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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Gianna Maria Zannella presidente dr. Marina Tucci consigliere dr. Benedetta Thellung de Courtelary consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6621 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 30.06.2025 e vertente TRA (C.F.: , con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Giovanni Alberto Peluso PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1
l'avvocato Valeria Cardarelli PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 434/2020 del Tribunale di Viterbo. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 11.12.17 la IG.ra chiedeva Controparte_1
l'accertamento della nullità del contratto del 17.04.2008 sottoscritto con nella parte in cui fissava i costi Parte_1 contrattuali e la condanna della convenuta alla Parte_1 restituzione di quanto pagato e quantificato in € 8.591,04, somma pari ai maggiori interessi versati dalla IG.ra . Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che in data 17.04.2008 aveva stipulato un contratto di finanziamento con che Parte_1 il TAEG indicato nel contratto del valore di 9,76% era differente
1 da quello realmente applicato pari al 10,75%; che il contratto di finanziamento indicava l'accettazione della polizza assicurativa come facoltativa;
che sussisteva un evidente nesso causale tra la polizza e l'erogazione del credito;
che nella polizza era indicato come beneficiario l'Istituto di credito convenuto;
che la copertura assicurativa era stata sottoscritta contemporaneamente al contratto di finanziamento;
che la convenuta non aveva proposto alternative contrattuali se non quella contenente la copertura assicurativa;
che la polizza era contenuta all'interno del contratto di finanziamento nella sezione delle condizioni economiche;
che gli elementi presentati provavano la obbligatorietà della polizza assicurativa;
che in forza della normativa di riferimento nel t.a.e.g. dovevano essere inserite le spese per le assicurazioni e garanzie;
che la polizza doveva essere considerata obbligatoria e quindi il costo doveva essere ricompreso nel t.a.e.g.; che dalla CTU svolta in sede di ATP era risultata una maggiore applicazione degli interessi pari alla somma di € 8.591,04. Si costituiva in giudizio esponendo che il Parte_1 contratto era stato sottoscritto il 17.04.2008; che dato l'anno di sottoscrizione del contratto di finanziamento non potevano essere applicate allo stesso le Istruzioni della Banca d'Italia del 2009; che le direttive del 2009 obbligavano a tener conto nel calcolo del t.a.e.g. degli elementi accessori, tra cui le polizze assicurative;
che il sistema antecedente al 2009 escludeva dal calcolo del t.a.e.g. le coperture assicurative;
che la polizza stipulata dalla IG.ra
era facoltativa;
che il costo della copertura Controparte_1 assicurativa era escluso dal calcolo del t.a.e.g.; che non esistevano rilevanti elementi di prova per affermare quanto ex adverso dedotto. Disposto il mutamento ed istruita la causa secondo il rito ordinario, la causa veniva trattenuta in decisione avendo le parti concluso come da verbale dell'udienza del 31.10.2019».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra , ogni Controparte_1 altra domanda ed eccezione respinta o disattesa, così provvede: 1)- accoglie la domanda attrice e dichiarato che il t.a.e.g. applicato al contratto di finanziamento n. 545409841 stipulato dalla IG.ra in data 17.04.2008 non corrisponde a CP_1 quello indicato nel contratto stesso, condanna a Parte_1 restituire a parte ricorrente la somma di € 8.591,04.
2 2)- condanna la convenuta a rifondere le spese di lite agli attori in € 150,00 per spese ed € 2.00,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu nel procedimento per atp».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Accoglimento della domanda
«La domanda in esame è stata proposta dalla IG.ra Controparte_1 ed è intesa ad ottenere nei confronti della convenuta Parte_1 l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento del 17.04.2008 nella parte in cui fissa le condizioni economiche e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato per i maggiori interessi versati e quantificato in € 8.591,04. La domanda è accolta perché fondata come di seguito illustrato essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione
8826/07 e 16981/06)». Decisione
«Le conclusioni a cui perviene la relazione del CTU svolta in sede di
ATP, da intendere richiamate e trascritte, sono utilizzabili per la decisione in quanto coerentemente e logicamente motivate e fondate su criteri scientifici correttamente applicati. Premesso che nel caso in esame si è in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa l'accettazione della polizza, è onere della parte ricorrente dimostrare la obbligatorietà della copertura assicurativa, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (ABF Milano- Decisione del 13 dicembre 2018). Innanzitutto tra gli elementi di fatto dedotti in giudizio da parte ricorrente importanza assumono la contemporaneità della sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza, la presenza di quest'ultima all'interno del contratto di finanziamento nella sezione delle condizioni economiche e l'indicazione dell'intermediario quale beneficiario. Da ciò si denota quindi una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione. Altresì la mancata proposta da parte dell'Istituto di credito convenuto di forme contrattuali alternative non contenenti la polizza dimostra che, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, la IG.ra era sicura dell'inclusione dei costi della polizza nel t.a.e.g. Controparte_1 calcolato.
La sussistenza degli elementi di fatto suesposti è sufficiente per affermare la obbligatorietà della polizza assicurativa e di conseguenza la necessità che si tenga conto ai fini del calcolo del t.a.e.g. dei costi previsti per la copertura assicurativa.
La illegittimità del calcolo del t.a.e.g. comporta la nullità del contratto di finanziamento nella parte in cui fissa i costi contrattuali a carico del cliente.
è quindi condannata a restituire alla IG.ra Parte_1 Parte_2
[...] la somma ricevuta a titolo di interessi, pari ad € 8.591,04, come
[...] rilevata da CTU eseguita in sede di ATP».
Spese «Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte, in totale riforma della appellata sentenza, ed in accoglimento del presente appello:
1) In via istruttoria: Rinnovare l'istruttoria dibattimentale e, pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio;
2) Nel merito rigettare le domande, perché inammissibili, non provate, infondate in fatto e diritto;
4) Con condanna dell'attore alla ripetizione di quanto ricevuto in adempimento della sentenza di primo grado.
5) Con condanna alle spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio nonché alla refusione delle spese di CTU versate dalla parte convenuta”. Pt_1
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, preliminarmente rigettare la richiesta istruttori formulata da controparte nell'appello in quanto irrilevante e non motivata, nel marito rigettare l'appello proposto dalla e Parte_1 consegunetemente confermare la sentenza n. 434/2020 del Tribunale di Viterbo del 10.04.2020. Con condanna dell'appellante alle spese del giudizio”
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 30.06.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 18.04.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Sulla errata statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ritiene obbligatoria la polizza e per l'effetto errato il TAEG contrattuale Con il primo motivo di appello la parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui “afferma che la polizza assicurativa stipulata dal mutuatario fosse obbligatoria poiché contestualmente stipulata rispetto al mutuo e perché – presume – la non avrebbe offerto alternative di prodotto, e Pt_1 quindi per l'effetto, includendo il costo della medesima tra gli
4 oneri di finanziamento, ritiene che il TAEG divenga quindi difforme”. La parte censura segnatamente la scelta del Giudice di prime cure di aderire alla seconda delle ipotesi prospettate dal CTU in merito al calcolo del TAEG, laddove, invece, la prima ipotesi non rilevava alcun errore nel calcolo, dal momento che escludeva dallo stesso la polizza assicurativa. Afferma, invero, l'appellante che nella normativa di riferimento, nello specifico nel DM 8.7.1992, si prevede che “le spese di assicurazione vadano incluse nel calcolo del TAEG esclusivamente “se imposte dal creditore””, mentre, nel caso di specie, erano espressamente rimesse al mutuatario tanto la scelta di aderire o meno all'opzione di copertura assicurativa quanto, in caso di adesione, la scelta della tipologia assicurativa da sottoscrivere. In virtù di ciò, contesta il rilievo del Tribunale Parte_1 secondo cui l'Istituto di credito non avrebbe proposto forme contrattuali alternative non comprendenti l'assicurazione. Di conseguenza, secondo la parte, riconoscendo la non obbligatorietà della polizza, il relativo onere non dovrebbe rientrare nel calcolo del TAEG, rendendo quest'ultimo “conforme al dato contrattuale”.
