TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di AD, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7292 /2023 R.G.
da
, con l'avv. SARDI BRENDA come da procura in atti Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. FERRETTI ISABELLA come da procura in CP_1
atti resistente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 2
a) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, in
modo da consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale;
b) stabilire i tempi e le modalità della presenza dei figli presso la
madre secondo quanto già stabilito nella Sentenza di separazione
n. 800/2023 del Tribunale di AD, ossia un pomeriggio,
dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30, ogni 15 giorni, sulla
scorta di un calendario da redigersi periodicamente – almeno
trimestralmente –avuto riguardo agli impegni scolastici ed
extrascolastici della prole, sollevando il Servizio sociale da ogni
incarico di prosecuzione del monitoraggio, stante la piena
autonomina raggiunta dal nucleo monogenitoriale;
b) assegnare la casa coniugale, sita in RT (PD), al SI.
ricorrente, in quanto rispondente all'interesse Parte_1
della prole;
c) stabilire a carico della SI.ra , resistente, un CP_1
assegno di mantenimento in favore della prole, nella misura
complessiva di € 550,00 mensili - € 300,00 per ed € Per_1
250,00 per – con la previsione di adeguamento Per_2
automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato
dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate,
secondo il Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
AD.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari.”.
2 3
Conclusioni parte convenuta:
“
”
3
4
Conclusioni pubblico ministero:
“il P.M. interviene riservandosi le facoltà di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso per scioglimento del matrimonio depositato in data 21.12.23
conveniva in giudizio allegando che le parti in Parte_1 CP_1
data 17/12/2011 avevano contratto matrimonio civile in Bassano del Grappa
4 5
(VI) e che dalla loro unione erano nati il 20/03/2010 e CP_2
il 15/01/2013; CP_3
- precisava che la casa coniugale veniva stabilita in RT (PD), alla via
Monte San Michele n.51 e che detto immobile era stato acquistato dallo stesso in data 09/12/2013;
- riferiva che tra le parti si era svolto un procedimento di separazione giudiziale (Tribunale di AD R.G. 7509/2020) ove in data 01/04/2021
venivano emessi i seguenti provvedimenti presidenziali: “1. autorizza i
coniugi a vivere separati con facoltà di stabilire residenza, domicilio e
dimora dove vorranno con reciproco impegno a richiedere e ottenere i
documenti relativi ad eventuale espatrio turistico e a rilasciare consenso al
rilascio dei passaporti dei figli minori;
2. Dispone l'affidamento condiviso
ad entrambi i genitori dei due figli ancora minori, con collocazione
prevalente presso il padre che risiederà con i figli nella casa di sua
proprietà in RT (PD), alla via Monte San Michele, n. 51; 3. Assegna
la casa coniugale al ricorrente, dando termine alla resistente di 30 gg per il
rilascio.; 4. pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al
ricorrente la somma di € 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio)
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, quale contributo al
mantenimento di entrambi i figli oltre alla ripetizione del 50% delle spese
straordinarie come da protocollo Tribunale di AD. Stabilisce che ogni
eventuale contatto e visita dei figli con il genitore non collocatario, avvenga
tramite l'intervento dei Servizi Sociali competenti (RT PD) che
stabiliranno tempi e modalità tali da consentire il diritto di visita del
5 6
genitore non collocatario e secondo il volere dei figli stessi.” con formale incarico ai Servizi Sociali competenti di procedere alla valutazione di idoneità genitoriale per entrambe le parti e di indagare il rapporto dei minori con i genitori con particolare riferimento alla madre con delega di indicare,
all'esito delle verifiche svolte, “informazioni utili ai fini delle
determinazioni sull'affidamento, collocamento oltre che sui tempi
d'incontro con il genitore non convivente”;
- evidenziava, quindi, che “All'esito del giudizio di separazione, preso atto
del comportamento della sig.ra , che a pochi mesi di distanza CP_1
dall'emanazione dei provvedimenti provvisori adottati nell'interesse della
prole trasferiva la propria residenza in Piemonte, omessa ogni assunzione
di prova testimoniale, emanava la Sentenza n. 800/2023, pubblicata in data
24/04/2023 (doc. 7);
− Il Tribunale di AD così disponeva: “1. Dichiara la separazione
personale dei coniugi e;
2. Ordina all'ufficiale Parte_1 CP_1
di stato civile del Comune di Bassano del Grappa di annotare la presente
sentenza nei registri (atto di matrimonio anno 2011, n. 131, parte II, serie
C);
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione a;
4. CP_1
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da;
CP_1
5. Affida i figli minori e in via esclusiva al padre con Per_1 CP_3
collocazione prevalente presso quest'ultimo;
6. Assegna la casa coniugale
sita in RT via San Michele, n. 51 a 7. Dispone che la Parte_1
madre possa vedere i figli 2 giorni al mese previo preavviso al padre di
almeno 15 gg. E salvi impegni dei figli stessi, con facoltà per le parti di
6 7
organizzare ulteriori incontri ove ve ne sia richiesta;
8. Dispone a carico di
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1
e mediante il versamento al padre della somma mensile di € Per_1 Per_2
400 (€ 200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre al rimborso del 50%
delle spese straordinarie.
