Articolo 19 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 gennaio 1974
Art. 19.
Il personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unita' nautiche del Corpo svolge i corsi di formazione, di specializzazione e di perfezionamento che sono stabiliti e disciplinati con decreto del Ministro per l'interno e che possono essere effettuati o direttamente dal Ministero dell'interno o presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o enti morali, con i quali possono essere adottate specifiche convenzioni inerenti ai relativi oneri.
I programmi di detti corsi sono adottati previe intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Al personale di cui al primo comma che ha conseguito l'abilitazione al termine dei corsi e' rilasciata la patente inerente alla specializzazione professionale conseguita. Tale patente abilita alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1974
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