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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/05/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3392/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3392/2022 promossa da:
(C.F. ), difeso da se stesso, domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Inferiore alla via Barbarulo n. 41;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tozzi Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe, domiciliato presso l'Avvocatura Civica in Nocera Inferiore (Sa), Piazza A. Diaz n. 1;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.2.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui alll'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, con riferimento alla sentenza n. 3558/2021 (r.g. n. 2273/2021) del Giudice Controparte_1
di Pace di Nocera Inferiore pubblicata il 16.12.2021.
In primo grado ha proposto opposizione avverso l'atto di ingiunzione n. Parte_1
683/CDS del 20/01/2020 (notificato il 27.02.2020), recante l'intimazione di pagamento di euro 318,70
1 relativa al verbale di contravvenzione del codice della strada n. 22197/Z elevato il 26/02/2015 e notificato il 21.05.2015 dalla Polizia Municipale del Comune di Nocera Inferiore.
L'attore ha chiesto l'annullamento della citata ingiunzione di pagamento e la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione di pagamento per i seguenti motivi:
1) omessa notifica del verbale;
2) decadenza del diritto a riscuotere la pretesa creditoria per cui è causa ex art. 25 d.p.r. n. 602/1973, essendo stata notificata l'ingiunzione a distanza di oltre due anni dalla definitività dell'accertamento;
3) prescrizione quinquennale del credito ex art. 28 legge n. 689/1981;
4) nullità derivata dell'ingiunzione in conseguenza dell'omessa notifica del verbale.
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha rigettato l'opposizione e condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite per i seguenti motivi:
1) rituale notificazione del verbale n. 22197/Z in data 21.05.2015, come dimostrato dall'avviso di ricevimento prodotto in copia conforme dall'Ente Locale;
2) inapplicabilità della decadenza invocata dall'opponente, trattandosi nel caso di specie di sanzioni amministrative e non di tributi;
3) insussistenza della prescrizione, non essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica del verbale (21.05.2015) e la data di notifica dell'atto di ingiunzione n. 683/CDS (27.02.2020).
Avverso tale decisione ha proposto appello, sul presupposto che il giudice a Parte_1
quo avrebbe erroneamente ritenuto:
- non applicabile la decadenza eccepita in primo grado;
- infondata l'eccezione di prescrizione;
- provata la notificazione del verbale, nonostante il disconoscimento della conformità ad originale della documentazione prodotta dal CP_1
Si è costituito il , insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o Controparte_1 comunque di infondatezza dell'impugnazione.
Tanto premesso, l'appello è ammissibile, giacché dalla lettura dello stesso si evincono con sufficiente chiarezza le censure sollevata da alla pronuncia di primo grado. Parte_1
Tuttavia, l'impugnazione non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo.
Difatti, la decisione nel Giudice di Pace di ritenere non applicabile alle sanzioni amministrative le ipotesi di decadenza previste con riferimento agli illeciti tributari è conforme al dettato legislativo come interpretato dalla Corte di Cassazione, avendo quest'ultima più volte precisato che “la riscossione
2 di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del
1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 28529/2018, n. 12614/2023, etc.).
Condivisibile è anche la scelta del giudice di prime cure di non tener conto del disconoscimento effettuato dall'appellante in primo grado e ribadito in questa sede, circa la mancata conformità ad originale dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del 2015 prodotto dal Controparte_1
.
[...]
Al riguardo, in disparte la questione circa l'esigenza o meno di formulare querela di falso, è sufficiente osservare che si è limitato a formulare un generico disconoscimento, Parte_1
mancando di indicare in modo puntuale gli elementi distintivi tra il documento in originale e la copia.
Viceversa, la Suprema Corte ha affermato che “il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557,
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017)” (cfr. Cass. civ. n. 24634/2021).
Da tanto consegue anche la correttezza della decisione del Giudice di Pace in ordine alla ritenuta insussistenza della prescrizione eccepita dall'attore in primo grado, non essendo decorsi cinque anni tra la data di notifica del verbale (21.05.2015) e la data di notifica dell'atto di ingiunzione n. 683/CDS
(27.02.2020).
Alla luce di quanto osservato l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018) relativi ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_2
[...
[...] [
, che si liquidano in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
[...]
come per legge.
Nocera Inferiore, 06.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3392/2022 promossa da:
(C.F. ), difeso da se stesso, domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Inferiore alla via Barbarulo n. 41;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tozzi Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe, domiciliato presso l'Avvocatura Civica in Nocera Inferiore (Sa), Piazza A. Diaz n. 1;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.2.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui alll'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, con riferimento alla sentenza n. 3558/2021 (r.g. n. 2273/2021) del Giudice Controparte_1
di Pace di Nocera Inferiore pubblicata il 16.12.2021.
In primo grado ha proposto opposizione avverso l'atto di ingiunzione n. Parte_1
683/CDS del 20/01/2020 (notificato il 27.02.2020), recante l'intimazione di pagamento di euro 318,70
1 relativa al verbale di contravvenzione del codice della strada n. 22197/Z elevato il 26/02/2015 e notificato il 21.05.2015 dalla Polizia Municipale del Comune di Nocera Inferiore.
L'attore ha chiesto l'annullamento della citata ingiunzione di pagamento e la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione di pagamento per i seguenti motivi:
1) omessa notifica del verbale;
2) decadenza del diritto a riscuotere la pretesa creditoria per cui è causa ex art. 25 d.p.r. n. 602/1973, essendo stata notificata l'ingiunzione a distanza di oltre due anni dalla definitività dell'accertamento;
3) prescrizione quinquennale del credito ex art. 28 legge n. 689/1981;
4) nullità derivata dell'ingiunzione in conseguenza dell'omessa notifica del verbale.
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha rigettato l'opposizione e condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite per i seguenti motivi:
1) rituale notificazione del verbale n. 22197/Z in data 21.05.2015, come dimostrato dall'avviso di ricevimento prodotto in copia conforme dall'Ente Locale;
2) inapplicabilità della decadenza invocata dall'opponente, trattandosi nel caso di specie di sanzioni amministrative e non di tributi;
3) insussistenza della prescrizione, non essendo decorsi oltre cinque anni tra la data di notifica del verbale (21.05.2015) e la data di notifica dell'atto di ingiunzione n. 683/CDS (27.02.2020).
Avverso tale decisione ha proposto appello, sul presupposto che il giudice a Parte_1
quo avrebbe erroneamente ritenuto:
- non applicabile la decadenza eccepita in primo grado;
- infondata l'eccezione di prescrizione;
- provata la notificazione del verbale, nonostante il disconoscimento della conformità ad originale della documentazione prodotta dal CP_1
Si è costituito il , insistendo per la declaratoria di inammissibilità e/o Controparte_1 comunque di infondatezza dell'impugnazione.
Tanto premesso, l'appello è ammissibile, giacché dalla lettura dello stesso si evincono con sufficiente chiarezza le censure sollevata da alla pronuncia di primo grado. Parte_1
Tuttavia, l'impugnazione non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo.
Difatti, la decisione nel Giudice di Pace di ritenere non applicabile alle sanzioni amministrative le ipotesi di decadenza previste con riferimento agli illeciti tributari è conforme al dettato legislativo come interpretato dalla Corte di Cassazione, avendo quest'ultima più volte precisato che “la riscossione
2 di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del
1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 28529/2018, n. 12614/2023, etc.).
Condivisibile è anche la scelta del giudice di prime cure di non tener conto del disconoscimento effettuato dall'appellante in primo grado e ribadito in questa sede, circa la mancata conformità ad originale dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del 2015 prodotto dal Controparte_1
.
[...]
Al riguardo, in disparte la questione circa l'esigenza o meno di formulare querela di falso, è sufficiente osservare che si è limitato a formulare un generico disconoscimento, Parte_1
mancando di indicare in modo puntuale gli elementi distintivi tra il documento in originale e la copia.
Viceversa, la Suprema Corte ha affermato che “il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557,
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017)” (cfr. Cass. civ. n. 24634/2021).
Da tanto consegue anche la correttezza della decisione del Giudice di Pace in ordine alla ritenuta insussistenza della prescrizione eccepita dall'attore in primo grado, non essendo decorsi cinque anni tra la data di notifica del verbale (21.05.2015) e la data di notifica dell'atto di ingiunzione n. 683/CDS
(27.02.2020).
Alla luce di quanto osservato l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018) relativi ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_2
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, che si liquidano in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
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come per legge.
Nocera Inferiore, 06.05.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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