2. In subordine: sulla errata sentenza nella parte in cui dichiara la nullità del contratto in ragione dell'errore sul TAEG, così applicando la sanzione ex art. 117 TUB In subordine, anche qualora si ritenesse errato il calcolo del TAEG, la parte lamenta l'erroneità della decisione di primo grado laddove “afferma che dall'erronea indicazione del TAEG […] debba derivare la nullità del contratto”. Sostiene, viceversa, l'appellante che l'indicazione erronea del TAEG non determina invero alcuna nullità ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB ovvero dell'art. 1284 c.c., bensì un'irregolarità riconducibile all'art. 125 bis TUB, “il quale è stato tuttavia emanato posteriormente alla conclusione del contratto”, senza prevedere effetti per i contratti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.
§ 5. — L'appello è infondato. Il primo motivo non dimostra l'erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado laddove ha ritenuto il carattere obbligatorio della polizza assicurativa sulla base dei seguenti indici:
5 - la polizza assicurativa sottoscritta contemporaneamente al contratto di finanziamento;
- la polizza assicurativa risulta all'interno del documento contrattuale di finanziamento stipulato dall'appellata nella sezione delle condizioni economiche e indica come beneficiario la banca;
-non risultano proposte all'appellata condizioni di finanziamento alternative, non contenenti l'assicurazione in esame. In proposito, risulta dalla stessa prospettazione dell'appellante che l'unica scelta lasciata al contraente era relativa a tre tipi di polizze, A, B, e C, aventi ad oggetto eventi diversi, ma tutti riconducibili all'impossibilità di svolgimento dell'attività lavorativa (art. 11 condizioni generali di contratto). Non rileva, pertanto, la circostanza che l'assicurazione sia definita come facoltativa nel testo contrattuale predisposto dall'istituto di credito, ma rileva invece la circostanza che sia stata in concreto offerta alla cliente di beneficiare del finanziamento senza la stipula dell'assicurazione “facoltativa”, dimostrazione che non si evince dal testo contrattuale e che è mancata sia in primo grado che in appello. Il secondo motivo è parimenti da disattendere: l'art. 124 T.U.B. nel testo originario prima della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 prevedeva che: “
5. Nei casi di assenza o nullita' delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”. Il giudice ha ritenuto fondato il calcolo degli interessi illegittimamente percepiti dalla banca sulla base della CTU eseguita in sede di ATP, nella quale l'ausiliare ha calcolato gli interessi dovuti applicando il medesimo criterio di cui al richiamato art. 124, 5 capoverso TUB nel testo previgente, anche se riferiti all'art. 117 6 e 7 comma TUB. Sul punto, l'appellante si è limitato a lamentare l'inapplicabilità dell'art. 117 6 e 7 comma TUB, deducendo che sul punto era intervenuto, ma successivamente al contratto in questione, stipulato nel 2008, l'art. 125 bis del TUB, a seguito del D.lgs n. 141/10. Tuttavia l'appellante nulla ha dedotto in relazione all'art. 124 TUB nella formulazione previgente, laddove prevedeva, nell'oggetto del contratto di credito al consumo, l'indicazione del TAEG, il quale, a norma del DECRETO 8 luglio 1992 del
6 Ministero del Tesoro, prevedeva all'art. 2 che il TAEG dovesse comprendere: “ d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del consumatore”. L'indicazione del TAEG non comprendente il costo dell'assicurazione condizionante la concessione del credito e, dunque, in contrasto con il citato D.M. 8 luglio 1992 integra indubbiamente l'invalidità dello stesso, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 5 del richiamato art. 124 TUB.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 30.06.2025. Il presidente Il consigliere rel.
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SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6621 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 30.06.2025 e vertente TRA (C.F.: , con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Giovanni Alberto Peluso PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1
l'avvocato Valeria Cardarelli PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 434/2020 del Tribunale di Viterbo. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 11.12.17 la IG.ra chiedeva Controparte_1
l'accertamento della nullità del contratto del 17.04.2008 sottoscritto con nella parte in cui fissava i costi Parte_1 contrattuali e la condanna della convenuta alla Parte_1 restituzione di quanto pagato e quantificato in € 8.591,04, somma pari ai maggiori interessi versati dalla IG.ra . Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che in data 17.04.2008 aveva stipulato un contratto di finanziamento con che Parte_1 il TAEG indicato nel contratto del valore di 9,76% era differente
1 da quello realmente applicato pari al 10,75%; che il contratto di finanziamento indicava l'accettazione della polizza assicurativa come facoltativa;
che sussisteva un evidente nesso causale tra la polizza e l'erogazione del credito;
che nella polizza era indicato come beneficiario l'Istituto di credito convenuto;
che la copertura assicurativa era stata sottoscritta contemporaneamente al contratto di finanziamento;
che la convenuta non aveva proposto alternative contrattuali se non quella contenente la copertura assicurativa;
che la polizza era contenuta all'interno del contratto di finanziamento nella sezione delle condizioni economiche;
che gli elementi presentati provavano la obbligatorietà della polizza assicurativa;
che in forza della normativa di riferimento nel t.a.e.g. dovevano essere inserite le spese per le assicurazioni e garanzie;
che la polizza doveva essere considerata obbligatoria e quindi il costo doveva essere ricompreso nel t.a.e.g.; che dalla CTU svolta in sede di ATP era risultata una maggiore applicazione degli interessi pari alla somma di € 8.591,04. Si costituiva in giudizio esponendo che il Parte_1 contratto era stato sottoscritto il 17.04.2008; che dato l'anno di sottoscrizione del contratto di finanziamento non potevano essere applicate allo stesso le Istruzioni della Banca d'Italia del 2009; che le direttive del 2009 obbligavano a tener conto nel calcolo del t.a.e.g. degli elementi accessori, tra cui le polizze assicurative;
che il sistema antecedente al 2009 escludeva dal calcolo del t.a.e.g. le coperture assicurative;
che la polizza stipulata dalla IG.ra
era facoltativa;
che il costo della copertura Controparte_1 assicurativa era escluso dal calcolo del t.a.e.g.; che non esistevano rilevanti elementi di prova per affermare quanto ex adverso dedotto. Disposto il mutamento ed istruita la causa secondo il rito ordinario, la causa veniva trattenuta in decisione avendo le parti concluso come da verbale dell'udienza del 31.10.2019».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra , ogni Controparte_1 altra domanda ed eccezione respinta o disattesa, così provvede: 1)- accoglie la domanda attrice e dichiarato che il t.a.e.g. applicato al contratto di finanziamento n. 545409841 stipulato dalla IG.ra in data 17.04.2008 non corrisponde a CP_1 quello indicato nel contratto stesso, condanna a Parte_1 restituire a parte ricorrente la somma di € 8.591,04.
