Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 493
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Sentenza 23 gennaio 2026

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    Vizio di sottoscrizione dell'avviso di accertamento

    La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo nullo l'avviso per vizio di sottoscrizione. La Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la sentenza, ritenendo regolare la notifica dell'appello, legittima la delega di firma, ammissibile la motivazione per relationem al p.v.c., legittime le indagini bancarie sui conti dei soci e non riconoscibile la deduzione forfettaria dei costi, confermando le sanzioni. La Cassazione ha accolto il motivo n. 7 (contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello) e il motivo n. 8 (riconoscimento della deduzione forfettaria dei costi in accertamento analitico-induttivo), cassando la sentenza di appello in parte qua e rinviando a questa Corte per sciogliere il contrasto in ordine alle riprese concernenti la socia Nominativo_4 e per riconoscere una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione.

  • Accolto
    Contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello

    L'Ufficio ha limitato l'oggetto della pretesa alle sole operazioni extra-conto dell'amministratore, non insistendo sulle movimentazioni della socia. Tale circostanza imponeva l'accoglimento parziale dell'appello. In ossequio al vincolo di legittimità, si dispone l'espunzione della somma.

  • Accolto
    Deduzione forfettaria costi in accertamento analitico-induttivo

    La Corte Costituzionale ha affermato che l'imprenditore può opporre prova presuntiva contraria, eccependo l'incidenza percentuale forfettaria dei costi correlati ai maggiori ricavi presunti, così da tassare il reddito netto e non il lordo. La Cassazione ha imposto al giudice di merito di rideterminare il reddito riconoscendo una quota percentuale di costi, anche in assenza di documentazione analitica, purché fondata su criteri ragionevoli e comparativi. Il comparto presenta alta incidenza del costo del venduto, oneri logistici a temperatura controllata, imballaggi specifici, commissioni di mercato e cali/sfridi fisiologici. Le analisi economiche di settore collocano il margine lordo tipico dell'ingrosso nell'intorno del 15–22%, implicando costi complessivi ordinariamente pari a circa l'80–85% del fatturato. Il Collegio riconosce una deduzione forfettaria dei costi nella misura dell'80% per le seguenti ragioni: a) è coerente con l'obbligo di tassare il netto; b) rispetta il principio di legittimità su criteri ragionevoli e comparativi; c) riflette la struttura dei costi tipica dell'ingrosso ortofrutta; d) si allinea ai dati di margine lordo del canale ingrosso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 493
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 493
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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