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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/11/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
ER LL RE PRESIDENTE
LI RI CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 168/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti LALLI CLAUDIO e
TT TO, per procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to FONTANA ALESSANDRO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello.
C.F. , elettivamente domiciliato in CP_2 P.IVA_2
Genova, Piazza della Vittoria n. 6/R, presso il proprio Ufficio
Legale, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv. ti Rossella
Quarta e LI Bonicioli, in virtù di procura generale alle liti del
22.03.2023, a rogito Notaio Dott. in Roma, depositata Per_1
in atti.
APPELLATI
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Massa depositato in data 11 aprile
2018 il sig. ha convenuto in giudizio la CP_1 [...]
e l' esponendo: Parte_1 CP_2
- di aver lavorato come panettiere alle dipendenze della predetta società, svolgente attività di produzione e commercializzazione di pane e prodotti da forno, ininterrottamente dal 25.12.2012 al
31.08.2017, data in cui rassegnò le proprie dimissioni;
- che il rapporto venne formalizzato con una serie di contratti a termine nei periodi dal 25.12.2012 - 03.04.2013, dal 04.04.2013-
31.10.2013 e dal 19.12.2013-31.08.2017 con orario a tempo pieno (40 ore settimanali) ed inquadramento nel livello A3 del
CCNL Alimentari-Panificatori Artigiani;
- di aver lavorato tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, dalle ore 19 alle ore 6-7 del giorno successivo;
- di non aver mai usufruito di ferie o permessi e altri istituti
2
contrattuali, ad eccezione del periodo dal 14 agosto al 30 agosto di ogni anno;
- di aver svolto mansioni superiori corrispondenti al livello A1 del predetto CCNL, occupandosi in autonomia di seguire tutto il ciclo produttivo di preparazione del pane e degli altri prodotti di panetteria dalla fase di impasto a quella di cottura in forno;
- di aver percepito gli importi di cui alle buste paga prodotte, maturando quindi un ingente credito per differenze retributive pari ad € 198.822,68 a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo, mensilità aggiuntive, ferie non godute e differenze di
TFR quantificate in € 19.941,89, come indicato nei conteggi allegati e notificati insieme al ricorso;
- di aver richiesto, a causa di tali gravi inadempienze, in data
11.09.2017 l'intervento del servizio ispettivo della Direzione
Territoriale del Lavoro e dell' ; CP_2
Ha concluso quindi per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento della predetta somma, per i titoli sopra esposti, oltre al versamento della relativa contribuzione a favore dell' . CP_2
2. Alla prima udienza è comparso solo il ricorrente che ha chiesto di poter integrare le conclusioni del ricorso, in cui era stata omessa la richiesta di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al 1° livello e di riconoscimento del corrispondente inquadramento ex art. 2103
c.c..
3. Il Tribunale, in conseguenza dell'integrazione delle
3
conclusioni formulate in udienza, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso alle controparti, nessuna delle quali si era al momento costituita.
4. A seguito della rinnovazione della notifica del ricorso, entrambi i convenuti si sono costituiti.
4.1. La società si è difesa eccependo:
- l'inammissibilità della integrazione svolta dal ricorrente alla prima udienza, costituente domanda nuova modificativa delle conclusioni spiegate in ricorso, non autorizzata dal Giudice e non fondata su gravi motivi, come previsto dall'art. 420 c.p.c.;
- l'inammissibilità del ricorso per la mancata produzione in giudizio del CCNL applicato al rapporto in esame, che non consentiva al giudicante di esaminare le declaratorie relative ai livelli di inquadramento e le corrispondenti tariffe salariali;
- l' intervenuta conciliazione sindacale sottoscritta dalle parti in data 9.1.2014 con cui era stata definita qualsiasi controversia relativa al rapporto di lavoro per il periodo dal 04.04.2013 al
31.10.2013, con rinunzia del lavoratore a rivendicare ulteriori pretese derivante dall'intercorso e cessato rapporto di lavoro;
- nel merito, la falsità della ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, avendo lavorato solo nei periodi e negli CP_1
orari di cui ai relativi contratti di lavoro, con mansioni di panettiere di livello A3;
- la erroneità dei conteggi allegati al ricorso.
5. L' si è costituito in giudizio chiedendo la condanna della CP_2
società al pagamento della contribuzione dovuta sulle differenze
4
retributive accertate.
6. Il Tribunale, istruita la causa con audizione di testimoni e respinte le due eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda di mansioni superiori, nel merito ha ritenuto provato che svolse mansioni superiori corrispondenti al livello CP_1
A1 con un orario dalle 19.00 alle ore 4.00 del mattino successivo
(9 ore giornaliere) per 7 giorni a settimana.
E' stata quindi disposta una nuova CTU rispetto a quella già licenziata dal precedente giudice sulla base dell'orario dedotto in ricorso, in cui si è chiesto di quantificare le differenze retributive in base all'orario sopra indicato;
il tutto per il periodo dal 19/12/2013 (data di inizio del secondo contratto a termine trasformato a tempo indeterminato) alla cessazione del rapporto avvenuta in data 31/08/2017, essendo intervenuta, per il periodo precedente, una transazione che non era mai stata impugnata dal lavoratore.
All'esito della CTU, il giudice, con sentenza n. 97/2024, ha condannato la società al pagamento a favore del lavoratore dell'importo di €. 100.087,29 , oltre accessori e al versamento all' dei contributi quantificati in €. 38.142,89. CP_2
Le spese di lite sono state regolate in applicazione della regola della soccombenza.
7. Appella la società e resiste l' appellato che propone a sua volta appello incidentale.
Anche l' si costituisce in giudizio chiedendo la conferma CP_2
delle statuizioni emesse dal Tribunale a suo favore.
5
8. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa, discussa all'udienza del 23/10/2025, viene decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. I motivi dell'appello principale.
9.1 Anzitutto la società censura la sentenza per aver il giudice ammesso l'integrazione della domanda di accertamento delle mansioni superiori, mancante nella prima stesura del ricorso inizialmente notificato senza neppure il pedissequo decreto di fissazione udienza. Inoltre, la mancata allegazione al ricorso del
CCNL applicabile avrebbe dovuto dar luogo ad una immediata reiezione della domanda, non potendo il giudice decidere senza confrontare le declaratorie contrattuali e le tariffe salariali di riferimento.
9.2. Nel merito viene contestata l'attendibilità delle testimonianze da parte di soggetti aventi con il ricorrente rapporti personali e che non avevano sottoscritto la loro deposizione.
In ogni caso, dall'istruttoria non era emerso in modo rigoroso lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario nella quantità accertata in sentenza, tanto è vero che l'ispettrice dell'
[...]
sentita come teste, aveva riferito di aver Parte_2
accertato un orario di 48 ore settimanali sulla base delle sommarie informazioni acquisite nel procedimento ispettivo. Il giudice quindi avrebbe dovuto - al più - ritenere provato tale minore orario.
9.3. Inoltre il giudice avrebbe dovuto quanto meno limitare
6
l'accoglimento del ricorso ai crediti maturati successivamente alla data della transazione, sottoscritta il 9 gennaio 2014.
9.4. La società contesta anche le risultanze della CTU, sia perché
l'orario di lavoro era stato erroneamente calcolato su cinque giorni alla settimana, anziché su sei, con conseguente applicazione delle maggiorazioni per straordinario nella giornata del sabato, sia perché nel calcolo delle retribuzioni indirette erano state erroneamente incluse voci non previste, quale – in particolare – i compensi spettanti per il lavoro straordinario.
Conseguentemente anche il conteggio della contribuzione era errato in eccesso.
10. I motivi dell'appello incidentale.
10.1. Il sig. contesta la decisione del giudice in punto CP_1
validità del verbale di conciliazione sindacale del 2014, in quanto firmato senza effettiva assistenza sindacale e sottoscritto in sede non “protetta” nello studio del commercialista aziendale;
inoltre l'oggetto della transazione era indeterminato e generico, con conseguente violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c..
10.2. La sentenza viene censurata anche in punto orario di lavoro, avendo il Tribunale riduttivamente riconosciuto un orario di lavoro di nove ore giornaliere, anziché – come richiesto - di undici ore;
orario quest'ultimo sostanzialmente confermato dalle testimonianze acquisite. contesta quindi le risultanze della CTU rinnovata CP_1
sulla base di un orario ridotto, dovendosi invece recepire i conteggi della prima CTU che aveva riconosciuto differenze
7
retributive pari ad €. 208.664,00.
10.3. L'appellato infine eccepisce l'inammissibilità dell'appello principale, redatto in modo prolisso e confuso, per violazione del principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 434 c.p.c..
