Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REP VBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Giudice est. Dott.ssa Federica Peluso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/02/2025 al n. 313 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e da Parte_2 nata a [...] il [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MONTANILE ORSOLA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casalnuovo di Napoli (NA) il 21/05/2011 dalla cui unione nasceva
Persona_1 (il 27/02/2012 in ACERRA), minorenne, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 315/2016 reso nel procedimento R.G. n. 4982/2015. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 02/04/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte depositate il 27/03/2025, il Giudice rilevata la mancanza del ricorso sottoscritto, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al
04/06/2025.
Lette le note depositate il 24/04/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
5. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
6. Appare conforme agli interessi del figlio minore Per_1, rispettoso delle norme di cui agli artt.
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York
del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 02/04/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
و, cod. "1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. Parte_1
C.F. 1 ,nato a [...] il [...], residente in [...]fisc. APPIA N. 43 - Scala: A - Interno: 6 CP_1 (CE)e per la sig.ra Parte_2 nata il 12/10/1986 in NAPOLI (NA), C.F. C.F. 2 residente in [...]di Napoli (NA),
in Via San Marco Ina Casa IS.4 n. 52 in Casalnuovo di Napoli (AV) in data 21/05/2011, trascritto con atto n. 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2011, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), ai sensi 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, e a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale e all'affidamento del figlio minore;
in particolare, disporre l'affidamento di Per_1 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, e che questi resti a vivere con la madre nella sua abitazione in Casalnuovo;
regolamentare il diritto di visita per il padre, confermando le disposizioni della omologa di separazione suddetta e del verbale sottoscritto dai coniugi, modificabili previo accordo tra le parti, che utilizzeranno il buon senso, nel rispetto reciproco e degli impegni scolastici del minore;
in linea generale il papà resterà con il minore il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana e a settimane alterne il fine settimana, dal venerdi pomeriggio fino alla domenica pomeriggio, l'8 dicembre sempre con il padre, le festività alternate, le vacanze di Natale con un genitore e quelle di
Capodanno con l'altro, 15 giorni continuativi per le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 giugni di ogni anno.
4. Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando sempre la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza de figlio;
6. Determinare nella somma di € 350,00 il contributo mensile al mantenimento di Per_1 da corrispondere alla coniuge, entro il 5 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat annualmente, oltre al rimborso per la quota del
50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili nonché quelle ludiche e ricreative, sostenute nell'interesse della prole, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Nola, cui si rinvia per brevità.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale pertanto nulla è dovuto l'uno per l'altra.
8. disporre che le parti si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio delle carte d'identità del minore, valide anche per l'espatrio.
Nulla sulle spese." In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
7. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra [...]
Pt_1 nato a [...] il [...] e Parte_2
[...] nata a [...] il [...], il giorno 21/05/2011 in Casalnuovo di Napoli
(NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.9, Serie A, Parte II, Ufficio
1, Anno 2011);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 09/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Dott.ssa Federica Peluso