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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2088/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2088/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARATTI CINZIA Parte_1 C.F._1
ANGELA
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CURINGA CP_1 C.F._2
MA RO e avv. CODRINO ANDREA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno insistito nell'accoglimento delle istanze istruttorie (da intendersi qui ritrascritte) e precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Accertato che sussistono i presupposti di legge, di cui all'art. 3 n.2, lettera B) L. n.898/70, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri Pt_1 ed nel Comune di Gerace (RC) il 11.08.2007, trascritto nel registro
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Gerace (RC) in data 14.08.2007 al n. 64 Parte II
Serie A Ufficio 1, ordinando le conseguenti annotazioni e trascrizioni di Legge, alle seguenti
CONDIZIONI
a) Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e al padre Sig. Per_1 Per_2 Pt_1 per le ragioni che saranno illustrate in comparsa conclusionale;
in ogni caso con
[...] collocamento preferenziale presso lo stesso, ove tutt'ora sono collocati e vivono stabilmente;
b) Nulla provvedere sull'assegnazione della casa familiare (ubicata in BU IZ) perché non più abitata, essendosi il nucleo trasferito stabilmente a VA;
c) Articolare i diritti di visita materni in conformità alle abitudini invalse, ossia, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli durante il periodo estivo quando il nucleo si reca in
Calabria per le vacanze, con modalità e previi accordi di volta in volta fra i genitori e tenuto conto delle esigenze della prole.
d) Disporre che l'Assegno Unico Universale continui ad essere percepito al 100% dal Sig.
in quanto pieno collocatario della prole ed unico a provvedere in via diretta alle Pt_1 esigenze della stessa ed attesa le eccezionali distanza geografica ed inadempienze materne.
e) Disporre, a carico della Sig.ra vista la sua reticenza (manifesto intento CP_1 celante la sua reale capacità di reddito ) nelle produzioni documentali reddituali e patrimoniali disposti dall' l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario dei figli CP_2
e (considerate anche le maggiori esigenze connesse alla crescita dei Per_1 Per_2 ragazzi e la totale assenza della madre) nella misura di almeno € 300,00 = mensili (€
150,00 per ciascun figlio), o la diversa somma di giustizia, annualmente rivalutabili come per Legge e con decorrenza dalla domanda giudiziale, da corrispondere al Sig. Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di sua
[...] titolarità, le cui coordinate sono già note alla Sig.ra CP_1
f) Disporre che la Sig.ra corrisponda al Sig. la ulteriore somma CP_1 Pt_1 mensile di € 50,00 a titolo di forfettizzazione anticipata del 50% delle spese pagina 2 di 17 straordinarie, come identificate dal Protocollo in uso e necessarie per la prole, salvo conguaglio alla fine di ogni anno solare. E tanto, perché la stessa, nonostante i solleciti, permane inadempiente al concorso nelle medesime spese extra assegno.
g) Rinnovare ammonimento alla Sig.ra ex art. 473bis.39 cpc al rispetto degli CP_1 obblighi di mantenimento della prole, ivi compresi gli arretrati ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso. Ci si rimette all'Autorità
Giudicante per la determinazione del contenuto dell'ammonimento, in virtù dei poteri di ufficio.
2) In ogni caso: dichiarare inammissibili le avverse domande riconvenzionali perché tardive e comunque respingere e rigettare ogni avversa e contraria domanda ed istanza siccome infondata in fatto e in diritto.
3) Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte resistente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1) Rigettare il proposto ricorso in quanto destituito di ogni fondamento;
2) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri ed Parte_1 nel Comune di Gerace (RC) il 11.08.2007, trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Gerace (RC) in data 14.08.2007 al n. 64 Parte II Serie A Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
a) “I figli minori, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
i genitori si impegneranno a crescere ed educare
i figli con equilibrio affinché ambedue possano provare analogo sentimento e stima nei confronti di entrambi;
si impegneranno, altresì, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e a rassicurare i figli del loro affetto e della presenza di entrambi, impegnandosi a comunicare tra di loro in modo cooperativo, scambiandosi informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti i minori;
b) Entrambi i genitori potranno esercitare la propria responsabilità genitoriale separatamente e limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione laddove per quelle di straordinaria amministrazione sarà necessario il consenso di entrambi;
l'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo in considerazione i bisogni e le inclinazioni naturali oltre che le aspirazioni dei figli;
pagina 3 di 17 c) I minori saranno collocati con la madre presso il luogo di residenza dei minori, previa assegnazione della casa familiare con spese a carico del Sig. laddove quest'ultimo potrà tenerli Parte_1 presso di sé nei pomeriggi dei giorni infrasettimanali di lunedì, mercoledì e venerdì;
d) I minori, comunque, trascorreranno un week end con il padre ed uno con la madre a partire dal sabato ore 9:00 sino alla domenica sera dopo cena, ore 20:30/21:00 (eventualmente anche dal venerdì sera in orario pomeridiano e compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici dei figli);
e) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli la vigilia di Natale e la madre il giorno di
Natale, viceversa l'anno successivo, la madre terrà con sé i bambini la vigilia di capodanno ed il padre il giorno di Capodanno, viceversa l'anno successivo;
durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno, comunque, una settimana presso il domicilio materno ed una presso quello paterno da concordare previamente entro il 15 dicembre di ogni anno;
f) Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di
Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo;
g) Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno; per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori i genitori festeggeranno congiuntamente con i rispettivi figli la ricorrenza, salvo accordo diverso;
h) Il diritto di visita e/o di permanenza di e presso il padre e/o la madre sarà sempre Per_1 Per_2 subordinato agli interessi preminenti sia morali che materiali dei figli e pianificato da entrambi i genitori nella giusta considerazione delle rispettive capacità auto determinative dei figli stessi;
i) I genitori sono liberi di concordare eventuali spostamenti con i minori previa comunicazione reciproca tra padre e madre lasciando sempre priorità all'interesse e benessere dei figli;
j) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra €400,00 per ciascun figlio a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento degli stessi, per un totale di € 800,00, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Ogni genitore provvederà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per entrambi i figli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, ecc.”.
3) Disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente dalla Sig.ra
[...]
CP_1
4) Disporre che il Sig. versi, ripristinando lo status quo ante, € 200,00 sul libretto Parte_1 postale intestato al figlio minore n. 0005028361; Per_1
pagina 4 di 17
In accoglimento della domanda riconvenzionale:
5) Disporre il versamento dell'assegno divorzile nella misura di € 700,00 a favore della Sig.ra
[...] fintanto che la stessa non reperirà un lavoro nonché € 500,00 laddove troverà CP_1 un'occupazione;
6) Disporre la restituzione in capo al Sig. degli arretrati a favore della Sig.ra Parte_1 [...]
nella misura del 50%, a titolo di assegno unico universale per entrambi i figli minori, CP_1 ovvero da marzo 2022 ad aprile 2023 nella misura di € 4.208,50 o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
7) Disporre la restituzione a favore della Sig.ra di quanto versato a titolo di CP_1 mantenimento dei figli in relazione alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 come da somme precettate e liquidate in sede di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di BU IZ (cfr. docc. nn. 7-21-22-23 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) nonché €
486,52, ovvero il 50% dell'importo totale sostenuto in via esclusiva dall'odierna resistente pari ad €
973,05 per spese straordinarie a favore dei minori e per come emerso e provato nel Per_1 Per_2 presente giudizio (cfr. docc. allegati all'istanza del 18.11.2024)….
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in data 11.08.2007.
Dall'unione matrimoniale nascevano l'8.12.2008, e il 20.09.2011. Persona_3 Persona_4
Il Tribunale di BU IZ, previa domanda congiunta, con provvedimento del 30.12.2021 omologava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I figli e rimangono affidati congiuntamente ai genitori e collocati prevalentemente Per_1 Per_2 presso l'abitazione paterna.
3) La casa familiare, rappresentata dall'unità abitativa di BU IZ (VA) – Via Venegoni n. 4, di proprietà del Sig. e condotta in locazione a mezzo rituale contratto di locazione CP_3 intestato al Sig. (DOC. 6), viene assegnata a quest'ultimo, che la abiterà con la Parte_1 prole.
4) La Sig.ra invero, trasferirà il proprio domicilio in Locri (RC) alla Via Marconi CP_1
n. 134. pagina 5 di 17 5) Tenuto conto della distanza geografica, i coniugi si impegnano reciprocamente a cooperare fra di loro al fine di agevolare le visite materne durante i periodi in cui la stessa potrà recarsi in
Lombardia ovvero, viceversa, quando il Sig. si recherà in Calabria. I coniugi si Pt_1 comunicheranno reciprocamente con congruo anticipo il rispettivo arrivo nella regione di residenza, in modo da previamente concordare i tempi e le modalità delle visite materne stesse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
6) Laddove le circostanze lo renderanno concretamente possibile, la Sig.ra potrà CP_1 vedere e tenere i figli con sé previo accordo con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena;
nonché due pomeriggi infrasettimanali da concordare di volta in volta con il padre in relazione alle esigenze dei figli.
7) Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi. I periodi saranno da concordare e comunicare all'altro genitore, di regola, entro il 30.05 di ogni anno.
8) Durante le vacanze natalizie e staranno con l'un genitore dalle ore 09.00 del 23 Per_1 Per_2 dicembre alle ore 09.00 del 31 dicembre (primo periodo) e con l'altro genitore dalle ore 09.00 del
31 dicembre sino alla mattina del 07 gennaio (secondo periodo). Per l'anno 2021, la madre potrà vedere e tenere i figli con sé nel primo periodo, mentre il padre nel secondo periodo. Per gli anni successivi si seguirà il criterio dell'alternanza dei periodi fra i genitori.
9) Le vacanze scolastiche invernali, pasquali e di altro genere saranno equamente suddivise tra
i genitori previo accordo fra gli stessi, con l'alternanza annuale dei giorni festivi.
10) Eventuali modifiche al calendario delle visite paterne potranno essere concordate di volta in volta dai genitori, in relazione alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della prole e degli impegni lavorativi dei ricorrenti, nonché della distanza geografica.
11) La Sig.ra attualmente disoccupata, concorrerà nel mantenimento ordinario CP_1 dei figli e nella misura di € 150,00 = mensili (€ 75,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 annualmente rivalutabili come per Legge, da corrispondere al Sig. entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di sua titolarità, le cui coordinate saranno comunicate alla Sig.ra Tale obbligazione periodica di mantenimento CP_1 decorrerà dal deposito del presente ricorso.
12) I coniugi concordano sin da ora che, ove la Sig.ra dovesse reperire CP_1 un'attività lavorativa ovvero avere accesso al reddito di cittadinanza o altro equipollente strumento di sostegno del reddito, il periodico ordinario di mantenimento della prole sarà elevato ad € 200,00 pagina 6 di 17 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio). Tale aumento sarà automatico e decorrerà dal mese di reperimento dell'occupazione o dell'accesso al reddito di cittadinanza, senza necessità di revisione delle condizioni di separazione. La Sig.ra si impegna, pertanto, a CP_1 comunicare immediatamente al Sig. il reperimento di una nuova occupazione Parte_1 lavorativa ovvero l'accesso a strumenti di sostegno del reddito (quali il reddito di cittadinanza).
Rimane inteso che, stante l'automaticità dell'aumento del periodico mensile qui previsto dalle parti, la Sig.ra
[...]
in caso di ritardo nella comunicazione dell'accesso ad una nuova fonte di reddito, CP_1 saranno dovuti al Sig. gli arretrati dal giorno della debenza. Parte_1
13) Quanto alle spese straordinarie, i coniugi convengono che le stesse verranno ripartite in pari misura fra loro ed identificate, documentate, rimborsate e, ove necessario, previamente concordate, in conformità ai criteri dettati dalle linee guida in materia di spese extra assegno di mantenimento del 29.11.2017 elaborate dal CNF e, nel silenzio, dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano;
protocolli che si allegano al presente ricorso, costituendone parte integrante e sostanziale e che
i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare (DOCC. 7 – 8).
14) I Sigg.ri e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno Pt_1 CP_1 dall'altra a titolo di personale mantenimento.
15) La Sig.ra provvederà a ritirare i propri beni personali dall'abitazione familiare CP_1 entro il 15 gennaio 2022 e provvederà in pari data a riconsegnare al Sig. le chiavi di Pt_1 accesso alla medesima unità abitativa.
16) I coniugi dichiarano di non possedere, allo stato, beni di comune proprietà.
17) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori e Per_1 Per_2
18) I ricorrenti dichiarano di nulla più avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa avente fondamento diretto, indiretto o anche solo occasione nel matrimonio contratto.
19) Le spese del presente giudizio si intendono compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF”.
Con ricorso depositato il 5.5.2023 il ricorrente proponeva domanda divorzile e chiedeva l'affido esclusivo dei minori con prevalente collocamento presso di sè e la previsione di un assegno di € 200 a figlio a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo l'affido condiviso, il pagina 7 di 17 collocamento dei figli presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, il versamento di un assegno divorzile pari ad € 500 e un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 400 per minore, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Formulava, poi, una serie di domande restitutorie (“4) Disporre che il Sig. versi, Parte_1 ripristinando lo status quo ante, € 200,00 sul libretto postale intestato al figlio minore n. Per_1
0005028361; 6) Disporre la restituzione in capo al Sig. degli arretrati a favore della Parte_1
Sig.ra nella misura del 50%, a titolo di assegno unico universale per entrambi i figli CP_1 minori, ovvero da marzo 2022 ad aprile 2023 nella misura di € 4.208,50 o nella diversa misura che emergerà in corso di causa;
7) Disporre la restituzione a favore della Sig.ra di CP_1 quanto versato a titolo di mantenimento dei figli in relazione alle mensilità di dicembre 2021, gennaio
2022 e febbraio 2022 come da somme precettate e liquidate in sede di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di BU IZ”) la cui inammissibilità, per difetto di connessione qualificata, veniva rilevata d'ufficio alla prima udienza dal GD.
Inoltre, il GD attribuiva al padre l'affido esclusivo limitatamente alla formalizzazione nei confronti di terzi delle decisioni afferenti alla vita scolastica dei minori (quali la partecipazione ad un'uscita, ad un'attività o ad una gita), fermo restando l'obbligo del padre di mettere al corrente anche la resistente e di acquisire il suo consenso, ed al trasferimento scolastico dei figli a VA ed alla richiesta di sostegno per a decorrere dalla successiva annualità scolastica e gli attribuiva l'AUU, Per_2 confermando, per il resto, le condizioni di separazione.
Il 27.3.2024 il GD procedeva all'ascolto dei minori.
Con sentenza n. 850 del 2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo per gli approfondimenti relativi ai minori.
Con ordinanza del 22.11.2024 la madre veniva ammonita a non autoridurre il contributo per i minori.
Il 3.12.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Pregiudizialmente si osserva che parte resistente depositava tardivamente la comparsa conclusionale e, cioè, l'1.11.2025 anziché il 31.10.2025. Gli altri termini ex art. 473bis.28 c.p.c. risultano rispettati.
Inoltre, deve essere ribadita l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate dalla resistente per difetto di connessione qualificata.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande formulate dalle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Affidamento, collocamento e regolamentazione rapporti genitori/figli.
pagina 8 di 17 Devono, in primo luogo, essere confermati l'affido condiviso dei minori (fatto salvo l'affido esclusivo al padre limitatamente alla formalizzazione nei confronti di terzi delle decisioni afferenti alla vita scolastica dei minori - quali la partecipazione ad un'uscita, ad un'attività o ad una gita-, fermo restando l'obbligo del padre di mettere al corrente anche la resistente e di acquisire il suo consenso) ed il loro prevalente collocamento presso il padre.
Entrambi i minori manifestavano sia al Giudice che ai Servizi Sociali la volontà di essere collocati presso il padre. Nel corso dell'ascolto sia che dichiaravano di volere continuare a vivere Per_1 Per_2 con il padre anche nel caso di trasferimento della madre dalla Calabria.
Considerato che ha diciassette anni e quattordici, la loro volontà non può essere Per_1 Per_2 ignorata. Peraltro, nel caso di specie non vi sono nemmeno i presupposti per ritenere preferibile il loro collocamento presso la madre.
Indubbiamente, vi sono alcuni elementi che destano preoccupazione. In particolare, faceva Per_2 parecchie assenze da scuola nell'anno scolastico 2024/2025 e ha già fatto numerose assenze nell'anno
2025/2026.
, nel 2024/2025 di fatto non frequentava la scuola e, infatti, perdeva l'anno. Per_1
Tali elementi sono sintomatici di una fatica del padre nella gestione dei minori. Il infatti, Pt_1 lavora a tempo pieno e non ha familiari ai quali appoggiarsi a VA.
Al contempo, però, non si può ritenere che il collocamento presso la madre modificherebbe la situazione.
Nel periodo in cui il padre era assente per un corso e la madre si occupava dei minori, pernottando temporaneamente presso la casa paterna, infatti, i minori rimanevano comunque assenti da scuola (dal 6 al 18 ottobre 2024).
Inoltre, la situazione appare migliorata rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2024/2025.
I SS di VA il 26.2.2025 riferivano:
veniva, poi, promossa. Per_2
Quanto a , questi risulta avere iniziato presso una nuova scuola l'anno scolastico e stare Per_1 frequentando (si veda la relazione depositata dai SS di VA il 16.10.2025).
pagina 9 di 17 Inoltre i SS di VA, nelle relazioni depositate il 26.2.2025 ed il 16.10.2025, evidenziavano che il si dimostrava partecipe e collaborativo, attento alle esigenze dei Pt_1 minori:
Il poi, in autonomia si attivava affinchè venisse preso in carico dall'NPI di VA. Ad Pt_1 Per_1 oggi il minore è seguito dalla Neuropsichiatra infantile dott.ssa . Per_5
In detto contesto, la soluzione maggiormente corrispondente all'interesse dei minori sarebbe continuare ad essere collocati presso il padre ed avere, al contempo, vicino a sé la madre.
Non essendo, però, tale soluzione praticabile per ragioni economiche (si veda il paragrafo di cui a seguito), considerata la ferma volontà dei minori a continuare a vivere con il padre, l'età di e Per_1
l'impegno che il sta profondendo per soddisfare le esigenze dei minori, non può che Per_2 Pt_1 essere confermato il collocamento di questi ultimi presso il padre.
Al contempo, considerate le problematiche sopra evidenziate, è necessario mantenere il monitoraggio dei SS di VA (in particolare, dovranno verificare la regolare frequenza scolastica dei minori), confermando l'avvio e la prosecuzione dell'intervento educativo presso la casa paterna già disposto il
21.3.2025.
Si dispone, inoltre, l'apertura della vigilanza.
Quanto all'affido, si conferma l'affido condiviso, come chiesto dalla resistente.
