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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9057 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Loi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
MB AX - UA (Angola) il 26/06/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Loi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/12/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito Controparte_1 riportati:
1) i coniugi vivranno separati con residenze diverse, come già in essere, con
l'obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale variazione del proprio domicilio o residenza.
2) Dato atto che il figlio della coppia, , è maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, non si dispone alcunché in ordine al suo affidamento o mantenimento.
3) I coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, in quanto percettori di redditi propri adeguati a garantire il proprio sostentamento.
Pertanto, entrambi rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi forma di assegno di mantenimento, dichiarando di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altro a tale titolo.
Pag. 2 di 3 4) La casa che fu coniugale, sita in Cagliari alla Via Salvatore Farina n. 19, di cui il Sig. ha l'attuale disponibilità e residenza, resterà nella piena Parte_1 ed esclusiva disponibilità dello stesso.
Le parti concordano, tuttavia, che la Sig.ra Controparte_1 avrà il diritto, qualora intendesse trascorrere brevi periodi di soggiorno a
Cagliari, di richiedere al Sig. di liberare temporaneamente l'immobile Pt_1 per consentirle di utilizzarlo per la durata del suo soggiorno.
Tale richiesta dovrà essere avanzata con un congruo preavviso da concordarsi di volta in volta tra le parti.
5) I beni mobili, gli arredi e i suppellettili che si trovano all'interno della suddetta abitazione rimangono di esclusiva proprietà del Sig. , fatti salvi Parte_1 gli effetti strettamente personali della Sig.ra Controparte_1 che verranno dalla stessa prelevati secondo separati accordi che interverranno tra le parti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9057 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Loi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
MB AX - UA (Angola) il 26/06/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Loi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/12/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito Controparte_1 riportati:
1) i coniugi vivranno separati con residenze diverse, come già in essere, con
l'obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale variazione del proprio domicilio o residenza.
2) Dato atto che il figlio della coppia, , è maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, non si dispone alcunché in ordine al suo affidamento o mantenimento.
3) I coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, in quanto percettori di redditi propri adeguati a garantire il proprio sostentamento.
Pertanto, entrambi rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi forma di assegno di mantenimento, dichiarando di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altro a tale titolo.
Pag. 2 di 3 4) La casa che fu coniugale, sita in Cagliari alla Via Salvatore Farina n. 19, di cui il Sig. ha l'attuale disponibilità e residenza, resterà nella piena Parte_1 ed esclusiva disponibilità dello stesso.
Le parti concordano, tuttavia, che la Sig.ra Controparte_1 avrà il diritto, qualora intendesse trascorrere brevi periodi di soggiorno a
Cagliari, di richiedere al Sig. di liberare temporaneamente l'immobile Pt_1 per consentirle di utilizzarlo per la durata del suo soggiorno.
Tale richiesta dovrà essere avanzata con un congruo preavviso da concordarsi di volta in volta tra le parti.
5) I beni mobili, gli arredi e i suppellettili che si trovano all'interno della suddetta abitazione rimangono di esclusiva proprietà del Sig. , fatti salvi Parte_1 gli effetti strettamente personali della Sig.ra Controparte_1 che verranno dalla stessa prelevati secondo separati accordi che interverranno tra le parti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3