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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 31/01/2025 al n. 462 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promosso da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. NAPOLITANO CINZIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente -
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 dell'Avv. SIBILLA LUCIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 30/01/2025, il ricorrente , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Luogosano (AV) il Parte_2
12/06/2015 dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale ed il successivo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e condannare la resistente alle spese e competenze di lite.
2. La resistente, ritualmente citata, si costituiva in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio e compensazione delle spese di lite.
3. Le parti, nelle more della comparizione personale fissata per il 30/06/2025, depositavano istanza congiunta di trattazione scritta, rappresentando al Giudice di essere addivenuti ad un accordo. Il
Giudice, pertanto, assegnava termine ex art. 127 c.p.c. per il deposito di note scritte. Lette le note depositate dalle parti il 26/06/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
4. Va rilevato che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 12/06/2015 in Luogosano (AV), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione .
2. Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le seguenti condizioni: “ 1. la casa coniugale, di proprietà della Signora sita in Cercola alla via Pironti n° 1 bis, resterà in uso e Parte_2 godimento della stessa con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, con rinuncia del - accettata dalla Pt_1 [...]
- ad ogni e qualsivoglia richiesta per le spese effettuate durante il periodo di convivenza di fatto e coniugale;
Pt_2
2. il Sig. dichiara di aver già prelevato tutti i suol effetti personali dall'abitazione coniugale per effetto Parte_1 della separazione di fatto avvenuta nel mese di aprile 2024;
3. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti riconoscendo rispettivamente e reciprocamente di non aver diritto ad alcun contributo al mantenimento cui, ad ogni buon conto, rinunziano;
4. A definizione transattiva di tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, precisando espressamente che le pattuizioni che seguono costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della definitiva risoluzione della vicenda coniugale de qua, prendere atto che essi coniugi hanno liberamente concordato quanto segue:
a) L'impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'abitazione della in via Pironti 1 bis Cercola, acquistato Pt_2 dal resterà in proprietà, uso e godimento alla predetta che continuerà a godere, altresì, dei rimborsi Pt_1 annuali provenienti dal GSE (Gestore dei Servizi energetici) per lo scambio sul posto, così come è sempre avvenuto in quanto i rimborsi confluiscono sul conto corrente della stessa, con espressa rinuncia del ad Pt_1 ogni diritto sull'impianto e ad ogni azione per la restituzione e/o rimborso delle somme pagate e da pagare per l'acquisto del bene e con obbligo dello stesso di continuare a pagare le rate residue del finanziamento ottenuto personalmente dalla;
CP_1
b) L'impianto solare termico (per la produzione di acqua calda) installato sul tetto dell'abitazione della Signora
[...]
in via Pironti 1 bis Cercola, acquistato dal resterà in proprietà, uso e godimento alla Signora Pt_2 Pt_1 con espressa rinuncia del a ogni pretesa e/o diritto sull'impianto e ad ogni azione per la Pt_2 Pt_1 restituzione delle somme pagate per l'acquisto del bene, cui ad ogni buon conto rinunzia.
c) A fronte di quanto sopra la si impegna a trasferire - a titolo gratuito - al il 50 % di sua proprietà Pt_2 Pt_1 dei cespiti in Bojano (Cb), luogo di residenza del Esse parti dichiarano che i cespiti oggetto del Pt_1 trasferimento sono stati acquistati in comproprietà dalla dante causa , con atto per Notar Persona_1 in Napoli in data 27/06/2011 - repertorio 243553 - raccolta 23394 - registrato in Persona_2
Napoli il 04/07/2011. I cespiti sono catastalmente cosi identificati:
1) Comune di OJ (A930) (CB) Foglio 62 Particella 979 Subalterno 1 - VIA GASPARE
GARGAGLIA n. 14 Piano T-1 - Rendita: Euro 68,43 - Zona censuaria 1, Categoria A/4a), Classe 2,
Consistenza 2,5 vani - Totale: 81 mq - Totale escluse aree scoperte b): 81 mq
2) Comune di OJ (A930) (CB) Foglio 62 Particella 979 Subalterno 2 - VIA GASPARE
GARGAGLIA n. 14 Piano 2 - Rendita: Euro 54,74 - Zona censuaria 1 - Categoria A/4a), Classe 2,
Consistenza 2,0 vani - Totale: 45 mq - Totale escluse aree scoperte 45 mq.
