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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 766/2022
T R A
, in persona del Direttore Generale p.t., Dott. ARe_1
con sede in via Unità Italiana 28, rappresentata e difesa ARe_2 Pt_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonia Sarro e dall'avv. Gemma Maresca ed elettivamente domiciliata presso di loro in via Unità Italiana n.28; Pt_1
Appellante
E
; Controparte_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositata in data 9.3.2018 presso il giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere, , premesso di essere dirigente medico di I livello in servizio Controparte_1 presso l' aveva esposto che con ARe_3 provvedimento prot. n. 30098 del 5 novembre 2012, recante modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali, la aveva disposto la ARe_3 diminuzione del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico, procedendo al recupero del relativo importo attraverso la trattenuta in busta paga di somme a titolo di retribuzione variabile aziendale;
che tale condotta era in contrasto con quanto disposto nell'art. 39 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, il quale stabilisce che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti collegata all'incarico agli stessi conferito, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 e dall'art. 55, comma 6, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996; che il comportamento aziendale risultava inoltre arbitrario, atteso che nella determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011-2012-2013 erano stati adottati criteri di calcolo errati, che avevano portato alla illegittima riduzione della retribuzione dei dipendenti.
Il medico aveva dunque evidenziato l'errata applicazione, da parte del decreto del commissario ad acta della n. 63/2010 e del susseguente provvedimento della , Controparte_2 ARe_3 degli interventi per l'ottenimento dei risparmi di spesa, introdotti dall'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010, così come interpretato dalla circolare n. 12/2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla deliberazione della Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011, che avrebbe consentito la decurtazione del solo trattamento accessorio e non già di quello fondamentale. In particolare, era contestata la individuazione, quale base di calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali, dell'intera consistenza dei fondi, anziché delle sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio, ciò che aveva comportato un'indebita decurtazione dei fondi relativi ad indennità rientranti nel trattamento fondamentale, senza essersi, oltretutto, proceduto alla prescritta preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali.
Tanto premesso, aveva concluso chiedendo di accertarsi e dichiararsi l'illegittima decurtazione effettuata dall' per gli anni 2011-2012-2013 dal fondo ex art. 9 del CCNL dell'area ARe_3 della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale secondo biennio economico
2008-2009, restituendole allo stesso fondo e, conseguentemente, pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte per la causale descritta in ricorso, come quantificate in atti.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita la , dichiarata contumace. ARe_3
Con sentenza n. 2571/2021 pubblicata il 20.10.2021 il Giudice adito ha accertato l'illegittimità della decurtazione effettuata dall' dal fondo previsto dall'art. 9 CCNL dell'area ARe_1 dirigenza medica e veterinaria secondo biennio economico 2008-2009 e per l'effetto ha AR condannato la alla restituzione della somma di euro 3.108,6 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, con compensazione delle spese del giudizio.
AR Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato l'11.4.2022, evidenziando lo status di Regione sottoposta alla necessità di risanamento del Servizio Sanitario;
la correttezza del proprio operato in ottemperanza dei decreti emessi dal commissario ad acta e delle Linee di indirizzo in essi contenute;
l'erronea interpretazione da parte del primo Giudice dell'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010. Dolendosi, con plurime argomentazioni, dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese, ha concluso richiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto delle richieste formulate in primo grado dal dirigente, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
, regolarmente citato, non si è costituito, preferendo rimanere contumace. Controparte_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione. L'appello proposto dalla è infondato per i motivi, di seguito esposti, che ARe_3 ripercorrono gli argomenti espressi in altre sentenze di questa Corte emesse nell'ambito di controversie con il medesimo oggetto.
L'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 statuisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. La variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del CP_3
La norma è chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il “tetto” (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità anche ad esso.
Si noti che, nel medesimo art. 9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e che dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è invece chiaramente evincibile l'applicabilità del detto limite anche al trattamento economico fondamentale. È infatti previsto che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 …”. Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto” per detti trattamenti economici) lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011-2014, non può superare l'importo del 2010.
AR Diversamente, il criterio adottato dalla isulta contrastante con la lettera della legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa.
AR In luogo di una riduzione proporzionale la ha disposto in maniera arbitraria una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi nell'importo di euro 31,37 corrispondente precisamente al 30% della retribuzione di posizione variabile aziendale, in maniera da ridurla dall'importo di euro 104,56 corrisposto fino al novembre 2012 a quello di euro 73,19 nei mesi successivi.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata non risulta essere inammissibilmente intervenuta su un atto di organizzazione non involgente diritti patrimoniali dei singoli lavoratori, né i lavoratori hanno inteso richiedere l'annullamento della delibera regionale o dell'azienda, ciò che sarebbe risultato estraneo alla cognizione del giudice ordinario. La sentenza di prime cure ha AR correttamente individuato la erroneità della decurtazione lineare operata dalla con conseguente illegittimità delle trattenute effettuate sulla retribuzione dei lavoratori in dipendenza dell'illegittimo criterio adottato.
Va ancora rilevato che sulla questione di diritto sottesa alla decisione della controversia si è pronunciata la Suprema Corte, tra l'altro, con sentenza n. 32557/2023, ove è statuito:
“12. Nella fattispecie in esame trova applicazione il D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la disponeva la ARe_3 riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici.
13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021).Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
… 15. Le disposizioni statali di contenimento della spesa relativa al personale delle
Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 17, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178 del 2015. Con quest'ultima decisione la Corte ha osservato, quanto al D.L.
n. 78 del 2010, che lo stesso “risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato” ed ha conseguentemente escluso l'ipotizzata violazione dell'art.
36 Cost., comma 1, e art. 39 Cost., comma 1, “in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato” (Cass. n. 5138 del 2022, cit.).
… 17. Il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis, attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque "cristallizzato" nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010. Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell'Area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61). Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal Procuratore Generale, si avrebbe l'aumento della consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all'anno 2010, così venendo disattesa la lettera della norma e la sua finalità di risparmio della spesa pubblica.
18. Per dare attuazione alla previsione "ridotto in misura proporzionale" e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della AR norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla n misura del 30%.
19. E' indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la "cristallizzazione" al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa S.C. (Cass. n. 6930/2012 cit., punto 64), "il trattamento economico complessivamente goduto... non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius". In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis cit., l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso: il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire. Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto
a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale;
come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali) il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del
2022). Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza AR tra il primo importo ed il secondo essendo quanto la aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. E' dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti.
20. Non può poi dirsi che - come ritenuto dal giudice di prime cure - a giustificare il taglio del
30% possa addursi un generico intento di rivedere le graduazioni. La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l'ammontare di tali Fondi. L'attuazione di una revisione postula di regola l'avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (art. 51, cit., comma 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione. Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di una tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla AR base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla (Cass. n. 32557/2023 cit.)”.
AR La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto illegittimo il taglio lineare operato dalla
Sulla scorta delle osservazioni descritte, va accertato che il criterio utilizzato dall'azienda è AR illegittimo e non consentiva alla di operare le disposte trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, devono essere rimborsate nella medesima misura indicata in ricorso.
Ciò non significa che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei lavoratori, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro – dunque allo stesso ben noto - con riferimento alla annualità 2013. Dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Ovviamente ciò richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio.
AR In conclusione, l'appello proposto dalla eve essere respinto.
In mancanza di costituzione dell'appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado.
AR Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese del grado;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per AR l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L. 24.12.2012 n. 228, in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 766/2022
T R A
, in persona del Direttore Generale p.t., Dott. ARe_1
con sede in via Unità Italiana 28, rappresentata e difesa ARe_2 Pt_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonia Sarro e dall'avv. Gemma Maresca ed elettivamente domiciliata presso di loro in via Unità Italiana n.28; Pt_1
Appellante
E
; Controparte_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositata in data 9.3.2018 presso il giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere, , premesso di essere dirigente medico di I livello in servizio Controparte_1 presso l' aveva esposto che con ARe_3 provvedimento prot. n. 30098 del 5 novembre 2012, recante modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali, la aveva disposto la ARe_3 diminuzione del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico, procedendo al recupero del relativo importo attraverso la trattenuta in busta paga di somme a titolo di retribuzione variabile aziendale;
che tale condotta era in contrasto con quanto disposto nell'art. 39 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, il quale stabilisce che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti collegata all'incarico agli stessi conferito, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 e dall'art. 55, comma 6, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996; che il comportamento aziendale risultava inoltre arbitrario, atteso che nella determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011-2012-2013 erano stati adottati criteri di calcolo errati, che avevano portato alla illegittima riduzione della retribuzione dei dipendenti.
Il medico aveva dunque evidenziato l'errata applicazione, da parte del decreto del commissario ad acta della n. 63/2010 e del susseguente provvedimento della , Controparte_2 ARe_3 degli interventi per l'ottenimento dei risparmi di spesa, introdotti dall'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010, così come interpretato dalla circolare n. 12/2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla deliberazione della Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011, che avrebbe consentito la decurtazione del solo trattamento accessorio e non già di quello fondamentale. In particolare, era contestata la individuazione, quale base di calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali, dell'intera consistenza dei fondi, anziché delle sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio, ciò che aveva comportato un'indebita decurtazione dei fondi relativi ad indennità rientranti nel trattamento fondamentale, senza essersi, oltretutto, proceduto alla prescritta preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali.
Tanto premesso, aveva concluso chiedendo di accertarsi e dichiararsi l'illegittima decurtazione effettuata dall' per gli anni 2011-2012-2013 dal fondo ex art. 9 del CCNL dell'area ARe_3 della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale secondo biennio economico
2008-2009, restituendole allo stesso fondo e, conseguentemente, pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte per la causale descritta in ricorso, come quantificate in atti.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita la , dichiarata contumace. ARe_3
Con sentenza n. 2571/2021 pubblicata il 20.10.2021 il Giudice adito ha accertato l'illegittimità della decurtazione effettuata dall' dal fondo previsto dall'art. 9 CCNL dell'area ARe_1 dirigenza medica e veterinaria secondo biennio economico 2008-2009 e per l'effetto ha AR condannato la alla restituzione della somma di euro 3.108,6 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, con compensazione delle spese del giudizio.
AR Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato l'11.4.2022, evidenziando lo status di Regione sottoposta alla necessità di risanamento del Servizio Sanitario;
la correttezza del proprio operato in ottemperanza dei decreti emessi dal commissario ad acta e delle Linee di indirizzo in essi contenute;
l'erronea interpretazione da parte del primo Giudice dell'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010. Dolendosi, con plurime argomentazioni, dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese, ha concluso richiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto delle richieste formulate in primo grado dal dirigente, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
, regolarmente citato, non si è costituito, preferendo rimanere contumace. Controparte_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione. L'appello proposto dalla è infondato per i motivi, di seguito esposti, che ARe_3 ripercorrono gli argomenti espressi in altre sentenze di questa Corte emesse nell'ambito di controversie con il medesimo oggetto.
L'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 statuisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. La variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del CP_3
La norma è chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il “tetto” (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità anche ad esso.
Si noti che, nel medesimo art. 9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e che dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è invece chiaramente evincibile l'applicabilità del detto limite anche al trattamento economico fondamentale. È infatti previsto che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 …”. Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto” per detti trattamenti economici) lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011-2014, non può superare l'importo del 2010.
AR Diversamente, il criterio adottato dalla isulta contrastante con la lettera della legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa.
AR In luogo di una riduzione proporzionale la ha disposto in maniera arbitraria una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi nell'importo di euro 31,37 corrispondente precisamente al 30% della retribuzione di posizione variabile aziendale, in maniera da ridurla dall'importo di euro 104,56 corrisposto fino al novembre 2012 a quello di euro 73,19 nei mesi successivi.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata non risulta essere inammissibilmente intervenuta su un atto di organizzazione non involgente diritti patrimoniali dei singoli lavoratori, né i lavoratori hanno inteso richiedere l'annullamento della delibera regionale o dell'azienda, ciò che sarebbe risultato estraneo alla cognizione del giudice ordinario. La sentenza di prime cure ha AR correttamente individuato la erroneità della decurtazione lineare operata dalla con conseguente illegittimità delle trattenute effettuate sulla retribuzione dei lavoratori in dipendenza dell'illegittimo criterio adottato.
Va ancora rilevato che sulla questione di diritto sottesa alla decisione della controversia si è pronunciata la Suprema Corte, tra l'altro, con sentenza n. 32557/2023, ove è statuito:
“12. Nella fattispecie in esame trova applicazione il D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 2-bis, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la disponeva la ARe_3 riduzione nella misura del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici.
13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021).Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
… 15. Le disposizioni statali di contenimento della spesa relativa al personale delle
Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 17, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178 del 2015. Con quest'ultima decisione la Corte ha osservato, quanto al D.L.
n. 78 del 2010, che lo stesso “risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato” ed ha conseguentemente escluso l'ipotizzata violazione dell'art.
36 Cost., comma 1, e art. 39 Cost., comma 1, “in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato” (Cass. n. 5138 del 2022, cit.).
… 17. Il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis, attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque "cristallizzato" nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010. Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell'Area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61). Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal Procuratore Generale, si avrebbe l'aumento della consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all'anno 2010, così venendo disattesa la lettera della norma e la sua finalità di risparmio della spesa pubblica.
18. Per dare attuazione alla previsione "ridotto in misura proporzionale" e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della AR norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla n misura del 30%.
19. E' indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la "cristallizzazione" al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa S.C. (Cass. n. 6930/2012 cit., punto 64), "il trattamento economico complessivamente goduto... non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius". In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis cit., l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso: il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire. Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto
a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale;
come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali) il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del
2022). Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza AR tra il primo importo ed il secondo essendo quanto la aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. E' dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti.
20. Non può poi dirsi che - come ritenuto dal giudice di prime cure - a giustificare il taglio del
30% possa addursi un generico intento di rivedere le graduazioni. La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l'ammontare di tali Fondi. L'attuazione di una revisione postula di regola l'avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (art. 51, cit., comma 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione. Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di una tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla AR base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla (Cass. n. 32557/2023 cit.)”.
AR La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto illegittimo il taglio lineare operato dalla
Sulla scorta delle osservazioni descritte, va accertato che il criterio utilizzato dall'azienda è AR illegittimo e non consentiva alla di operare le disposte trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, devono essere rimborsate nella medesima misura indicata in ricorso.
Ciò non significa che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei lavoratori, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro – dunque allo stesso ben noto - con riferimento alla annualità 2013. Dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Ovviamente ciò richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio.
AR In conclusione, l'appello proposto dalla eve essere respinto.
In mancanza di costituzione dell'appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado.
AR Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese del grado;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per AR l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L. 24.12.2012 n. 228, in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano