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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15782/2024 r.g.v.g., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e , nata Bologna il 20 maggio 1984 (c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Irene Muccinelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso e chiedendo che il Tribunale di Bologna omologhi la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 29 aprile 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 9 dicembre 2024 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 29 aprile 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 24 marzo 2019 a Bologna e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia;
Per_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore , in quanto garantiscono alla stessa un equo Per_1
apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“11) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori nata a [...], il [...] Parte_2
CF e nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_1
CF intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari C.F._1
da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
Art.1) Consenso ed oggetto
Il signor con l'emanazione della sentenza di omologa di Parte_1
separazione cede e trasferisce alla GN , che accetta ed acquista, il Parte_2
2 diritto di comproprietà in ragione di quattro decimi , il cui restante sei decimi già di sua proprietà, divenendo così unica ed esclusiva proprietaria del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Castenaso (BO) in via Fiumana Destra
9/3, costituita da
- porzione di villetta trifamigliare sita in Castenaso (Bo), alla via Fiumana Destra n.
9/3, costituita da un appartamento cielo-terra che si sviluppa per i piani terra, primo e secondo, con fabbricato accessorio e con area cortiliva in proprietà esclusiva al piano terra, così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- foglio 39, particella 32, sub 12, graffato con il sub 13, graffato con la particella 33, sub 4, VIA FIUMANA DESTRA n. 9/3, piano: T-1-2, categoria A/2, classe 3, consistenza 7 vani, superficie catastale totale 161 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, r.c. euro 1.084,56 - classamento e rendita proposti (D.M. n. 701/94) ( -
VARIAZIONE del 25/07/2020 prot. n. BO0062228 in atti dal 27/07/2020 FUSIONE-
AMPLIAMENTO - ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO n. 26011.1/2020.
In confine con Monzali e Casali, muri perimetrali, salvi altri e più precisi;
l'immobile predetto è esattamente raffigurato nella planimetria catastale a corredo della denuncia registrata in data 27 luglio 2020 prot.n.BO0062228
E' altresì compreso nella presente vendita il diritto alla comproprietà sulle ragioni comuni del fabbricato come per legge destinazione e titoli di provenienza art.2) PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto in data il 07.09.2020, con atto del notaio in Castel Maggiore rep.n. 8945, Persona_2
Raccolta n. 7099 registrato a Bologna in data 22.09.2020 al n. 8945 e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Bologna in data 23 /9/2020 reg.part.26865 reg.gen.41072;
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di
3 condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
3) GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 23 settembre 2020 reg.part.7098 reg.gen.41073
a garanzia del mutuo fondiario stipulato con atto del Notaio in data 7 Persona_2
settembre 2020 Repertorio n.8946 Raccolta n.7100 a favore della Banca Intesa San
Paolo, ipoteca nota e tollerata..
La parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e consegna copia delle relative certificazioni alla Parte acquirente.
4) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor
[...]
: Parte_1
- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985
n. 47 e successive proroghe e modifiche, quanto trasferito è porzione di un fabbricato la cui edificazione è avvenuta in forza ed in conformità di permesso di costruire n. 6624 rilasciato dal Comune di Castenaso (Bo), in data 20 giugno 2013;
- successivamente è stato interessato da:
4 - S.C.I.A. a variante in corso d'opera P.G. 9051/2016;
- S.C.I.A. a variante in corso d'opera P.G. 21652/2017;
- S.C.I.A. variante finale P.G. 10733/2020 del giorno 3 agosto 2020;
- che non è stato in seguito oggetto di interventi, opere o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere altri permessi di costruire, denunzie e segnalazioni certificate di inizio attività, od altri titoli edilizi, anche in sanatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
- che non ha subito provvedimenti sanzionatori di natura urbanistica da parte del
Comune di Castenaso (Bo); è dotata di segnalazione CCE agibilità p.g. 10825/2020 depositata in data 04/08/2020, rispetto alla quale il Comune di Castenaso non ha avanzato alcun rilievo;
- da allora non sono state eseguite opere e/o modifiche che potessero richiedere licenze, concessioni, permessi o autorizzazioni;
5) CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 co.1 bis della legge 27/2/1985 n.52 e della legge
122/2010 il cedente signor Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nella planimetria catastale depositata in Catasto, che sia allega sotto la lett. A)
- dichiara, e la cessionaria GN ne prende atto, che i dati catastali e Parte_2
la planimetria sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
6)ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera B) l'originale dell'attestato
5 di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 08914-052352-
2020, rilasciato dal certificatore Ing in data 31 agosto 2020, quale Persona_3
tecnico abilitato, la parte cedente dichiara che tale attestazione non è scaduta né decaduta e .la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
7) ASSENZA DI MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento è stato convenuto come corrispettivo la somma di
€.120.669,67 e più precisamente a saldo di detto prezzo la parte cedente accolla alla parte acquirente che lo assume il pagamento alla Banca Intesa San Paolo con sede legale in piazza san Carlo n.156 Torino CF della somma di €.120.669,67 P.IVA_1
corrispondente all'intera somma di spettanza della parte cedente dell'attuale residuo ammontare del mutuo concesso da detto istituto al sig con atto del Notaio Parte_1
in data 07.09.2020 Repertorio n.8946 Raccolta n.7100 , iscritto in data Per_2
23.9.2020 reg.part.7098 reg.gen.41073, la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria.. la parte acquirente sig.ra si impegna fin da ora ad ottenere l'accollo liberatorio, Pt_2
finalizzando la pratica entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione
La Parte cedente, con questo atto, rilascia alla Parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'accollo.
I coniugi danno atto che tutte le spese e gli onorari dei professionisti (ausiliario) delegati dal Giudice, necessarie per il trasferimento della quota parte dell'immobile (ex casa coniugale), resteranno a carico della GN , cosi per le spese legali;
Pt_2
6 8) RINUNCIA ALL' IPOTECA LEGALE
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
9) EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
10) RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_2 Parte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti si danno reciproco atto che quanto contenuto costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessa regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti fra i coniugi anche in conseguenza dello scioglimento della comunione esistente sui beni e in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio.
11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
12) Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota ceduta dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 120.669,67 ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 13 gennaio 2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 18 aprile 2025);
7 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 12 febbraio 1987 e , nata Bologna il 20 maggio 1984, i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio a Bologna il 24 marzo 2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 78, parte I, anno 2019;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la moglie continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Castenaso (BO) via
Fiumana Destra 9/3, mentre il marito si è già trasferito altrove a far data del 8 dicembre
2024, trasferendosi a casa della propria madre in Bologna via Cavazzoni n.33; le parti concordano che il mobilio della casa resterà nella casa familiare che verrà assegnata alla GN . I coniugi danno atto che al fine dell'iscrizione della minore Pt_2
alla scuola primaria nel comune di Bologna per l'anno 2025-2026 hanno Per_1
stabilito che la mera residenza anagrafica è stata trasferita presso la nuova abitazione del padre a far data dal gennaio 2025, mentre per la collocazione della minore si rimanda al punto successivo indicato come numero 4)
3)La figlia minore , ai sensi dell'art. 155 c.c., resterà affidata ad entrambi i Per_1
genitori con sua collocazione abitativa, ai meri fini della residenza anagrafica presso il padre a partire dal gennaio 2025; i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendone le relative responsabilità ed entrambi manterranno il diritto dovere di vigilare sulla educazione e istruzione della figlia minore. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
8 educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed, in ogni caso, considerando esclusivamente prevalente il suo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé.
4) Salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà con entrambi i genitori tempi Per_1
paritetici e con il seguente calendario: dal lunedì dalla uscita di scuola sino al mercoledì all'accompagno a scuola con un genitore e con l'altro dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì all'accompagno a scuola;
poi ancora trascorrerà col primo genitore il fine settimana dal venerdì Per_1
dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con l'accompagnamento a scuola e cosi via la settimana successiva secondo il calendario di alternanza prima elencato;
Durante le vacanze natalizie: le parti concordano di mantenere il calendario di visita ordinario ed articolato nel presente punto al primo capoverso;
le parti trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale e il Natale con alternandosi tra loro (un anno Per_1
starà la Vigilia con la mamma e il Natale col papà ad anni alternati), Per_1
esattamente come per il 31 Dicembre e il primo dell'anno (un anno starà con Per_1
la mamma il 31.12 e col papà il 1.01 ad anni alterni). Il giorno 6 gennaio invece Per_1
lo trascorrerà come da calendario ordinario, come sopra elencato.
Durante le vacanze pasquali: le parti concordano di mantenere il calendario di visita ordinario ed articolato nel presente punto al primo capoverso. Alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo col papà e viceversa;
Durante le vacanze estive: le parti concordano di mantenere il calendario di visita ordinario ed articolato nel presente punto al primo capoverso durante i mesi estivi, stabilendo che ciascun genitore trascorrerà una settimana con la figlia minore alternandosi le due settimane centrali di agosto. Le parti accorderanno di anno in anno entro comunque del 30 aprile quale dei due genitori si recherà in vacanza con Per_1
la seconda settimana di agosto e chi la terza. In caso di disaccordo negli anni dispari decide la GN e negli anni pari il signor;
Pt_2 Parte_1
9 5) Atteso il calendario paritetico di visita e di collocamento della minore, le parti concordano che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento di Per_1
nei periodi in cui la avrà con sé e nulla verrà corrisposto dall'uno verso l'altro a titolo di contributo al mantenimento per . Le parti concordano che la mensa scolastica Per_1
verrà ripartita al 50% tra i genitori e che l'assegno unico, continuerà a confluire sul conto corrente comune a doppia firma cointestato ai coniugi, ove i medesimi già da tempo accumulano risparmi per la figlia minore presso banca Ing Direct(doc4). Le parti inoltre si impegnano ad alimentare il suddetto c/c mediante versamenti mensili di 50 euro ciascuno. Le parti concordano circa il mantenimento della cointestazione del
“PAC”, ove sono confluiti risparmi che le parti destineranno alle esigenze future della figlia minore aperto presso banca Fideuram(doc 5). le operazioni sui suddetti conti correnti dovranno avere l'assenso di entrambe le parti e solo nell'interesse della minore.
6) entrambe le parti sosterranno nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione di spesa e così individuate: - mediche - scolastiche, per tali intendendosi tasse, libri di testo, gita scolastica deliberata dal consiglio di Istituto;
- sportive, da concordarsi previamente tra i genitori;
il tutto regolato come da protocollo del Tribunale di Bologna adottato dall'intestato Tribunale che è stato consegnato ad entrambe le parti e che qui si intende integralmente richiamato;
7) I genitori si impegnano a salvaguardare le figure genitoriali e parentali. In particolare, entrambe le parti si impegnano - laddove sia dato seguito ad una relazione con altro/a partner- a graduare con sensibilità e consapevolezza - e solo se la relazione ha connotati di stabilità il coinvolgimento della figlia minore nella relazione medesima per consentire loro una crescita e sviluppo psico-fisico adeguato, ciò avuto riguardo all'interesse preminente ed esclusivo del minore.
10 8) I coniugi danno sin d'ora il loro reciproco consenso per il rilascio del passaporto della figlia minorenne, nonché prestano reciproca autorizzazione e consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti.
9) i coniugi dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e quindi di rinunciare reciprocamente alla domanda di contributo al mantenimento;
10) le parti dichiarano altresi che ciascun coniuge rimarrà proprietario della autovettura e dei motoveicoli secondo le intestazioni al PRA e di cui alla documentazione allegata.
11) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “il signor con l'emanazione della Parte_1
sentenza di omologa di separazione cede e trasferisce alla GN , che Parte_2
accetta ed acquista, il diritto di comproprietà in ragione di quattro decimi , il cui restante sei decimi già di sua proprietà, divenendo così unica ed esclusiva proprietaria del seguente immobile: - porzione del fabbricato posto in Comune di Castenaso (BO) in via Fiumana Destra 9/3, costituita da - porzione di villetta trifamigliare sita in
Castenaso (Bo), alla via Fiumana Destra n. 9/3, costituita da un appartamento cielo- terra che si sviluppa per i piani terra, primo e secondo, con fabbricato accessorio e con area cortiliva in proprietà esclusiva al piano terra, così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune: - foglio 39, particella 32, sub 12, graffato con il sub 13, graffato con la particella 33, sub 4, VIA FIUMANA DESTRA n. 9/3, piano: T-1-2, categoria A/2, classe 3, consistenza 7 vani, superficie catastale totale 161 mq, totale escluse aree scoperte 143 mq, r.c. euro 1.084,56 - classamento e rendita proposti (D.M. n. 701/94)
( - VARIAZIONE del 25/07/2020 prot. n. BO0062228 in atti dal 27/07/2020 FUSIONE-
AMPLIAMENTO - ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO n. 26011.1/2020.
In confine con Monzali e Casali, muri perimetrali, salvi altri e più precisi”;
“La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima
11 provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 23 settembre 2020 reg.part.7098 reg.gen.41073
a garanzia del mutuo fondiario stipulato con atto del Notaio in data 7 Persona_2
settembre 2020 Repertorio n.8946 Raccolta n.7100 a favore della Banca Intesa San
Paolo, ipoteca nota e tollerata”. “Le parti” “dichiarano che” “per il presente trasferimento è stato convenuto come corrispettivo la somma di €.120.669,67 e più precisamente a saldo di detto prezzo la parte cedente accolla alla parte acquirente che lo assume il pagamento alla Banca Intesa San Paolo con sede legale in piazza san Carlo
n.156 Torino CF della somma di €.120.669,67 corrispondente all'intera P.IVA_1
somma di spettanza della parte cedente dell'attuale residuo ammontare del mutuo concesso da detto istituto al sig con atto del Notaio in data Parte_1 Per_2
07.09.2020 Repertorio n.8946 Raccolta n.7100, iscritto in data 23.9.2020 reg.part.7098 reg.gen.41073, la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria”; “la parte acquirente sig.ra si impegna fin da ora ad ottenere l'accollo liberatorio, Pt_2
finalizzando la pratica entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione”.
“La Parte cedente, con questo atto, rilascia alla Parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'accollo”. “I coniugi danno atto che tutte le spese e gli onorari dei professionisti (ausiliario) delegati dal Giudice, necessarie per il trasferimento della quota parte dell'immobile (ex casa coniugale), resteranno a carico della GN , cosi per le spese legali”. Pt_2
“La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti Parte_1
attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota ceduta dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro
120.669,67”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 29 aprile 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
12 12) “Al fine di definire compiutamente i propri rapporti economici, la GN Pt_2
consegna in data odierna al signor un assegno bancario
[...] Parte_1
tratto sulla banca Ing n. 0021907664-12 intestato al medesimo di €.40.000,00, a titolo di conguaglio del dare/avere dei coniugi a definizione di tutti i rapporti economici ancora in essere tra le parti. La somma sopra indicata viene corrisposta e cosi quantificata dalle parti per consentire al signor di poter reperire una nuova Parte_1
abitazione in cui ospitare , in un lasso di tempo ragionevole, atteso anche al Per_1
momento il medesimo si è trasferito dalla propria madre temporaneamente”.
13) “I signori danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
29 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
13