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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 16223 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Arianna Moccia e Claudia Odorisio giusta procura in atti
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_1
Bonanni giusta procura in atti
1 - resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 14.1.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 12.4.24, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza (previa conversione del rito), Parte_1 premettendo di essere figlia biologica di , con cui la madre Controparte_1 aveva intrattenuto una relazione dall'anno 2002 al gennaio 2024; che la relazione tra i genitori era stata contrassegnata da continue aggressioni anche fisiche del padre ai danni della madre, sino al di lui allontanamento ed applicazione di misura cautelare con dispositivo elettronico ancora in essere;
che il rapporto con il resistente era sempre stato improntato alla genitorialità, appellandolo papà e da lui riconosciuta come figlia, senza però volere mai procedere all'ufficializzazione, così arrecandole grave danno, se non nell'ambito del procedimento penale nei di lui confronti istaurato;
che alle sue esigenze economiche aveva sempre provveduto la madre;
chiedeva dichiararsi la paternità, con ordine allo Stato civile di effettuare la relativa trascrizione, ed un contributo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili a far data dalla nascita.
Si costituiva , non negando l'esistenza del legame di filiazione Controparte_1 tra il ricorrente e la figlia minore, contestando quanto ex adverso dedotto, avendo sempre avuto intenzione di riconoscere la ricorrente come figlia, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione della ricorrente ad agire in luogo della madre per il mantenimento sin dalla nascita, affermando nel merito di essersi sempre occupato della figlia aderendo alla domanda di riconoscimento e alla previsione di un contributo di mantenimento di euro 200,00.
2 All'udienza del 5.11.24 il resistente, personalmente presente, si dichiara disposto a riconoscere la figlia e le parti concordemente chiedevano termine per il riconoscimento in via amministrativa.
All'udienza cartolare del 14.1.25, depositato dalle parti riconoscimento stragiudiziale, il G.D. riservava la decisione al Collegio.
L'intervenuto riconoscimento, determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di riconoscimento giudiziale di paternità.
Seguirà all'emissione della sentenza, ordinanza per la prosecuzione del giudizio per compiere i successivi necessari accertamenti per l'adozione dei provvedimenti ex art. 315 bis e 262 c.c, come previsto dall'art. 277 c.c.
Le spese di giudizio verranno determinate nella sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- preso atto dell'intervenuto riconoscimento amministrativo della figlia da parte del padre , dichiara cessata Parte_1 Controparte_1 la materia del contendere quanto alla domanda di riconoscimento di paternità;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti nell'interesse della figlia;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 16223 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Arianna Moccia e Claudia Odorisio giusta procura in atti
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_1
Bonanni giusta procura in atti
1 - resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 14.1.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 12.4.24, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza (previa conversione del rito), Parte_1 premettendo di essere figlia biologica di , con cui la madre Controparte_1 aveva intrattenuto una relazione dall'anno 2002 al gennaio 2024; che la relazione tra i genitori era stata contrassegnata da continue aggressioni anche fisiche del padre ai danni della madre, sino al di lui allontanamento ed applicazione di misura cautelare con dispositivo elettronico ancora in essere;
che il rapporto con il resistente era sempre stato improntato alla genitorialità, appellandolo papà e da lui riconosciuta come figlia, senza però volere mai procedere all'ufficializzazione, così arrecandole grave danno, se non nell'ambito del procedimento penale nei di lui confronti istaurato;
che alle sue esigenze economiche aveva sempre provveduto la madre;
chiedeva dichiararsi la paternità, con ordine allo Stato civile di effettuare la relativa trascrizione, ed un contributo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili a far data dalla nascita.
Si costituiva , non negando l'esistenza del legame di filiazione Controparte_1 tra il ricorrente e la figlia minore, contestando quanto ex adverso dedotto, avendo sempre avuto intenzione di riconoscere la ricorrente come figlia, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione della ricorrente ad agire in luogo della madre per il mantenimento sin dalla nascita, affermando nel merito di essersi sempre occupato della figlia aderendo alla domanda di riconoscimento e alla previsione di un contributo di mantenimento di euro 200,00.
2 All'udienza del 5.11.24 il resistente, personalmente presente, si dichiara disposto a riconoscere la figlia e le parti concordemente chiedevano termine per il riconoscimento in via amministrativa.
All'udienza cartolare del 14.1.25, depositato dalle parti riconoscimento stragiudiziale, il G.D. riservava la decisione al Collegio.
L'intervenuto riconoscimento, determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di riconoscimento giudiziale di paternità.
Seguirà all'emissione della sentenza, ordinanza per la prosecuzione del giudizio per compiere i successivi necessari accertamenti per l'adozione dei provvedimenti ex art. 315 bis e 262 c.c, come previsto dall'art. 277 c.c.
Le spese di giudizio verranno determinate nella sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- preso atto dell'intervenuto riconoscimento amministrativo della figlia da parte del padre , dichiara cessata Parte_1 Controparte_1 la materia del contendere quanto alla domanda di riconoscimento di paternità;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti nell'interesse della figlia;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi
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