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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7032 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Domenica Parte_1
Riello, elettivamente domiciliati come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1
Cuzzupoli, domiciliato come in atti resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.10.2022 parte ricorrente, in epigrafe indicata, chiedeva la condanna dell' - al pagamento della somma di € 10.634,07 a Controparte_2
titolo di TFR maturato e non corrisposto dalla fallita oltre alla Parte_2
rivalutazione e agli interessi legali maturati dalla data di maturazione a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.
A sostegno di quanto richiesto riferiva di aver lavorato per suddetta società 01/2011 al 06/2011, precisando che la veniva poi dichiarata fallita con sentenza n. Parte_2
54/2018, in data 15.10.2018. Precisava di essere stata ammessa allo stato passivo per la somma di euro 10.634,07, netti, a titolo di TFR maturato e non corrisposto. Deduceva ancora che, in data 21 maggio 2020 provvedeva a depositare domanda al Fondo di
Garanzia per il pagamento della somma suddetta. CP_1
Tanto esposto, parte istante, lamentata la illegittimità del provvedimento di diniego dell' sulla base di articolate argomentazioni, adiva il Tribunale di Santa Maria CP_1
Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare che l'istante ha diritto alla riscossione del TFR maturato e ammesso, intervento nel fondo di garanzia oltre agli interessi legali;
- per CP_1
CP_ l'effetto, condannare l' alla corresponsione in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche dovute, TFR INTERVENTO FONDO DI GARANZIA, maturato e ammesso dal
Giudice Delegato nella procedura fallimentare n. 54/2018 Tribunale di S. Maria C.V., il cui stato passivo è divenuto esecutivo il 12.12.2019 per l'importo NETTO di € 10.634,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo, così come previsto per legge;
.”
Vinte le spese, con attribuzione.
L' costituitasi in giudizio, contestava nel merito la domanda chiedendone il CP_1
rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
La domanda è inammissibile per decadenza ai sensi dell'art. 47 comma 3 del DPR
639/1970, a mente del quale per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla legge 88/1989, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della suddetta decisione o, come nel caso di specie, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione come sancito dal comma 1.
La Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 9275/19) ha precisato che il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo e determina l'improponibilità della stessa qualora non sia proposta nei termini di tre anni, se di tratta di prestazione pensionistica e di un anno, se si tratta di prestazione di cui all'articolo 24 legge n. 88/78.
Orbene il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo è pari a 300 giorni che risulta dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa.
Conseguentemente, atteso che la domanda di intervento del Fondo risale al 20.5.2020 ed il deposito del ricorso risale al 31.10.2022, la parte deve essere decaduta dall'azione giudiziaria essendo trascorso un periodo più lungo di un anno e trecento giorni.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per decadenza dall'azione giudiziaria.
Considerata la natura della decisione e che il rigetto della domanda non attiene alla sua infondatezza ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina
Paglionico, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso.
c) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 03.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)