§§§
11. I motivi della presente decisione.
11.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che, al di là della tecnica espositiva effettivamente prolissa e di difficile lettura, nell'atto sono individuate le parti della sentenza oggetto di impugnazione e le ragioni di critica alle argomentazioni del Tribunale, in conformità ai principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. 20923/2019, e conf. Cass. SU 27199/2017).
Tali motivi, seppur specifici, non sono tuttavia fondati.
11.2. Anzitutto vanno disattesi i motivi processuali.
Per quanto riguarda l'eventuale vizio di notifica del primo ricorso, in quanto non contenente il decreto di fissazione, anche ad ammettere che ciò sia vero (risultando presente tra gli atti notificati prodotti dal ricorrente in primo grado, ma non tra quelli prodotti dalla società convenuta), trattasi di questione irrilevante, in quanto il giudice ne ha disposto la rinnovazione che ha sanato l'eventuale vizio.
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice,
l'integrazione delle conclusioni con la domanda di accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori, omessa nel ricorso originariamente depositato, non costituisce una domanda nuova,
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essendo comunque contenuta nel corpo del ricorso originario, in cui ha dedotto di aver svolto mansioni di panificatore CP_1
in autonomia e spesso da solo, corrispondenti al superiore livello
A1 ed ha chiesto le relative differenze retributive, così come quantificate nel conteggio notificato alla controparte insieme con il ricorso stesso.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla mancata allegazione al ricorso del CCNL applicato al rapporto in esame, si rileva che
è provato dai contratti di lavoro e dalle buste paga prodotte che il contratto di riferimento sia quello delle Aziende Artigiane settore
Alimentare - Panificazione, successivamente prodotto dal ricorrente con nota di deposito del 30 aprile 2019. Trattasi di un contratto pubblicamente accessibile, in quanto regolarmente depositato presso il e rinvenibile sui principali repertori, CP_3
per cui il giudice può consultarlo d'ufficio, come stabilito da
Cass. n. 25399/2022. In ogni caso il CCNL è stato prodotto dal ricorrente in corso di causa e tale adempimento non può ritenersi tardivo, trattandosi di una fonte normativa conoscibile dal giudice per i motivi sopra esposti ( Cass. 29320/2021).
11.3. Venendo al merito della controversia, deve ritenersi che il
Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze testimoniali sia in punto mansioni svolte che in punto orario di lavoro.
Dall'istruttoria è emerso in modo univoco che era il CP_1
fornaio sempre presente nel laboratorio, ove gestiva autonomamente le varie fasi della lavorazione dei prodotti dando istruzioni agli altri operai addetti, se presenti.
9
Deve quindi ritenersi che le mansioni svolte da CP_1
rientrano nel livello A1 rivendicato, nel quale sono ricompresi gli impastatori e fornai che si occupano delle varie fasi di lavorazione del ciclo produttivo direttamente o coadiuvati da altri lavoratori. Tra i profili di riferimento sono indicati il caposquadra, l' impastatore e il fornaio. Nei livelli inferiori (A3
e A2) invece vanno inquadrati quegli operai che svolgono attività sotto la diretta supervisione del titolare o di lavoratori di livello superiore (aiuto impastatore e aiuto fornaio); supervisione che non è stata riferita da alcun teste escusso.
Per quanto riguarda l' orario di lavoro, tutti i testi hanno confermato che il sig. abbia lavorato, per il periodo CP_1
oggetto di causa, tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica. La fascia oraria, tipica dei panettieri, era quella notturna;
in assenza di univoche indicazioni, il giudice ha prudenzialmente accertato un orario di nove ore giornaliere nella fascia oraria dalle 19:00 alle 4:00 del mattino.
Tale accertamento è corretto, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi che lavorarono nel laboratorio insieme con i CP_1
quali hanno confermato l'orario sopra indicato. In particolare,
, assunto nel 2014, ha riferito che, quando Testimone_1
aveva iniziato a lavorare nel laboratorio, aveva seguito lo stesso orario del ricorrente dalle 18:00-19:00 alle 4:00-5:00 del mattino successivo;
deve quindi ritenersi che questa sia sempre stata, durante tutto il rapporto di lavoro, la fascia oraria in cui svolse la sua attività lavorativa, provvedendo alle varie CP_1
10
incombenze per la preparazione dei prodotti da forno.
Entrambi gli appelli sul punto vanno pertanto disattesi.
Ed infatti, quanto al motivo di appello principale, non assume rilevanza il fatto che in sede ispettiva sia stata effettuata una valutazione più riduttiva, di 48 ore settimanali, in quanto basata su informazioni sommarie e non complete acquisite in tale sede.
Inoltre, quanto al motivo di appello incidentale, il giudice, con una valutazione prudenziale, ha ritenuto provato lo svolgimento di un orario quanto meno di nove ore (dalle 19 alle 4), anziché di undici (come richiesto con l'appello incidentale), alla luce dei noti principi giurisprudenziali secondo cui il lavoro straordinario dev'essere dimostrato in modo rigoroso e non approssimativamente (Cass. 4408/2021).
11.4. Per quanto riguarda poi gli effetti della conciliazione sottoscritta dalle parti in data 9 gennaio 2014, trattasi di una transazione che ha riguardato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 4 aprile 2013 al 31 ottobre 2013 che, anche ad ammettere che non sia avvenuta con l'effettiva assistenza sindacale, avrebbe dovuto essere impugnata, ai sensi dell'art. 2113 c.c. comma 2, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della cessazione del rapporto o dalla transazione, se successiva;
impugnazione che non è mai avvenuta. Inoltre in essa sono stati specificamente indicati i diritti oggetto di rinunzia a fronte del pagamento di una somma di denaro a favore del lavoratore che non può dolersi della genericità delle clausole abdicative.
Va quindi condivisa la decisione del primo giudice di limitare
11
l'accoglimento della domanda per il periodo dal 19/12/2013 (e non dal 10/01/2014, giorno successivo alla data di sottoscrizione della transazione, come richiesto dall'appellante principale) al
31/08/2017.
Entrambi gli appelli sul punto vanno dunque disattesi.
11.5. Infine, anche i conteggi elaborati dal CTU, recepiti dal primo giudice, appaiono corretti, dovendosi disattendere le critiche sollevate soltanto in appello dal difensore della società datrice di lavoro, non avendo il CTP della stessa replicato con note critiche alla bozza inoltratagli dal CTU.
Non è anzitutto fondata la tesi dell'appellante secondo cui il CTU avrebbe dovuto suddividere l'orario di lavoro in sei giorni alla settimana (anziché in cinque), con un calcolo di orario ordinario di 6,40 ore giornaliere, come stabilito dall' art. 24 del CCNL.
In base a tale disposizione, l'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali se distribuito in cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì (8 x 5), oppure di 38,5 ore settimanali se distribuito su sei giorni la settimana dal lunedì al sabato (6,40 x 6).
Nel caso in esame, nel contratto del 18/12/2013 (doc. 8 fascicolo parte convenuta in primo grado) viene indicato un orario di lavoro di 40 ore settimanali senza alcuna indicazione del numero di giorni della settimana su cui distribuirlo, per cui vale la regola generale di cui all' art. 24 cit che fa riferimento a cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere.
Del tutto correttamente il CTU ha pertanto calcolato la maggiorazione del lavoro straordinario per tutte le ore svolte
12
nella giornata di sabato.
Parimenti infondata è la seconda doglianza relativa al computo dello straordinario ai fini della quantificazione della 13° mensilità e del TFR.
Per quanto riguarda la 13° mensilità, il CCNL fa riferimento alla retribuzione normale mensile di fatto, nella quale rientrano, tra le varie voci stipendiali, tutti gli elementi fissi e continuativi erogati mensilmente. Tra gli elementi fissi e continuativi vanno calcolati anche i compensi spettanti a titolo di straordinario, in quanto svolto dal lavoratore in maniera costante e continuativa.
Stesso discorso vale per il calcolo del TFR che, in base alla legge
(art. 2120 c.c.), deve tener conto di tutte le somme, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Anche il C.C.N.L. prevede che la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione del TFR è quella composta da una serie di voci tra cui le maggiorazioni corrisposte in via continuativa e sistematica, quali appunto quelle per il lavoro straordinario prestato in via continuativa e sistematica, come accaduto nel caso in esame.
Gli appelli principale ed incidentale vanno quindi respinti.
Le spese del grado vanno compensate tra le parti private per soccombenza reciproca.
Analoga statuizione va effettuata nei rapporti processuali delle predette parti con , trattandosi di soggetto terzo non CP_2
direttamente a conoscenza dei fatti di causa.
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P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge entrambi gli appelli;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico di entrambe le parti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso all'udienza del 23/10/2025
LA CONSIGLIERA EST.
LI RI
IL PRESIDENTE
ER LL RE
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
ER LL RE PRESIDENTE
LI RI CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 168/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti LALLI CLAUDIO e
TT TO, per procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to FONTANA ALESSANDRO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello.
C.F. , elettivamente domiciliato in CP_2 P.IVA_2
Genova, Piazza della Vittoria n. 6/R, presso il proprio Ufficio
Legale, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv. ti Rossella
Quarta e LI Bonicioli, in virtù di procura generale alle liti del
22.03.2023, a rogito Notaio Dott. in Roma, depositata Per_1
in atti.
APPELLATI
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Massa depositato in data 11 aprile
2018 il sig. ha convenuto in giudizio la CP_1 [...]
e l' esponendo: Parte_1 CP_2
- di aver lavorato come panettiere alle dipendenze della predetta società, svolgente attività di produzione e commercializzazione di pane e prodotti da forno, ininterrottamente dal 25.12.2012 al
31.08.2017, data in cui rassegnò le proprie dimissioni;
- che il rapporto venne formalizzato con una serie di contratti a termine nei periodi dal 25.12.2012 - 03.04.2013, dal 04.04.2013-
31.10.2013 e dal 19.12.2013-31.08.2017 con orario a tempo pieno (40 ore settimanali) ed inquadramento nel livello A3 del
CCNL Alimentari-Panificatori Artigiani;
- di aver lavorato tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, dalle ore 19 alle ore 6-7 del giorno successivo;
- di non aver mai usufruito di ferie o permessi e altri istituti
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contrattuali, ad eccezione del periodo dal 14 agosto al 30 agosto di ogni anno;
- di aver svolto mansioni superiori corrispondenti al livello A1 del predetto CCNL, occupandosi in autonomia di seguire tutto il ciclo produttivo di preparazione del pane e degli altri prodotti di panetteria dalla fase di impasto a quella di cottura in forno;
- di aver percepito gli importi di cui alle buste paga prodotte, maturando quindi un ingente credito per differenze retributive pari ad € 198.822,68 a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo, mensilità aggiuntive, ferie non godute e differenze di
TFR quantificate in € 19.941,89, come indicato nei conteggi allegati e notificati insieme al ricorso;
- di aver richiesto, a causa di tali gravi inadempienze, in data
11.09.2017 l'intervento del servizio ispettivo della Direzione
Territoriale del Lavoro e dell' ; CP_2
Ha concluso quindi per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento della predetta somma, per i titoli sopra esposti, oltre al versamento della relativa contribuzione a favore dell' . CP_2
2. Alla prima udienza è comparso solo il ricorrente che ha chiesto di poter integrare le conclusioni del ricorso, in cui era stata omessa la richiesta di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al 1° livello e di riconoscimento del corrispondente inquadramento ex art. 2103
c.c..
3. Il Tribunale, in conseguenza dell'integrazione delle
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conclusioni formulate in udienza, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso alle controparti, nessuna delle quali si era al momento costituita.
4. A seguito della rinnovazione della notifica del ricorso, entrambi i convenuti si sono costituiti.
4.1. La società si è difesa eccependo:
- l'inammissibilità della integrazione svolta dal ricorrente alla prima udienza, costituente domanda nuova modificativa delle conclusioni spiegate in ricorso, non autorizzata dal Giudice e non fondata su gravi motivi, come previsto dall'art. 420 c.p.c.;
- l'inammissibilità del ricorso per la mancata produzione in giudizio del CCNL applicato al rapporto in esame, che non consentiva al giudicante di esaminare le declaratorie relative ai livelli di inquadramento e le corrispondenti tariffe salariali;
- l' intervenuta conciliazione sindacale sottoscritta dalle parti in data 9.1.2014 con cui era stata definita qualsiasi controversia relativa al rapporto di lavoro per il periodo dal 04.04.2013 al
31.10.2013, con rinunzia del lavoratore a rivendicare ulteriori pretese derivante dall'intercorso e cessato rapporto di lavoro;
- nel merito, la falsità della ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, avendo lavorato solo nei periodi e negli CP_1
orari di cui ai relativi contratti di lavoro, con mansioni di panettiere di livello A3;
- la erroneità dei conteggi allegati al ricorso.
5. L' si è costituito in giudizio chiedendo la condanna della CP_2
società al pagamento della contribuzione dovuta sulle differenze
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retributive accertate.
6. Il Tribunale, istruita la causa con audizione di testimoni e respinte le due eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda di mansioni superiori, nel merito ha ritenuto provato che svolse mansioni superiori corrispondenti al livello CP_1
A1 con un orario dalle 19.00 alle ore 4.00 del mattino successivo
(9 ore giornaliere) per 7 giorni a settimana.
E' stata quindi disposta una nuova CTU rispetto a quella già licenziata dal precedente giudice sulla base dell'orario dedotto in ricorso, in cui si è chiesto di quantificare le differenze retributive in base all'orario sopra indicato;
il tutto per il periodo dal 19/12/2013 (data di inizio del secondo contratto a termine trasformato a tempo indeterminato) alla cessazione del rapporto avvenuta in data 31/08/2017, essendo intervenuta, per il periodo precedente, una transazione che non era mai stata impugnata dal lavoratore.
All'esito della CTU, il giudice, con sentenza n. 97/2024, ha condannato la società al pagamento a favore del lavoratore dell'importo di €. 100.087,29 , oltre accessori e al versamento all' dei contributi quantificati in €. 38.142,89. CP_2
Le spese di lite sono state regolate in applicazione della regola della soccombenza.
7. Appella la società e resiste l' appellato che propone a sua volta appello incidentale.
Anche l' si costituisce in giudizio chiedendo la conferma CP_2
delle statuizioni emesse dal Tribunale a suo favore.
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8. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa, discussa all'udienza del 23/10/2025, viene decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. I motivi dell'appello principale.
9.1 Anzitutto la società censura la sentenza per aver il giudice ammesso l'integrazione della domanda di accertamento delle mansioni superiori, mancante nella prima stesura del ricorso inizialmente notificato senza neppure il pedissequo decreto di fissazione udienza. Inoltre, la mancata allegazione al ricorso del
CCNL applicabile avrebbe dovuto dar luogo ad una immediata reiezione della domanda, non potendo il giudice decidere senza confrontare le declaratorie contrattuali e le tariffe salariali di riferimento.
9.2. Nel merito viene contestata l'attendibilità delle testimonianze da parte di soggetti aventi con il ricorrente rapporti personali e che non avevano sottoscritto la loro deposizione.
In ogni caso, dall'istruttoria non era emerso in modo rigoroso lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario nella quantità accertata in sentenza, tanto è vero che l'ispettrice dell'
[...]
sentita come teste, aveva riferito di aver Parte_2
accertato un orario di 48 ore settimanali sulla base delle sommarie informazioni acquisite nel procedimento ispettivo. Il giudice quindi avrebbe dovuto - al più - ritenere provato tale minore orario.
9.3. Inoltre il giudice avrebbe dovuto quanto meno limitare
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l'accoglimento del ricorso ai crediti maturati successivamente alla data della transazione, sottoscritta il 9 gennaio 2014.
9.4. La società contesta anche le risultanze della CTU, sia perché
l'orario di lavoro era stato erroneamente calcolato su cinque giorni alla settimana, anziché su sei, con conseguente applicazione delle maggiorazioni per straordinario nella giornata del sabato, sia perché nel calcolo delle retribuzioni indirette erano state erroneamente incluse voci non previste, quale – in particolare – i compensi spettanti per il lavoro straordinario.
Conseguentemente anche il conteggio della contribuzione era errato in eccesso.
10. I motivi dell'appello incidentale.
10.1. Il sig. contesta la decisione del giudice in punto CP_1
validità del verbale di conciliazione sindacale del 2014, in quanto firmato senza effettiva assistenza sindacale e sottoscritto in sede non “protetta” nello studio del commercialista aziendale;
inoltre l'oggetto della transazione era indeterminato e generico, con conseguente violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c..
10.2. La sentenza viene censurata anche in punto orario di lavoro, avendo il Tribunale riduttivamente riconosciuto un orario di lavoro di nove ore giornaliere, anziché – come richiesto - di undici ore;
orario quest'ultimo sostanzialmente confermato dalle testimonianze acquisite. contesta quindi le risultanze della CTU rinnovata CP_1
sulla base di un orario ridotto, dovendosi invece recepire i conteggi della prima CTU che aveva riconosciuto differenze
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retributive pari ad €. 208.664,00.
10.3. L'appellato infine eccepisce l'inammissibilità dell'appello principale, redatto in modo prolisso e confuso, per violazione del principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 434 c.p.c..
§§§
11. I motivi della presente decisione.
11.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che, al di là della tecnica espositiva effettivamente prolissa e di difficile lettura, nell'atto sono individuate le parti della sentenza oggetto di impugnazione e le ragioni di critica alle argomentazioni del Tribunale, in conformità ai principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. 20923/2019, e conf. Cass. SU 27199/2017).
Tali motivi, seppur specifici, non sono tuttavia fondati.
11.2. Anzitutto vanno disattesi i motivi processuali.
Per quanto riguarda l'eventuale vizio di notifica del primo ricorso, in quanto non contenente il decreto di fissazione, anche ad ammettere che ciò sia vero (risultando presente tra gli atti notificati prodotti dal ricorrente in primo grado, ma non tra quelli prodotti dalla società convenuta), trattasi di questione irrilevante, in quanto il giudice ne ha disposto la rinnovazione che ha sanato l'eventuale vizio.
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice,
l'integrazione delle conclusioni con la domanda di accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori, omessa nel ricorso originariamente depositato, non costituisce una domanda nuova,
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essendo comunque contenuta nel corpo del ricorso originario, in cui ha dedotto di aver svolto mansioni di panificatore CP_1
in autonomia e spesso da solo, corrispondenti al superiore livello
A1 ed ha chiesto le relative differenze retributive, così come quantificate nel conteggio notificato alla controparte insieme con il ricorso stesso.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla mancata allegazione al ricorso del CCNL applicato al rapporto in esame, si rileva che
è provato dai contratti di lavoro e dalle buste paga prodotte che il contratto di riferimento sia quello delle Aziende Artigiane settore
Alimentare - Panificazione, successivamente prodotto dal ricorrente con nota di deposito del 30 aprile 2019. Trattasi di un contratto pubblicamente accessibile, in quanto regolarmente depositato presso il e rinvenibile sui principali repertori, CP_3
per cui il giudice può consultarlo d'ufficio, come stabilito da
Cass. n. 25399/2022. In ogni caso il CCNL è stato prodotto dal ricorrente in corso di causa e tale adempimento non può ritenersi tardivo, trattandosi di una fonte normativa conoscibile dal giudice per i motivi sopra esposti ( Cass. 29320/2021).
11.3. Venendo al merito della controversia, deve ritenersi che il
Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze testimoniali sia in punto mansioni svolte che in punto orario di lavoro.
Dall'istruttoria è emerso in modo univoco che era il CP_1
fornaio sempre presente nel laboratorio, ove gestiva autonomamente le varie fasi della lavorazione dei prodotti dando istruzioni agli altri operai addetti, se presenti.
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Deve quindi ritenersi che le mansioni svolte da CP_1
rientrano nel livello A1 rivendicato, nel quale sono ricompresi gli impastatori e fornai che si occupano delle varie fasi di lavorazione del ciclo produttivo direttamente o coadiuvati da altri lavoratori. Tra i profili di riferimento sono indicati il caposquadra, l' impastatore e il fornaio. Nei livelli inferiori (A3
e A2) invece vanno inquadrati quegli operai che svolgono attività sotto la diretta supervisione del titolare o di lavoratori di livello superiore (aiuto impastatore e aiuto fornaio); supervisione che non è stata riferita da alcun teste escusso.
Per quanto riguarda l' orario di lavoro, tutti i testi hanno confermato che il sig. abbia lavorato, per il periodo CP_1
oggetto di causa, tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica. La fascia oraria, tipica dei panettieri, era quella notturna;
in assenza di univoche indicazioni, il giudice ha prudenzialmente accertato un orario di nove ore giornaliere nella fascia oraria dalle 19:00 alle 4:00 del mattino.
Tale accertamento è corretto, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi che lavorarono nel laboratorio insieme con i CP_1
quali hanno confermato l'orario sopra indicato. In particolare,
, assunto nel 2014, ha riferito che, quando Testimone_1
aveva iniziato a lavorare nel laboratorio, aveva seguito lo stesso orario del ricorrente dalle 18:00-19:00 alle 4:00-5:00 del mattino successivo;
deve quindi ritenersi che questa sia sempre stata, durante tutto il rapporto di lavoro, la fascia oraria in cui svolse la sua attività lavorativa, provvedendo alle varie CP_1
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incombenze per la preparazione dei prodotti da forno.
Entrambi gli appelli sul punto vanno pertanto disattesi.
Ed infatti, quanto al motivo di appello principale, non assume rilevanza il fatto che in sede ispettiva sia stata effettuata una valutazione più riduttiva, di 48 ore settimanali, in quanto basata su informazioni sommarie e non complete acquisite in tale sede.
Inoltre, quanto al motivo di appello incidentale, il giudice, con una valutazione prudenziale, ha ritenuto provato lo svolgimento di un orario quanto meno di nove ore (dalle 19 alle 4), anziché di undici (come richiesto con l'appello incidentale), alla luce dei noti principi giurisprudenziali secondo cui il lavoro straordinario dev'essere dimostrato in modo rigoroso e non approssimativamente (Cass. 4408/2021).
11.4. Per quanto riguarda poi gli effetti della conciliazione sottoscritta dalle parti in data 9 gennaio 2014, trattasi di una transazione che ha riguardato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 4 aprile 2013 al 31 ottobre 2013 che, anche ad ammettere che non sia avvenuta con l'effettiva assistenza sindacale, avrebbe dovuto essere impugnata, ai sensi dell'art. 2113 c.c. comma 2, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della cessazione del rapporto o dalla transazione, se successiva;
impugnazione che non è mai avvenuta. Inoltre in essa sono stati specificamente indicati i diritti oggetto di rinunzia a fronte del pagamento di una somma di denaro a favore del lavoratore che non può dolersi della genericità delle clausole abdicative.
Va quindi condivisa la decisione del primo giudice di limitare
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l'accoglimento della domanda per il periodo dal 19/12/2013 (e non dal 10/01/2014, giorno successivo alla data di sottoscrizione della transazione, come richiesto dall'appellante principale) al
31/08/2017.
Entrambi gli appelli sul punto vanno dunque disattesi.
11.5. Infine, anche i conteggi elaborati dal CTU, recepiti dal primo giudice, appaiono corretti, dovendosi disattendere le critiche sollevate soltanto in appello dal difensore della società datrice di lavoro, non avendo il CTP della stessa replicato con note critiche alla bozza inoltratagli dal CTU.
Non è anzitutto fondata la tesi dell'appellante secondo cui il CTU avrebbe dovuto suddividere l'orario di lavoro in sei giorni alla settimana (anziché in cinque), con un calcolo di orario ordinario di 6,40 ore giornaliere, come stabilito dall' art. 24 del CCNL.
In base a tale disposizione, l'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali se distribuito in cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì (8 x 5), oppure di 38,5 ore settimanali se distribuito su sei giorni la settimana dal lunedì al sabato (6,40 x 6).
Nel caso in esame, nel contratto del 18/12/2013 (doc. 8 fascicolo parte convenuta in primo grado) viene indicato un orario di lavoro di 40 ore settimanali senza alcuna indicazione del numero di giorni della settimana su cui distribuirlo, per cui vale la regola generale di cui all' art. 24 cit che fa riferimento a cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere.
Del tutto correttamente il CTU ha pertanto calcolato la maggiorazione del lavoro straordinario per tutte le ore svolte
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nella giornata di sabato.
Parimenti infondata è la seconda doglianza relativa al computo dello straordinario ai fini della quantificazione della 13° mensilità e del TFR.
Per quanto riguarda la 13° mensilità, il CCNL fa riferimento alla retribuzione normale mensile di fatto, nella quale rientrano, tra le varie voci stipendiali, tutti gli elementi fissi e continuativi erogati mensilmente. Tra gli elementi fissi e continuativi vanno calcolati anche i compensi spettanti a titolo di straordinario, in quanto svolto dal lavoratore in maniera costante e continuativa.
Stesso discorso vale per il calcolo del TFR che, in base alla legge
(art. 2120 c.c.), deve tener conto di tutte le somme, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Anche il C.C.N.L. prevede che la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione del TFR è quella composta da una serie di voci tra cui le maggiorazioni corrisposte in via continuativa e sistematica, quali appunto quelle per il lavoro straordinario prestato in via continuativa e sistematica, come accaduto nel caso in esame.
Gli appelli principale ed incidentale vanno quindi respinti.
Le spese del grado vanno compensate tra le parti private per soccombenza reciproca.
Analoga statuizione va effettuata nei rapporti processuali delle predette parti con , trattandosi di soggetto terzo non CP_2
direttamente a conoscenza dei fatti di causa.
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P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge entrambi gli appelli;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico di entrambe le parti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso all'udienza del 23/10/2025
LA CONSIGLIERA EST.
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IL PRESIDENTE
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