2 2)- condanna la convenuta a rifondere le spese di lite agli attori in € 150,00 per spese ed € 2.00,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu nel procedimento per atp».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Accoglimento della domanda
«La domanda in esame è stata proposta dalla IG.ra Controparte_1 ed è intesa ad ottenere nei confronti della convenuta Parte_1 l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento del 17.04.2008 nella parte in cui fissa le condizioni economiche e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato per i maggiori interessi versati e quantificato in € 8.591,04. La domanda è accolta perché fondata come di seguito illustrato essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione
8826/07 e 16981/06)». Decisione
«Le conclusioni a cui perviene la relazione del CTU svolta in sede di
ATP, da intendere richiamate e trascritte, sono utilizzabili per la decisione in quanto coerentemente e logicamente motivate e fondate su criteri scientifici correttamente applicati. Premesso che nel caso in esame si è in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa l'accettazione della polizza, è onere della parte ricorrente dimostrare la obbligatorietà della copertura assicurativa, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (ABF Milano- Decisione del 13 dicembre 2018). Innanzitutto tra gli elementi di fatto dedotti in giudizio da parte ricorrente importanza assumono la contemporaneità della sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza, la presenza di quest'ultima all'interno del contratto di finanziamento nella sezione delle condizioni economiche e l'indicazione dell'intermediario quale beneficiario. Da ciò si denota quindi una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione. Altresì la mancata proposta da parte dell'Istituto di credito convenuto di forme contrattuali alternative non contenenti la polizza dimostra che, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, la IG.ra era sicura dell'inclusione dei costi della polizza nel t.a.e.g. Controparte_1 calcolato.
La sussistenza degli elementi di fatto suesposti è sufficiente per affermare la obbligatorietà della polizza assicurativa e di conseguenza la necessità che si tenga conto ai fini del calcolo del t.a.e.g. dei costi previsti per la copertura assicurativa.
La illegittimità del calcolo del t.a.e.g. comporta la nullità del contratto di finanziamento nella parte in cui fissa i costi contrattuali a carico del cliente.
è quindi condannata a restituire alla IG.ra Parte_1 Parte_2
[...] la somma ricevuta a titolo di interessi, pari ad € 8.591,04, come
[...] rilevata da CTU eseguita in sede di ATP».
Spese «Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte, in totale riforma della appellata sentenza, ed in accoglimento del presente appello:
1) In via istruttoria: Rinnovare l'istruttoria dibattimentale e, pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio;
2) Nel merito rigettare le domande, perché inammissibili, non provate, infondate in fatto e diritto;
4) Con condanna dell'attore alla ripetizione di quanto ricevuto in adempimento della sentenza di primo grado.
5) Con condanna alle spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio nonché alla refusione delle spese di CTU versate dalla parte convenuta”. Pt_1
ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, preliminarmente rigettare la richiesta istruttori formulata da controparte nell'appello in quanto irrilevante e non motivata, nel marito rigettare l'appello proposto dalla e Parte_1 consegunetemente confermare la sentenza n. 434/2020 del Tribunale di Viterbo del 10.04.2020. Con condanna dell'appellante alle spese del giudizio”
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 30.06.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 18.04.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Sulla errata statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ritiene obbligatoria la polizza e per l'effetto errato il TAEG contrattuale Con il primo motivo di appello la parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui “afferma che la polizza assicurativa stipulata dal mutuatario fosse obbligatoria poiché contestualmente stipulata rispetto al mutuo e perché – presume – la non avrebbe offerto alternative di prodotto, e Pt_1 quindi per l'effetto, includendo il costo della medesima tra gli
4 oneri di finanziamento, ritiene che il TAEG divenga quindi difforme”. La parte censura segnatamente la scelta del Giudice di prime cure di aderire alla seconda delle ipotesi prospettate dal CTU in merito al calcolo del TAEG, laddove, invece, la prima ipotesi non rilevava alcun errore nel calcolo, dal momento che escludeva dallo stesso la polizza assicurativa. Afferma, invero, l'appellante che nella normativa di riferimento, nello specifico nel DM 8.7.1992, si prevede che “le spese di assicurazione vadano incluse nel calcolo del TAEG esclusivamente “se imposte dal creditore””, mentre, nel caso di specie, erano espressamente rimesse al mutuatario tanto la scelta di aderire o meno all'opzione di copertura assicurativa quanto, in caso di adesione, la scelta della tipologia assicurativa da sottoscrivere. In virtù di ciò, contesta il rilievo del Tribunale Parte_1 secondo cui l'Istituto di credito non avrebbe proposto forme contrattuali alternative non comprendenti l'assicurazione. Di conseguenza, secondo la parte, riconoscendo la non obbligatorietà della polizza, il relativo onere non dovrebbe rientrare nel calcolo del TAEG, rendendo quest'ultimo “conforme al dato contrattuale”.
2. In subordine: sulla errata sentenza nella parte in cui dichiara la nullità del contratto in ragione dell'errore sul TAEG, così applicando la sanzione ex art. 117 TUB In subordine, anche qualora si ritenesse errato il calcolo del TAEG, la parte lamenta l'erroneità della decisione di primo grado laddove “afferma che dall'erronea indicazione del TAEG […] debba derivare la nullità del contratto”. Sostiene, viceversa, l'appellante che l'indicazione erronea del TAEG non determina invero alcuna nullità ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB ovvero dell'art. 1284 c.c., bensì un'irregolarità riconducibile all'art. 125 bis TUB, “il quale è stato tuttavia emanato posteriormente alla conclusione del contratto”, senza prevedere effetti per i contratti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.
§ 5. — L'appello è infondato. Il primo motivo non dimostra l'erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado laddove ha ritenuto il carattere obbligatorio della polizza assicurativa sulla base dei seguenti indici:
5 - la polizza assicurativa sottoscritta contemporaneamente al contratto di finanziamento;
- la polizza assicurativa risulta all'interno del documento contrattuale di finanziamento stipulato dall'appellata nella sezione delle condizioni economiche e indica come beneficiario la banca;
-non risultano proposte all'appellata condizioni di finanziamento alternative, non contenenti l'assicurazione in esame. In proposito, risulta dalla stessa prospettazione dell'appellante che l'unica scelta lasciata al contraente era relativa a tre tipi di polizze, A, B, e C, aventi ad oggetto eventi diversi, ma tutti riconducibili all'impossibilità di svolgimento dell'attività lavorativa (art. 11 condizioni generali di contratto). Non rileva, pertanto, la circostanza che l'assicurazione sia definita come facoltativa nel testo contrattuale predisposto dall'istituto di credito, ma rileva invece la circostanza che sia stata in concreto offerta alla cliente di beneficiare del finanziamento senza la stipula dell'assicurazione “facoltativa”, dimostrazione che non si evince dal testo contrattuale e che è mancata sia in primo grado che in appello. Il secondo motivo è parimenti da disattendere: l'art. 124 T.U.B. nel testo originario prima della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 prevedeva che: “
5. Nei casi di assenza o nullita' delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”. Il giudice ha ritenuto fondato il calcolo degli interessi illegittimamente percepiti dalla banca sulla base della CTU eseguita in sede di ATP, nella quale l'ausiliare ha calcolato gli interessi dovuti applicando il medesimo criterio di cui al richiamato art. 124, 5 capoverso TUB nel testo previgente, anche se riferiti all'art. 117 6 e 7 comma TUB. Sul punto, l'appellante si è limitato a lamentare l'inapplicabilità dell'art. 117 6 e 7 comma TUB, deducendo che sul punto era intervenuto, ma successivamente al contratto in questione, stipulato nel 2008, l'art. 125 bis del TUB, a seguito del D.lgs n. 141/10. Tuttavia l'appellante nulla ha dedotto in relazione all'art. 124 TUB nella formulazione previgente, laddove prevedeva, nell'oggetto del contratto di credito al consumo, l'indicazione del TAEG, il quale, a norma del DECRETO 8 luglio 1992 del
6 Ministero del Tesoro, prevedeva all'art. 2 che il TAEG dovesse comprendere: “ d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del consumatore”. L'indicazione del TAEG non comprendente il costo dell'assicurazione condizionante la concessione del credito e, dunque, in contrasto con il citato D.M. 8 luglio 1992 integra indubbiamente l'invalidità dello stesso, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 5 del richiamato art. 124 TUB.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 30.06.2025. Il presidente Il consigliere rel.
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