9. Dispone la prosecuzione delle attività di
sostegno alla genitorialità attualmente in essere da parte del Servizio
sociale competente. 10. spese di lite compensate.” (cfr. pag. 3 e 4: ricorso introduttivo) pronuncia passata in giudicato;
- riferiva che la convenuta non aveva mai ha comunicato il proprio indirizzo di residenza né al marito, né al Servizio Sociale intervenuto;
- allegava di essere lavoratore subordinato presso la Ditta PET
SOLUTIONS S.R.L., con mansione di impiegato, e di percepire un reddito mensile pari a circa € 3.000,00 al netto di premi di produzione evidenziando che, a causa del mutamento della propria mansione lavorativa, da trasfertista a impiegato, in conseguenza dell'assenza totale della madre nella gestione dei figli anche in seguito alla separazione e a causa del suo trasferimento in
Piemonte, aveva subito una considerevole diminuzione del reddito annuo e rappresentava di non conoscere l'eventuale occupazione della convenuta;
- formulava, quindi, nel merito le seguenti conclusioni:
“ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del1970 , lo
scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il SI. Parte_1
7 8
ricorrente e la SI.ra , resistente, ordinando all'Ufficiale dello Parte_2
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, per tutte le
ragioni indicate in narrativa, in modo da consentire l'esercizio della
responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro
presenza presso la madre secondo quanto già stabilito nella Sentenza di
separazione n. 800/2023 del Tribunale di AD, ossia un pomeriggio ogni
15 giorni, sulla scorta di un calendario da redigersi periodicamente –
almeno trimestralmente – avuto riguardo agli impegni scolastici ed
extrascolastici della prole, sollevando il Servizio sociale da ogni incarico di
prosecuzione del monitoraggio, stante la piena autonomina raggiunta dal
nucleo monogenitoriale;
c) assegnare la casa coniugale, sita in RT (PD), al SI. Pt_1
ricorrente, in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
d) stabilire a carico della SI.ra , resistente un assegno di CP_1
mantenimento in favore della prole, nella misura complessiva di € 550,00
mensili - € 300,00 per ed € 250,00 per – con la previsione di Per_1 Per_2
adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato
dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche
documentate;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari.”
- Con comparsa di costituzione depositata in data 3.4.24 si costituiva la convenuta allegando di essersi trasferita ad Alba solo perché in tale città
8 9
aveva trovato un'occupazione lavorativa “atteso che a seguito dei
provvedimenti provvisori assunti alla precitata udienza del 01.04.21, aveva
avuto un termine di 30 giorni per lasciare la casa coniugale, con
conseguente necessità di reperire alloggio e attività lavorativa.” (cfr. pag. 3
comparsa di costituzione);
- riferiva, altresì, che le Assistenti Sociali erano sempre state a conoscenza dei suoi nuovi recapiti anche se aveva chiesto loro di non condividere il proprio indirizzo con il ricorrente per timore che questi potesse presentarsi nella sua nuova abitazione, trattandosi di persona molto controllante;
- riferiva che il ricorrente aveva sempre avuto delle condotte prevaricatrici nei suoi confronti tanto che nel mese di aprile 2020 si era rivolta ad un centro antiviolenza;
- rappresentava, quindi, che non riusciva a vedere i figli regolarmente, per ragioni logistiche, a causa della distanza delle rispettive residenze, ed anche per questioni economiche, non potendo sostenere con maggiore frequenza le spese di trasferta;
- allegava che il rapporto tra le parti continuava ad essere conflittuale e formulava le seguenti conclusioni:
“ in via principale
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Pt_1
il 17.12.2011, in Bassano del Grappa (VI), trascritto all'Ufficio di CP_1
Stato civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 131/parte2/Serie
C/Anno 2011 del Registro dell'Ufficio di Stato;
9 10
- disporre l'affido condiviso dei minori, con la collocazione prevalente degli
stessi presso il padre;
- disporre che la madre possa vedere e tenere con sé e con Per_1 Per_2
le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti:
➢ un week end al mese dal venerdì sera alle ore 18:00 con
accompagnamento la domenica sera entro le ore 18:00;
➢ vacanze invernali: metà delle vacanze scolastiche natalizie e,
precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari dal
23 al 31 dicembre entro le ore 16.00 e negli anni dispari dal 31 dicembre
dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale
verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di
Natale, dalle ore 10.00 del 24
dicembre fino alla mattinata del 25 dicembre;
➢ tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari il
giorno di Pasqua e negli anni dispari il giorno del Lunedì dell'Angelo;
➢ ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti e il compleanno
dei figli, precisando che il giorno del compleanno in ogni caso ciascun
genitore avrà diritto a vedere i figli;
➢ vacanze estive: tre settimane anche non consecutive da concordare tra le
parti entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione, durante tale periodo,
del diritto di frequentazione dell'altro genitore;
- disporre a carico della sig.ra il contributo per il CP_1
mantenimento dei figli minori nella misura che sarà ritenuta di giustizia a
10 11
seguito dell'istruttoria, oltre al 30% delle spese straordinarie con espresso
riferimento al Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale di AD e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AD;
- prevedere che l'assegno unico e ogni altro emolumento previsto per legge
a sostegno della filiazione sia percepito in misura integrale dal padre.
Con vittoria di spese.”
- All'udienza del 3.5.24 parte convenuta dichiarava di aver visto i figli nel
2023 circa una volta al mese e da gennaio 2024 circa 4 volte oltre che di sentire regolarmente i figli al telefono e le parti raggiungevano il seguente accordo in relazione alla regolamentazione del diritto di visita materno:
“- conferma, allo stato, due visite al mese nella giornata di sabato indicate
nella chat W.A. in uso tra le parti dalla convenuta con un mese di
preavviso;
- in occasione di dette visite la madre potrà ritirare i figli direttamente a
scuola e riportarli dal padre la sera dopo cena entro le 21:30;
- nel caso in cui, eccezionalmente, nelle date indicate i minori abbiano degli
impegni improrogabili, la visita materna si terrà il sabato successivo
garantendo comunque le due visite mensili;
- impegno da parte del padre di inviare un'email con cadenza settimanale
alla madre con un breve resoconto della situazione dei minori;
”.
- Con provvedimento del 3.5.24 il giudice delegato confermava le condizioni di separazione e dava incarico ai Servizi Sociali che già avevano in carico il monitoraggio del nucleo familiare di aggiornare il Tribunale
11 12
sullo stato dello stesso e di vigilare sul nuovo assetto di visite materne concordato in udienza;
- in data 7.5.24 veniva emessa la sentenza parziale sullo status con prosecuzione del procedimento per la trattazione delle ulteriori domande svolte dalle parti;
- la causa veniva istruita, inoltre, mediante l'audizione dei figli minori ed all'udienza del 15.10.25 fissata ex art. 473-bis.28 c.p.c. il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione .
* * *
Va preliminarmente rilevato, come indicato nella parte narrativa, che in corso di causa è già stata emessa la sentenza parziale sullo status di divorzio con conseguente necessità di esaminare in questa sede solo le ulteriori domande svolte dalle parti .
Quanto all'affido, collocamento ed esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, parte ricorrente ha chiesto la conferma del regime previsto in sede di separazione, ovvero affido esclusivo dei minori allo stesso con collocazione presso la casa paterna dove hanno sempre vissuto, la conferma dell'assegnazione allo stesso della casa familiare di sua proprietà e la conferma del diritto di visita materno stabilito in sede di separazione con sollevamento dei Servizi dall'incarico di monitoraggio del nucleo familiare.
Parte convenuta, al contrario, ha chiesto la previsione dell'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita materno come meglio indicato nelle
12 13
conclusioni riportate in epigrafe cui si rimanda e la continuazione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali.
Ora, appare pacifico che dall'epoca della separazione, proprio a causa del volontario trasferimento in corso di causa della madre ad Alba,
quindi a centinaia di chilometri di distanza dalla casa familiare, i minori hanno sempre vissuto con il padre in un contesto familiare che vede anche la fattiva collaborazione dei nonni paterni e che hanno visto in media solo una volta al mese la madre come dalla stessa confermato in sede di prima udienza (cfr. verbale d'udienza del 5.5.24).
Va, inoltre, evidenziato che, dall'esame della relazione di aggiornamento dei
Servizi Sociali in atti, è emerso che negli anni non è stato possibile proseguire con la valutazione genitoriale della madre poiché non si è
mostrata disponibile a presenziare agli appuntamenti anche a causa della distanza geografica della propria residenza. E' emerso che quest'ultima comunque ha vissuto un precedente matrimonio poi concluso ed anche in quel caso non ha più avuto contatti con i figli ormai maggiorenni. Inoltre,
all'esito dei colloqui svolti dai Servizi con le parti e con i minori è emerso che quest'ultimi sono inseriti in un contesto familiare adeguato. Gli stessi,
peraltro, non hanno espresso il desiderio di una modifica della cadenza di incontri con la madre, salvo non escludere la possibilità di incontrarla per due giorni consecutivi quando pernotta a AD . Inoltre ha Per_1
dichiarato ai medesimi che, pur non escludendo la possibilità di andare in
Piemonte per vedere dove vive la madre, avrebbe preferito non pernottare da lei ma rientrare in giornata.
13 14
Gli stessi Servizi, all'esito delle verifiche svolte, hanno, quindi, concluso rappresentando che l'attuale assetto di visite con la madre sia in sintonia con quanto richiesto anche dai figli precisando la possibilità di un pernotto in zona della madre con conseguente occasione di vedere i minori per due giorni consecutivi e, con l'accordo delle parti, è stata individuata la necessità di un preavviso di 15 giorni per la definizione delle visite materne con garanzia di almeno due incontri al mese (cfr. pag. 8 relazione Servizi
Sociali del 4.09.24).
Va, evidenziato, poi, che all'esito dell'audizione dei minori svolta in corso di causa, ormai rispettivamente di anni 15, , e 12 , sono Per_1 Per_2
emerse delle criticità nel rapporto con la madre che i minori avvertono come da anni ormai poco presente nelle loro vite. Entrambi hanno manifestato il desiderio di confermare il diritto di visita vigente e, per il momento, hanno escluso di voler pernottare da lei dove risiede, seppur non escludendo di poterla vedere anche per due giorni consecutivi se si ferma a pernottare qui in zona (cfr. verbale audizione minori del 13.11.24).
Inoltre, all'esito dell'udienza del 5.2.25, è emerso che la madre durante le vacanze di Natale ha visto i minori solo una volta e che l'ulteriore visita prevista per il 29 e 30 dicembre non si è tenuta per volontà dei minori,
si è poi svolta un'ulteriore visita di un giorno nel mese di febbraio (cfr.
verbale d'udienza del 5.2.25).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria come sopra rappresentata, è emerso che ormai i minori hanno raggiunto un certo equilibrio presso il contesto familiare paterno e che la madre fin dall'anno 2021 risiede stabilmente in
14 15
Piemonte tenendo solo sporadici incontri con i minori con una media di uno al mese. Già durante il procedimento di separazione i Servizi incaricati non hanno potuto svolgere una completa valutazione genitoriale attese le difficoltà della madre di presenziare agli incontri. Rispetto a tale epoca,
nulla appare mutato avendo i Servizi incaricati del monitoraggio del nucleo aggiornato il Tribunale sulla cristallizzazione della routine dei minori i quali, sentiti dal Servizi, hanno confermato di voler mantenere l'assetto di visite attuale con la madre (cfr. relazione del 4.09.24). Del resto anche nel corso della presente causa la convenuta ha rilevato le proprie difficoltà,
attesa la distanza geografica e gli oneri economici legati alle trasferte, di garantire maggiori visite .
Inoltre, i minori stessi, sentiti dal Tribunale come sopra ricordato, hanno manifestato la volontà di mantenere l'assetto attuale escludendo, almeno per il momento, di pernottare in Piemonte presso la residenza della madre. Ora,
seppur l'esito dell'audizione dei minori non è elemento determinante per la valutazione del Tribunale, si deve rilevare che ormai sono entrambi in piena fase adolescenziale con una sempre maggiore capacità di autodeterminazione. In tale frangente, unitamente alle oggettive difficoltà
logistiche legate alla distanza della residenza materna, non appare proficua alcuna forzatura che si risolverebbe probabilmente in una maggiore chiusura dei minori. Di conseguenza, non appare accoglibile, allo stato, la richiesta svolta dalla madre di presa in carico degli stessi da parte di N.P.I. non avendo il Servizio incaricato rilevato particolari criticità in relazione al loro stato psico-fisico . Inoltre, atteso il percorso già svolto in sede di
15 16
separazione e terminato nel presente giudizio con l'ultima relazione di aggiornamento sopra citata, considerata la cristallizzazione della situazione attuale come sopra rappresentato, deve ritenersi conclusa l'attività di quest'ultimi con conseguente non necessità di mantenere il relativo monitoraggio ben potendo le parti gestire in autonomia il calendario delle visite materne come già avviene . Va osservato,, infatti, che dalla sentenza di separazione, emessa nell'aprile del 2023, l'assetto complessivo è rimasto pressochè invariato nonostante in quella sede fosse stato conferito ai Servizi
Sociali competenti l'incarico di proseguire le attività di sostegno alla genitorialità .
Alla luce, quindi, della situazione attuale, ormai cristallizzata da anni, e della valutazione di idoneità del contesto paterno nell'interesse dei minori, appare necessario, in quanto unico assetto con prospettive di concreta applicazione, confermare l'attuale regime già previsto in sede di separazione di affido esclusivo dei minori al padre con collocazione presso quest'ultimo e con diritto di visita materno come concordato dalle parti all'udienza del 3.5.24, accordo che di seguito per comodità si riporta: “-
conferma, allo stato, due visite al mese nella giornata di sabato indicate
nella chat W.A. in uso tra le parti dalla convenuta con un mese di preavviso.
- in occasione di dette visite la madre potrà ritirare i figli direttamente a
scuola e riportarli dal padre la sera dopo cena entro le 21:30; - nel caso in
cui, eccezionalmente, nelle date indicate i minori abbiano degli impegni
improrogabili, la visita materna si terrà il sabato successivo garantendo
comunque le due visite mensili”.
16 17
Va, inoltre, confermata l'assegnazione della casa familiare sita in
RT (PD), alla via Monte San Michele, n. 51 al ricorrente affinchè vi coabiti con i figli minori, essendo sempre stato l'habitat di quest'ultimi .
Quanto, poi, agli oneri economici, le parti hanno rassegnato conclusioni difformi: parte ricorrente ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento per i figli ad € 550,00 mensili;
mentre parte convenuta ha chiesto una riduzione di detto contributo ad € 300,00 mensili.
Va in proposito rilevato che nulla risulta essere mutato rispetto a quanto documentato dalle parti e valutato in sede di emissione dei provvedimenti temporanei .
L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta dal ricorrente (730 2023) relativa all'anno 2022 attesta un reddito complessivo al netto dell'imposta e dell'addizionale comunale e regionale di € 36.578 con conseguente reddito mensile per 12 mensilità di € 3.048,00.
L'ultima documentazione reddituale prodotta dalla convenuta è relativa a due buste paga del 2024 dalle quali emerge un reddito mensile di circa €
1.500 (cfr. doc. 7: fascicolo parte convenuta), impiego confermato anche in sede di comparsa conclusionale.
Tenute, quindi, in considerazione le situazioni reddituali delle parti e la relativa capacità lavorativa, il fatto che tutti gli oneri di cura ed assistenza gravano sul padre e la distanza geografica tra la residenza della madre e quella dei minori, appare congrua la conferma dei provvedimenti vigenti e già previsti in sede di separazione, con conseguente onere in capo alla convenuta di versamento in favore del ricorrente, a mezzo bonifico bancario
17 18
ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 400,00 (euro 200,00
per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, quale contributo al mantenimento di entrambi i figli oltre alla ripetizione del 50%
delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di AD.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura della causa la reciproca soccombenza, le stesse vanno compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di AD, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) affida i figli minori e in via esclusiva al Per_1 CP_3
padre con collocazione prevalente presso quest'ultimo;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in RT
(PD), alla via Monte San Michele, n. 51, al ricorrente affinchè vi coabiti con i figli minori;
3) conferma l'attuale diritto di vista materno secondo le modalità
concordate dalle parti all'udienza del 3.5.25 che di seguito di riportano:
“- conferma, allo stato, due visite al mese nella giornata di sabato
indicate nella chat W.A. in uso tra le parti dalla convenuta con un mese
di preavviso. - in occasione di dette visite la madre potrà ritirare i figli
direttamente a scuola e riportarli dal padre la sera dopo cena entro le
21:30; - nel caso in cui, eccezionalmente, nelle date indicate i minori
abbiano degli impegni improrogabili, la visita materna si terrà il sabato
successivo garantendo comunque le due visite mensili”.
18 19
4) pone a carico della convenuta l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio)
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di AD del 2017;
5) spese compensate .
AD, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.25 .
Il Giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
19