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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/09/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 870/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 22/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MIRABILE SALVATORE e dell'avv. JANI RENATO.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.DEMAESTRI MARIA GRAZIA C/O V.LE C.BATTISTI 23-25 27100 CP_1
PAVIA;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità in qualità di coniuge del defunto sig. ; -Condannare l' Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento della pensione di reversibilità a far data dal 29/04/2024, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
-Condannare l' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre
IVA e CPA se dovute.”.
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, unitamente a tutte le domande, eccezioni e deduzioni, in esso contenute, in quanto completamente improcedibili e infondate. Con vittoria di spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stato coniuge di , deceduto a Pavia in data 29 aprile 2024; Controparte_2
- che in data 15/07/2024 ha presentato regolare domanda per ottenere la pensione di reversibilità; CP_
- che l' in sede amministrativa ha rigettato la sua domanda in quanto non risultava residente in Italia e non aveva provato il rapporto di coniugio. CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente svolgendo le argomentazioni di seguito vagliate.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, così come modificato dall'art. 22 della legge n.
903 del 1965 stabilisce che “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
La sussistenza dei requisiti per l'erogazione della pensione in favore del defunto non è oggetto di contestazione. CP_
L' si duole del fatto che la ricorrente non ha provato il rapporto di coniugio con il lavoratore;
a tal proposito ha evidenziato, in particolare, che la certificazione anagrafica prodotta (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente), oltre a non essere stata prodotta nella sede amministrativa, non sarebbe comunque opponibile alla pubblica amministrazione.
La doglianza non coglie nel segno.
Il D.P.R. n. 445/2000 reca il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ed ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 2, “la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione;
disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati”; dal punto di vista soggettivo il testo normativo si applica ai cittadini italiani e dell'Unione europea (cfr. art. 3).
Pag. 2 di 4 CP_
L' sostiene che la dicitura di cui all'art. 40 comma 2 in base alla quale "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" comporti l'inefficacia di dette certificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Invero, il principio è l'esatto contrario. La ragione fondativa del testo unico è quello di semplificare i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione al punto che il comma 1 del medesimo art. 40 recita “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46
e 47”. CP_
Il divieto di cui al comma 2 dell'art. menzionato e citato dall' è rivolto alle pubbliche amministrazioni, le quali non possono pretendere dai privati le certificazioni elencate nel comma 1, dovendo accettare gli atti di notorietà.
A tal proposito l'art. 46 prevede che “Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente”; al contempo l'art. 47 chiarisce, poi, che
“La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.
Si ritiene, pertanto, che la ricorrente in base al dettato normativo, essendo cittadina rumena e quindi dell'Unione Europea avrebbe potuto comprovare il proprio stato di coniugio in base ad un semplice atto di notorietà, di modo che la richiesta della certificazione avanzata CP_ dall' risulta illegittima.
Peraltro, in base all'art. 43 “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.
2.1. Chiarito ciò, sulla prova positiva dell'insussistenza di un rapporto di coniugio, il CP_ cui onere è in capo alla pubblica amministrazione, la circostanza allegata dall' in ordine al
Pag. 3 di 4 fatto che la richiedente abbia stabilito la residenza in Italia in epoca successiva al decesso del coniuge è irrilevante. Appare evidente che la medesimezza della residenza in capo ai coniugi non costituisce un elemento costitutivo del matrimonio;
al contempo la residenza in Italia non
è richiesta dalla normativa citata per il riconoscimento della pensione spettante al coniuge superstite. CP_
2.2. In ultimo, in merito alla eccezione di improcedibilità svolta dall' si osserva che l'avvenuta produzione della certificazione anagrafica da parte della ricorrente solo in sede giudiziale è irrilevante in quanto, come dianzi motivato, la parte privata non era tenuta a produrre alcun certificato nella fase amministrativa.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: CP_
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della pensione alle spettante in quanto coniuge superstite di , oltre interessi Controparte_2 legali e rivalutazione sulle singole mensilità dovute a decorrere dal 29/4/2024 al saldo;
- condanna altresì la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 3.291 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
23/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 4 di 4
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 870/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 22/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MIRABILE SALVATORE e dell'avv. JANI RENATO.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv.DEMAESTRI MARIA GRAZIA C/O V.LE C.BATTISTI 23-25 27100 CP_1
PAVIA;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità in qualità di coniuge del defunto sig. ; -Condannare l' Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento della pensione di reversibilità a far data dal 29/04/2024, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
-Condannare l' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre
IVA e CPA se dovute.”.
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, unitamente a tutte le domande, eccezioni e deduzioni, in esso contenute, in quanto completamente improcedibili e infondate. Con vittoria di spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stato coniuge di , deceduto a Pavia in data 29 aprile 2024; Controparte_2
- che in data 15/07/2024 ha presentato regolare domanda per ottenere la pensione di reversibilità; CP_
- che l' in sede amministrativa ha rigettato la sua domanda in quanto non risultava residente in Italia e non aveva provato il rapporto di coniugio. CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente svolgendo le argomentazioni di seguito vagliate.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, così come modificato dall'art. 22 della legge n.
903 del 1965 stabilisce che “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
La sussistenza dei requisiti per l'erogazione della pensione in favore del defunto non è oggetto di contestazione. CP_
L' si duole del fatto che la ricorrente non ha provato il rapporto di coniugio con il lavoratore;
a tal proposito ha evidenziato, in particolare, che la certificazione anagrafica prodotta (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente), oltre a non essere stata prodotta nella sede amministrativa, non sarebbe comunque opponibile alla pubblica amministrazione.
La doglianza non coglie nel segno.
Il D.P.R. n. 445/2000 reca il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ed ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 2, “la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione;
disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati”; dal punto di vista soggettivo il testo normativo si applica ai cittadini italiani e dell'Unione europea (cfr. art. 3).
Pag. 2 di 4 CP_
L' sostiene che la dicitura di cui all'art. 40 comma 2 in base alla quale "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" comporti l'inefficacia di dette certificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Invero, il principio è l'esatto contrario. La ragione fondativa del testo unico è quello di semplificare i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione al punto che il comma 1 del medesimo art. 40 recita “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46
e 47”. CP_
Il divieto di cui al comma 2 dell'art. menzionato e citato dall' è rivolto alle pubbliche amministrazioni, le quali non possono pretendere dai privati le certificazioni elencate nel comma 1, dovendo accettare gli atti di notorietà.
A tal proposito l'art. 46 prevede che “Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente”; al contempo l'art. 47 chiarisce, poi, che
“La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.
Si ritiene, pertanto, che la ricorrente in base al dettato normativo, essendo cittadina rumena e quindi dell'Unione Europea avrebbe potuto comprovare il proprio stato di coniugio in base ad un semplice atto di notorietà, di modo che la richiesta della certificazione avanzata CP_ dall' risulta illegittima.
Peraltro, in base all'art. 43 “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.
2.1. Chiarito ciò, sulla prova positiva dell'insussistenza di un rapporto di coniugio, il CP_ cui onere è in capo alla pubblica amministrazione, la circostanza allegata dall' in ordine al
Pag. 3 di 4 fatto che la richiedente abbia stabilito la residenza in Italia in epoca successiva al decesso del coniuge è irrilevante. Appare evidente che la medesimezza della residenza in capo ai coniugi non costituisce un elemento costitutivo del matrimonio;
al contempo la residenza in Italia non
è richiesta dalla normativa citata per il riconoscimento della pensione spettante al coniuge superstite. CP_
2.2. In ultimo, in merito alla eccezione di improcedibilità svolta dall' si osserva che l'avvenuta produzione della certificazione anagrafica da parte della ricorrente solo in sede giudiziale è irrilevante in quanto, come dianzi motivato, la parte privata non era tenuta a produrre alcun certificato nella fase amministrativa.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: CP_
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della pensione alle spettante in quanto coniuge superstite di , oltre interessi Controparte_2 legali e rivalutazione sulle singole mensilità dovute a decorrere dal 29/4/2024 al saldo;
- condanna altresì la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 3.291 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
23/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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