Essi confinano con via Gargaglia, Eredi di e o loro aventi causa, salvo altri. Persona_3 Persona_4 L'atto di trasferimento dei beni di cui innanzi verrà redatto e stipulato da Notaio di fiducia del Sig. entro Pt_1 il termine di mesi sei dalla avvenuta pubblicazione della sentenza di separazione. Le spese del trasferimento immobiliare e successive cederanno a totale e esclusivo carico del Pt_1
Fino all'aprile 2024 data di cessazione della convivenza tra esse parti - gli oneri, le imposte, le tasse e eventuali sopratasse gravanti sulla ex casa familiare ricadranno su di esse parti nella misura del 50% ciascuna;
d) L'autovettura DR 0 targata FN805DF, cointestata ad entrambi i coniugi, già in uso e godimento alla
Sig.ra resterà in proprietà della stessa, che provvederà a sue spese alla trascrizione al Parte_2
PRA - Il Sig. Pt_1 cederà dunque il 50% di sua proprietà alla stessa a titolo gratuito, obbligandosi al pagamento delle multe già pervenute e intestate a esso il trasferimento potrà avvenire eventualmente anche a favore di un Pt_1 terzo, se nelle more la deciderà di cedere l'autovettura de quo, con dichiarazione liberatoria del Pt_2
Pt_1
e) L'autovettura Dacia ER targata FT525FW, cointestata ad entrambi i coniugi, già in uso e godimento al Sig. resterà in proprietà dello stesso, che provvederà a sue spese alla trascrizione al PRA - La Pt_1
Signora cederà dunque il 50% di sua proprietà allo stesso a titolo gratuito;
il trasferimento potrà Pt_2 avvenire eventualmente anche a favore di un terzo, se nelle more il deciderà di cedere l'autovettura Pt_1 de quo;
con dichiarazione liberatoria della Pt_2
f) L' autovettura Toyota YA targata CD638XV, cointestata ad entrambi i coniugi, già in uso e godimento alla Sig.ra (figlia del , resterà in proprietà di che provvederà a sue Persona_5 Pt_1 Parte_1 spese alla trascrizione al PRA - La Signora cederà dunque il 50% di sua proprietà allo stesso Pt_2
a titolo gratuito;
il trasferimento potrà avvenire eventualmente anche a favore di un terzo, se nelle more il deciderà di cedere l'autovettura de quo, con dichiarazione liberatoria della Pt_1 Pt_3
5. I coniugi si scambiano reciproco consenso per ottenere o rinnovare il passaporto e/o la carta d'identità valida per l'espatrio;
6. Le spese e competenze della procedura andranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà;
7. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra se non se non l'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto dell'accordo transattivo.”
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
3. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(NA) il 06/07/1963 e nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio il giorno 12/06/2015 in Luogosano (AV), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 5, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2015);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui alle note depositate da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile;
f) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
g) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 03/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 31/01/2025 al n. 462 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promosso da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. NAPOLITANO CINZIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente -
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 dell'Avv. SIBILLA LUCIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 30/01/2025, il ricorrente , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Luogosano (AV) il Parte_2
12/06/2015 dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale ed il successivo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e condannare la resistente alle spese e competenze di lite.
2. La resistente, ritualmente citata, si costituiva in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio e compensazione delle spese di lite.
3. Le parti, nelle more della comparizione personale fissata per il 30/06/2025, depositavano istanza congiunta di trattazione scritta, rappresentando al Giudice di essere addivenuti ad un accordo. Il
Giudice, pertanto, assegnava termine ex art. 127 c.p.c. per il deposito di note scritte. Lette le note depositate dalle parti il 26/06/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
4. Va rilevato che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 12/06/2015 in Luogosano (AV), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione .
2. Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le seguenti condizioni: “ 1. la casa coniugale, di proprietà della Signora sita in Cercola alla via Pironti n° 1 bis, resterà in uso e Parte_2 godimento della stessa con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, con rinuncia del - accettata dalla Pt_1 [...]
- ad ogni e qualsivoglia richiesta per le spese effettuate durante il periodo di convivenza di fatto e coniugale;
Pt_2
2. il Sig. dichiara di aver già prelevato tutti i suol effetti personali dall'abitazione coniugale per effetto Parte_1 della separazione di fatto avvenuta nel mese di aprile 2024;
3. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti riconoscendo rispettivamente e reciprocamente di non aver diritto ad alcun contributo al mantenimento cui, ad ogni buon conto, rinunziano;
4. A definizione transattiva di tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, precisando espressamente che le pattuizioni che seguono costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della definitiva risoluzione della vicenda coniugale de qua, prendere atto che essi coniugi hanno liberamente concordato quanto segue:
a) L'impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'abitazione della in via Pironti 1 bis Cercola, acquistato Pt_2 dal resterà in proprietà, uso e godimento alla predetta che continuerà a godere, altresì, dei rimborsi Pt_1 annuali provenienti dal GSE (Gestore dei Servizi energetici) per lo scambio sul posto, così come è sempre avvenuto in quanto i rimborsi confluiscono sul conto corrente della stessa, con espressa rinuncia del ad Pt_1 ogni diritto sull'impianto e ad ogni azione per la restituzione e/o rimborso delle somme pagate e da pagare per l'acquisto del bene e con obbligo dello stesso di continuare a pagare le rate residue del finanziamento ottenuto personalmente dalla;
CP_1
b) L'impianto solare termico (per la produzione di acqua calda) installato sul tetto dell'abitazione della Signora
[...]
in via Pironti 1 bis Cercola, acquistato dal resterà in proprietà, uso e godimento alla Signora Pt_2 Pt_1 con espressa rinuncia del a ogni pretesa e/o diritto sull'impianto e ad ogni azione per la Pt_2 Pt_1 restituzione delle somme pagate per l'acquisto del bene, cui ad ogni buon conto rinunzia.
c) A fronte di quanto sopra la si impegna a trasferire - a titolo gratuito - al il 50 % di sua proprietà Pt_2 Pt_1 dei cespiti in Bojano (Cb), luogo di residenza del Esse parti dichiarano che i cespiti oggetto del Pt_1 trasferimento sono stati acquistati in comproprietà dalla dante causa , con atto per Notar Persona_1 in Napoli in data 27/06/2011 - repertorio 243553 - raccolta 23394 - registrato in Persona_2
Napoli il 04/07/2011. I cespiti sono catastalmente cosi identificati:
1) Comune di OJ (A930) (CB) Foglio 62 Particella 979 Subalterno 1 - VIA GASPARE
GARGAGLIA n. 14 Piano T-1 - Rendita: Euro 68,43 - Zona censuaria 1, Categoria A/4a), Classe 2,
Consistenza 2,5 vani - Totale: 81 mq - Totale escluse aree scoperte b): 81 mq
2) Comune di OJ (A930) (CB) Foglio 62 Particella 979 Subalterno 2 - VIA GASPARE
GARGAGLIA n. 14 Piano 2 - Rendita: Euro 54,74 - Zona censuaria 1 - Categoria A/4a), Classe 2,
Consistenza 2,0 vani - Totale: 45 mq - Totale escluse aree scoperte 45 mq.
Essi confinano con via Gargaglia, Eredi di e o loro aventi causa, salvo altri. Persona_3 Persona_4 L'atto di trasferimento dei beni di cui innanzi verrà redatto e stipulato da Notaio di fiducia del Sig. entro Pt_1 il termine di mesi sei dalla avvenuta pubblicazione della sentenza di separazione. Le spese del trasferimento immobiliare e successive cederanno a totale e esclusivo carico del Pt_1
Fino all'aprile 2024 data di cessazione della convivenza tra esse parti - gli oneri, le imposte, le tasse e eventuali sopratasse gravanti sulla ex casa familiare ricadranno su di esse parti nella misura del 50% ciascuna;
d) L'autovettura DR 0 targata FN805DF, cointestata ad entrambi i coniugi, già in uso e godimento alla
Sig.ra resterà in proprietà della stessa, che provvederà a sue spese alla trascrizione al Parte_2
PRA - Il Sig. Pt_1 cederà dunque il 50% di sua proprietà alla stessa a titolo gratuito, obbligandosi al pagamento delle multe già pervenute e intestate a esso il trasferimento potrà avvenire eventualmente anche a favore di un Pt_1 terzo, se nelle more la deciderà di cedere l'autovettura de quo, con dichiarazione liberatoria del Pt_2
Pt_1
e) L'autovettura Dacia ER targata FT525FW, cointestata ad entrambi i coniugi, già in uso e godimento al Sig. resterà in proprietà dello stesso, che provvederà a sue spese alla trascrizione al PRA - La Pt_1
Signora cederà dunque il 50% di sua proprietà allo stesso a titolo gratuito;
il trasferimento potrà Pt_2 avvenire eventualmente anche a favore di un terzo, se nelle more il deciderà di cedere l'autovettura Pt_1 de quo;
con dichiarazione liberatoria della Pt_2
f) L' autovettura Toyota YA targata CD638XV, cointestata ad entrambi i coniugi, già in uso e godimento alla Sig.ra (figlia del , resterà in proprietà di che provvederà a sue Persona_5 Pt_1 Parte_1 spese alla trascrizione al PRA - La Signora cederà dunque il 50% di sua proprietà allo stesso Pt_2
a titolo gratuito;
il trasferimento potrà avvenire eventualmente anche a favore di un terzo, se nelle more il deciderà di cedere l'autovettura de quo, con dichiarazione liberatoria della Pt_1 Pt_3
5. I coniugi si scambiano reciproco consenso per ottenere o rinnovare il passaporto e/o la carta d'identità valida per l'espatrio;
6. Le spese e competenze della procedura andranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà;
7. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dichiarando di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra se non se non l'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto dell'accordo transattivo.”
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
3. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(NA) il 06/07/1963 e nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio il giorno 12/06/2015 in Luogosano (AV), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 5, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2015);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui alle note depositate da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile;
f) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
g) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 03/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca