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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2143/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CARROZZA GAETANO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
COLOMBIA il 22/05/1986 , con il patrocinio dell'avv. CARROZZA GAETANO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14.02.2025 le parti, premesso che in data 04.10.2004
avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nata la figlia (il 20.11.2006) Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“
1. che i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione e di tutte le comunicazioni successive e necessarie;
2. che i coniugi danno atto della reciproca, seppur limitata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi, e né vi saranno reciproche movimentazioni /trasferimenti dei beni di loro proprietà, ove loro peraltro vivono;
3. che i coniugi danno atto dell'indipendenza economica della prole alla quale le parti non verseranno alcun assegno di mantenimento o forma assistenziale, fermo restando un contributo economico in caso di eventuali necessità future.
4. in ogni caso ed in subordine tutti i provvedimenti ritenuti necessari e contigenti.”
Ebbene, nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti le condizioni della separazione delle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 2143/2025:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 04.10.2004;
[...]
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai fini della annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 02261, parte 1, serie 01);
- Omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Roma, 21/05/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi