Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00642/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2025, proposto da
S.A.L.B.E. - Società Alberghi di ON IA SE e C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Mantero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Vienna Re S.r.l. e AR S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti IA Lucia D’Ettorre, Angelo Piazza, Gennaro Terracciano e Francesca Briccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Ettore Marullo, in Bologna, piazza della Mercanzia n. 2;
Hopead S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’accertamento
A- della illegittimità del silenzio del Comune di Riccione quanto alla “istanza di decadenza titoli edilizi” in data 21/25.03.2024 presentata dalla ricorrente al Comune di Riccione e al Dirigente Settore Governo sostenibile del Territorio Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente, nonché quanto alla contestuale istanza di verifica della SCIA n. 503/2021 ex art. 19, comma 6 ter, Legge 241/1990 dichiarata come “variante in corso d’opera” mentre costituisce variante essenziale al PdC n. 30/2020 e quindi la dichiarazione della sua inefficacia;
B- della fondatezza della istanza presentata dalla ricorrente e della insussistenza dei presupposti per la proroga dei titoli edilizi ex articolo 10 septies, lettera a),D.L. n. n. 21/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riccione e di AR S.r.l. e di Vienna Re S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società S.A.L.B.E. – Società Alberghi di ON IA SE e c. S.n.c. (nel prosieguo, solo S.A.L.B.E. S.n.c.) agisce ai sensi degli articoli 117 e 31, commi 1, 2 e 3, Cod. proc. amm. per ottenere l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Riccione sulla istanza dalla stessa presentata al fine di ottenere la declaratoria di intervenuta decadenza dei titoli edilizi di cui è titolare la società Vienna RE S.r.l. per la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione di immobile frontistante il proprio.
Secondo quanto rappresentato dalla ricorrente i titoli edilizi per la quale ha presentato la predetta istanza sono:
(a) il permesso di costruire n. 30/2020 formatosi per silenzio assenso in data15.01.2021;
(b) la SCIA in variante essenziale n. 503/2021 nelle due successive versioni di data 21.12.2021 e 19.01.2022;
(c) il permesso di costruire in variante essenziale e in deroga n. 3/2022 formatosi per silenzio assenso in data 2.08.2022.
Rappresenta, altresì, l’esponente di avere già impugnato tali titoli con ricorso ex articolo 29 Codice di rito, integrato da motivi aggiunti, radicato avanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale con R.G. n. 620/2022, tutt’ora pendente.
Ritiene la società S.A.L.B.E. S.n.c. che nel frattempo sia inutilmente decorso il termine annuale per l’avvio dei lavori di rigenerazione urbana e riqualificazione, ragione per la quale non solo agisce contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ma chiede anche a questo Giudice di accertare la fondatezza della propria istanza, ovverosia la decadenza dei titoli e l’insussistenza dei presupposti affinché la società Vienna RE S.r.l. possa beneficiare della proroga degli stessi di cui all’articolo 10 septies D.L. n. 21/2022.
Si è costituito in giudizio il Comune di Riccione, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché la domanda In questa sede proposta sarebbe in contrasto con quella di annullamento per illegittimità contenuta nel ricorso R.G. n. 620/2022.
Nel merito l’Ente resistente nega che i titoli edilizi siano decaduti, osservando che i lavori sono iniziati con la demolizione dell’esistente nel termine di un anno dal rilascio del primo permesso di costruire e andranno a scadere in data 23.12.2026.
Si sono costituite in giudizio, con un unico atto, la società Vienna RE S.r.l. e la società AR S.r.l. (quest’ultima parimenti interessata all’intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione di cui si discute), le quali, anche se nulla oppongono alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza avanzata da controparte, ne sostengono comunque l’infondatezza nel merito. A tale fine fanno presente che il titolo autorizzatorio è unico, che i lavori sono iniziati entro l’anno dal rilascio in forma espressa del primo e che la loro validità è stata legittimamente prorogata ex lege.
Ha replicato con memoria la società S.A.L.B.E. S.n.c., insistendo sulle proprie posizioni.
All’udienza camerale del 29 maggio 2025, dopo ampia discussione orale tra le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avanzata dal Comune di Riccione è del tutto priva di pregio.
Occorre anzitutto considerare che i ricorsi hanno oggetti diversi: nel caso di specie la società S.A.L.B.E. S.n.c. agisce contro l’inerzia dell’Amministrazione, cioè contro la mancata adozione di un atto espresso in relazione a una sua istanza, e non contro un atto – in tesi illegittimo - dell’Ente comunale.
Ma anche a volersi concentrare solamente sulla domanda di accertamento della fondatezza dell’istanza presentata dalla ricorrente e rimasta senza riscontro, occorre in linea generale considerare che, laddove l’ordinamento giuridico appresti più rimedi a tutela di una posizione giuridica soggettiva, nulla di regola impedisce al titolare di avvalersi di ognuno di essi, anche contemporaneamente.
Nello specifico, la società S.A.L.B.E. S.n.c. è titolare di un interesse legittimo a che non venga eseguito l’intervento edilizio progettato dalla società Vienna RE S.r.l.. Tale interesse oppositivo può essere soddisfatto o attraverso l’annullamento giurisdizionale dei titoli edilizi che hanno assentito l’intervento o attraverso l’accertamento – preferibilmente in sede amministrativa – della loro sopravvenuta decadenza. In entrambi i casi, infatti, l’intervento edilizio avversato non potrebbe essere eseguito.
Va da sé, poi, che l’eventuale intervenuto soddisfacimento della posizione giuridica soggettiva della ricorrente in conseguenza dell’accoglimento di uno dei rimedi attivati potrebbe al più incidere sulla persistenza dell’interesse alla decisione giudiziale sull’ulteriore rimedio esercitato, ma non di certo sulla sua ammissibilità.
Passando, pertanto, al merito, è fondata la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento da parte del Comune di Riccione a pronunciarsi sull’istanza presentata dalla società ricorrente, sussistendo i presupposti individuati dalla giurisprudenza, ovverosia l’obbligo di provvedere e il decorso del termine procedimentale (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 1321/2025).
Ancorché l’atto che dichiara l’intervenuta decadenza del titolo edilizio abbia natura non costitutiva, bensì accertativa di un effetto prodottosi ex lege (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 8672/2024), sussiste l’obbligo del Comune di effettuare il presupposto accertamento tecnico e di esercitare il proprio potere accertativo a fronte della richiesta proveniente da un soggetto (la società S.A.L.B.E. S.n.c.) titolare di un interesse differenziato.
Quanto al termine per provvedere, non è in contestazione che esso sia decorso, tanto più che l’istanza di S.A.L.B.E. S.n.c. rimasta inesitata è stata presentata in data 25.03.2024 e il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 22.03.2025.
Né può ritenersi che l’inerzia sia venuta meno per effetto delle deduzioni difensive svolte dal Comune nell’ambito del presente giudizio in ordine alla perdurante efficacia dei titoli edilizi di cui è titolare la società Vienna RE S.r.l..
L’istanza del privato impone l’adozione di un provvedimento espresso da parte della competente articolazione dell’Autorità procedente: tale non è di certo la memoria difensiva del legale officiato resa in sede contenziosa (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, sentenza n. 15239/2023). Del resto a ragionare diversamente, si precluderebbe al ricorrente di agire contro la sopravvenienza sfavorevole, non potendosi di certo impugnare ex articolo 29 Cod. proc. amm. gli atti difensivi depositati nel giudizio ex articolo 117 Codice di rito dall’Amministrazione.
Solo l’emanazione di un provvedimento espresso determina la cessazione della materia del contendere ovvero l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento (si veda, fra le molte, della Sezione, la sentenza n. 868/2024), fatta salva la possibilità nel secondo caso di impugnare il provvedimento sfavorevole sopravvenuto.
Di contro, non sussistono presupposti per l’accoglimento della domanda formulata sempre da parte ricorrente di accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere, di accertamento cioè dell’intervenuta decadenza dei titoli edilizi di cui è titolare la società Vienna RE S.r.l..
Di regola, infatti, al Giudice amministrativo è precluso pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, perché ciò comporterebbe uno sconfinamento nella sfera di competenze assegnate alla Pubblica Amministrazione (cfr., T.A.R. Napoli – Campania, Sez. VII, sentenza n. 5927/2023; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, sentenza n. 305/2024).
Le ipotesi in cui, a mente del comma 3 dell’articolo 31 del Cod. proc. amm., tale sconfinamento è ammesso sono, pertanto, di stretta interpretazione: deve trattarsi cioè di attività amministrativa vincolata o di attività discrezionale rispetto alla quale l’Amministrazione ha esaurito i propri spazi di discrezionalità e non devono essere necessari adempimenti istruttori.
La fondatezza della pretesa del ricorrente che agisce contro il silenzio-inadempimento deve dunque apparire ictu oculi ed essere di immediata evidenza.
Ebbene, nel caso di specie, già la prospettazione in giudizio di tesi diametralmente opposte esclude che possa ritenersi integrato il presupposto della immediata evidenza. Non vi è accordo tra le parti né sulla data di formazione (per silenzio-assenso, piuttosto che tramite provvedimento espresso) dei permessi di costruire, né sui rapporti tra i vari titoli edilizi della cui decadenza si discute, se cioè si tratta di titoli autonomi o di un unico titolo oggetto di variante.
In questo quadro restano rimessi al Comune una pluralità di complessi accertamenti, prodromici all’adozione del provvedimento finale, il cui contenuto allo stato non può dirsi certo, di talché risulta preclusa a questo Giudice una pronuncia sulla fondatezza della pretesa.
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Riccione di provvedere con atto espresso in ordine all’istanza presentata dalla la società S.A.L.B.E. S.n.c., nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza, la Sezione si riserva di provvedere, su richiesta di parte ricorrente, alla nomina di un Commissario ad acta, che provveda in via sostitutiva.
Trattandosi di un accoglimento parziale, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti; il Comune di Riccione provvederà nondimeno a rimborsare alla società S.A.L.B.E. S.n.c. il contributo unificato effettivamente versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, D.P.R. n. 380/2001.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Riccione di provvedere nei termini e nei modi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, salvo il contributo unificato che resta a carico del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO