Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice estensore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3876/2025 promossa da:
(C.F. ) nata in FIRENZE (FI) in [...]_1 C.F._1
15/04/1979 ed ivi residente a [...], assistito dall'avv. VIGNOLI
ELENA del Foro di Firenze con studio in Firenze, Via Duca d'Aosta n.10 e domiciliata presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato in FIRENZE (FI) in [...]_1 C.F._2
02/06/1982, residente a [...]1, unitamente al proprio
Amministratore di Sostegno Avv. (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3
avente studio in Firenze (FI), via Mannelli n. 39, assistito dall'avv. SIGNORINI SIMONA del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Firenze,
pagina 1 di 4
RICORRENTE con l'intervento ex lege del PM (visto del 28/03/2025) avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale posta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“1. Il figlio minore viene affidato ex art. 337 quater cc alla NO Persona_1 in via esclusiva, attribuendo in via esclusiva a quest'ultima l'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale con assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio da parte della madre senza preventiva consultazione del padre, restando gli oneri economici delle scelte che non siano condivise a carico della sola madre.
2. A titolo di diritto di visita a favore del padre, si stabilisce che egli potrà vedere il figlio nel pomeriggio della domenica, alla presenza della madre, per almeno tre ore, fino a che non vengano a mutare le odierne condizioni.
3. A titolo di contributo al mantenimento di il signor verserà alla NO la somma di Per_1 Controparte_1 Parte_1
Euro 400,00 mensili anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio 2025. 4. Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% fra i genitori e saranno restituite al genitore anticipatario secondo i sottostanti criteri: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati pagina 2 di 4 privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del minore Persona_1
, nato in [...] in data [...] nel corso della relazione more uxorio
[...]
intrattenuta dalle parti ricorrenti, ad oggi cessata.
pagina 3 di 4 2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e non pregiudizievoli dell'interesse del figlio . Persona_1
3. Nulla deve statuirsi sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede;
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data
5/3/2025 come in epigrafe riportate, disponendo in conformità;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/03/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4