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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
…………………………. NOTIF. APPELLO Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6106/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Sa) alla Via Prolungamento Matteotti n.136, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Luca Matrone (C.F.:
) giusta mandato in calce all'atto di citazione C.F._2
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n.242; OPPONENTE E
e in concordato preventivo (quale Controparte_1 incorporante la società già Controparte_2
, C.F. e P. IVA , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1
Milano (MI), via Santa Tecla n. 4, nella persona dei membri del comitato dei liquidatori dott. (C.F. Controparte_4
e dott. (C.F. C.F._3 CP_5
, rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._4 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Erik Paolo Brian Picco del Foro di Milano (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5 studio in Milano, via Podgora n. 15 OPPOSTA ESTROMESSA
NONCHÉ c.f. , con sede legale in Controparte_6 P.IVA_2
Milano, Corso Vercelli n. 40, in persona del legale rappresentante
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Gianluca Minniti del Foro di Milano (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._6 studio del predetto difensore in via Podgora n. 15, Milano, come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario;
TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 22/10/2018,
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
4354/2018, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore l'8/8/2018 e notificato il 12/9/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 6.555,41 CP_1 oltre interessi e spese, in forza della fattura n. 117893/D2 dell'1/07/2016, per fornitura di gas naturale. Parte opponente premetteva quanto segue:
- nell'agosto del 2016, riceveva un sollecito di Parte_1 pagamento relativamente alla fattura n. 117893 dell'1/07/2016 per un importo di € 6.696,56;
- l'odierno opponente chiedeva alla società Controparte_2
il dettaglio della fattura, dalla quale evinceva
[...] che i consumi dei quali si richiedeva il pagamento erano relativi al periodo 1/01/2013 – 31/12/2013;
- il signor non era mai stato cliente della società Pt_1
per la fornitura di gas naturale, dal Controparte_2 momento che, nel periodo di riferimento della fattura, era cliente della società , nei confronti della quale Parte_3 aveva sempre corrisposto il dovuto pagamento;
- in data 02/11/2016, l'opponente inviava, a mezzo pec, comunicazione di contestazione e reclamo, al fine di richiedere lo storno della fattura, senza ricevere alcun
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 riscontro;
- in data 12/09/2018 la società notificava CP_1 all'odierno opponente ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1550/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore l'8/8/2018. Tanto premesso, eccepiva:
1. la carenza di legittimazione attiva del creditore, non avendo l'opponente giammai stipulato un contratto di fornitura di gas naturale con la società CP_1
2. l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa, essendo stato il decreto ottenuto in virtù della fattura n. 117893/D2 dell'1/07/2016 - il cui valore probatorio è limitato alla fase monitoria – e non essendo provati i consumi. L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo: a. in via principale, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto b. in via subordinata, di revocare il decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione, con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge al procuratore antistatario.
In data 23/1/2019 si costituiva la società quale CP_1 incorporante la società (già Controparte_2
evidenziando, in via preliminare, l'infondatezza Controparte_3 dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, dal momento che, come documentato già in sede monitoria, aveva Controparte_3 dapprima variato la propria denominazione in Controparte_2
ed era stata poi fusa per incorporazione nella
[...] società CP_1
Nel merito, rappresentava che, a fronte delle risultanze documentali già emergenti dalla fase monitoria, il credito risultava provato dalla fattura n. 117893/d2 dell'1/07/2016 - contenente il riferimento ai dati identificativi del punto di fornitura, all'offerta contrattuale, ai prezzi applicati ed ai consumi fatturati - e dal contratto di fornitura di gas naturale concluso con l'allora
. CP_3
Con riguardo ai consumi, evidenziava che i consumi erano stati ricostruiti dal distributore territorialmente competente, la 2i Rete
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Gas s.p.a., soggetto responsabile in via esclusiva della rilevazione e registrazione delle misure dei consumi di gas naturale e la fattura era stata emesse sulla base dei dati di consumo. L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo: A. in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
B. in via principale e nel merito, di rigettare le domande e le eccezioni tutte proposte dal sig. in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo opposto, e, comunque, condanni, con la miglior formula, il sig. medesimo a pagare alla società Pt_1
quale incorporante la società CP_1 Controparte_2
(già , la somma di €
[...] Controparte_3
6.555,41.=, oltre ad interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo, con il favore di spese e compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, anche della fase monitoria.
In data 20/4/2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto. In data 18/2/2024, il Giudice, rilevato che la Controparte_6 aveva spiegato intervento volontario ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assumendo di esser divenuta titolare nelle more del presente giudizio del diritto controverso chiedendo l'estromissione dell' che espressamente aderiva all'istanza di CP_1 estromissione;
rilevato altresì che parte opponente aveva, de facto, prestato il proprio assenso alla richiesta di estromissione, estrometteva dal giudizio CP_1
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, essendo provato documentalmente che ha agito in CP_1 via monitoria nei confronti del signor per far valere il diritto Pt_1 di credito sorto in capo a divenuta CP_3 Controparte_2
quale incorporante quest'ultima.
[...]
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito, depositando il contratto di fornitura di gas naturale
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 n. 2359404 concluso con l'allora in data 29 agosto CP_3
2012, relativo al punto di fornitura sito in Sarno (SA), Via Prolungamento Matteotti 136, contraddistinto con il codice PDR 01611376009822 e la fattura n. 117893/d2 dell'1/07/2016, contenente il riferimento ai dati identificativi del punto di fornitura, all'offerta contrattuale, ai prezzi applicati ed ai consumi fatturati. Si deve osservare, come più volte ricordato dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia, che le fatture attestanti l'erogazione di un servizio di somministrazione in favore di un'utenza, racchiudono una diversa efficacia probatoria rispetto alla semplice fattura commerciale, contenendo elementi specifici relativi all'utenza, all'energia erogata ed al prezzo applicato (sito di fornitura, PDR, partita IVA/codice fiscale utente, periodo di riferimento, letture stimate/rilevate, dettaglio dei costi). Inoltre, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi tramite contatore deve ritenersi assistita da una presunzione semplice di veridicità: è il debitore che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass. ord. 297/2010). Nel caso di specie il debitore non ha neppure allegato il malfunzionamento del contatore, né ha dimostrato un diverso consumo di gas rispetto a quello di cui alla fattura, né un impiego abusivo da parte di terzi. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia e condannando parte opponente a corrispondere all'originaria opposta i compensi per le fasi di studio ed introduttiva e all'interventore, i compensi per la fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6106/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO -
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 [...]
e in concordato preventivo (estromessa) e Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_6 provvede:
1. rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 4354/2018, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore l'8/8/2018 che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e in concordato preventivo, delle spese Controparte_1 di giudizio, limitatamente alla fase di studio e introduttiva, che si liquidano in € 849,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, limitatamente Controparte_6 alla fase decisoria, che si liquidano in € 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 2//0//2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
…………………………. NOTIF. APPELLO Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6106/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Sa) alla Via Prolungamento Matteotti n.136, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Luca Matrone (C.F.:
) giusta mandato in calce all'atto di citazione C.F._2
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n.242; OPPONENTE E
e in concordato preventivo (quale Controparte_1 incorporante la società già Controparte_2
, C.F. e P. IVA , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1
Milano (MI), via Santa Tecla n. 4, nella persona dei membri del comitato dei liquidatori dott. (C.F. Controparte_4
e dott. (C.F. C.F._3 CP_5
, rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._4 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Erik Paolo Brian Picco del Foro di Milano (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5 studio in Milano, via Podgora n. 15 OPPOSTA ESTROMESSA
NONCHÉ c.f. , con sede legale in Controparte_6 P.IVA_2
Milano, Corso Vercelli n. 40, in persona del legale rappresentante
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Gianluca Minniti del Foro di Milano (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._6 studio del predetto difensore in via Podgora n. 15, Milano, come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario;
TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 22/10/2018,
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
4354/2018, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore l'8/8/2018 e notificato il 12/9/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 6.555,41 CP_1 oltre interessi e spese, in forza della fattura n. 117893/D2 dell'1/07/2016, per fornitura di gas naturale. Parte opponente premetteva quanto segue:
- nell'agosto del 2016, riceveva un sollecito di Parte_1 pagamento relativamente alla fattura n. 117893 dell'1/07/2016 per un importo di € 6.696,56;
- l'odierno opponente chiedeva alla società Controparte_2
il dettaglio della fattura, dalla quale evinceva
[...] che i consumi dei quali si richiedeva il pagamento erano relativi al periodo 1/01/2013 – 31/12/2013;
- il signor non era mai stato cliente della società Pt_1
per la fornitura di gas naturale, dal Controparte_2 momento che, nel periodo di riferimento della fattura, era cliente della società , nei confronti della quale Parte_3 aveva sempre corrisposto il dovuto pagamento;
- in data 02/11/2016, l'opponente inviava, a mezzo pec, comunicazione di contestazione e reclamo, al fine di richiedere lo storno della fattura, senza ricevere alcun
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 riscontro;
- in data 12/09/2018 la società notificava CP_1 all'odierno opponente ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1550/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore l'8/8/2018. Tanto premesso, eccepiva:
1. la carenza di legittimazione attiva del creditore, non avendo l'opponente giammai stipulato un contratto di fornitura di gas naturale con la società CP_1
2. l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa, essendo stato il decreto ottenuto in virtù della fattura n. 117893/D2 dell'1/07/2016 - il cui valore probatorio è limitato alla fase monitoria – e non essendo provati i consumi. L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo: a. in via principale, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto b. in via subordinata, di revocare il decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione, con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge al procuratore antistatario.
In data 23/1/2019 si costituiva la società quale CP_1 incorporante la società (già Controparte_2
evidenziando, in via preliminare, l'infondatezza Controparte_3 dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, dal momento che, come documentato già in sede monitoria, aveva Controparte_3 dapprima variato la propria denominazione in Controparte_2
ed era stata poi fusa per incorporazione nella
[...] società CP_1
Nel merito, rappresentava che, a fronte delle risultanze documentali già emergenti dalla fase monitoria, il credito risultava provato dalla fattura n. 117893/d2 dell'1/07/2016 - contenente il riferimento ai dati identificativi del punto di fornitura, all'offerta contrattuale, ai prezzi applicati ed ai consumi fatturati - e dal contratto di fornitura di gas naturale concluso con l'allora
. CP_3
Con riguardo ai consumi, evidenziava che i consumi erano stati ricostruiti dal distributore territorialmente competente, la 2i Rete
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Gas s.p.a., soggetto responsabile in via esclusiva della rilevazione e registrazione delle misure dei consumi di gas naturale e la fattura era stata emesse sulla base dei dati di consumo. L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo: A. in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
B. in via principale e nel merito, di rigettare le domande e le eccezioni tutte proposte dal sig. in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo opposto, e, comunque, condanni, con la miglior formula, il sig. medesimo a pagare alla società Pt_1
quale incorporante la società CP_1 Controparte_2
(già , la somma di €
[...] Controparte_3
6.555,41.=, oltre ad interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo, con il favore di spese e compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, anche della fase monitoria.
In data 20/4/2019, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto. In data 18/2/2024, il Giudice, rilevato che la Controparte_6 aveva spiegato intervento volontario ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assumendo di esser divenuta titolare nelle more del presente giudizio del diritto controverso chiedendo l'estromissione dell' che espressamente aderiva all'istanza di CP_1 estromissione;
rilevato altresì che parte opponente aveva, de facto, prestato il proprio assenso alla richiesta di estromissione, estrometteva dal giudizio CP_1
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, essendo provato documentalmente che ha agito in CP_1 via monitoria nei confronti del signor per far valere il diritto Pt_1 di credito sorto in capo a divenuta CP_3 Controparte_2
quale incorporante quest'ultima.
[...]
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito, depositando il contratto di fornitura di gas naturale
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 n. 2359404 concluso con l'allora in data 29 agosto CP_3
2012, relativo al punto di fornitura sito in Sarno (SA), Via Prolungamento Matteotti 136, contraddistinto con il codice PDR 01611376009822 e la fattura n. 117893/d2 dell'1/07/2016, contenente il riferimento ai dati identificativi del punto di fornitura, all'offerta contrattuale, ai prezzi applicati ed ai consumi fatturati. Si deve osservare, come più volte ricordato dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia, che le fatture attestanti l'erogazione di un servizio di somministrazione in favore di un'utenza, racchiudono una diversa efficacia probatoria rispetto alla semplice fattura commerciale, contenendo elementi specifici relativi all'utenza, all'energia erogata ed al prezzo applicato (sito di fornitura, PDR, partita IVA/codice fiscale utente, periodo di riferimento, letture stimate/rilevate, dettaglio dei costi). Inoltre, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi tramite contatore deve ritenersi assistita da una presunzione semplice di veridicità: è il debitore che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass. ord. 297/2010). Nel caso di specie il debitore non ha neppure allegato il malfunzionamento del contatore, né ha dimostrato un diverso consumo di gas rispetto a quello di cui alla fattura, né un impiego abusivo da parte di terzi. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia e condannando parte opponente a corrispondere all'originaria opposta i compensi per le fasi di studio ed introduttiva e all'interventore, i compensi per la fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6106/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO -
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 [...]
e in concordato preventivo (estromessa) e Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_6 provvede:
1. rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 4354/2018, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore l'8/8/2018 che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e in concordato preventivo, delle spese Controparte_1 di giudizio, limitatamente alla fase di studio e introduttiva, che si liquidano in € 849,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, limitatamente Controparte_6 alla fase decisoria, che si liquidano in € 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 2//0//2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6106/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7