Le ragioni allegate dal padre, infatti, non sono sufficienti per disporre l'affido esclusivo.
Nel dettaglio:
- la relazione depositata dai SS di Locri il 25.8.2025 individua alcune criticità nella madre:
pagina 10 di 17 pagina 11 di 17 -
Tali criticità, però, non sono così gravi da imporre una limitazione della responsabilità genitoriale della madre, non avendo i SS ravvisato un'incapacità genitoriale, come invece sostenuto da ricorrente. Peraltro è necessario osservare che i SS evidenziavano una mancanza di
“vicendevole” supporto genitoriale, condizione non riconducibile alla sola madre, ma anche al padre;
- la domanda di affido esclusivo risulta poco coerente con il fatto che il padre, nei mesi estivi, da luglio ad agosto, affidi i minori alla madre. Peraltro, i SS di Locri nell'estate 2025 incontravano i minori nel periodo da questi trascorso con la madre a Locri e, pur confermando la centralità della figura paterna, li trovavano sereni e non ravvisavano criticità nel rapporto con la madre;
- la resistente non è sempre stata regolare con i pagamenti. Non si può, però, ignorare la sua difficile situazione economica. In altre parole, l'inadempimento o il tardivo adempimento della non è assimilabile a quello del genitore che, sistematicamente e per disinteresse, CP_1 ometta completamente il versamento dell'assegno per i figli;
pagina 12 di 17 - con l'unica eccezione del mancato consenso della madre al trasferimento dei minori da BU
IZ a VA, non venivano rappresentate altre ipotesi in cui la madre non avesse dato il consenso o avesse impedito l'adozione di una decisione funzionale all'interesse dei minori.
Peraltro, in relazione al trasferimento si osserva che la madre rappresentava il timore che i figli perdessero il legame con gli amici e di non essere stata coinvolta dal padre nella decisione. Il trasferimento veniva autorizzato dal precedente GD, in quanto funzionale all'interesse dei minori. E', però, grave che la decisione non fosse stata preventivamente discussa fra i genitori.
Il dissenso della madre in detta occasione, quindi, non comporta di per sé l'affido esclusivo al padre. In detta occasione, entrambi i genitori manifestavano criticità. Il trasferimento dei minori da BU IZ a VA doveva, infatti, essere necessariamente discusso dai genitori prima dell'assunzione di ogni determinazione;
- per il resto, si condividono le valutazioni espresse dal GD con ordinanza del 14.9.2023: “le ragioni addotte a fondamento della domanda di affido esclusivo attengono ad aspetti afferenti alle condotte della Sig.ra nel corso della convivenza, che metterebbero in Parte_2 dubbio le sue capacità genitoriali, nonché al fatto che si sia trasferita a Locri anziché rimanere sul territorio per seguire i minori.
Entrambe le considerazioni non appaiono significative posto che attengono ad aspetti pregressi alla separazione consensuale che il ricorrente non ha ritenuto ostative all'adozione dell'affido condiviso.
La madre dispone di risorse economiche limitate, che dunque ne condizionano la capacità di spesa rispetto ai viaggi per stare con i figli, ma mantiene una costante comunicazione con i figli, di cui si occupa per un periodo prolungato nel periodo estivo posto che, come ha riferito il padre, i figli trascorrono l'estate in Calabria dividendosi tra i nonni paterni e quelli materni.
Non si ravvisano dunque i presupposti per mutare il regime di affido”.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la domanda paterna di affido esclusivo non possa essere accolta in quanto risponderebbe solo all'esigenza paterna di non doversi confrontare con la madre, non anche all'interesse dei minori.
Si conferma l'affido esclusivo al padre solo nell'ambito già indicato, in quanto la distanza fra i genitori potrebbe complicare l'adozione di determinate decisioni in ambito scolastico, quali la partecipazione ad un'uscita, ad un'attività o ad una gita tenuto conto dei tempi della richiesta, che possono essere ravvicinati. Rimane fermo l'obbligo del padre di mettere al corrente anche la resistente e di acquisire il suo consenso.
pagina 13 di 17 Quanto alla frequentazione madre/figli, si dispone che la resistente possa stare con i minori nei mesi di luglio e agosto (fatto salvo il diritto anche del ricorrente di trascorrere due settimane di vacanza con i minori, che dovranno essere comunicate entro il 30 aprile).
Inoltre, la madre potrà stare con i minori una settimana nel periodo delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio).
Inoltre, la madre potrà stare con i minori ogni volta che andrà a VA, previo preavviso al padre di almeno una settimana.
2) Mantenimento dei figli e assegno divorzile.
Ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile debba essere respinta e che debba essere posto a carico della madre, dal deposito del ricorso, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 225, di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi (le spese dovranno comunque essere concordate secondo il Protocollo della Corte
d'Appello di Milano).
Inoltre, attesa la differenza dei redditi, le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, dovranno essere sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre del 30%.
L'AUU dovrà essere percepito dal padre, quale collocatario (Cass. n. 4672/2025).
Si precisa che il contributo è dovuto anche per i mesi durante i quali i minori staranno con la madre, in quanto il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento
(Cass. n. 18869/2014).
Le condizioni economiche delle parti che hanno condotto alle determinazioni sopra indicate sono le seguenti: il militare Nato, percepisce uno stipendio netto, ricalcolato su dodici mensilità, di € Pt_1
2.100/2.200, oltre ad € 467 di assegno unico. La CU2025 riporta un reddito imponibile (quindi al lordo delle imposte) di € 32.620, la CU2024 di € 32.464,48, la CU2023 di € 34.459,37 (doc. 41, 42, 43). Tali dati trovano conferma nei 730 (doc. 44, 45, 46).
Non risulta titolare di immobili.
Il ricorrente sostiene un canone di € 296,00 e paga € 220 di spese condominiali (doc. 35 e 36). pagina 14 di 17 Ha, inoltre, finanziamenti con GO per € 639,00 mensili (€ 320,00 + € 319,00 che risultano dalle buste paga, con scadenza nel 2031). Vi è, poi, un finanziamento con Marathon per € 214 (doc.46 e 47).
La resistente, invece, risulta disoccupata e percepisce un assegno di € 500 al mese a titolo di sostegno al reddito.
Nel 2024 il reddito imponibile era di € 5.996 (doc. 76) e nel 2023 di € 3.703 (doc. 75).
Dagli e/c risultano nel 2024 entrate per € 6.860 (doc. 67)
Non risulta titolare di immobili (si vedano le dichiarazioni dei redditi).
Negli atti conclusivi, asserisce di continuare a vivere presso i suoi genitori a Locri pur avendo la residenza in un diverso immobile, per il quale produceva un contratto di comodato privo, però, di data e registrazione.
Ai SS riferiva di vivere in un appartamento autonomo (relazione depositata ad agosto 2025):
Non sostiene spese per mutuo/canoni di locazione/finanziamenti.
La documentazione economica prodotta è parziale. Il doc. 77, che dovrebbe riportare i movimenti da gennaio 2025 a luglio 2025, non riporta movimenti antecedenti al 29 aprile 2025.
Eppure, dagli e/c paterni risultano ad aprile 2025 svariati pagamenti da parte della madre per complessivi € 944,81 che non trovano corrispondenza con la movimentazione materna (doc. 47 del ricorrente e 77 della resistente). I pagamenti paiono effettuati con una carta prepagata o in tabaccheria, ma non è comunque chiara la provenienza delle somme versate, non essendoci uscite dall'e/c Postepay.
Dagli e/c 2024 risulta, poi, un saldo al 31.12.2024 di € 4.739,93 e una giacenza media di € 3.732,91
(doc. 67).
In altre parole, non è ben chiaro come la con i redditi dichiarati, riesca a mantenersi ed CP_1 avere delle giacenze.
In detto contesto, considerato altresì che la risulta avere capacità lavorativa ed essere ancora CP_1 giovane (nasceva nel 1981), è necessario che la resistente si attivi e reperisca un impiego che le consenta non solo di mantenersi ma anche di contribuire maggiormente alle necessità dei minori.:
“occorre osservare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli.
pagina 15 di 17
Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale "il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato", sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. n. 12283/2024).
Non può, invece, essere riconosciuto un assegno divorzile, atteso che il con il reddito Pt_1 sopraindicato deve mantenere non solo se stesso, ma anche i minori e non può farsi carico anche dell'ex coniuge senza pregiudicare i figli.
A ciò si aggiunga che la stessa resistente riferiva di essere già priva di occupazione nel momento in cui si sposava e seguiva il marito in Lombardia. Inoltre, dal 2021 i figli sono collocati presso il padre.
La quindi, non risulta avere perso occasioni lavorative per occuparsi dei minori. CP_1
3) Spese di lite e domanda ex art. 473bis.39 c.p.c.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate (la resistente era soccombente sulla domanda relativa al collocamento e all'assegno divorzile, il ricorrente sulla domanda relativa all'affido). Deve, inoltre, essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla richiesta del ricorrente ex art. 473bis.39 c.p.c., si conferma l'ammonimento della resistente a non procedere ad unilaterali autoriduzioni del contributo fisso dovuto per i minori. Non si ritiene di adottare ulteriori provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.
considerato che
la situazione economica della resistente, sebbene non esposta in modo del tutto trasparente, indubbiamente non è florida. Pertanto,
l'inadempimento non risulta doloso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rileva l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate dalla resistente;
2) dispone l'affido esclusivo dei minori al padre limitatamente alla formalizzazione nei confronti di terzi delle decisioni afferenti alla vita scolastica dei minori - quali la partecipazione ad un'uscita, ad un'attività o ad una gita-, fermo restando l'obbligo del padre di mettere al corrente anche la resistente e di acquisire il suo consenso Per il resto, affida i minori ad entrambi i genitori;
pagina 16 di 17 3) colloca i minori presso il padre e dispone che e possano vedere la madre come Per_1 Per_2 in parte motiva;
4) invita la madre a svolgere il percorso suggerito dai SS di Locri ed entrambe le parti ad intraprendere una mediazione familiare;
5) dispone che i SS di VA mantengano il monitoraggio sui minori e proseguano con l'intervento domiciliare;
6) dispone che, dal deposito del ricorso, il padre percepisca l'AUU relativo ai minori;
7) dispone che la resistente, dal deposito del ricorso, versi in favore del ricorrente un assegno mensile pari a complessivi € 225,00 (di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi), oltre rivalutazione annuale, per il mantenimento dei minori.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il 10 di ogni mese;
8) pone le spese straordinarie, regolate come da protocollo della Corte di Appello di Milano, a carico del padre nella misura del 70% e della madre del 30%;
9) ammonisce la resistente a non procedere ad unilaterali autoriduzioni del contributo fisso dovuto per i minori;
10) rigetta le ulteriori domande;
11) compensa le spese di lite fra le parti;
12) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore dei minori e Per_1 Persona_4 residenti a [...];
13) dispone che i SS del Comune di VA relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31.5.2026) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di VA nonchè al GT del Tribunale di VA per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
BU IZ, camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2088/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARATTI CINZIA Parte_1 C.F._1
ANGELA
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CURINGA CP_1 C.F._2
MA RO e avv. CODRINO ANDREA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno insistito nell'accoglimento delle istanze istruttorie (da intendersi qui ritrascritte) e precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Accertato che sussistono i presupposti di legge, di cui all'art. 3 n.2, lettera B) L. n.898/70, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri Pt_1 ed nel Comune di Gerace (RC) il 11.08.2007, trascritto nel registro
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Gerace (RC) in data 14.08.2007 al n. 64 Parte II
Serie A Ufficio 1, ordinando le conseguenti annotazioni e trascrizioni di Legge, alle seguenti
CONDIZIONI
a) Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e al padre Sig. Per_1 Per_2 Pt_1 per le ragioni che saranno illustrate in comparsa conclusionale;
in ogni caso con
[...] collocamento preferenziale presso lo stesso, ove tutt'ora sono collocati e vivono stabilmente;
b) Nulla provvedere sull'assegnazione della casa familiare (ubicata in BU IZ) perché non più abitata, essendosi il nucleo trasferito stabilmente a VA;
c) Articolare i diritti di visita materni in conformità alle abitudini invalse, ossia, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli durante il periodo estivo quando il nucleo si reca in
Calabria per le vacanze, con modalità e previi accordi di volta in volta fra i genitori e tenuto conto delle esigenze della prole.
d) Disporre che l'Assegno Unico Universale continui ad essere percepito al 100% dal Sig.
in quanto pieno collocatario della prole ed unico a provvedere in via diretta alle Pt_1 esigenze della stessa ed attesa le eccezionali distanza geografica ed inadempienze materne.
e) Disporre, a carico della Sig.ra vista la sua reticenza (manifesto intento CP_1 celante la sua reale capacità di reddito ) nelle produzioni documentali reddituali e patrimoniali disposti dall' l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario dei figli CP_2
e (considerate anche le maggiori esigenze connesse alla crescita dei Per_1 Per_2 ragazzi e la totale assenza della madre) nella misura di almeno € 300,00 = mensili (€
150,00 per ciascun figlio), o la diversa somma di giustizia, annualmente rivalutabili come per Legge e con decorrenza dalla domanda giudiziale, da corrispondere al Sig. Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di sua
[...] titolarità, le cui coordinate sono già note alla Sig.ra CP_1
f) Disporre che la Sig.ra corrisponda al Sig. la ulteriore somma CP_1 Pt_1 mensile di € 50,00 a titolo di forfettizzazione anticipata del 50% delle spese pagina 2 di 17 straordinarie, come identificate dal Protocollo in uso e necessarie per la prole, salvo conguaglio alla fine di ogni anno solare. E tanto, perché la stessa, nonostante i solleciti, permane inadempiente al concorso nelle medesime spese extra assegno.
g) Rinnovare ammonimento alla Sig.ra ex art. 473bis.39 cpc al rispetto degli CP_1 obblighi di mantenimento della prole, ivi compresi gli arretrati ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso. Ci si rimette all'Autorità
Giudicante per la determinazione del contenuto dell'ammonimento, in virtù dei poteri di ufficio.
2) In ogni caso: dichiarare inammissibili le avverse domande riconvenzionali perché tardive e comunque respingere e rigettare ogni avversa e contraria domanda ed istanza siccome infondata in fatto e in diritto.
3) Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte resistente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1) Rigettare il proposto ricorso in quanto destituito di ogni fondamento;
2) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri ed Parte_1 nel Comune di Gerace (RC) il 11.08.2007, trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Gerace (RC) in data 14.08.2007 al n. 64 Parte II Serie A Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
a) “I figli minori, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
i genitori si impegneranno a crescere ed educare
i figli con equilibrio affinché ambedue possano provare analogo sentimento e stima nei confronti di entrambi;
si impegneranno, altresì, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e a rassicurare i figli del loro affetto e della presenza di entrambi, impegnandosi a comunicare tra di loro in modo cooperativo, scambiandosi informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti i minori;
b) Entrambi i genitori potranno esercitare la propria responsabilità genitoriale separatamente e limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione laddove per quelle di straordinaria amministrazione sarà necessario il consenso di entrambi;
l'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo in considerazione i bisogni e le inclinazioni naturali oltre che le aspirazioni dei figli;
pagina 3 di 17 c) I minori saranno collocati con la madre presso il luogo di residenza dei minori, previa assegnazione della casa familiare con spese a carico del Sig. laddove quest'ultimo potrà tenerli Parte_1 presso di sé nei pomeriggi dei giorni infrasettimanali di lunedì, mercoledì e venerdì;
d) I minori, comunque, trascorreranno un week end con il padre ed uno con la madre a partire dal sabato ore 9:00 sino alla domenica sera dopo cena, ore 20:30/21:00 (eventualmente anche dal venerdì sera in orario pomeridiano e compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici dei figli);
e) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli la vigilia di Natale e la madre il giorno di
Natale, viceversa l'anno successivo, la madre terrà con sé i bambini la vigilia di capodanno ed il padre il giorno di Capodanno, viceversa l'anno successivo;
durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno, comunque, una settimana presso il domicilio materno ed una presso quello paterno da concordare previamente entro il 15 dicembre di ogni anno;
f) Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di
Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo;
g) Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno; per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori i genitori festeggeranno congiuntamente con i rispettivi figli la ricorrenza, salvo accordo diverso;
h) Il diritto di visita e/o di permanenza di e presso il padre e/o la madre sarà sempre Per_1 Per_2 subordinato agli interessi preminenti sia morali che materiali dei figli e pianificato da entrambi i genitori nella giusta considerazione delle rispettive capacità auto determinative dei figli stessi;
i) I genitori sono liberi di concordare eventuali spostamenti con i minori previa comunicazione reciproca tra padre e madre lasciando sempre priorità all'interesse e benessere dei figli;
j) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra €400,00 per ciascun figlio a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento degli stessi, per un totale di € 800,00, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Ogni genitore provvederà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per entrambi i figli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, ecc.”.
3) Disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente dalla Sig.ra
[...]
CP_1
4) Disporre che il Sig. versi, ripristinando lo status quo ante, € 200,00 sul libretto Parte_1 postale intestato al figlio minore n. 0005028361; Per_1
pagina 4 di 17
In accoglimento della domanda riconvenzionale:
5) Disporre il versamento dell'assegno divorzile nella misura di € 700,00 a favore della Sig.ra
[...] fintanto che la stessa non reperirà un lavoro nonché € 500,00 laddove troverà CP_1 un'occupazione;
6) Disporre la restituzione in capo al Sig. degli arretrati a favore della Sig.ra Parte_1 [...]
nella misura del 50%, a titolo di assegno unico universale per entrambi i figli minori, CP_1 ovvero da marzo 2022 ad aprile 2023 nella misura di € 4.208,50 o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
7) Disporre la restituzione a favore della Sig.ra di quanto versato a titolo di CP_1 mantenimento dei figli in relazione alle mensilità di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 come da somme precettate e liquidate in sede di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di BU IZ (cfr. docc. nn. 7-21-22-23 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) nonché €
486,52, ovvero il 50% dell'importo totale sostenuto in via esclusiva dall'odierna resistente pari ad €
973,05 per spese straordinarie a favore dei minori e per come emerso e provato nel Per_1 Per_2 presente giudizio (cfr. docc. allegati all'istanza del 18.11.2024)….
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in data 11.08.2007.
Dall'unione matrimoniale nascevano l'8.12.2008, e il 20.09.2011. Persona_3 Persona_4
Il Tribunale di BU IZ, previa domanda congiunta, con provvedimento del 30.12.2021 omologava la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I figli e rimangono affidati congiuntamente ai genitori e collocati prevalentemente Per_1 Per_2 presso l'abitazione paterna.
3) La casa familiare, rappresentata dall'unità abitativa di BU IZ (VA) – Via Venegoni n. 4, di proprietà del Sig. e condotta in locazione a mezzo rituale contratto di locazione CP_3 intestato al Sig. (DOC. 6), viene assegnata a quest'ultimo, che la abiterà con la Parte_1 prole.
4) La Sig.ra invero, trasferirà il proprio domicilio in Locri (RC) alla Via Marconi CP_1
n. 134. pagina 5 di 17 5) Tenuto conto della distanza geografica, i coniugi si impegnano reciprocamente a cooperare fra di loro al fine di agevolare le visite materne durante i periodi in cui la stessa potrà recarsi in
Lombardia ovvero, viceversa, quando il Sig. si recherà in Calabria. I coniugi si Pt_1 comunicheranno reciprocamente con congruo anticipo il rispettivo arrivo nella regione di residenza, in modo da previamente concordare i tempi e le modalità delle visite materne stesse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
6) Laddove le circostanze lo renderanno concretamente possibile, la Sig.ra potrà CP_1 vedere e tenere i figli con sé previo accordo con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena;
nonché due pomeriggi infrasettimanali da concordare di volta in volta con il padre in relazione alle esigenze dei figli.
7) Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi. I periodi saranno da concordare e comunicare all'altro genitore, di regola, entro il 30.05 di ogni anno.
8) Durante le vacanze natalizie e staranno con l'un genitore dalle ore 09.00 del 23 Per_1 Per_2 dicembre alle ore 09.00 del 31 dicembre (primo periodo) e con l'altro genitore dalle ore 09.00 del
31 dicembre sino alla mattina del 07 gennaio (secondo periodo). Per l'anno 2021, la madre potrà vedere e tenere i figli con sé nel primo periodo, mentre il padre nel secondo periodo. Per gli anni successivi si seguirà il criterio dell'alternanza dei periodi fra i genitori.
9) Le vacanze scolastiche invernali, pasquali e di altro genere saranno equamente suddivise tra
i genitori previo accordo fra gli stessi, con l'alternanza annuale dei giorni festivi.
10) Eventuali modifiche al calendario delle visite paterne potranno essere concordate di volta in volta dai genitori, in relazione alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della prole e degli impegni lavorativi dei ricorrenti, nonché della distanza geografica.
11) La Sig.ra attualmente disoccupata, concorrerà nel mantenimento ordinario CP_1 dei figli e nella misura di € 150,00 = mensili (€ 75,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 annualmente rivalutabili come per Legge, da corrispondere al Sig. entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di sua titolarità, le cui coordinate saranno comunicate alla Sig.ra Tale obbligazione periodica di mantenimento CP_1 decorrerà dal deposito del presente ricorso.
12) I coniugi concordano sin da ora che, ove la Sig.ra dovesse reperire CP_1 un'attività lavorativa ovvero avere accesso al reddito di cittadinanza o altro equipollente strumento di sostegno del reddito, il periodico ordinario di mantenimento della prole sarà elevato ad € 200,00 pagina 6 di 17 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio). Tale aumento sarà automatico e decorrerà dal mese di reperimento dell'occupazione o dell'accesso al reddito di cittadinanza, senza necessità di revisione delle condizioni di separazione. La Sig.ra si impegna, pertanto, a CP_1 comunicare immediatamente al Sig. il reperimento di una nuova occupazione Parte_1 lavorativa ovvero l'accesso a strumenti di sostegno del reddito (quali il reddito di cittadinanza).
Rimane inteso che, stante l'automaticità dell'aumento del periodico mensile qui previsto dalle parti, la Sig.ra
[...]
in caso di ritardo nella comunicazione dell'accesso ad una nuova fonte di reddito, CP_1 saranno dovuti al Sig. gli arretrati dal giorno della debenza. Parte_1
13) Quanto alle spese straordinarie, i coniugi convengono che le stesse verranno ripartite in pari misura fra loro ed identificate, documentate, rimborsate e, ove necessario, previamente concordate, in conformità ai criteri dettati dalle linee guida in materia di spese extra assegno di mantenimento del 29.11.2017 elaborate dal CNF e, nel silenzio, dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano;
protocolli che si allegano al presente ricorso, costituendone parte integrante e sostanziale e che
i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare (DOCC. 7 – 8).
14) I Sigg.ri e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno Pt_1 CP_1 dall'altra a titolo di personale mantenimento.
15) La Sig.ra provvederà a ritirare i propri beni personali dall'abitazione familiare CP_1 entro il 15 gennaio 2022 e provvederà in pari data a riconsegnare al Sig. le chiavi di Pt_1 accesso alla medesima unità abitativa.
16) I coniugi dichiarano di non possedere, allo stato, beni di comune proprietà.
17) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori e Per_1 Per_2
18) I ricorrenti dichiarano di nulla più avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa avente fondamento diretto, indiretto o anche solo occasione nel matrimonio contratto.
19) Le spese del presente giudizio si intendono compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF”.
Con ricorso depositato il 5.5.2023 il ricorrente proponeva domanda divorzile e chiedeva l'affido esclusivo dei minori con prevalente collocamento presso di sè e la previsione di un assegno di € 200 a figlio a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo l'affido condiviso, il pagina 7 di 17 collocamento dei figli presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, il versamento di un assegno divorzile pari ad € 500 e un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 400 per minore, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Formulava, poi, una serie di domande restitutorie (“4) Disporre che il Sig. versi, Parte_1 ripristinando lo status quo ante, € 200,00 sul libretto postale intestato al figlio minore n. Per_1
0005028361; 6) Disporre la restituzione in capo al Sig. degli arretrati a favore della Parte_1
Sig.ra nella misura del 50%, a titolo di assegno unico universale per entrambi i figli CP_1 minori, ovvero da marzo 2022 ad aprile 2023 nella misura di € 4.208,50 o nella diversa misura che emergerà in corso di causa;
7) Disporre la restituzione a favore della Sig.ra di CP_1 quanto versato a titolo di mantenimento dei figli in relazione alle mensilità di dicembre 2021, gennaio
2022 e febbraio 2022 come da somme precettate e liquidate in sede di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di BU IZ”) la cui inammissibilità, per difetto di connessione qualificata, veniva rilevata d'ufficio alla prima udienza dal GD.
