesiti, resi noti per la prima volta noti ai candidati in data 4 settembre 2012, e degli atti della predetta Commissione e del M.I.U.R. con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi, nonché nella parte in cui non contengono l’attestazione della validità prescritta dal Decreto ancora oggi non noto sebbene richiesto;
- del D.M. 25 maggio 2012 con cui è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e del relativo decreto di nomina
e per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea di Medicina e Chirugia presso gli Atenei di interesse e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta,
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Napoli - Federico II, della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell’Università degli Studi di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 4 settembre 2012, i ricorrenti hanno partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati (c.d. “numero chiuso”) per l’accesso ai corsi di laurea di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria nell’ambito del raggruppamento formato dall’Università di Napoli - Federico II, dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e dall’Università degli Studi di Salerno (a.a. 2012/2013).
All’esito della prova, i ricorrenti Di IC, De IS e RO hanno conseguito rispettivamente il punteggio di 35,50, 33,75 e 15.00, collocandosi nella graduatoria di riferimento in posizione non utile per essere immatricolati nell’ambito delle suddette Università.
Avverso tale risultato e, comunque, tutti gli atti presupposti che hanno istituito tale modalità di accesso ai corsi programmati (c.d. “numero chiuso”) di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria per l’iscrizione all’a.a. 2012/2013 (meglio specificati in epigrafe), hanno proposto impugnativa gli interessati chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati ed articolati profili.
In particolare, con i primi quattro motivi, i ricorrenti deducono la violazione della legge n. 264 del 1999 con riferimento all’individuazione del numero dei posti messi a concorso per l’a.a. 2012/2013 con riferimento ai corsi di laurea di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria, anche perché la determinazione del loro numero non è stata affatto motivata dal Ministero resistente; tale carenza motivazionale rende invero difficile valutare la conformità di tale scelta ai parametri legali previsti, in particolare, dall’art. 3, comma 2, lett. c) della legge n. 264 del 1999.
Del resto, il numero dei posti messi a disposizione dalle Università e dal Dicastero resistente (n. 10.173) è del tutto ingiustificato nella misura in cui lo stesso Ministero della Salute aveva indicato in 12.494 il fabbisogno di professionalità nel settore scientifico di riferimento.
Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno poi censurato l’intero test somministrato ai candidati; sulla base della perizia effettuata dalla Prof.ssa Barni, emergerebbe invero l’inidoneità del test ad essere un valido mezzo di valutazione e selezione degli studenti migliori. Altresì, la Commissione incaricata di redigere i quesiti (di cui al D. M. 25 maggio 2012) non ha provveduto ad indicare i criteri e i principi che hanno ispirato l’elaborazione del test sottoposto ai candidati.
Con il sesto, settimo ed ottavo motivo, gli interessati, sempre sulla base della perizia effettuata dalla Prof.ssa Barni, contestano alcuni quesiti somministrati ai candidati (in particolare, i quesiti nn. 2, 13, 14, 20, 22, 26, 30, 36, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80).
In particolare, emergerebbe dalla perizia che alcuni dei quesiti contenuti nel test di selezione esulano dai programmi ministeriali delle scuole di secondo grado (ad esempio, quelli di biologia) con conseguente violazione dell’art. 4 comma 1, della legge n. 264/ 1999 (secondo cui i quesiti debbono essere elaborati sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore), altri presentano una formulazione poco comprensibile ed altri ancora offrono più risposte corrette tra le cinque indicate.
I ricorrenti deducono, poi, di aver subito una valutazione errata proprio a causa dell’imperizia dei commissari nella redazione delle domande contenute nel test di selezione. Al riguardo, sostengono che, se i quesiti contestati fossero stati espunti dalla prova, avrebbe potuto conseguire un risultato utile per l’ammissione al Corso di Laurea di che trattasi.
Con il nono e decimo motivo, i ricorrenti contestano poi la mancata trasparenza della procedura seguita dagli organismi interessati (commissioni di concorso e CINECA) nella correzione delle prove, mancando invero i verbali delle relative operazioni svolte dalla commissione (in termini di custodia dei plichi e consegna al CINECA per la correzione) e dal CINECA in sede di correzione.
Ed invero, non risulta verbalizzato alcunché, con ciò violando la norma generale sulla trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione nei concorsi pubblici (art.1, L. 241/ 1990).
Ciò ha portato altresì alla violazione del principio di segretezza della prova in quanto, dal momento della consegna delle prove alla correzione delle stesse, il C.I.N.E.C.A. non ha redatto alcun verbale sulle operazioni di custodia e di conservazione dei plichi.
Con l’undicesimo e dodicesimo motivo, gli interessati, nel censurare la riserva a favore dei cittadini extracomunitari di un numero di posti messi a concorso, deducono l’assenza di una previsione di legge che legittimi tale scelta. In ogni caso, censurano la disciplina contenuta nel D.M. n. 196/2012 nella misura in cui non è previsto, anche per il corso di odontoiatria, lo stesso regime del corso di Medicina laddove è stabilito che i posti non utilizzati dai cittadini extracomunitari possono essere destinati in favore di quelli comunitari.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per la parte resistente.
Con ordinanza n. 583/2013, è stata accolta la domanda cautelare limitatamente alla posizione della ricorrente Di IC RI che, pertanto, è stata ammessa con riserva ed in soprannumero presso la facoltà dell’Università dalla stessa individuata come prima scelta.
In prossimità della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato documentazione da cui risulta che la ricorrente Di IC è stata immatricolata presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli ed ha sostenuto, con esito favorevole, gli esami del primo anno; in ragione di ciò, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, in linea con quanto affermato in altre occasioni dalla giurisprudenza amministrativa.
La stessa difesa, con riferimento agli altri due ricorrenti (De IS e RO) ha, invece, insistito per l’accoglimento nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2014, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Con riferimento alla ricorrente Di IC RI, il Collegio ritiene di poter condividere quella giurisprudenza (peraltro, di recente confermata da Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2298) che, nei casi come quello in esame, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Ed invero, posto che è stata depositata in giudizio la prova che la ricorrente è stata iscritta al primo anno di corso della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli ed ha sostenuto i relativi esami (vgs deposito in giudizio della difesa di parte ricorrente), può trovare applicazione nella fattispecie in esame la previsione contenuta nell’art. 4, comma 2- bis , del decreto legge n. 115 del 2005 secondo cui " conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ".
La norma da ultimo citata, in estrema sintesi, consente all’interessato lo stabile conseguimento del titolo per il quale ha concorso, a seguito del superamento delle relative prove, anche quando tale traguardo scaturisca da provvedimenti giurisdizionali cautelari che hanno determinato il superamento dell’originaria esclusione.
Nel caso di specie, il titolo auspicato dalla ricorrente era quello di acquisire lo status di matricola e di studente, titolo in concreto raggiunto mediante il superamento degli esami del primo anno di corso, ciò in quanto l’ammissione del corso di laurea a numero chiuso non dà affatto la certezza di ottenere il titolo di laurea, ragion per cui sarebbe errato pensare che la legge citata sia applicabile solo ove il ricorrente acquisisca la laurea; pertanto, il superamento degli esami previsti nel piano di studi equivale a quelle prove scritte e orali a cui la normativa citata fa riferimento (cit. art. 4 comma 2- bis del D.L. n. 115 del 2005).
Ciò posto, limitatamente alla posizione della ricorrente Di IC, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere mentre nulla vi è deliberare in ordine alla richiesta risarcitoria in quanto, oltre ad essere stata proposta tramite mera clausola di stile, non ne sussistono comunque i presupposti anche in ragione della misura cautelare concessa con ordinanza n. 583/2013 attraverso la quale la ricorrente è stata ammessa con riserva al primo anno di corso della facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli.
2. Per quanto riguarda invece i ricorrenti De IS e RO (per i quali non è stata concessa la misura cautelare e non sono stati quindi ammessi con riserva al corso di laurea di interesse), si deve entrare nel merito delle censure dedotte nel ricorso in esame.
3. I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano profili diversi di un’unica censura (ovvero l’esiguità dei posti disponibili per essere ammessi alle facoltà di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria per l’a.a. 2012/2013).
Le censure sono infondate.
Ed invero, il Collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza, ormai univoca, che si è formata sul punto (per tutte, TAR Lazio, sez. III bis , 18 marzo 2013, n. 2766) secondo cui la fissazione del numero dei posti disponibili deve tener conto non soltanto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ma anche dell'offerta potenziale del sistema universitario (TAR Napoli, sez. IV, 20 marzo 2012 n. 1326).
In particolare, la legge n. 264 del 1999, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, attribuisce invero all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili per l'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia, fissando peraltro gli elementi di cui l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo); di talché, si tratta di una scelta difficilmente sindacabile in sede di scrutinio di legittimità visto che, su di essa, influiscono diverse circostanze che, una volta acclarata la loro considerazione da parte dell'Amministrazione, vanno liberamente bilanciate in una valutazione in cui la discrezionalità si esprime al massimo grado di ampiezza, anche perché la legge non sembra stabilire alcuna graduatoria tra i due criteri sopra riferiti (Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2012 n. 4616).
Ciò premesso, non resta al Collegio, anche in ossequio al principio di sinteticità di redazione degli atti processuali (art. 3, comma 2, del CPA), che riportarsi integralmente alla citata giurisprudenza da cui non si ravvisano – come detto - motivi per discostarsi.
4. Anche il quinto motivo (secondo cui il test somministrato ai candidati non sarebbe un valido mezzo di valutazione e di selezione degli studenti migliori) è infondato.
Al riguardo, è sufficiente osservare, come del resto già affermato anche in questo caso dalla giurisprudenza formatasi sul punto (per tutte, TAR Lazio, sez. III bis , 7 febbraio 2011, n. 1196), che l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato è disciplinata dall'art. 4 della legge n. 264 del 1999 secondo cui " è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi ".
Ciò significa che, a prescindere dalla correttezza di alcune domande contenute nel test (oggetto delle prossime censure), tale modalità di ammissione è prevista comunque da una norma primaria che non rivela peraltro profili di incostituzionalità (posto peraltro che la legittimità dell’accesso programmato ai corsi di laurea nell’ambito delle Università è stato comunque dichiarato conforme alla normativa nazionale e internazionale di riferimento; cfr CEDU 2 aprile 2013 - AN e altri c. Italia).
Per quanto riguarda, poi, il fatto che il contenuto del test non sia in grado di selezionare gli studenti migliori, va osservato che, con tale doglianza, i ricorrenti tendono a censurare la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione che – come noto - è insindacabile se non per evidenti vizi di logicità non rinvenibili nella specie; peraltro, anche alla luce di quanto si dirà nel prosieguo, tali vizi non sono comunque ravvisabili nel caso di specie in quanto si tratta di domande in grado di far rilevare, con le modalità tipiche di un test di selezione, il grado di maturità culturale ed intellettuale dei candidati.
In ogni caso, ciò che conta nella fattispecie in esame è che tutti i candidati sono stati messi nelle medesime condizioni per poter aspirare all’ammissione al corso di laurea di interesse nel senso che a tutti è stato somministrato lo stesso test e, pertanto, tutti hanno incontrato le medesime difficoltà rilevate dai ricorrenti con l’impugnativa in esame.
5. Con il sesto, settimo ed ottavo motivo, gli interessati, sempre sulla base della perizia effettuata dalla Prof.ssa Barni, contestano alcuni quesiti somministrati ai candidati in quanto in parte erronei e/o fuorvianti e in parte non compresi nei programmi della scuola secondaria superiore (in particolare, i quesiti nn. 2, 13, 14, 20, 22, 26, 30, 36, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80).
Anzitutto, va osservato che le argomentazioni di seguito esposte vanno ad avvalorare anche il giudizio di infondatezza sostenuto nel punto precedente (in ordine alla validità del test somministrato quale forma di selezione dei candidati da ammettere ai corsi di laurea in argomento).
Sul punto, il Collegio, al fine di valutare la fondatezza delle censure dei ricorrenti in ordine alla irragionevolezza (se non erroneità) di alcune domande contenute nel test (ciò non come accertamento tecnico ma al fine di rilevare l’inidoneità del test nel suo complesso a selezionare i candidati più capaci, alla luce di quanto previsto dal citato art. 4 della legge n. 264 del 1999), si è fatto carico di verificare il contenuto dei quesiti segnalati dai ricorrente, rilevando in particolare quanto segue.
5.1 Con riferimento alle domande di “cultura generale”, si segnala che:
- per la n. 2), l’unica risposta corretta è quella individuata dal Ministero;
- per la n.13), la contestazione risulta priva di fondamento in quanto la risposta esatta, ossia la C, è deducibile dalla lettura del testo;
- per la n. 14), essendo il quesito concepito come test di comprensione del testo, la risposta ministeriale è l’unica possibile;
- per la n. 20), il quesito è concepito come test di comprensione del testo e al significato del termine spread è possibile arrivare mediante la lettura del quesito che fa esplicito riferimento alle manovre finanziarie italiane dell’ultimo anno;
- per la n. 22), la domanda è formulata in modo chiaro e, per individuare la risposta esatta, è richiesta una sufficiente conoscenza della lingua italiana;
- per la n. 26), il quesito non è di tipo enigmistico e lo studio delle biografie degli autori rientra nel programma ministeriale;
- per la n. 30), la risposta al quesito richiede pochi e semplici calcoli.
5.2 Per quanto riguarda le domande di “Biologia”, invece:
- per la n. 41), anche se l’apoptosi è un argomento al di fuori del programma ministeriale, era comunque possibile individuare la risposta esatta tramite un ragionamento di esclusione delle altre risposte errate;
- per la n. 43), è possibile giungere alla risposta corretta per esclusione ovvero approssimando le date delle scoperte oppure associando i due nomi degli scienziati alla scoperta;
- per le nn. 44), 49), 50), 51) e 57), gli argomenti non sembrano in effetti rientrare nei programma di scuola secondaria superiore.
5.3 Con riferimento poi alle domande di “chimica”, si segnala che:
- per la n. 59), pur non conoscendo la formula del solfato d’ammonio, la risposta esatta può comunque essere individuata con un semplice calcolo;
- per la n. 60), la risposta alla domanda non richiede una conoscenza approfondita della chimica;
- per la n. 62), la risposta ministeriale è corretta in quanto si è solo provveduto ad approssimare la cifra al primo decimale;
- per la n. 68), sia la domanda che la risposta indicate dal Ministero sono corrette.
5.4 Infine, con riferimento ai quesiti di “matematica e fisica”:
- per la n. 70), la formulazione del quesito non ingenera incertezza o confusione;
- per la n. 71), l’inserimento nel quesito dell’avverbio “contemporaneamente” non costituisce una precisazione fuorviante;
- per la n. 72), la domanda rientra nel programma ministeriale;
- per la n. 73), non risulta comprensibile la doglianza (ovvero l’eccessivo dispendio di tempo per l’esaminando per rispondere al quesito) in quanto si tratta di effettuare calcoli matematici che, in ragione della preparazione del candidato, possono richiedere maggiore o minore tempo di soluzione;
- per la n. 74), non risulta anche in questo caso comprensibile la doglianza secondo cui, nella domanda, sarebbe insito un “inutile e fuorviante tranello”;
- per la n. 75), il quesito può essere risolto sulla base degli studi impartiti nell’ambito degli istituti secondari;
- per la n. 77), la soluzione appare di immediata evidenza;
- per le n. 78), 79) e 80) i quesiti sembrano formulati in modo chiaro.
5.5 Rimane chiaro che il Collegio, con tale analisi, non ha inteso certificare la “bontà” dei quesiti somministrati dal Ministero resistente e l’idoneità degli stessi a selezionare i candidati più meritevoli ad essere iscritti nelle facoltà a “numero chiuso” in quanto si tratterebbe di un’indebita sostituzione del giudice nell’ambito delle scelte tecniche e di merito dell’amministrazione.
Al contrario, con la predetta analisi (svolta sulla base delle specifiche censure contenute nel ricorso in esame), il Collegio ha voluto verificare se, nel suo complesso, il test di che trattasi contenesse quesiti che, oltre ad esulare dai programmi ministeriali, fossero irragionevoli fino al punto da rendere impossibile la selezione dei candidati maggiormente preparati e quindi più meritevoli.
Ora, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, è emerso che gli unici quesiti che non risultano inseriti nei programmi ministeriali sono quelli di “biologia” [ed, in particolare, quelli contenuti nei nn. 44), 49), 50), 51) e 57]; tuttavia, tali domande sulle 80 totali non possono ritenersi in contrasto con la previsione normativa in quanto l’art. 4 della legge n. 264 del 1999 prevede comunque che i quesiti devono anche accertare la predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi ed, in quest’ottica, le domande di “biologia” tendono proprio all’obiettivo fissato dalla norma da ultimo citata.
Ciò posto, le censure vanno respinte in quanto, alla luce di quanto sopra esposto, le censure dedotte dai ricorrenti unitamente alla stessa perizia della Prof.ssa Barni, operando sul piano del sindacato sulla discrezionalità, non sono in grado di far superare quella soglia di irragionevolezza necessaria per giungere ad una declaratoria di illegittimità dell’intero test , proprio perché non comprovano il fatto che i quesiti così congegnati non consentano comunque di selezionare i candidati più meritevoli, pur nell’ambito dell’opinabilità tipica di tale modalità selettiva.
Del resto, come detto in precedenza, quel test è stato somministrato a tutti i candidati nel senso che tutti hanno avuto lo stesso trattamento e, verosimilmente, tutti hanno incontrato le medesime difficoltà nell’individuazione della risposta corretta a quei quesiti.
A ciò va aggiunto, come aspetto dirimente, che è assente - anche perché si tratterebbe di un accertamento irripetibile - una qualsiasi “prova di resistenza” idonea a consentire la verifica se i ricorrenti, in assenza dei predetti quesiti non compresi nei programmi ministeriali, avrebbero raggiunto un punteggio sufficiente per essere immatricolati; accertamento, peraltro, reso di difficile attuazione nella misura in cui tale operazione non potrebbe prescindere dall’eliminazione dei punteggi conseguiti da tutti gli altri candidati nell’ambito di quelle domande.
Altresì, risulta che la ricorrente De IS ha risposto, comunque, in maniera corretta alle domande n. 49 e 51 mentre RO alle nn. 49 e 50, tanto che non è chiaro se gli interessati, in una eventuale riedizione della graduatoria, intendano rinunciare ai punteggi conseguiti con riferimenti a tali quesiti, rendendo perciò del tutto incerto il profilo di ammissibilità delle censure in esame.
Ciò posto, le doglianze vanno quindi respinte.
6. L’undicesimo ed il dodicesimo motivo (di cui si anticipa la trattazione per questioni di sequenza espositiva) sono invece inammissibili per genericità in quanto gli interessati, nel censurare la riserva di posti a favore dei cittadini extracomunitari, non hanno fornito, neanche in vista della trattazione del merito della controversia, alcuna indicazione in ordine all’entità dei posti eventualmente disponibili in assenza di tale riserva.
Tale dato risulta, invero, necessario al fine di verificare l’interesse dei ricorrenti ad avanzare tali censure, che sarebbe concreto se i posti resisi disponibili fossero sufficienti ad assorbire i due ricorrenti, in ragione del punteggio dagli stessi conseguito e della loro posizione in graduatoria.
7. Infine, con il nono e decimo motivo, i ricorrenti contestano la mancata verbalizzazione delle operazioni svolte dalla Commissione (in termini di custodia dei plichi e consegna al CINECA) e dal CINECA in sede di correzione delle prove.
Al riguardo, ai fini del decidere, è necessario ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di depositare in giudizio una dettagliata relazione su tali specifiche doglianze (nono e decimo motivo), corredata dalla relativa documentazione ed, in particolare, se esistente, dai verbali redatti dagli organi che hanno proceduto, dopo la redazione delle prove scritte, alla custodia ed alla correzione dei tests somministrati nell’ambito del raggruppamento universitario di che trattasi.
8. In conclusione, non definitivamente pronunciando, le censure contenute nei motivi da 1 a 8 e da 11 a 12 possono essere, sin d’ora, respinti.
Per quanto riguarda i motivi nn. 9 e 10, il Ministero resistente provvederà a depositare quanto sopra richiesto (punto 7.) entro 45 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza parziale ovvero dalla notifica, se antecedente.
9. Le spese di giudizio saranno liquidate con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), NON definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- respinge le censure contenute nei motivi da 1 a 8 e da 11 a 12;
- per quanto riguarda i motivi nn. 9 e 10, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca provvederà a depositare quanto richiesto in parte motiva (punto 7. della parte in diritto) entro 45 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza parziale ovvero dalla notifica, se antecedente;
- fissa, per la definizione, la pubblica udienza del 15 ottobre 2014.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2014
IL SEGRETARIO