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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10589 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 20466/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 20466/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Romano, pec: Controparte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano CP_3 C.F._1
AL e dall'avv. Antonia Battista, PEC: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
Controparte_4
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2034/2022 del Giudice di Pace di Ischia, depositata in data pagina 1 di 5 10.03.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del CP_3
Giudice di Pace di Ischia l' e la proponendo Controparte_5 Controparte_4 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120110107205182
000.
L'attore, ritenendo sussistere l'ammissibilità della domanda e l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, lamentava l'omessa notifica della cartella e la conseguente prescrizione del credito.
Dunque, previa istanza preliminare di sospensione, chiedeva l'accoglimento della domanda, annullando la cartella impugnata, e la vittoria di spese e competenze da attribuirsi ai difensori antistatari.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Controparte_1 eccepiva la sussistenza di due domande distinte e contraddittorie nel presupposto, con riflessi in ordine alla qualificazione e, conseguentemente, in ordine alla competenza e al termine di proposizione, e la carenza di interesse ad agire dell'opponente.
Inoltre, deduceva la regolarità delle notifiche effettuate, rilevando anche che ogni contestazione in merito integrava un'ipotesi di opposizione ex art. 617 c.p.c., con competenza del Tribunale o, comunque, con la tardività delle stesse nel caso in esame, il mancato decorso della prescrizione e la propria mancanza di responsabilità relativamente a quanto non attinente alla fase della riscossione.
Dunque, domandava il rigetto dell'opposizione, con dichiarazione della propria mancanza di legittimazione sostanziale per quanto non relativo alla fase della riscossione, mentre in subordine chiedeva di essere manlevato dall'ente creditore. Il tutto veniva richiesto con vittoria di spese, salvo compensazione in caso di accoglimento della domanda.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Giudice di Pace di Ischia, con sentenza n. 2034/2022, depositata in data 10.03.2022, accoglieva il ricorso, dichiarando l'inesistenza del credito, e condannava le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, stante anche il novellato art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/73 e la pagina 2 di 5 sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, la corretta e rituale notifica della cartella, il mancato decorso della prescrizione, la mancata e/o errata valutazione delle prove fornite, la violazione del principio della corrispondeva tra chiesto e pronunciato e la lesione del diritto di difesa.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e di riformare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Si costituiva che, rilevando l'infondatezza dell'appello, deduceva la corretta CP_3 valutazione in merito all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, con conseguente tempestività dell'azione proposta, l'irritualità della notifica e, in ogni caso, la mancata produzione delle relate di notifica in originale, l'intervenuta prescrizione e la giusta condanna alle spese.
Dunque, domandava il rigetto dell'appello proposto, vittoria di spese da attribuirsi ai difensori antistatari.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_4
All'udienza del 23.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia la Controparte_4
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. CP_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei pagina 3 di 5 contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non CP_3 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pagina 4 di 5 pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo rispetto al giudizio di primo grado (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
2034/2022 del Giudice di Pace di Ischia, depositata in data 10.03.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 970/2020 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_4
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la CP_3 cartella di pagamento n. 07120110107205182 000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 17.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 20466/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Romano, pec: Controparte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano CP_3 C.F._1
AL e dall'avv. Antonia Battista, PEC: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
Controparte_4
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2034/2022 del Giudice di Pace di Ischia, depositata in data pagina 1 di 5 10.03.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del CP_3
Giudice di Pace di Ischia l' e la proponendo Controparte_5 Controparte_4 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120110107205182
000.
L'attore, ritenendo sussistere l'ammissibilità della domanda e l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, lamentava l'omessa notifica della cartella e la conseguente prescrizione del credito.
Dunque, previa istanza preliminare di sospensione, chiedeva l'accoglimento della domanda, annullando la cartella impugnata, e la vittoria di spese e competenze da attribuirsi ai difensori antistatari.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Controparte_1 eccepiva la sussistenza di due domande distinte e contraddittorie nel presupposto, con riflessi in ordine alla qualificazione e, conseguentemente, in ordine alla competenza e al termine di proposizione, e la carenza di interesse ad agire dell'opponente.
Inoltre, deduceva la regolarità delle notifiche effettuate, rilevando anche che ogni contestazione in merito integrava un'ipotesi di opposizione ex art. 617 c.p.c., con competenza del Tribunale o, comunque, con la tardività delle stesse nel caso in esame, il mancato decorso della prescrizione e la propria mancanza di responsabilità relativamente a quanto non attinente alla fase della riscossione.
Dunque, domandava il rigetto dell'opposizione, con dichiarazione della propria mancanza di legittimazione sostanziale per quanto non relativo alla fase della riscossione, mentre in subordine chiedeva di essere manlevato dall'ente creditore. Il tutto veniva richiesto con vittoria di spese, salvo compensazione in caso di accoglimento della domanda.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Giudice di Pace di Ischia, con sentenza n. 2034/2022, depositata in data 10.03.2022, accoglieva il ricorso, dichiarando l'inesistenza del credito, e condannava le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, stante anche il novellato art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/73 e la pagina 2 di 5 sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, la corretta e rituale notifica della cartella, il mancato decorso della prescrizione, la mancata e/o errata valutazione delle prove fornite, la violazione del principio della corrispondeva tra chiesto e pronunciato e la lesione del diritto di difesa.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e di riformare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Si costituiva che, rilevando l'infondatezza dell'appello, deduceva la corretta CP_3 valutazione in merito all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, con conseguente tempestività dell'azione proposta, l'irritualità della notifica e, in ogni caso, la mancata produzione delle relate di notifica in originale, l'intervenuta prescrizione e la giusta condanna alle spese.
Dunque, domandava il rigetto dell'appello proposto, vittoria di spese da attribuirsi ai difensori antistatari.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_4
All'udienza del 23.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia la Controparte_4
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. CP_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei pagina 3 di 5 contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non CP_3 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pagina 4 di 5 pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo rispetto al giudizio di primo grado (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
2034/2022 del Giudice di Pace di Ischia, depositata in data 10.03.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 970/2020 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_4
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la CP_3 cartella di pagamento n. 07120110107205182 000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 17.11.2025
Il Giudice
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