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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 23.04.2023 al N° R.G.C.A. 5278/2023, promossa da
, in proprio Parte_1 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante sig. Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Sarah FONTANA Parte_2
-Opponenti- contro
in persona del Presidente p.t. dott. rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dal Dirigente Responsabile Settore Contabilità – Direzione Programmazione e Bilancio dott.
in virtù di procura speciale rilasciata dal Presidente della con atto Controparte_4 Controparte_2
Notaio del 18.6.2024, Rep. Nr. 31315, fasc. nr. 14888 Persona_1
-Opposta-
OGGETTO: Opposizione alle Ordinanze Ingiunzioni nr. 70/2023 e nr. 73/2023 emesse dalla
Controparte_2
Conclusioni
Parte Opponente: IN TESI: Disporre l'annullamento delle tre ordinanze impugnate in quanto che, ai sensi Part dell'art. 124 comma 8° del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 21 bis della legge 241/1990, lo scarico finale dell' di
Aschieto era lecito e soggetto alle regole e alle prescrizioni di cui al precedente atto autorizzativo nr. 25/06 rilasciato dal
SUAP di Pontassieve e IN SUBORDINE disporre l'annullamento delle ordinanze impugnate poiché la violazione è stata condotta in adempimento di un dovere e per evitare un più grave e pregiudizievole danno ambientale;
IN
ULTERIORE SUBORDINE disporre l'annullamento delle ordinanze perché la violazione è stata contestata con eccesso di potere;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Parte Opposta: Rigettare il ricorso e confermare le tre ordinanze ingiunzione impugnate. pagina 1 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
1-Ordinanza Ingiunzione nr. 70 del 24.03.2023 prot. 0151876
In data 22 Febbraio 2018 il Personale tecnico del Dipartimento di Firenze, in qualità di Pt_4
P.G., nell'ambito dell'attività di controllo programmata sui depuratori di acque reflue urbane, effettuava un'ispezione presso l'impianto di depurazione di ASCHIETO, gestito da UA S.p.A. ed ubicato nel Comune di Pontassieve località Le Sieci, ed effettuava il campionamento dei reflui in uscita dallo scarico dell'impianto, che sarebbero confluiti nel Fiume Arno;
al momento del controllo era in corso detta attività nonostante risultasse non rinnovata l'Autorizzazione allo Scarico.
Il controllo si concludeva con l'adozione del Processo verbale di contestazione n. 57 nei confronti dell'Ing. (trasgressore perché all'epoca Procuratore Speciale della struttura Controparte_5 organizzativa denominata “Gestione Operativa” di UA Spa) e della società UA S.p.A.
(quale obbligata in solido) per la violazione dell'art. 124, co. 1, del D.Lgs. 152/2006, come sanzionato dall'art. 133 comma 2° dello stesso decreto, in quanto l'esercizio dell'attività di scarico delle acque reflue urbane presso il depuratore di Aschieto avveniva senza la prescritta autorizzazione.
In particolare, l'autorizzazione allo scarico, rilasciata il 27.09.2006, era scaduta il 27.09.2010, ovvero alla scadenza dei quattro anni decorrenti dal suo rilascio, così come emergeva che l'istanza di rinnovo non era stata presentata un anno prima della scadenza dell'Atto, ovvero entro il 26.09.2009. accertava, pertanto, che l'Atto Unico SUAP n. 25 rilasciato dal Comune di Pontassieve in data Pt_4
27.09.2006, di cui era parte integrante e sostanziale l'Atto Dirigenziale n. 2857 del 15.09.2006 della
Provincia di Firenze, non era stato rinnovato tempestivamente.
Difatti, l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico risultava inviata dall'Ing. quale Direttore di Esercizio in forza di , al SUAP di Pontassieve il Persona_2 Parte_5
1.10.2009 ove era pervenuta il 5.10.2009, ovvero 8 gg dopo la scadenza del termine annuale entro il quale il rinnovo andava presentato (ovvero entro il 27.09.2009).
La tardiva presentazione dell'istanza di rinnovo aveva così escluso la possibilità di “mantenere lo scarico in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione anche oltre la data di scadenza del provvedimento autorizzativo, cioè oltre il 27.09.2010 e fino all'adozione di un nuovo provvedimento."
2-Ordinanza Ingiunzione nr. 73 del 28.03.2023 prot. 0157283
In data 10 aprile 2018 il Personale del Dipartimento nella qualità di P.G. eseguiva il Pt_4 medesimo accertamento presso lo stesso Impianto e, constatando la medesima situazione, elevava il
Processo Verbale nr. 58, non essendo emersa alcuna documentazione che legittimasse lo scarico.
pagina 2 di 10 Seguivano, per ciascuno dei PV, le aperture dei relativi procedimenti amministrativi sanzionatori, all'esito dei quali la (alla quale la materia è stata assegnata a seguito della Controparte_2 legge “Del Rio” e della successiva Legge Regionale nr. 22/2015), ritenendo sussistente la violazione contestata (alla luce della normativa regionale di cui all'art. 26 della legge R.T. nr. 20/2006) ed imputabile la detta omissione ai soggetti individuati – adottava le due ordinanze ingiunzioni sopra indicate, comportante ciascuna il pagamento della sanzione di euro 6.009,50, comprese le spese di notifica e cancelleria, pari al minimo edittale previsto dall'art. 133 comma 2° TUA.
Avverso tali ordinanze ingiunzioni è stata proposta opposizione da parte dei predetti soggetti per i seguenti MOTIVI, non senza rilevare che le reiterate contestazioni svolte anche in anni precedenti denuncerebbero un certo accanimento da parte della nei confronti di Controparte_2
UA S.p.a., atteso che l'atto autorizzativo è giunto soltanto con AUA nr. 71 del 2.7.2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve
Dunque, premettendo che l'autorizzazione allo scarico di un depuratore asservito ad una fognatura pubblica ex art. 124 D.lgs. 152/2006 sarebbe un “atto recettizio”, poiché la sua funzione non è quella di consentire l'esercizio di un'attività ampliativa della sfera giuridica dell'istante, bensì quella di regolare e disciplinare con prescrizioni e direttive le modalità di esercizio di un servizio pubblico essenziale, gli opponenti sostengono:
---l'erronea interpretazione e violazione dell'art. 124 co. 8 del D.Lgs. n. 152/2006; gli opponenti sostengono che il termine di cui al comma 8° dell'art. 124 cit. non decorrerebbe dalla data di rilascio dell'Atto Unico SUAP, bensì dalla data in cui l'impianto di depurazione di Aschieto venne consegnato al gestore UA s.p.a., ovvero in data 12.10.2006, quando, peraltro, venne anche ritirato l'Atto
Autorizzativo da parte di UA;
così interpretando la norma, l'istanza di rinnovo presentata il
1.10.2009 sarebbe tempestiva;
---l'erronea interpretazione e violazione dell'art. 21 bis della legge nr. 241/1990: gli opponenti assumono che gli effetti dell'Atto Unico SUAP nr. 25 del 27.09.2006 decorrono dalla notifica di tale atto e ciò in virtù dell'art. 21 bis L. nr. 241/1990 (“il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal c.p.c.”), per cui gli effetti decorrono dal 03.10.2006, quando il
SUAP comunicava a UA via fax l'emissione dell'atto nr. 25/2006, invitandola al ritiro;
--la mancata applicazione dell'art. 4 comma 1° della legge 689/1981 che consentirebbe di escludere la responsabilità della UA per aver agito nell'esercizio di un dovere (imposto dagli artt. 100, 105 e pagina 3 di 10 106 del TUA oltre che dalla Convenzione di Affidamento stipulata il 01.01.2002) o per fronteggiare uno stato di necessità; si sostiene che l'attività di captazione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua, fognatura e la depurazione – avente natura pubblica - non avrebbe potuto essere interrotta appena scaduto l'atto autorizzativo, in quanto le acque reflue, comprese quelle fognarie, non sarebbero state raccolte e convogliate nella pubblica rete fognaria, per cui l'interruzione del servizio avrebbe non solo comportato l'inquinamento del corpo ricettore - Fiume Arno - ma anche causato gravi problemi igienico-sanitario alla popolazione civile.
Parte opponente richiama, a suo sostegno, la Legge Regionale nr. 36 del 1.1.2021 che riconosce espressamente che “il servizio di fognatura e depurazione è intrinsecamente un servizio NON interrompibile, non essendo interrompibile né la generazione delle acque reflue, da parte delle utenze domestiche, né il drenaggio di quelle meteoriche che nei centri urbani è assicurato, in caso di pioggia, dalla rete fognaria e che è assolutamente indispensabile scongiurare situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi interessati”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e la Controparte_2 conferma delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
0o0
All'udienza del 26.10.2023 la ha rappresentato che non avrebbe portato in Controparte_2 esecuzione le due ordinanze impugnate per cui vi è stata la “rinuncia” implicita da parte opponente all'istanza di sospensione dell'esecutività delle stesse, avanzata nell'atto introduttivo dia ricorrenti;
al contempo è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento in attesa della definizione presso la Corte di Cassazione del ricorso (R.G. 2177/2023) avviato avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze (nr. 1167 del 2022) emessa sulle medesime questioni per cui oggi è processo.
La causa è stata istruita documentalmente per cui è stata fissata l'udienza del 16.1.2025 per l'emissione della sentenza;
con decreto del 9.9.2024 detta udienza è stata rinviata a quella “cartolare” dell'8.5.2025; sono stati assegnati termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
La questione sub judice è già stata oggetto di numerose sentenze di questo Tribunale reiettive di ricorsi analoghi depositati sempre dagli odierni ricorrenti [(cfr. sentenza n. 1210/2021 (R.G.
13161/2020), confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1167/2022 (R.G. 300/2022); sentenza n. 2294 del 16 settembre 2021, (R.G. 12911/2020); sentenza n. 2378 del 22 settembre 2021 (RG
pagina 4 di 10 12901/2020); sentenza n. 1406/2022 del 9 Maggio 2022 (R.G. 2972/2021); sentenza n.
1407/2022 9 Maggio 2022 (R.G. 4355/2021); sentenza nr. 575/2023 del 23.02.2023 (R.G. 6028/2021; sentenza nr. 2250 del 7.11.2023 (R.G. 524/2022)].
Questo Giudice non intende discostarsi da esse ed aderisce alle medesime argomentazioni utilizzate dalla Corte di Appello di Firenze nella sua sentenza n. 1167/2022 che, nell'affrontare la questione principale circa la natura non recettizia degli atti amministrativi, ha affermato quanto segue:
“Con un unico motivo, parte appellante deduce l'erroneità della decisione della sentenza impugnata nel punto in cui sostiene la natura non recettizia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Secondo gli appellanti, la funzione dell'atto che autorizza lo scarico di una fognatura è quella di regolare la gestione di uno scarico “non interrompibile”, pertanto, non può produrre i suoi effetti senza che il destinatario ne abbia un'effettiva conoscenza. Ne discende la natura di atto recettizio delle autorizzazioni allo scarico di fognature pubbliche, non essendo un atto ampliativo della sfera giuridica del gestore, bensì limitativo considerato che regola e disciplina le modalità di gestione dell'impianto. Dunque,
l'efficacia del medesimo, ai sensi dell'art. 21-bis legge n. 241/90 e dell'art. 124/8 D.lgs 152/06, decorre dal momento in cui il destinatario ne ha piena conoscenza.
L'interpretazione di parte appellante, pure suggestiva, non può essere accolta.
Infatti, correttamente il Giudice di prime cure richiama la giurisprudenza di legittimità in materia, ripercorrendo le diverse pronunce succedutesi nel tempo, iniziando dalla regola generale della natura non recettizia degli atti amministrativi: “gli atti amministrativi, per regola generale, non sono "recettizi", salvo che tale carattere non si desuma dalla volontà della legge o dalla loro stessa natura. Il carattere recettizio viene normalmente riconosciuto agli atti che, per il raggiungimento del fine essenziale che perseguono, richiedono la collaborazione dei destinatari e presuppongono che siano loro portati a conoscenza. In queste ipotesi l'atto "deve "essere ricevuto per poter produrre i suoi effetti (C. St. VI sez. n.
558/96; C. St. IV sez. 978/82 e 910/91). Il carattere di "autoritarietà" che accompagna gli atti amministrativi in generale e quelli ablatori in particolare - attributo inteso come possibilità di produrre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica di altri soggetti - comporta che il perfezionamento o la legittimità di tali atti non sia condizionata alla collaborazione dei destinatari o alla circostanza che gli stessi ne siano stati edotti” (Cass. civ., sez. I, sentenza
n.1387/1999). Pertanto, devono considerarsi recettizi sia quegli atti che la legge espressamente non consente che operino se prima non sono portati a conoscenza del destinatario sia quelli che non sono effettivamente in grado di perseguire
l'interesse cui tendono se non mediante l'attiva collaborazione dei destinatari (per es. ordini, intimazioni, proposte, richieste); in particolare, ad avviso di questa Corte e soprattutto in seguito all'introduzione dell'art. 21 bis nella legge n.
241/1990, la necessità o meno della comunicazione deve valutarsi secondo un'ottica garantista, ossia a seconda degli effetti favorevoli o sfavorevoli derivanti dal provvedimento nella sfera giuridica del destinatario.
pagina 5 di 10
Sulla base di tale criterio, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue non può considerarsi come atto sfavorevole, anzi deve evidenziarsi la sua natura ampliativa che, al di là della presenza delle prescrizioni nella gestione dell'impianto prevale nei suoi effetti favorevoli nei confronti del gestore, stante la sua natura autorizzatoria. Infine, preme evidenziare che la stessa terminologia utilizzata nella norma protende per questa interpretazione: il termine “rilascio” utilizzato dal legislatore nell'art. 124/8 D.lgs. n. 152/2006 non può che individuare il momento di emissione dell'atto da parte della
P.A., anziché la notifica all'istante come sostiene parte appellante (“…8. … l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata…”).”- (Corte
d'Appello Firenze n. 1167 del 7/06/2022).
Ciò in applicazione del principio generale per cui gli atti amministrativi generalmente non hanno carattere ricettizio, salvo quelli a contenuto normativo e quelli che la legge non consente che operino se non in quanto siano stati previamente portati nella sfera di normale conoscibilità del destinatario (ad. es. ordini, intimazioni, proposte, richieste, provvedimenti che dispongono la prelazione di cose d'arte da parte dell'amministrazione, ect.).
A tale approdo il legislatore è giunto solo recentemente, poiché, prima della legge nr. 15/2005 che ha modificato la legge nr. 241/1990, si contrapponevano tre orientamenti, di cui il primo riteneva doverosa la comunicazione del suo contenuto quando si tratta di atti ad incidenza negativa sulla sfera giuridica dei destinatari, in quanto, in questi casi, la conoscenza dell'atto è indispensabile per
“consentire agli interessati di attenuare gli effetti afflittivi ed evitare le conseguenze pregiudizievoli scaturenti dall'inottemperanza al contenuto precettivo di tali atti. In definitiva, la qualità degli effetti recati dall'atto amministrativo viene a rappresentare il criterio centrale per determinare la doverosità della trasmissione”; il secondo riteneva doverosa la comunicazione solo con riguardo a quegli atti per la realizzazione concreta dei quali, appare indispensabile la cooperazione dei destinatari dell'atto; il terzo orientamento escludeva che l'atto amministrativo dovesse essere recettizio per essere la P.A. titolare di un potere di supremazia che, per attuarsi, non abbisogna della collaborazione da parte dei destinatari.
Successivamente alla legge nr. 15/2005, il legislatore ha sì ampliato l'interpretazione della nozione di atto recettizio, fino a ricomprendervi, ad esempio, anche gli atti di ritiro che la giurisprudenza e una parte della dottrina avevano inizialmente escluso, ma dalla lettura dei lavori parlamentari della seduta della Camera dei Deputati del 10.11.2003, si conferma che la “recettizietà” è appannaggio solo di quegli atti rispetto ai quali la comunicazione all'interessato è requisito di efficacia e pagina 6 di 10 sono tali «tutti i provvedimenti che modificano o estinguono il rapporto di impiego, gli atti espropriativi, gli atti punitivi (...), gli atti di ritiro, cioè gli atti di annullamento, la sospensione, la revoca, l'abrogazione, proprio perché incidono sulle posizioni giuridiche che erano state create dagli atti che vengono ritirati».
In tale ultima categoria rientrano quegli atti a contenuto altamente restrittivo ovvero fortemente limitativi della sfera giuridica dei privati (ed è per tali atti che è stata prevista la regola di cui all'art. 21 bis della legge 241/1990) che non connotano, invece, l'atto autorizzativo di specie (sulla questione v.
Cassazione civile sentenza nr. 15822 del 2000), in quanto esso, sebbene incida sui diritti del destinatario condizionandone l'esercizio, quindi stabilendo anche prescrizioni sulle modalità di esercizio di quanto autorizzato, ha comunque i connotati essenziali di un atto a carattere ampliativo della sfera giuridica.
L'autorizzazione, come nel caso di specie, può essere definita come quel provvedimento mediante il quale la pubblica amministrazione, nell'esercizio di una attività discrezionale in funzione preventiva (e normalmente ad istanza dell'interessato), provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario;
nel caso dell'autorizzazione, insomma, il diritto è già in capo al richiedente, il quale, però, è sprovvisto della capacità di esercitarlo fino a che non giunga il provvedimento dell'autorità amministrativa competente.
Circa la sua natura giuridica, si tratta di un provvedimento discrezionale che incide su diritti, condizionandone l'esercizio, a carattere ampliativo della sfera soggettiva dei privati ma non costitutivo, atteso che non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, e lo legittima all'esercizio di diritti o di potestà già preesistenti nella sfera del soggetto.
Sotto il profilo funzionale, le autorizzazioni possono essere rilasciate o in funzione di controllo,
o in funzione di programmazione dell'attività dei soggetti privati.
Le prime si compongono di un giudizio volto ad assicurare che il concreto contenuto del potere materiale oggetto del procedimento sia conforme a regole predeterminate, nel qual caso si provvederà all'adozione del provvedimento autorizzatorio, ovvero, in caso di non rispondenza, al suo diniego. Le seconde costituiscono degli strumenti volti a coordinare l'attività dei privati con quanto previsto in piani o programmi.
Rispetto ai provvedimenti ampliativi l'efficacia decorre dalla data della loro emanazione, in pratica con l'esternazione; essi sono perfetti al completamento della fase decisoria, quindi con l'adozione dello stesso da parte dell'autorità competente. Lo spostamento degli effetti ad un momento successivo all'emanazione dipende dalla volontà dell'amministrazione, nel caso in cui essa ponga un pagina 7 di 10 termine iniziale o una condizione sospensiva;
ovvero dalla natura dell'atto, se sono previsti controlli preventivi o se esso ha natura recettizia.
Nel caso di specie la fase decisoria è stata completata con l'adozione da parte del SUAP dell'atto n. 25 in data 27/09/2006.
Gli effetti dell'Atto UNICO n. 25/2006 e dell'autorizzazione dell'amministrazione provinciale
2857/2006, che del primo ne è parte integrante, decorrono dal 27 settembre 2006, cioè quando l'atto è fuoriuscito dalla sfera giuridica dell'amministrazione che lo ha formato.
Contribuisce alla conferma della corretta interpretazione assunta dall'amministrazione resistente in merito alla decorrenza degli effetti degli atti autorizzativi quanto previsto all'art. 7 del DPR
n.160/2010 (“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008.”), ove al comma 2, si legge che: “Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni ....”, ed al comma 6 si legge che “Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste”.
Può, pertanto, affermarsi che la data di adozione del provvedimento autorizzativo da parte del
SUAP è da intendersi come “la data di rilascio” per gli effetti di cui all'art. 124, comma 8, del D.Lgs.
152/2006.
La tesi sostenuta da parte ricorrente – circa il fatto che l'Atto Unico n. 25/2006, contenendo anche prescrizioni la cui violazione è assoggettabile a sanzionamento, non potrebbe intendersi come
“autorizzazione” – è destituita da ogni fondamento giuridico, cozzando con la lettera della legge di cui al Testo Unico sull'Ambiente che titola il Capo II, in cui è contenuto l'art. 124 che la ritiene un'autorizzazione allo scarico e non altro.
La società UA S.p.A., gestore dell'impianto di depurazione di Aschieto, non era quindi legittimata ad usufruire del beneficio concesso dall'articolo 124, comma 8, del D.lgs. 152/2006 (di continuare ad esercitare lo scarico fino alla data di rilascio dell'atto di rinnovo), poiché l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata con l'Atto Unico del Suap n. 25 del 27/09/2006 non era stata tempestivamente presentata, come prescritto dalla legge, né parte ricorrente ha fornito la prova di essersi attivata prima della scadenza affinché l'amministrazione competente al rilascio dell'atto autorizzativo provvedesse.
pagina 8 di 10 Altrettanto infondato è l'ulteriore motivo relativo all'omessa applicazione dell'art. 4 comma 1°
Legge nr. 689/1981 (che rubricato "Cause di esclusione della responsabilità", prevede che "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa"), poiché non ricorrono i presupposti della legittima difesa, dello stato di necessità o dell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero di una situazione che il soggetto agente NON ha contribuito a porre in essere, diversamente da quanto occorso nel caso di specie, ove il
RE non ha rispettato – per una propria condotta colpevole – il termine previsto dalla legge per la presentazione dell'istanza di rinnovo al fine di avvalersi della “prorogatio” nel proseguire l'attività di scarico.
Inoltre, considerato che il servizio non è “interrompibile”, il RE avrebbe potuto ricorrere alle ordinanze di cui agli articoli 50, comma 5, e 55 comma 4, del TUEL - contingibili ed urgenti, strumenti previsti dalla legge, - che avrebbero evitato un esercizio illegittimo dell'attività di scarico e al contempo eliminato gravi pericoli, soprattutto in tema di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
UA SP è il soggetto giuridico che era invece interessato al rilascio dell'autorizzazione ed anche alla non interruzione degli effetti della stessa, ragione per cui aveva l'onere di rispettare il detto termine.
Relativamente all'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge nr. 689/81, la Corte di
Cassazione ha osservato che “ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative - previste dalla legge n. 689/1981 (Depenalizzazione), all'art. 4 in mancanza di ulteriori precisazioni - occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale, in particolare per quanto concerne lo stato di necessità, all'articolo 54 cp.” e traslando la regola penale nel regime delle sanzioni amministrative consegue che “... non soggiace alla sanzione colui che ha commesso il fatto altrimenti illecito, perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.” Vi sono eccezioni a tale regola “[…] tale eccezione comprende sia l'ipotesi che il pericolo sia stato determinato dolosamente, sia quella che sia stato causato colposamente, perché in entrambe le ipotesi la causa del pericolo è coscientemente voluta, mentre lo stato di necessità, per discriminare, deve essere determinato da cause fisiche o da cause umane estranee al soggetto che invoca a propria giustificazione lo stato di necessità”.
La giurisprudenza ritiene quindi che il pericolo colposamente determinato non giustifica l'applicazione dell'esimente.
pagina 9 di 10 Infine, non può non osservarsi che proprio perché l'attività svolta dal RE è di rilevanza pubblica, con inevitabili conseguenze sul piano della legittimità del suo esercizio, le negligenze procedimentali non possono che restare a suo carico.
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Le spese processuali vengono, tuttavia, compensate, in ragione della questione di diritto posta alla base dei provvedimenti sanzionatori che, allo stato, non è stata ancora definitivamente esaminata dalla Suprema Corte di Legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa avverso la dall'Ing. e dalla società PUBLIACQUA Controparte_2 Controparte_5
s.p.a., rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze ingiunzioni impugnate.
Spese processuali integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 19 maggio 202519 May 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 10 di 10