Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 2115/2024, trattenuto in decisione all'udienza in presenza del 12/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/09/2024 da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DE LUCIA CLAUDIO, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
ANTONIO LORETO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN FELICE A CANCELLO in data
04/04/2016; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: NT (01/03/2014) e Per_1
(06/05/2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separatamente. La SI.ra , anche per volontà espressa dal marito stesso, continuerà Parte_1 ad abitare la ex casa coniugale sita in San Felice a Cancello (CE) alla Via Trotti n. 26, sulla quale eserciterà il proprio diritto di abitazione;
2. Il SI. che ha già di fatto rilasciato la casa coniugale, per l'effetto, si impegna a trasferire la propria Parte_2 residenza altrove, rendendo nota la stessa alla SI.ra ; Parte_1
3. I coniugi concordano che l'affidamento dei figli minori e resta condiviso tra il Persona_2 Persona_3 padre e la madre e che la residenza abituale degli stessi resterà stabilita presso la madre in San Felice a Cancello (CE) alla Via Trotti n. 26;
4. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
5. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardante i figli minori, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale;
6. Il padre potrà vedere i figli minori quando vorrà, previo accordo con la moglie, compatibilmente con gli impegni e le attività dei minori. In caso di insperati, ma possibili contrasti, le frequentazioni con il padre saranno, in ogni caso garantite nel modo seguente: il padre terrà con sé entrambi i figli nelle giornate del lunedì e del mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00; il padre terrà con sé i figli minori, a settimane alterne con la madre, dalle ore 16.00 del sabato alle ore
21.00 della domenica. Nel periodo estivo, il padre e la madre terranno con sé i figli complessivamente per 15 giorni nei mesi di luglio e/o agosto. In detti periodi estivi, saranno sospesi gli incontri con l'altro genitore, ciò consentirà ad entrambi i genitori di effettuare un viaggio anche itinerante e/o di trascorrere il periodo di ferie in un luogo di villeggiatura senza l'obbligo di frequentazione tra i figli e l'altro genitore. Nel periodo delle vacanze natalizie i figli minori trascorreranno, ad anni alterni con il padre o con la madre, i giorni dal 24 al 30 dicembre oppure i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio, fatte salve, in ogni caso, diverse determinazioni che i genitori dovessero concordare di comune accordo. I figli minori trascorreranno, inoltre, sempre ad anni alterni con il padre o con la madre: il giorno della Santa Pasqua o del lunedì in
Albis. Il padre avrà cura di prelevare e riaccompagnare i minori presso la madre e di collaborare nell'espletamento delle attività;
7. Il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, cureranno che i figli minori coltivino i contatti con l'altro genitore;
8. La casa familiare sita in San Felice a Cancello (CE) alla Via Trotti n. 26 resta assegnata alla SI.ra Pt_1
[...]
9. Il SI. si obbliga a comunicare e concordare preventivamente con la SI.ra Parte_2 Parte_1
l'eventuale cambio di residenza. In mancanza di accordo ci si rivolgerà al Giudice competente;
10. Il SI. a titolo di mantenimento, in virtù delle divergenti situazioni economiche e lavorative dei Parte_2 ricorrenti, si obbliga a corrispondere alla moglie quale contributo per il mantenimento della stessa la somma mensile di €
200,00, nonché quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori la somma complessiva di € 500,00, ovvero di € 250,00 per ogni figlio, per un totale mensile di € 700,00, tramite bonifico. La SInora Parte_1 provvederà a comunicare le coordinate bancarie al SInor ove dovrà essere eseguito il bonifico;
Pt_2
11. Le predette somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici di rivalutazione pubblicati dall'ISTAT a partire dal terzo anno successivo alla omologazione della presente separazione;
12. Tutte le spese ordinarie e straordinarie (sportive, scolastiche, ludiche, per viaggi, per attività extra scolastiche di qualsiasi genere e per spese mediche non coperte dal SSN) verranno preventivamente concordate tra i coniugi e resteranno a carico di entrambi nella misura del 50%;
13. Il SI. mediante la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna altresì a rinunciare a qualsivoglia Parte_2 beneficio a titolo "assegno unico" INPS (ex assegni familiari) in favore esclusivo della consorte SI.ra Parte_3 3
[...]
autorizzando espressamente e senza riserva alcuna quest'ultima a richiedere e ad incamerare il 100% degli importi spettanti ex lege. I coniugi concordato dunque che le somme dovute a titolo di "assegno unico" restano tutte in beneficio della SI.ra ; Parte_1
14. I coniugi acconsentono espressamente al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei minori, autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto, anche al fine del consenso per l'iscrizione dei minori stessi sul passaporto di entrambi i genitori o per il rilascio autonomo alle medesime;
15. I coniugi dichiarano che, per quant'altro non previsto e richiamato nel presente atto, hanno regolato ogni rapporto pendente esiste tra loro e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
16. Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia;
17. Le spese della presente procedura restano compensate tra i coniugi.
considerato che
all'udienza del 12/02/2025 le parti hanno dichiarato di voler modificare le condizioni del ricorso nei seguenti termini:
- diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: weekend alternati dal sabato, dalla chiusura del negozio, fino al lunedì sera dopo cena;
il lunedì di spettanza del padre, questi accompagnerà i figli a scuola prelevandoli all'uscita per accompagnarli al doposcuola e si occuperà di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
due sere a settimana (martedì e giovedì) dopo la chiusura del negozio, il padre cenerà con i figli e li riaccompagnerà a casa;
- resta salva la restante disciplina del diritto di visita così come indicata nel ricorso, salvo diverso accordo non pregiudizievole per i minori
- le parti si impegnano a comunicare mediante chiamate;
- il ricorrente si impegna a versare puntualmente il contributo di mantenimento così come indicato nel ricorso;
- le parti confermano tutte le altre condizioni. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 12/02/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile); 4
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 13/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese