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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5173/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 4 e pubblicata il 03/02/2016
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031500295 IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 2 ottobre 2014 la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TKF031500295/2014 relativo all'anno d'imposta 2011, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza di Fondi, compendiata nel processo verbale di constatazione del 14 gennaio 2014. La verifica, avviata il 31 gennaio 2013 e debitamente autorizzata, evidenziava movimentazioni finanziarie non giustificate riconducibili alla società: (a) operazioni extra-conto dell'amministratore unico e socio Rappresentante_1 per complessivi
€ 574.900,00; (b) accredito della socia Nominativo_4 per € 29.210,00. L'atto determinava maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA e sanzioni.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 155/4/16, accoglieva il ricorso ritenendo nullo l'avviso per vizio di sottoscrizione. L'Agenzia proponeva appello, cui la società resisteva.
3. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3613/19/2017 del 20 giugno 2017, accoglieva integralmente l'appello dell'Ufficio, reputando regolare la notifica dell'appello, legittima la delega di firma (Cass. n. 22803/2014), ammissibile la motivazione per relationem al p.v.c. (Cass. SS.UU. n.
11722/2010), legittime le indagini bancarie sui conti dei soci (Cass. n. 18065/2013) e non riconoscibile la deduzione forfettaria dei costi;
confermava le sanzioni.
4. La contribuente proponeva ricorso per Cassazione articolato in nove motivi. La Corte Suprema di
Cassazione — Sezione Tributaria, con ordinanza n. 18344/2025 (camera di consiglio del 16 maggio 2025, pubblicazione 4 luglio 2025), accoglieva il motivo n. 7 (contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello) e il motivo n. 8 (riconoscimento della deduzione forfettaria dei costi in accertamento analitico- induttivo), assorbendo in parte il motivo n. 9 e rigettando gli altri;
cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviava a questa Corte in diversa composizione.
5. La società riassumeva il giudizio, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello dell'Ufficio e l'annullamento integrale dell'avviso; in via subordinata, l'espunzione della somma di € 29.210,00 relativa alla socia Nominativo_4 e il riconoscimento di costi in misura forfettaria. Depositava altresì la sentenza penale del Tribunale di Latina n. n. sent. (assoluzione dell'amministratore), invocando l'art. 21-bis D.Lgs.
74/2000.
6. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate — DP Latina, la quale negava ogni rinuncia alle riprese concernenti la socia, contestava l'applicabilità della deduzione forfettaria dei costi ai versamenti e escludeva l'automatica efficacia di giudicato della sentenza penale ex art. 21-bis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Limiti del rinvio e vincolo della decisione di legittimità
La presente decisione è resa nei limiti dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18344/2025, che, accogliendo i motivi n. 7 e n. 8, ha cassato la sentenza di appello in parte qua e rinviato la causa a questo
Collegio per: (a) sciogliere il contrasto fra motivazione e dispositivo in ordine alle riprese concernenti la socia Nominativo_4; (b) riconoscere una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione da detrarre ai maggiori ricavi presunti e rideterminare il reddito imponibile. Gli ulteriori capi risultano coperti dal giudicato di legittimità e non rientrano nel thema decidendum del rinvio. 2) Sulle operazioni di accredito della socia Nominativo_4 (€ 29.210,00) Dagli atti di causa e dalla motivazione della pregressa sentenza d'appello risulta che, nel corso dell'udienza pubblica, l'Ufficio ha limitato l'oggetto della pretesa alle sole operazioni extra-conto dell'amministratore, non insistendo sulle movimentazioni della socia. Tale circostanza—ritenuta provata dal Collegio in base al fascicolo processuale—imponeva già allora l'accoglimento parziale dell'appello. Ne consegue, in ossequio al vincolo di legittimità, l'espunzione dal maggior reddito accertato della somma di € 29.210,00 riferita alla socia Nominativo_4.
3) Sulla deduzione forfettaria dei costi in accertamento analitico-induttivo
3.1. Il principio
La Corte costituzionale n. 10/2023 ha affermato che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati (art. 32, co. 1, n. 2, DPR 600/1973), l'imprenditore può sempre opporre prova presuntiva contraria, eccependo l'incidenza percentuale forfettaria dei costi correlati ai maggiori ricavi presunti, così da tassare il reddito netto e non il lordo, in ossequio agli artt. 3 e 53 Cost.
Alla luce di tale approdo, la Cassazione (ord. n. 19574/2025) ha imposto al giudice di merito di rideterminare il reddito riconoscendo una quota percentuale di costi, anche in assenza di documentazione analitica, purché fondata su criteri ragionevoli e comparativi.
3.2. Le peculiarità del settore di attività
Il comparto presenta alta incidenza del costo del venduto, oneri logistici a temperatura controllata, imballaggi specifici, commissioni di mercato e cali/sfridi fisiologici per deperibilità e resi. La documentazione istituzionale su mercati all'ingrosso e prezzi(ISMEA/Italmercati; Unioncamere-BMTI) conferma volatilità e pressione dei costi lungo la filiera dell'ortofrutta fresca.
Le analisi economiche di settore collocano il margine lordo tipico dell'ingrosso nell'intorno del 15–22%, implicando costi complessivi ordinariamente pari a circa l'80–85% del fatturato che si individuano come valori coerenti con l'elevato assorbimento di logistica del freddo e imballaggi.
3.3. La misura forfettaria dei costi
Ritenuta l'insufficienza dei costi dichiarati e considerate le peculiarità sopra descritte, il Collegio riconosce, limitamente ai maggiori ricavi presunti, una deduzione forfettaria dei costi nella misura dell'80%, per le seguenti ragioni:
a) è coerente con l'obbligo, affermato dalla Corte cost. n. 10/2023, di tassare il netto;
b) rispetta il principio di legittimità delineato dalla Cass. n. 19574/2025 su criteri ragionevoli e comparativi;
c) riflette la struttura dei costi tipica dell'ingrosso ortofrutta (costi del venduto + logistica del freddo + imballaggi
+ cali fisiologici) documentata nelle rassegne ISMEA/Italmercati e negli indici Unioncamere-BMTI;
d) si allinea ai dati di margine lordo del canale ingrosso (15–22%) e quindi a costi totali attorno all'80–85%.
Si ribadisce che la percentuale dell'80% è riferita esclusivamente alla quota di maggiori ricavi presunti e non incide sulle componenti già coperte da giudicato.
4) Sull'efficacia della sentenza penale irrevocabile (art. 21-bis D.Lgs. 74/2000)
La sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Latina n. n. sent., prodotta dalla parte, è valutata quale elemento probatorio nel giudizio tributario. Considerati gli orientamenti non univoci e l'assenza di vincolo specifico nella pronuncia di rinvio, essa non comporta automaticamente la caducazione della pretesa;
i relativi contenuti fattuali sono tenuti in conto ai fini della rideterminazione del reddito e del trattamento sanzionatorio, ferma la distinzione tra i due giudizi.
5) Sulle sanzioni
Le sanzioni seguono la riduzione della base imponibile conseguente all'espunzione di € 29.210,00 e al riconoscimento della deduzione forfettaria all'80% sui maggiori ricavi presunti.
La Corte in accoglimento del motivo di rinvio n. 7, dichiara l'espunzione dal maggior reddito accertato della somma di € 29.210,00 riferita alla socia Nominativo_4. In accoglimento del motivo di rinvio n. 8, riconosce la deduzione forfettaria dei costi di produzione da applicare ai maggiori ricavi presunti nella misura dell'80% e dispone la rideterminazione del reddito imponibile e delle sanzioni conseguenti, nei sensi di cui in motivazione. Liquida le spede di giudizio in € 2.500,00 per il presente giudizio di secondo grado ed € 2.500,00 per il giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello in riassunzione. Spese di lite liquidate per il giudizio di Cassazione in Euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge ed Euro 2.500,00 per il presente giudizio oltre ad oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5173/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 4 e pubblicata il 03/02/2016
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031500295 IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 2 ottobre 2014 la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TKF031500295/2014 relativo all'anno d'imposta 2011, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza di Fondi, compendiata nel processo verbale di constatazione del 14 gennaio 2014. La verifica, avviata il 31 gennaio 2013 e debitamente autorizzata, evidenziava movimentazioni finanziarie non giustificate riconducibili alla società: (a) operazioni extra-conto dell'amministratore unico e socio Rappresentante_1 per complessivi
€ 574.900,00; (b) accredito della socia Nominativo_4 per € 29.210,00. L'atto determinava maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA e sanzioni.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 155/4/16, accoglieva il ricorso ritenendo nullo l'avviso per vizio di sottoscrizione. L'Agenzia proponeva appello, cui la società resisteva.
3. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3613/19/2017 del 20 giugno 2017, accoglieva integralmente l'appello dell'Ufficio, reputando regolare la notifica dell'appello, legittima la delega di firma (Cass. n. 22803/2014), ammissibile la motivazione per relationem al p.v.c. (Cass. SS.UU. n.
11722/2010), legittime le indagini bancarie sui conti dei soci (Cass. n. 18065/2013) e non riconoscibile la deduzione forfettaria dei costi;
confermava le sanzioni.
4. La contribuente proponeva ricorso per Cassazione articolato in nove motivi. La Corte Suprema di
Cassazione — Sezione Tributaria, con ordinanza n. 18344/2025 (camera di consiglio del 16 maggio 2025, pubblicazione 4 luglio 2025), accoglieva il motivo n. 7 (contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello) e il motivo n. 8 (riconoscimento della deduzione forfettaria dei costi in accertamento analitico- induttivo), assorbendo in parte il motivo n. 9 e rigettando gli altri;
cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviava a questa Corte in diversa composizione.
5. La società riassumeva il giudizio, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello dell'Ufficio e l'annullamento integrale dell'avviso; in via subordinata, l'espunzione della somma di € 29.210,00 relativa alla socia Nominativo_4 e il riconoscimento di costi in misura forfettaria. Depositava altresì la sentenza penale del Tribunale di Latina n. n. sent. (assoluzione dell'amministratore), invocando l'art. 21-bis D.Lgs.
74/2000.
6. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate — DP Latina, la quale negava ogni rinuncia alle riprese concernenti la socia, contestava l'applicabilità della deduzione forfettaria dei costi ai versamenti e escludeva l'automatica efficacia di giudicato della sentenza penale ex art. 21-bis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Limiti del rinvio e vincolo della decisione di legittimità
La presente decisione è resa nei limiti dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18344/2025, che, accogliendo i motivi n. 7 e n. 8, ha cassato la sentenza di appello in parte qua e rinviato la causa a questo
Collegio per: (a) sciogliere il contrasto fra motivazione e dispositivo in ordine alle riprese concernenti la socia Nominativo_4; (b) riconoscere una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione da detrarre ai maggiori ricavi presunti e rideterminare il reddito imponibile. Gli ulteriori capi risultano coperti dal giudicato di legittimità e non rientrano nel thema decidendum del rinvio. 2) Sulle operazioni di accredito della socia Nominativo_4 (€ 29.210,00) Dagli atti di causa e dalla motivazione della pregressa sentenza d'appello risulta che, nel corso dell'udienza pubblica, l'Ufficio ha limitato l'oggetto della pretesa alle sole operazioni extra-conto dell'amministratore, non insistendo sulle movimentazioni della socia. Tale circostanza—ritenuta provata dal Collegio in base al fascicolo processuale—imponeva già allora l'accoglimento parziale dell'appello. Ne consegue, in ossequio al vincolo di legittimità, l'espunzione dal maggior reddito accertato della somma di € 29.210,00 riferita alla socia Nominativo_4.
3) Sulla deduzione forfettaria dei costi in accertamento analitico-induttivo
3.1. Il principio
La Corte costituzionale n. 10/2023 ha affermato che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati (art. 32, co. 1, n. 2, DPR 600/1973), l'imprenditore può sempre opporre prova presuntiva contraria, eccependo l'incidenza percentuale forfettaria dei costi correlati ai maggiori ricavi presunti, così da tassare il reddito netto e non il lordo, in ossequio agli artt. 3 e 53 Cost.
Alla luce di tale approdo, la Cassazione (ord. n. 19574/2025) ha imposto al giudice di merito di rideterminare il reddito riconoscendo una quota percentuale di costi, anche in assenza di documentazione analitica, purché fondata su criteri ragionevoli e comparativi.
3.2. Le peculiarità del settore di attività
Il comparto presenta alta incidenza del costo del venduto, oneri logistici a temperatura controllata, imballaggi specifici, commissioni di mercato e cali/sfridi fisiologici per deperibilità e resi. La documentazione istituzionale su mercati all'ingrosso e prezzi(ISMEA/Italmercati; Unioncamere-BMTI) conferma volatilità e pressione dei costi lungo la filiera dell'ortofrutta fresca.
Le analisi economiche di settore collocano il margine lordo tipico dell'ingrosso nell'intorno del 15–22%, implicando costi complessivi ordinariamente pari a circa l'80–85% del fatturato che si individuano come valori coerenti con l'elevato assorbimento di logistica del freddo e imballaggi.
3.3. La misura forfettaria dei costi
Ritenuta l'insufficienza dei costi dichiarati e considerate le peculiarità sopra descritte, il Collegio riconosce, limitamente ai maggiori ricavi presunti, una deduzione forfettaria dei costi nella misura dell'80%, per le seguenti ragioni:
a) è coerente con l'obbligo, affermato dalla Corte cost. n. 10/2023, di tassare il netto;
b) rispetta il principio di legittimità delineato dalla Cass. n. 19574/2025 su criteri ragionevoli e comparativi;
c) riflette la struttura dei costi tipica dell'ingrosso ortofrutta (costi del venduto + logistica del freddo + imballaggi
+ cali fisiologici) documentata nelle rassegne ISMEA/Italmercati e negli indici Unioncamere-BMTI;
d) si allinea ai dati di margine lordo del canale ingrosso (15–22%) e quindi a costi totali attorno all'80–85%.
Si ribadisce che la percentuale dell'80% è riferita esclusivamente alla quota di maggiori ricavi presunti e non incide sulle componenti già coperte da giudicato.
4) Sull'efficacia della sentenza penale irrevocabile (art. 21-bis D.Lgs. 74/2000)
La sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Latina n. n. sent., prodotta dalla parte, è valutata quale elemento probatorio nel giudizio tributario. Considerati gli orientamenti non univoci e l'assenza di vincolo specifico nella pronuncia di rinvio, essa non comporta automaticamente la caducazione della pretesa;
i relativi contenuti fattuali sono tenuti in conto ai fini della rideterminazione del reddito e del trattamento sanzionatorio, ferma la distinzione tra i due giudizi.
5) Sulle sanzioni
Le sanzioni seguono la riduzione della base imponibile conseguente all'espunzione di € 29.210,00 e al riconoscimento della deduzione forfettaria all'80% sui maggiori ricavi presunti.
La Corte in accoglimento del motivo di rinvio n. 7, dichiara l'espunzione dal maggior reddito accertato della somma di € 29.210,00 riferita alla socia Nominativo_4. In accoglimento del motivo di rinvio n. 8, riconosce la deduzione forfettaria dei costi di produzione da applicare ai maggiori ricavi presunti nella misura dell'80% e dispone la rideterminazione del reddito imponibile e delle sanzioni conseguenti, nei sensi di cui in motivazione. Liquida le spede di giudizio in € 2.500,00 per il presente giudizio di secondo grado ed € 2.500,00 per il giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello in riassunzione. Spese di lite liquidate per il giudizio di Cassazione in Euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge ed Euro 2.500,00 per il presente giudizio oltre ad oneri di legge se dovuti.