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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5042/2025 RG, introdotta da ata a ROMA (RM) il 13/07/1959, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MORESCHINI ALESSANDRA;
nato a [...], [...], con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MORESCHINI ALESSANDRA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29/11/1980 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
a. dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , viste le ragioni precedentemente spiegate, Controparte_1
con obbligo per entrambi del mutuo rispetto;
b. i coniugi provvederanno entro e non oltre gg 30 dall'omologa a
trasferire la nuda proprietà della casa coniugale di Via Massa San
Giuliano 405 -00132 ( RM) in favore del figlio Persona_1
con riserva di usufrutto in favore del marito Sig. CP_1
che ha di fatto provveduto alla costruzione della stessa,
[...]
trasferimento che si rende necessario ed esclusivo per la risoluzione
del conflitto tra coniugi ai fini di addivenire ad una separazione di
tipo consensuale;
c. la moglie provvederà entro e non oltre nove mesi dal provvedimento
di omologa di separazione a trasferire la propria residenza altrove
d. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio
mantenimento;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5042/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a Controparte_1
ROMA (RM), il 06/09/1957 relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 29/11/1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 00456, Parte 2, Serie A06, Anno 1980, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5042/2025 RG, introdotta da ata a ROMA (RM) il 13/07/1959, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MORESCHINI ALESSANDRA;
nato a [...], [...], con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MORESCHINI ALESSANDRA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29/11/1980 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
a. dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , viste le ragioni precedentemente spiegate, Controparte_1
con obbligo per entrambi del mutuo rispetto;
b. i coniugi provvederanno entro e non oltre gg 30 dall'omologa a
trasferire la nuda proprietà della casa coniugale di Via Massa San
Giuliano 405 -00132 ( RM) in favore del figlio Persona_1
con riserva di usufrutto in favore del marito Sig. CP_1
che ha di fatto provveduto alla costruzione della stessa,
[...]
trasferimento che si rende necessario ed esclusivo per la risoluzione
del conflitto tra coniugi ai fini di addivenire ad una separazione di
tipo consensuale;
c. la moglie provvederà entro e non oltre nove mesi dal provvedimento
di omologa di separazione a trasferire la propria residenza altrove
d. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio
mantenimento;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5042/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a Controparte_1
ROMA (RM), il 06/09/1957 relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 29/11/1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 00456, Parte 2, Serie A06, Anno 1980, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi