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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6678 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4679 anno 2025
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Aversa, Via Salvo D Acquisto, 200 presso lo studio dell'avv. Raffaele Ferrara dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per il periodo dal 01.12.2001 al 15.12.2019 in qualità di operaio alle dipendenze della società
AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA, deduceva di non aver percepito, al termine del rapporto di lavoro, il T.F.R., e le quote TFR non versate dall'azienda al Fondo complementare
1 Affermava che, a seguito della dichiarazione di fallimento della Società datrice di CP_2 lavoro emessa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza N. 61/20, veniva ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 8.612,33 a titolo di T.F.R.,
€.3.595,11 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Previmoda, oltre inte- ressi e rivalutazione come per legge;
Proponeva, quindi, in data 31.05.2023, domanda per la corresponsione delle prestazioni spet- tanti alla sede territorialmente competente dell' ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 CP_1 maggio 1982 n. 297 allegando la documentazione necessaria, nonché quella successivamente richiesta dall' . Ciononostante, il ricorrente, stante il mancato pagamento degli importi ri- CP_1 chiesti, adiva codesto Tribunale chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma CP_1 di euro 12.207,44 di cui euro 8.612,23 a titolo di T.F.R. ed euro 3.595,11 a titolo quote TFR non versate al Fondo Complementare Previmoda, oltre interessi e rivalutazione come per leg- ge, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva l' rappresentando che, circa il pagamento del T.F.R. ex art. 2 comma 2 L. CP_1
297/1982, la documentazione richiesta al fine della liquidazione è stata trasmessa dal ricorren- te con ritardo e in particolare il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare è stato prodotto per la prima volta in allegato al presente ricorso giudiziario e solo all'esito del con- trollo di tale atto l' ha potuto provvedere alla liquidazione della somma lorda di euro CP_1
8.612,33 a titolo di T.F.R. oltre accessori. Inoltre, in virtù del controllo obbligatorio di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 essendo il ricorrente risultato inadempiente nei confronti dell' , l' ha trattenuto dall'importo netto da mettere in Controparte_3 CP_1 pagamento un quinto della prestazione pari ad Euro 1.734,85 mettendo in pagamento la diffe- renza.
Chiedeva quindi, atteso l'avvenuto pagamento, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Circa invece la domanda di pagamento del T.F.R. non versato al Fondo di previdenza com- plementare (art. 2 comma 2 L. n. 297/82) l' rileva che la domanda è stata respinta poiché CP_1 il lavoratore ha integralmente riscattato la propria posizione alla previdenza completare ed il riscatto ha determinato la chiusura del Fondo di Previdenza impedendo all' di effettua- CP_1 re il versamento in favore del Fondo.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 2 luglio 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, il giudice decideva la causa.
2 Circa la domanda di condanna al pagamento del T.F.R. ex art. 2 comma 2 L. 297/1982 va di- chiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ in parte l'oggetto del contendere dal momento che l' ha provveduto alla liquidazione del
T.F.R.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di condanna al pagamento del T.F.R. non versato al fondo di previdenza complementare la domanda non può essere accolta. Come correttamente rilevato dall' convenuto la scelta del lavoratore di aderire alla previdenza complementa- CP_1 re destinando il proprio T.F.R. ad un fondo privato invece di mantenerlo in azienda, comporta che tale adesione è irrevocabile e comporta una trasformazione del regime giuridico concer- nente il T.F.R. In tal caso il lavoratore al termine del rapporto non riceve alcun emolumento a titolo di T.F.R., in quanto le quote di T.F.R. sono versate dal datore di lavoro direttamente al
Fondo di Previdenza prescelto dal dipendente il quale - a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico - riceverà dal stesso una pensione CP_4
3 integrativa nella forma di una rendita periodica.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia all'obbligo di versamento dei contributi alla previdenza complementare, il Fondo di Garanzia può intervenire laddove sussistono i presup- posti di cui all'art. 5 del D.lgs. 80/92. Il diverso regime giuridico del T.F.R. e della previdenza complementare è dimostrato anche dal fatto che mentre il Fondo di Garanzia per il mancato pagamento del T.F.R. è disciplinato dall'art. 2 della L. 297/82 il diverso Fondo di Garanzia per il mancato versamento dei contributi al Fondo di Previdenza scelto dal lavoratore è disciplina- to dall'art. 5 del D.lgs. 80/92. In particolare, il comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. 80/92 stabilisce che “Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al com- ma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddi- sfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garan- zia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risul- tanti omessi”. La norma, dunque, in tale ipotesi non permette al Fondo di Garanzia di versare il
T.F.R. direttamente al lavoratore, poichè è necessario che venga riaperta la posizione presso il
Fondo Previmoda o presso un diverso Fondo di Previdenza.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di condanna al pagamento del T.F.R.
2) Rigetta il ricorso per il resto;
3) Dichiara compensate le spese di lite.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4679 anno 2025
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Aversa, Via Salvo D Acquisto, 200 presso lo studio dell'avv. Raffaele Ferrara dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Pre- Controparte_1 sidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per il periodo dal 01.12.2001 al 15.12.2019 in qualità di operaio alle dipendenze della società
AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA, deduceva di non aver percepito, al termine del rapporto di lavoro, il T.F.R., e le quote TFR non versate dall'azienda al Fondo complementare
1 Affermava che, a seguito della dichiarazione di fallimento della Società datrice di CP_2 lavoro emessa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Fallimentare – con sentenza N. 61/20, veniva ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 8.612,33 a titolo di T.F.R.,
€.3.595,11 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Previmoda, oltre inte- ressi e rivalutazione come per legge;
Proponeva, quindi, in data 31.05.2023, domanda per la corresponsione delle prestazioni spet- tanti alla sede territorialmente competente dell' ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 CP_1 maggio 1982 n. 297 allegando la documentazione necessaria, nonché quella successivamente richiesta dall' . Ciononostante, il ricorrente, stante il mancato pagamento degli importi ri- CP_1 chiesti, adiva codesto Tribunale chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma CP_1 di euro 12.207,44 di cui euro 8.612,23 a titolo di T.F.R. ed euro 3.595,11 a titolo quote TFR non versate al Fondo Complementare Previmoda, oltre interessi e rivalutazione come per leg- ge, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva l' rappresentando che, circa il pagamento del T.F.R. ex art. 2 comma 2 L. CP_1
297/1982, la documentazione richiesta al fine della liquidazione è stata trasmessa dal ricorren- te con ritardo e in particolare il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare è stato prodotto per la prima volta in allegato al presente ricorso giudiziario e solo all'esito del con- trollo di tale atto l' ha potuto provvedere alla liquidazione della somma lorda di euro CP_1
8.612,33 a titolo di T.F.R. oltre accessori. Inoltre, in virtù del controllo obbligatorio di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 essendo il ricorrente risultato inadempiente nei confronti dell' , l' ha trattenuto dall'importo netto da mettere in Controparte_3 CP_1 pagamento un quinto della prestazione pari ad Euro 1.734,85 mettendo in pagamento la diffe- renza.
Chiedeva quindi, atteso l'avvenuto pagamento, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Circa invece la domanda di pagamento del T.F.R. non versato al Fondo di previdenza com- plementare (art. 2 comma 2 L. n. 297/82) l' rileva che la domanda è stata respinta poiché CP_1 il lavoratore ha integralmente riscattato la propria posizione alla previdenza completare ed il riscatto ha determinato la chiusura del Fondo di Previdenza impedendo all' di effettua- CP_1 re il versamento in favore del Fondo.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 2 luglio 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, il giudice decideva la causa.
2 Circa la domanda di condanna al pagamento del T.F.R. ex art. 2 comma 2 L. 297/1982 va di- chiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della ma- teria del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pro- nunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridica- mente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esi- stenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissi- bilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difet- to è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ in parte l'oggetto del contendere dal momento che l' ha provveduto alla liquidazione del
T.F.R.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di condanna al pagamento del T.F.R. non versato al fondo di previdenza complementare la domanda non può essere accolta. Come correttamente rilevato dall' convenuto la scelta del lavoratore di aderire alla previdenza complementa- CP_1 re destinando il proprio T.F.R. ad un fondo privato invece di mantenerlo in azienda, comporta che tale adesione è irrevocabile e comporta una trasformazione del regime giuridico concer- nente il T.F.R. In tal caso il lavoratore al termine del rapporto non riceve alcun emolumento a titolo di T.F.R., in quanto le quote di T.F.R. sono versate dal datore di lavoro direttamente al
Fondo di Previdenza prescelto dal dipendente il quale - a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico - riceverà dal stesso una pensione CP_4
3 integrativa nella forma di una rendita periodica.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia all'obbligo di versamento dei contributi alla previdenza complementare, il Fondo di Garanzia può intervenire laddove sussistono i presup- posti di cui all'art. 5 del D.lgs. 80/92. Il diverso regime giuridico del T.F.R. e della previdenza complementare è dimostrato anche dal fatto che mentre il Fondo di Garanzia per il mancato pagamento del T.F.R. è disciplinato dall'art. 2 della L. 297/82 il diverso Fondo di Garanzia per il mancato versamento dei contributi al Fondo di Previdenza scelto dal lavoratore è disciplina- to dall'art. 5 del D.lgs. 80/92. In particolare, il comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. 80/92 stabilisce che “Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al com- ma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddi- sfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garan- zia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risul- tanti omessi”. La norma, dunque, in tale ipotesi non permette al Fondo di Garanzia di versare il
T.F.R. direttamente al lavoratore, poichè è necessario che venga riaperta la posizione presso il
Fondo Previmoda o presso un diverso Fondo di Previdenza.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di condanna al pagamento del T.F.R.
2) Rigetta il ricorso per il resto;
3) Dichiara compensate le spese di lite.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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