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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 13/11/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore , col Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. ARMAN ANTONIO PAOLO, elettivamente domiciliato in C.so Rosmini 66 38068 Rovereto ITALIA, presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. MERLO Controparte_3 C.F._1 GIACOMO, elettivamente domiciliato in Via Grazioli 62 38122 TRENTO, presso il difensore.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore: “condannare la convenuta al risarcimento dei danni in complessivi euro 36.061,00 (26.000,00 + 61 + 10.000,00 da stress - importo, quest'ultimo da valutarsi in via equitativa), oltre ai danni da errori nelle asseverazioni depositate presso e per omessa consegna delle chiavi di CP_4 accesso al portale onde permettere la correzione di tutti gli errori riscontrati e documentati;
CP_4 rigettare la domanda riconvenzionale della convenuta con condanna della stessa per lite temeraria ex art 96 cpc;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per entrambi i procedimenti”.
Per la convenuta: “1. In via principale di merito accertata e dichiarata la revoca dell'incarico e pertanto l'inammissibilità della domanda di risoluzione di un contratto già risolto e rigettata altresì la conseguente domanda di responsabilità contrattuale ex art. 1453 c.c. rigettare ogni pretesa di danno proposta dall'attore in quanto infondata sia in fatto che in diritto. 2. In via riconvenzionale accertata pagina 1 di 7 e dichiarata la maggiore entità delle opere eseguite rispetto al preventivo di € 33.000,00 rilasciato dalla convenuta e pertanto accertato che i lavori complessivamente realizzati ammontavano ad € 811.649,92 conseguentemente, detratto l'acconto ricevuto, condannare il a pagare Controparte_1 all'Arch. l'importo di € 31.314,81 oltre IVA e Cassa Architetti maggiorato degli Controparte_3 interessi spettanti secondo tariffa professionale dal 13.12.2023 data della richiesta formale e invio del preavviso di notula attraverso lo scrivente Avvocato e il saldo effettivo. 3. In via di estremo subordine e per la denegata ipotesi che sia accertata una qualsiasi responsabilità professionale a carico dell'Arch. e riconosciuto un risarcimento del danno in favore dell'attore disporsi la CP_3 compensazione dello stesso con le maggiori somme ancora dovute all'Arch. di Controparte_3 cui alla domanda riconvenzionale sopra indicata con condanna del Condominio al versamento del supero eventualmente esistente maggiorato di interessi. 4. In ogni caso con vittoria delle competenze e spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta l'attore allegava che: in data 02.12.2020 conferiva incarico alla convenuta per la progettazione, direzione dei lavori e predisposizione della pratica per il c.d. superbonus in ordine ad interventi di riqualificazione energetica di 3 appartamenti del Condominio di via Mazzini nr. 7 a Isera (TN), pagando un acconto in data 16.12.20210 di € 3.744,00 (cfr. doc.ti 3 e 4); successivamente, in data 03.08.2021, il preventivo per il professionista veniva aggiornato in ulteriori complessivi € 33.000,00, comprensivi degli accessori, il cui pagamento è stato concordato col meccanismo dello sconto in fattura (cfr. doc. 5); in data 08.08.2022 il CP_5 comunicava che le fatture, relative ai lavori non condominiali erano state erroneamente intestate al condominio;
in data 31.03.2023 la convenuta predisponeva l'asseverazione finale necessaria per il superbonus ma l'amministratore in data 11.05.2023 rilevava errori nei dati inseriti e la necessità di inserire i dati corretti (cfr. doc. 7); la professionista con mail dd. 14.05.2023 comunicava di concordare Contr riservandosi un appuntamento col per essere sicura delle correzioni da apportare, ma questo annunziato incontro non si è mai concretizzato;
dopo aver ottenuto l'intero pagamento mediante sconto in fattura in data 03.08.2021 la convenuta non si è fatta più vedere in cantiere e non si attivava neppure dopo il sollecito dell'amministratore comunicato con mail dd. 12.12.2021 per sapere cosa occorresse per eseguire il calcolo dei cementi armati;
in considerazione dell'inerzia della convenuta il Condominio era costretto a conferire incarico, sin dal novembre 2021, ad altro professionista, individuato nell'ing.
per il calcolo dei cementi che veniva eseguito in data 04.01.2023; inoltre la convenuta Persona_1 nonostante i lavori siano stati ultimati a fine febbraio 2022 non ha mai predisposto la dichiarazione di fine lavori impedendo a 4 famiglie di occupare gli immobili in loro proprietà e di godere delle agevolazioni fiscali del c.d. superbonus, anche se su questo aspetto i privati interessati si sono riservati specifica azione di risarcimento danni;
in questa sede occorre procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e al risarcimento dei danni subiti dal in CP_1 particolare il grave inadempimento è conseguente al fatto che la convenuta si è presentata in cantiere non più di 2-3 volte, ha depositato la relazione finale per il calcolo dei cementi 15 mesi dopo affermando, a torto, che non era di sua competenza e non ha mai fatto la dichiarazione di fine lavori, per la pratica del c.d. superbonus, essendosi limitata alla stesura di tre asseverazioni errate;
da detto inadempimento è derivato un danno patrimoniale per il pari ad € 26.000,00 per aver CP_1 dovuto incaricare altro professionista per ultimare l'incarico di direttore lavori e per la chiusura della pratica superbonus (cfr. doc. 20), € 6.661,20 per l'assistenza del perito (cfr. doc. 17) pure Persona_2 pagina 2 di 7 resa necessaria dall'inadempimento della convenuta, oltre a danni non patrimoniali da stress che si espongono nella misura di € 10.000,00 ed oltre alla somma di € 61,00 per infruttuosa mediazione. In atto di citazione l'attore proponeva, inoltre, domanda di condanna alla convenuta di consegna delle
“chiavi onde permettere la correzione di tutti gli errori riscontrati e documentati”. CP_4 In sede di precisazione delle conclusioni, come anche confermato all'udienza di discussione orale del 15.10.2025, l'attore precisava che la domanda di risarcimento danni per € 6.661,20, riguardo alle competenze del perito e di consegna delle chiavi devono ritenersi rinunziate, ma Persona_2 CP_4 proponeva nuova domanda per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio la convenuta opponeva che: l'incarico professionale era limitato al rilievo di fatto, allo studio di fattibilità, al progetto architettonico, alle asseverazioni funzionali all'ottenimento del c.d. superbonus, alla direzione dei lavori limitatamente alla parte architettonica, mentre il progetto strutturale ed i calcoli statici erano attribuiti, sin dal principio all'ing.
[...]
l'incarico è stato regolarmente eseguito in ordine ai lavori eseguiti dall'impresa Bettin;
il CP_6 preventivo per € 33.000,00 complessivi era relativo ai lavori originariamente previsti per complessivi € 441.000,00, ma sono state poi eseguite opere aggiuntive, non ricadenti nel c.d. superbonus ma nel bonus ristrutturazioni al 50%, che hanno portato la somma complessiva ad oltre € 800 mila;
il committente ha ingiustificatamente revocato l'incarico il 13.03.2023 e quindi la domanda di risoluzione di un contratto già risolto è inammissibile;
quanto ai danni lamentati l'ing. è stato incaricato, in Per_1 sostituzione dell'ing. al quale l'incarico è stato revocato, in ordine ai calcoli statici e avrebbe CP_6 Cont dovuto depositare presso la i calcoli relativi ai cementi armati che furono depositati dalla convenuta su sua richiesta;
analogamente l'incarico al perito ZZ è precedente e nulla ha a che fare con l'incarico alla convenuta;
tutti i danni lamentati, pertanto, semplicemente non sussistono;
il corrispettivo della convenuta è stata solo parzialmente pagato, mediante l'acconto, non contestato, di € 3.744,00 e la fattura scontata dd. 27.12.2021 nr. 13 per € 25.000,00; residua pertanto da pagare pertanto il saldo di € 8.000,00 oltre accessori;
sono poi dovuti compensi aggiuntivi per € 23.313,00 in relazione alle maggiori opere realizzate rispetto a quelle originariamente previste, in ordine alle quali pure la convenuta ha svolto la propria opera professionale. Chiedeva pertanto la convenuta il rigetto delle domande avversarie e la condanna, in via riconvenzionale, al saldo del pagamento del compenso originariamente pattuito e ai maggiori compensi dovuti in relazione alle maggiori opere eseguite e, in via subordinata, la compensazione tra eventuali danni riconosciuti e compensi ancora da pagare.
Eseguito il libero interrogatorio delle parti ed il tentativo di conciliazione alla prima udienza del 11.12.2024, con ordinanza dd. 20.12.2024 il precedente GI ammetteva le prove orali richieste ed invitava le parti, a norma dell'art. 185 c.p.c., a conciliare la causa con rinunzia reciproca di tutte le contrapposte domande a spese compensate. Esaminati i testi ammessi all'udienza del 05.03.2025, alla successiva udienza del 15.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità, per tardività, della domanda proposta dall'attore solo in sede di precisazione delle conclusioni di risarcimento dei danni da lite temeraria, a norma dell'art. 96 c.p.c., perché detta domanda, fondandosi su un abuso del processo, risulta svincolata dalle preclusioni assertive tipiche del giudizio di cognizione e ben può essere proposta anche nel corso pagina 3 di 7 del processo e, persino, per la prima volta nelle memorie conclusive ovvero nella precisazione delle conclusioni.
Nel merito tutte le contrapposte domande proposte dalle parti sono infondate e vanno, pertanto, respinte.
Ai fini della decisione è, anzitutto, essenziale individuare con precisione l'oggetto dell'incarico professionale conferito alla convenuta.
Al riguardo in sede di interrogatorio libero, reso all'udienza dell'11.12.2024 l'amministratore del ha sostenuto che l'incarico di direzione dei lavori dovesse coinvolgere anche la parte Controparte_1 statica e non solo architettonica, come invece sostenuto dalla convenuta. Ha altresì precisato che gli accordi intervenuti tra le parti erano unicamente quelli scritti e non vi erano accordi verbali integrativi.
Ebbene dall'originario incarico dd. 02.12.2020 emerge che l'incarico era relativo alla progettazione esecutiva, alla presentazione della variante della scia, alla direzione dei lavori e alla stesura della pratica per il superbonus fiscale al 110%, senza fare alcuna menzione della parte statica e dei relativi calcoli, che usualmente sono affidati ad ingegneri (cfr. doc. 1 nonché relativo originario preventivo dd. 27.11.2020 sub doc. 2). Nel preventivo integrativo dd. 02.08.2021, per complessivi € 33.000,00, al quale entrambe le parti fanno riferimento per definire l'oggetto dell'incarico si dice espressamente, a pg. 2, che “sono escluse dall'incarico tutte le prestazioni non espressamente indicate in preventivo” e poiché i calcoli statici e dei cementi armati non sono in alcun modo menzionati in detto documento, si deve escludere fossero ricompresi nell'incarico professionale. Già sul piano documentale, trova quindi conferma la versione dei fatti della convenuta, resa in sede di libero interrogatorio all'udienza dell'11.12.2024 secondo la quale la direzione dei lavori affidata era limitata all'aspetto architettonico e non strutturale, perché il committente aveva autonomamente nominato l'ing. per la parte elettrotecnica e l'ing. per la parte strutturale. CP_8 Controparte_6 La convenuta ha poi sostenuto che la relazione sul cemento armato è stata inizialmente compiuta appunto dall'ing. e quando questi ha dimesso il mandato dall'ing. nominato in sua CP_6 Per_1 sostituzione. Questa versione dei fatti trova conferma anche dalla testimonianza resa da resa Persona_1 all'udienza del 05.03.2025, il quale ha dichiarato che: i calcoli dei cementi armati sono stati eseguiti dall'ing. anche se poi la relazione della struttura ultimata è stata presentata dalla Persona_3 convenuta in data 05.01.2023; invece il collaudo è stata da lui effettuato il 07.01.2023, così come la dichiarazione dei fine lavori della parte edile in data 02.05.2024. D'altra parte, anche dall'asseverazione ai fini fiscali dd. 31.03.2023 (cfr. doc. 16 conv.) emerge come il collaudo sia stato eseguito, appunto, dall'ing. come da relativa fattura inserita a pg. 78 del documento citato. Per_1 Infine, dalla mail dello stesso attore dd. 08.04.2023 (cfr. doc. 18 conv.) emerge effettivamente l'esistenza di incarichi professionali ulteriori rispetto a quello alla convenuta, dal momento che l'attore si riferisce all'ing. per quanto riguarda il rilascio dell'APE. CP_8 Riceve, infine, conferma dalla testimonianza dell'impresario che ha eseguito lavoro, il Testimone_1 quale ha confermato di aver eseguito anche la realizzazione dei pilastri e delle solette per il sostegno della struttura esterna dell'ascensore, ma di aver ricevuto per queste opere i documenti tecnici dall'ing. il quale ha anche svolto la relativa direzione dei lavori. Persona_3 pagina 4 di 7 Si deve, dunque, concludere che oggetto dell'incarico non fosse affatto esteso anche alla parte strutturale e ai calcoli statici e, pertanto, la contestazione di inadempimento riguardo al deposito della relazione finale per il calcolo dei cementi in grave ritardo rispetto alla fine dei lavori appare destituita di ogni fondamento. Al riguardo la convenuta ha sostenuto che si è limitata a collaborare con l'ing. una volta che Per_1 questi è subentrato all'ing. inviando per suo conto la chiusura della pratica in Provincia. CP_6 Anche questa versione dei fatti riceve preciso riscontro nella documentazione prodotta e, precisamente, nella PEC dd. 05.01.2023 con la quale risulta inviata la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata (cfr. doc. 3 conv.) e della successiva pec dd. 05.01.2023 dalla convenuta all'ing. (cfr. Per_1 doc. 4 conv.).
Anche la contestazione di inadempimento per non aver mai in realtà svolto la direzione dei lavori, una volta ottenuto il pagamento mediante lo sconto in fattura, essendosi in realtà recata in cantiere per non più di 2 o 3 volte, appare destituita di fondamento. Infatti, l'impresario ha, al contrario, Testimone_1 dichiarato di essersi relazionato con la convenuta durante tutto il corso dei lavori, sentendola circa 2 o 3 volte alla settimana e relazionandola periodicamente sul relativo andamento. Ha poi confermato che la convenuta si recava in cantiere periodicamente, pur non essendo in grado di indicare il numero esatto delle volte in cui è venuta. Ha tuttavia affermato di non aver ricevuto alcun documento tecnico in ordine ai lavori di ristrutturazione e di risanamento energetico, se non la scia del 29.09.2020, mentre per i lavori compiuti nell'appartamento nel sottotetto, ha dichiarato di aver ricevuto dall'ing. un Per_1 disegno, poco più di uno schizzo, che ritiene non sia stato depositato in Comune, che comunque conteneva le indicazioni di massima su come dovessero essere eseguiti i lavori. Il teste ha anche confermato che la convenuta ha svolto la direzione dei lavori anche per questa parte sulla base del disegno tecnico del Per_1 Anche il teste , padre di ha confermato che la convenuta ha svolto la direzione Testimone_2 Tes_1 dei lavori, avendola vista in cantiere diverse volte, ma non riguardo alla struttura esterna dell'ascensore di cui si è invece occupato l'ing. Quanto ai lavori nell'appartamento del sottotetto il teste ha CP_6 dichiarato che non vi è stata alcuna direzione dei lavori da parte della convenuta e che sono stati lavori compiuti direttamente da lui e il figlio senza alcun supporto neppure di precisi disegni tecnici. Entrambi i testi hanno precisato che i lavori si sono svolti in un arco temporale di 7 o 8 mesi tra il 2021 ed il 2022, confermando nella sostanza che si sono ultimati, grosso modo, a fine febbraio 2022.
Tuttavia, dalle medesime testimonianze emerge pure come invece risulti riscontrato l'inadempimento riguardo allo svolgimento della progettazione esecutiva, attività inserita nel preventivo predisposto dalla professionista (cfr. doc.
5 - relazioni, planimetrie, elaborati grafici -; cfr. anche doc. 1), dal momento che l'impresario ha dichiarato che l'unico documento tecnico che gli è stato consegnato è stata la scia. Sempre in quest'ambito non risulta neppure che ha eseguito la variazione della scia pur espressamente menzionata già nella lettera dell'incarico. Al riguardo la convenuta, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato che non dovesse fare nulla perché le modifiche e integrazioni, erano, da un lato, quelle relative alla parte termo-tecnica, della quale si era occupato l'ing. CP_8 presentando la relativa documentazione amministrativa e, dall'altro lato, quelle relative alla parte strutturale, in relazione all'installazione dell'ascensore, di cui si era occupato l'ing. Controparte_6
Queste giustificazioni, tuttavia, non risultano appaganti perché la convenuta si era espressamente pagina 5 di 7 obbligata a realizzare la variante, a prescindere dalle motivazioni per le quali si rendesse necessaria e, in ogni caso, non può pretendere la convenuta di ottenere la retribuzione per attività professionale non svolta. Risulta anche dimostrato come la convenuta non ha effettuato la dichiarazione di fine lavori, tanto che alla fine venne fatta dall'ing. Al riguardo la convenuta ha sostenuto che non vi ha provveduto Per_1 perché nel frattempo è intervenuta la revoca dell'incarico con la PEC dell'attore dd. 03.03.2023. A ben vedere, tuttavia, questa PEC (cfr. doc. 7) non integra alcuna revoca dell'incarico perché l'attore si limita a contestare i gravi ritardi nel deposito della documentazione al CAF per la pratica fiscale CP_5 del c.d. superbonus, nel deposito dei certificati energetici all e nel deposito della fine dei lavori CP_4 presso il intimando l'esecuzione dell'incarico entro il termine ultimativo del 12.03.2023. E' CP_9 bensì vero che con successiva PEC del 13.03.2023 l'attore, constatato che anche il termine del 12.03.2023 era inutilmente trascorso, annunziava la presentazione di una querela per truffa e si dichiarava non più interessato “ai suoi attestati di prestazione energetica (APE)”, ma anche questo atto non integra propriamente una revoca dell'incarico, tanto è vero che, come correttamente argomentato dall'attore, in realtà il rapporto è proseguito, come dimostrato dalla presentazione dell'asseverazione dd. 31.03.2023 (cfr. doc. 16 conv.), dalle mail intervenute nell'aprile del 2023 per la chiusura della pratica fiscale (cfr. doc. 18 conv.) e dalla richiesta dell'attore dell'asseverazione finale in data 15.05.2023 (cfr. doc. 19 conv.). Considerando che i lavori risultano ultimati sin dalla fine di febbraio 2022 il ritardo non può ritenersi in alcun modo giustificato.
Precisato che entrambe le parti hanno mostrato di ritenere il rapporto contrattuale risolto, occorre anche precisare quali sono stati i pagamenti eseguiti. Pacifico e non contestato è il pagamento dell'acconto di complessivi € 3.744,00 in data 16.12.2020 (cfr. doc.ti 3 e 4). L'attore, tuttavia, allega di aver corrisposto interamente il preventivo integrativo per € 33.000,00, comprensivo di accessori, mediante il meccanismo dello sconto in fattura, senza tuttavia in alcun modo provarlo. La convenuta, invece, assume di aver emesso solo una fattura per complessivi € 25.000,00, perché i lavori non erano ancora stati ultimati, interamente scontata ed il cui importo, all'esito dell'asseverazione, le è stato attribuito in cassetto fiscale. Questa versione trova conferma documentale nella fattura nr. 13 del 27.12.2021 appunto per € 25.000,00 (cfr. doc. 1 conv.). E', per questo motivo che la convenuta, assumendo di aver assolto l'incarico ricevuto, richiede il pagamento del saldo per ulteriori complessivi € 8.000,00, oltre al compenso di cui ritiene di aver diritto per l'attività di direzione dei lavori sulle opere compiute nel sottotetto per la realizzazione di un nuovo appartamento, non ricomprese nell'originario incarico. Viceversa, l'attore assume che il compenso richiesto dall'ing. col preventivo dd. 02.11.2023 Per_1 integri una voce di danno causato dagli inadempimenti della convenuta trattandosi di dover pagare opere già ricomprese nell'incarico attribuito alla convenuta ed integralmente pagato. Premesso che, come si è visto, non vi è stato alcun integrale pagamento ma solo parziale, € 25.000,00 rispetto ad un dovuto complessivo di € 33.000,00, dal preventivo dell'ing. (cfr. doc. 20) emerge Per_1 con chiarezza che solo alcune voci sono sovrapponibili rispetto all'incarico in origine attribuito alla convenuta e, precisamente: la redazione della variante in corso d'opera, il subentro nella direzione dei lavori e nella redazione dell'asseverazione finale per l'ecobonus al 110%. Le ulteriori voci e, precisamente, il rilievo edificio nello stato attuale, la variazione catastale dei subalterni delle opere di ristrutturazione (4 appartamenti e 4 cantine) e la variazione del piano di casa sono invece relative ad pagina 6 di 7 opere professionali del tutto diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente attribuite alla convenuta che non possono quindi integrare danno risarcibile alcuno. Per quelle opere che, invece, rientrano nell'originario incarico va anzitutto scorporata la voce della direzione dei lavori, in realtà non dovuta perché al momento del preventivo dell'ing. i lavori Per_1 erano stati ultimati. Residua la variazione della variante della scia e delle asseverazioni inerenti al bonus fiscale che, tuttavia, devono ritenersi interamente coperte dal saldo residuo da pagare, pari come si è visto ad € 8.000,00. Si deve dunque ritenere che dagli inadempimenti accertati della convenuta non siano conseguito danno risarcibile alcuno all'attore.
Si devono pertanto, rigettare, in quanto infondate, le contrapposte domande dell'attore di risarcimento dei danni, per insussistenza del danno lamentato in quanto le opere commissionate all'ing. che Per_1 avrebbe dovuto svolgere la convenuta non risultano ancora pagate, e della convenuta in ordine al pagamento del saldo essendo emerso che l'incarico sia stato svolto solo in parte ed il saldo residuo deve imputarsi alla parte in realtà non svolta.
Anche la domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento del corrispettivo imputabile alle opere aggiuntive compiute, nel sottotetto per la realizzazione di un quarto appartamento, deve essere rigettata perché non è sufficientemente emersa la prova dell'opera professionale svolta. E' bensì vero che il teste ha confermato che la convenuta ha svolto la relativa direzione dei lavori ma Testimone_1 in ciò è stato sconfessato dal padre che ha, invece, dichiarato che questi lavori sono stati Testimone_2 svolti da lui e dal figlio senza alcuna direzione dei lavori. D'altra parte, entrambi hanno dichiarato che la convenuta non ha loro consegnato alcuna documentazione tecnica perché venne consegnato solo uno schizzo da parte dell'ing. Per_1
In conclusione, tutte le contrapposte domande proposte dalle parti vanno rigettate e le spese processuali vanno interamente compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta tutte le contrapposte domande delle parti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Rovereto, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore , col Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. ARMAN ANTONIO PAOLO, elettivamente domiciliato in C.so Rosmini 66 38068 Rovereto ITALIA, presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. MERLO Controparte_3 C.F._1 GIACOMO, elettivamente domiciliato in Via Grazioli 62 38122 TRENTO, presso il difensore.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore: “condannare la convenuta al risarcimento dei danni in complessivi euro 36.061,00 (26.000,00 + 61 + 10.000,00 da stress - importo, quest'ultimo da valutarsi in via equitativa), oltre ai danni da errori nelle asseverazioni depositate presso e per omessa consegna delle chiavi di CP_4 accesso al portale onde permettere la correzione di tutti gli errori riscontrati e documentati;
CP_4 rigettare la domanda riconvenzionale della convenuta con condanna della stessa per lite temeraria ex art 96 cpc;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per entrambi i procedimenti”.
Per la convenuta: “1. In via principale di merito accertata e dichiarata la revoca dell'incarico e pertanto l'inammissibilità della domanda di risoluzione di un contratto già risolto e rigettata altresì la conseguente domanda di responsabilità contrattuale ex art. 1453 c.c. rigettare ogni pretesa di danno proposta dall'attore in quanto infondata sia in fatto che in diritto. 2. In via riconvenzionale accertata pagina 1 di 7 e dichiarata la maggiore entità delle opere eseguite rispetto al preventivo di € 33.000,00 rilasciato dalla convenuta e pertanto accertato che i lavori complessivamente realizzati ammontavano ad € 811.649,92 conseguentemente, detratto l'acconto ricevuto, condannare il a pagare Controparte_1 all'Arch. l'importo di € 31.314,81 oltre IVA e Cassa Architetti maggiorato degli Controparte_3 interessi spettanti secondo tariffa professionale dal 13.12.2023 data della richiesta formale e invio del preavviso di notula attraverso lo scrivente Avvocato e il saldo effettivo. 3. In via di estremo subordine e per la denegata ipotesi che sia accertata una qualsiasi responsabilità professionale a carico dell'Arch. e riconosciuto un risarcimento del danno in favore dell'attore disporsi la CP_3 compensazione dello stesso con le maggiori somme ancora dovute all'Arch. di Controparte_3 cui alla domanda riconvenzionale sopra indicata con condanna del Condominio al versamento del supero eventualmente esistente maggiorato di interessi. 4. In ogni caso con vittoria delle competenze e spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta l'attore allegava che: in data 02.12.2020 conferiva incarico alla convenuta per la progettazione, direzione dei lavori e predisposizione della pratica per il c.d. superbonus in ordine ad interventi di riqualificazione energetica di 3 appartamenti del Condominio di via Mazzini nr. 7 a Isera (TN), pagando un acconto in data 16.12.20210 di € 3.744,00 (cfr. doc.ti 3 e 4); successivamente, in data 03.08.2021, il preventivo per il professionista veniva aggiornato in ulteriori complessivi € 33.000,00, comprensivi degli accessori, il cui pagamento è stato concordato col meccanismo dello sconto in fattura (cfr. doc. 5); in data 08.08.2022 il CP_5 comunicava che le fatture, relative ai lavori non condominiali erano state erroneamente intestate al condominio;
in data 31.03.2023 la convenuta predisponeva l'asseverazione finale necessaria per il superbonus ma l'amministratore in data 11.05.2023 rilevava errori nei dati inseriti e la necessità di inserire i dati corretti (cfr. doc. 7); la professionista con mail dd. 14.05.2023 comunicava di concordare Contr riservandosi un appuntamento col per essere sicura delle correzioni da apportare, ma questo annunziato incontro non si è mai concretizzato;
dopo aver ottenuto l'intero pagamento mediante sconto in fattura in data 03.08.2021 la convenuta non si è fatta più vedere in cantiere e non si attivava neppure dopo il sollecito dell'amministratore comunicato con mail dd. 12.12.2021 per sapere cosa occorresse per eseguire il calcolo dei cementi armati;
in considerazione dell'inerzia della convenuta il Condominio era costretto a conferire incarico, sin dal novembre 2021, ad altro professionista, individuato nell'ing.
per il calcolo dei cementi che veniva eseguito in data 04.01.2023; inoltre la convenuta Persona_1 nonostante i lavori siano stati ultimati a fine febbraio 2022 non ha mai predisposto la dichiarazione di fine lavori impedendo a 4 famiglie di occupare gli immobili in loro proprietà e di godere delle agevolazioni fiscali del c.d. superbonus, anche se su questo aspetto i privati interessati si sono riservati specifica azione di risarcimento danni;
in questa sede occorre procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e al risarcimento dei danni subiti dal in CP_1 particolare il grave inadempimento è conseguente al fatto che la convenuta si è presentata in cantiere non più di 2-3 volte, ha depositato la relazione finale per il calcolo dei cementi 15 mesi dopo affermando, a torto, che non era di sua competenza e non ha mai fatto la dichiarazione di fine lavori, per la pratica del c.d. superbonus, essendosi limitata alla stesura di tre asseverazioni errate;
da detto inadempimento è derivato un danno patrimoniale per il pari ad € 26.000,00 per aver CP_1 dovuto incaricare altro professionista per ultimare l'incarico di direttore lavori e per la chiusura della pratica superbonus (cfr. doc. 20), € 6.661,20 per l'assistenza del perito (cfr. doc. 17) pure Persona_2 pagina 2 di 7 resa necessaria dall'inadempimento della convenuta, oltre a danni non patrimoniali da stress che si espongono nella misura di € 10.000,00 ed oltre alla somma di € 61,00 per infruttuosa mediazione. In atto di citazione l'attore proponeva, inoltre, domanda di condanna alla convenuta di consegna delle
“chiavi onde permettere la correzione di tutti gli errori riscontrati e documentati”. CP_4 In sede di precisazione delle conclusioni, come anche confermato all'udienza di discussione orale del 15.10.2025, l'attore precisava che la domanda di risarcimento danni per € 6.661,20, riguardo alle competenze del perito e di consegna delle chiavi devono ritenersi rinunziate, ma Persona_2 CP_4 proponeva nuova domanda per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio la convenuta opponeva che: l'incarico professionale era limitato al rilievo di fatto, allo studio di fattibilità, al progetto architettonico, alle asseverazioni funzionali all'ottenimento del c.d. superbonus, alla direzione dei lavori limitatamente alla parte architettonica, mentre il progetto strutturale ed i calcoli statici erano attribuiti, sin dal principio all'ing.
[...]
l'incarico è stato regolarmente eseguito in ordine ai lavori eseguiti dall'impresa Bettin;
il CP_6 preventivo per € 33.000,00 complessivi era relativo ai lavori originariamente previsti per complessivi € 441.000,00, ma sono state poi eseguite opere aggiuntive, non ricadenti nel c.d. superbonus ma nel bonus ristrutturazioni al 50%, che hanno portato la somma complessiva ad oltre € 800 mila;
il committente ha ingiustificatamente revocato l'incarico il 13.03.2023 e quindi la domanda di risoluzione di un contratto già risolto è inammissibile;
quanto ai danni lamentati l'ing. è stato incaricato, in Per_1 sostituzione dell'ing. al quale l'incarico è stato revocato, in ordine ai calcoli statici e avrebbe CP_6 Cont dovuto depositare presso la i calcoli relativi ai cementi armati che furono depositati dalla convenuta su sua richiesta;
analogamente l'incarico al perito ZZ è precedente e nulla ha a che fare con l'incarico alla convenuta;
tutti i danni lamentati, pertanto, semplicemente non sussistono;
il corrispettivo della convenuta è stata solo parzialmente pagato, mediante l'acconto, non contestato, di € 3.744,00 e la fattura scontata dd. 27.12.2021 nr. 13 per € 25.000,00; residua pertanto da pagare pertanto il saldo di € 8.000,00 oltre accessori;
sono poi dovuti compensi aggiuntivi per € 23.313,00 in relazione alle maggiori opere realizzate rispetto a quelle originariamente previste, in ordine alle quali pure la convenuta ha svolto la propria opera professionale. Chiedeva pertanto la convenuta il rigetto delle domande avversarie e la condanna, in via riconvenzionale, al saldo del pagamento del compenso originariamente pattuito e ai maggiori compensi dovuti in relazione alle maggiori opere eseguite e, in via subordinata, la compensazione tra eventuali danni riconosciuti e compensi ancora da pagare.
Eseguito il libero interrogatorio delle parti ed il tentativo di conciliazione alla prima udienza del 11.12.2024, con ordinanza dd. 20.12.2024 il precedente GI ammetteva le prove orali richieste ed invitava le parti, a norma dell'art. 185 c.p.c., a conciliare la causa con rinunzia reciproca di tutte le contrapposte domande a spese compensate. Esaminati i testi ammessi all'udienza del 05.03.2025, alla successiva udienza del 15.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità, per tardività, della domanda proposta dall'attore solo in sede di precisazione delle conclusioni di risarcimento dei danni da lite temeraria, a norma dell'art. 96 c.p.c., perché detta domanda, fondandosi su un abuso del processo, risulta svincolata dalle preclusioni assertive tipiche del giudizio di cognizione e ben può essere proposta anche nel corso pagina 3 di 7 del processo e, persino, per la prima volta nelle memorie conclusive ovvero nella precisazione delle conclusioni.
Nel merito tutte le contrapposte domande proposte dalle parti sono infondate e vanno, pertanto, respinte.
Ai fini della decisione è, anzitutto, essenziale individuare con precisione l'oggetto dell'incarico professionale conferito alla convenuta.
Al riguardo in sede di interrogatorio libero, reso all'udienza dell'11.12.2024 l'amministratore del ha sostenuto che l'incarico di direzione dei lavori dovesse coinvolgere anche la parte Controparte_1 statica e non solo architettonica, come invece sostenuto dalla convenuta. Ha altresì precisato che gli accordi intervenuti tra le parti erano unicamente quelli scritti e non vi erano accordi verbali integrativi.
Ebbene dall'originario incarico dd. 02.12.2020 emerge che l'incarico era relativo alla progettazione esecutiva, alla presentazione della variante della scia, alla direzione dei lavori e alla stesura della pratica per il superbonus fiscale al 110%, senza fare alcuna menzione della parte statica e dei relativi calcoli, che usualmente sono affidati ad ingegneri (cfr. doc. 1 nonché relativo originario preventivo dd. 27.11.2020 sub doc. 2). Nel preventivo integrativo dd. 02.08.2021, per complessivi € 33.000,00, al quale entrambe le parti fanno riferimento per definire l'oggetto dell'incarico si dice espressamente, a pg. 2, che “sono escluse dall'incarico tutte le prestazioni non espressamente indicate in preventivo” e poiché i calcoli statici e dei cementi armati non sono in alcun modo menzionati in detto documento, si deve escludere fossero ricompresi nell'incarico professionale. Già sul piano documentale, trova quindi conferma la versione dei fatti della convenuta, resa in sede di libero interrogatorio all'udienza dell'11.12.2024 secondo la quale la direzione dei lavori affidata era limitata all'aspetto architettonico e non strutturale, perché il committente aveva autonomamente nominato l'ing. per la parte elettrotecnica e l'ing. per la parte strutturale. CP_8 Controparte_6 La convenuta ha poi sostenuto che la relazione sul cemento armato è stata inizialmente compiuta appunto dall'ing. e quando questi ha dimesso il mandato dall'ing. nominato in sua CP_6 Per_1 sostituzione. Questa versione dei fatti trova conferma anche dalla testimonianza resa da resa Persona_1 all'udienza del 05.03.2025, il quale ha dichiarato che: i calcoli dei cementi armati sono stati eseguiti dall'ing. anche se poi la relazione della struttura ultimata è stata presentata dalla Persona_3 convenuta in data 05.01.2023; invece il collaudo è stata da lui effettuato il 07.01.2023, così come la dichiarazione dei fine lavori della parte edile in data 02.05.2024. D'altra parte, anche dall'asseverazione ai fini fiscali dd. 31.03.2023 (cfr. doc. 16 conv.) emerge come il collaudo sia stato eseguito, appunto, dall'ing. come da relativa fattura inserita a pg. 78 del documento citato. Per_1 Infine, dalla mail dello stesso attore dd. 08.04.2023 (cfr. doc. 18 conv.) emerge effettivamente l'esistenza di incarichi professionali ulteriori rispetto a quello alla convenuta, dal momento che l'attore si riferisce all'ing. per quanto riguarda il rilascio dell'APE. CP_8 Riceve, infine, conferma dalla testimonianza dell'impresario che ha eseguito lavoro, il Testimone_1 quale ha confermato di aver eseguito anche la realizzazione dei pilastri e delle solette per il sostegno della struttura esterna dell'ascensore, ma di aver ricevuto per queste opere i documenti tecnici dall'ing. il quale ha anche svolto la relativa direzione dei lavori. Persona_3 pagina 4 di 7 Si deve, dunque, concludere che oggetto dell'incarico non fosse affatto esteso anche alla parte strutturale e ai calcoli statici e, pertanto, la contestazione di inadempimento riguardo al deposito della relazione finale per il calcolo dei cementi in grave ritardo rispetto alla fine dei lavori appare destituita di ogni fondamento. Al riguardo la convenuta ha sostenuto che si è limitata a collaborare con l'ing. una volta che Per_1 questi è subentrato all'ing. inviando per suo conto la chiusura della pratica in Provincia. CP_6 Anche questa versione dei fatti riceve preciso riscontro nella documentazione prodotta e, precisamente, nella PEC dd. 05.01.2023 con la quale risulta inviata la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata (cfr. doc. 3 conv.) e della successiva pec dd. 05.01.2023 dalla convenuta all'ing. (cfr. Per_1 doc. 4 conv.).
Anche la contestazione di inadempimento per non aver mai in realtà svolto la direzione dei lavori, una volta ottenuto il pagamento mediante lo sconto in fattura, essendosi in realtà recata in cantiere per non più di 2 o 3 volte, appare destituita di fondamento. Infatti, l'impresario ha, al contrario, Testimone_1 dichiarato di essersi relazionato con la convenuta durante tutto il corso dei lavori, sentendola circa 2 o 3 volte alla settimana e relazionandola periodicamente sul relativo andamento. Ha poi confermato che la convenuta si recava in cantiere periodicamente, pur non essendo in grado di indicare il numero esatto delle volte in cui è venuta. Ha tuttavia affermato di non aver ricevuto alcun documento tecnico in ordine ai lavori di ristrutturazione e di risanamento energetico, se non la scia del 29.09.2020, mentre per i lavori compiuti nell'appartamento nel sottotetto, ha dichiarato di aver ricevuto dall'ing. un Per_1 disegno, poco più di uno schizzo, che ritiene non sia stato depositato in Comune, che comunque conteneva le indicazioni di massima su come dovessero essere eseguiti i lavori. Il teste ha anche confermato che la convenuta ha svolto la direzione dei lavori anche per questa parte sulla base del disegno tecnico del Per_1 Anche il teste , padre di ha confermato che la convenuta ha svolto la direzione Testimone_2 Tes_1 dei lavori, avendola vista in cantiere diverse volte, ma non riguardo alla struttura esterna dell'ascensore di cui si è invece occupato l'ing. Quanto ai lavori nell'appartamento del sottotetto il teste ha CP_6 dichiarato che non vi è stata alcuna direzione dei lavori da parte della convenuta e che sono stati lavori compiuti direttamente da lui e il figlio senza alcun supporto neppure di precisi disegni tecnici. Entrambi i testi hanno precisato che i lavori si sono svolti in un arco temporale di 7 o 8 mesi tra il 2021 ed il 2022, confermando nella sostanza che si sono ultimati, grosso modo, a fine febbraio 2022.
Tuttavia, dalle medesime testimonianze emerge pure come invece risulti riscontrato l'inadempimento riguardo allo svolgimento della progettazione esecutiva, attività inserita nel preventivo predisposto dalla professionista (cfr. doc.
5 - relazioni, planimetrie, elaborati grafici -; cfr. anche doc. 1), dal momento che l'impresario ha dichiarato che l'unico documento tecnico che gli è stato consegnato è stata la scia. Sempre in quest'ambito non risulta neppure che ha eseguito la variazione della scia pur espressamente menzionata già nella lettera dell'incarico. Al riguardo la convenuta, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato che non dovesse fare nulla perché le modifiche e integrazioni, erano, da un lato, quelle relative alla parte termo-tecnica, della quale si era occupato l'ing. CP_8 presentando la relativa documentazione amministrativa e, dall'altro lato, quelle relative alla parte strutturale, in relazione all'installazione dell'ascensore, di cui si era occupato l'ing. Controparte_6
Queste giustificazioni, tuttavia, non risultano appaganti perché la convenuta si era espressamente pagina 5 di 7 obbligata a realizzare la variante, a prescindere dalle motivazioni per le quali si rendesse necessaria e, in ogni caso, non può pretendere la convenuta di ottenere la retribuzione per attività professionale non svolta. Risulta anche dimostrato come la convenuta non ha effettuato la dichiarazione di fine lavori, tanto che alla fine venne fatta dall'ing. Al riguardo la convenuta ha sostenuto che non vi ha provveduto Per_1 perché nel frattempo è intervenuta la revoca dell'incarico con la PEC dell'attore dd. 03.03.2023. A ben vedere, tuttavia, questa PEC (cfr. doc. 7) non integra alcuna revoca dell'incarico perché l'attore si limita a contestare i gravi ritardi nel deposito della documentazione al CAF per la pratica fiscale CP_5 del c.d. superbonus, nel deposito dei certificati energetici all e nel deposito della fine dei lavori CP_4 presso il intimando l'esecuzione dell'incarico entro il termine ultimativo del 12.03.2023. E' CP_9 bensì vero che con successiva PEC del 13.03.2023 l'attore, constatato che anche il termine del 12.03.2023 era inutilmente trascorso, annunziava la presentazione di una querela per truffa e si dichiarava non più interessato “ai suoi attestati di prestazione energetica (APE)”, ma anche questo atto non integra propriamente una revoca dell'incarico, tanto è vero che, come correttamente argomentato dall'attore, in realtà il rapporto è proseguito, come dimostrato dalla presentazione dell'asseverazione dd. 31.03.2023 (cfr. doc. 16 conv.), dalle mail intervenute nell'aprile del 2023 per la chiusura della pratica fiscale (cfr. doc. 18 conv.) e dalla richiesta dell'attore dell'asseverazione finale in data 15.05.2023 (cfr. doc. 19 conv.). Considerando che i lavori risultano ultimati sin dalla fine di febbraio 2022 il ritardo non può ritenersi in alcun modo giustificato.
Precisato che entrambe le parti hanno mostrato di ritenere il rapporto contrattuale risolto, occorre anche precisare quali sono stati i pagamenti eseguiti. Pacifico e non contestato è il pagamento dell'acconto di complessivi € 3.744,00 in data 16.12.2020 (cfr. doc.ti 3 e 4). L'attore, tuttavia, allega di aver corrisposto interamente il preventivo integrativo per € 33.000,00, comprensivo di accessori, mediante il meccanismo dello sconto in fattura, senza tuttavia in alcun modo provarlo. La convenuta, invece, assume di aver emesso solo una fattura per complessivi € 25.000,00, perché i lavori non erano ancora stati ultimati, interamente scontata ed il cui importo, all'esito dell'asseverazione, le è stato attribuito in cassetto fiscale. Questa versione trova conferma documentale nella fattura nr. 13 del 27.12.2021 appunto per € 25.000,00 (cfr. doc. 1 conv.). E', per questo motivo che la convenuta, assumendo di aver assolto l'incarico ricevuto, richiede il pagamento del saldo per ulteriori complessivi € 8.000,00, oltre al compenso di cui ritiene di aver diritto per l'attività di direzione dei lavori sulle opere compiute nel sottotetto per la realizzazione di un nuovo appartamento, non ricomprese nell'originario incarico. Viceversa, l'attore assume che il compenso richiesto dall'ing. col preventivo dd. 02.11.2023 Per_1 integri una voce di danno causato dagli inadempimenti della convenuta trattandosi di dover pagare opere già ricomprese nell'incarico attribuito alla convenuta ed integralmente pagato. Premesso che, come si è visto, non vi è stato alcun integrale pagamento ma solo parziale, € 25.000,00 rispetto ad un dovuto complessivo di € 33.000,00, dal preventivo dell'ing. (cfr. doc. 20) emerge Per_1 con chiarezza che solo alcune voci sono sovrapponibili rispetto all'incarico in origine attribuito alla convenuta e, precisamente: la redazione della variante in corso d'opera, il subentro nella direzione dei lavori e nella redazione dell'asseverazione finale per l'ecobonus al 110%. Le ulteriori voci e, precisamente, il rilievo edificio nello stato attuale, la variazione catastale dei subalterni delle opere di ristrutturazione (4 appartamenti e 4 cantine) e la variazione del piano di casa sono invece relative ad pagina 6 di 7 opere professionali del tutto diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente attribuite alla convenuta che non possono quindi integrare danno risarcibile alcuno. Per quelle opere che, invece, rientrano nell'originario incarico va anzitutto scorporata la voce della direzione dei lavori, in realtà non dovuta perché al momento del preventivo dell'ing. i lavori Per_1 erano stati ultimati. Residua la variazione della variante della scia e delle asseverazioni inerenti al bonus fiscale che, tuttavia, devono ritenersi interamente coperte dal saldo residuo da pagare, pari come si è visto ad € 8.000,00. Si deve dunque ritenere che dagli inadempimenti accertati della convenuta non siano conseguito danno risarcibile alcuno all'attore.
Si devono pertanto, rigettare, in quanto infondate, le contrapposte domande dell'attore di risarcimento dei danni, per insussistenza del danno lamentato in quanto le opere commissionate all'ing. che Per_1 avrebbe dovuto svolgere la convenuta non risultano ancora pagate, e della convenuta in ordine al pagamento del saldo essendo emerso che l'incarico sia stato svolto solo in parte ed il saldo residuo deve imputarsi alla parte in realtà non svolta.
Anche la domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento del corrispettivo imputabile alle opere aggiuntive compiute, nel sottotetto per la realizzazione di un quarto appartamento, deve essere rigettata perché non è sufficientemente emersa la prova dell'opera professionale svolta. E' bensì vero che il teste ha confermato che la convenuta ha svolto la relativa direzione dei lavori ma Testimone_1 in ciò è stato sconfessato dal padre che ha, invece, dichiarato che questi lavori sono stati Testimone_2 svolti da lui e dal figlio senza alcuna direzione dei lavori. D'altra parte, entrambi hanno dichiarato che la convenuta non ha loro consegnato alcuna documentazione tecnica perché venne consegnato solo uno schizzo da parte dell'ing. Per_1
In conclusione, tutte le contrapposte domande proposte dalle parti vanno rigettate e le spese processuali vanno interamente compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta tutte le contrapposte domande delle parti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Rovereto, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Dies Riccardo
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