Inoltre, il GD attribuiva al padre l'affido esclusivo limitatamente alla formalizzazione nei confronti di terzi delle decisioni afferenti alla vita scolastica dei minori (quali la partecipazione ad un'uscita, ad un'attività o ad una gita), fermo restando l'obbligo del padre di mettere al corrente anche la resistente e di acquisire il suo consenso, ed al trasferimento scolastico dei figli a VA ed alla richiesta di sostegno per a decorrere dalla successiva annualità scolastica e gli attribuiva l'AUU, Per_2 confermando, per il resto, le condizioni di separazione.
Il 27.3.2024 il GD procedeva all'ascolto dei minori.
Con sentenza n. 850 del 2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo per gli approfondimenti relativi ai minori.
Con ordinanza del 22.11.2024 la madre veniva ammonita a non autoridurre il contributo per i minori.
Il 3.12.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Pregiudizialmente si osserva che parte resistente depositava tardivamente la comparsa conclusionale e, cioè, l'1.11.2025 anziché il 31.10.2025. Gli altri termini ex art. 473bis.28 c.p.c. risultano rispettati.
Inoltre, deve essere ribadita l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate dalla resistente per difetto di connessione qualificata.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande formulate dalle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Affidamento, collocamento e regolamentazione rapporti genitori/figli.
pagina 8 di 17 Devono, in primo luogo, essere confermati l'affido condiviso dei minori (fatto salvo l'affido esclusivo al padre limitatamente alla formalizzazione nei confronti di terzi delle decisioni afferenti alla vita scolastica dei minori - quali la partecipazione ad un'uscita, ad un'attività o ad una gita-, fermo restando l'obbligo del padre di mettere al corrente anche la resistente e di acquisire il suo consenso) ed il loro prevalente collocamento presso il padre.
Entrambi i minori manifestavano sia al Giudice che ai Servizi Sociali la volontà di essere collocati presso il padre. Nel corso dell'ascolto sia che dichiaravano di volere continuare a vivere Per_1 Per_2 con il padre anche nel caso di trasferimento della madre dalla Calabria.
Considerato che ha diciassette anni e quattordici, la loro volontà non può essere Per_1 Per_2 ignorata. Peraltro, nel caso di specie non vi sono nemmeno i presupposti per ritenere preferibile il loro collocamento presso la madre.
Indubbiamente, vi sono alcuni elementi che destano preoccupazione. In particolare, faceva Per_2 parecchie assenze da scuola nell'anno scolastico 2024/2025 e ha già fatto numerose assenze nell'anno
2025/2026.
, nel 2024/2025 di fatto non frequentava la scuola e, infatti, perdeva l'anno. Per_1
Tali elementi sono sintomatici di una fatica del padre nella gestione dei minori. Il infatti, Pt_1 lavora a tempo pieno e non ha familiari ai quali appoggiarsi a VA.
Al contempo, però, non si può ritenere che il collocamento presso la madre modificherebbe la situazione.
Nel periodo in cui il padre era assente per un corso e la madre si occupava dei minori, pernottando temporaneamente presso la casa paterna, infatti, i minori rimanevano comunque assenti da scuola (dal 6 al 18 ottobre 2024).
Inoltre, la situazione appare migliorata rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2024/2025.
I SS di VA il 26.2.2025 riferivano:
veniva, poi, promossa. Per_2
Quanto a , questi risulta avere iniziato presso una nuova scuola l'anno scolastico e stare Per_1 frequentando (si veda la relazione depositata dai SS di VA il 16.10.2025).
pagina 9 di 17 Inoltre i SS di VA, nelle relazioni depositate il 26.2.2025 ed il 16.10.2025, evidenziavano che il si dimostrava partecipe e collaborativo, attento alle esigenze dei Pt_1 minori:
Il poi, in autonomia si attivava affinchè venisse preso in carico dall'NPI di VA. Ad Pt_1 Per_1 oggi il minore è seguito dalla Neuropsichiatra infantile dott.ssa . Per_5
In detto contesto, la soluzione maggiormente corrispondente all'interesse dei minori sarebbe continuare ad essere collocati presso il padre ed avere, al contempo, vicino a sé la madre.
Non essendo, però, tale soluzione praticabile per ragioni economiche (si veda il paragrafo di cui a seguito), considerata la ferma volontà dei minori a continuare a vivere con il padre, l'età di e Per_1
l'impegno che il sta profondendo per soddisfare le esigenze dei minori, non può che Per_2 Pt_1 essere confermato il collocamento di questi ultimi presso il padre.
Al contempo, considerate le problematiche sopra evidenziate, è necessario mantenere il monitoraggio dei SS di VA (in particolare, dovranno verificare la regolare frequenza scolastica dei minori), confermando l'avvio e la prosecuzione dell'intervento educativo presso la casa paterna già disposto il
21.3.2025.
Si dispone, inoltre, l'apertura della vigilanza.
Quanto all'affido, si conferma l'affido condiviso, come chiesto dalla resistente.
Le ragioni allegate dal padre, infatti, non sono sufficienti per disporre l'affido esclusivo.
Nel dettaglio:
- la relazione depositata dai SS di Locri il 25.8.2025 individua alcune criticità nella madre:
pagina 10 di 17 pagina 11 di 17 -
Tali criticità, però, non sono così gravi da imporre una limitazione della responsabilità genitoriale della madre, non avendo i SS ravvisato un'incapacità genitoriale, come invece sostenuto da ricorrente. Peraltro è necessario osservare che i SS evidenziavano una mancanza di
“vicendevole” supporto genitoriale, condizione non riconducibile alla sola madre, ma anche al padre;
- la domanda di affido esclusivo risulta poco coerente con il fatto che il padre, nei mesi estivi, da luglio ad agosto, affidi i minori alla madre. Peraltro, i SS di Locri nell'estate 2025 incontravano i minori nel periodo da questi trascorso con la madre a Locri e, pur confermando la centralità della figura paterna, li trovavano sereni e non ravvisavano criticità nel rapporto con la madre;
- la resistente non è sempre stata regolare con i pagamenti. Non si può, però, ignorare la sua difficile situazione economica. In altre parole, l'inadempimento o il tardivo adempimento della non è assimilabile a quello del genitore che, sistematicamente e per disinteresse, CP_1 ometta completamente il versamento dell'assegno per i figli;
pagina 12 di 17 - con l'unica eccezione del mancato consenso della madre al trasferimento dei minori da BU
IZ a VA, non venivano rappresentate altre ipotesi in cui la madre non avesse dato il consenso o avesse impedito l'adozione di una decisione funzionale all'interesse dei minori.
Peraltro, in relazione al trasferimento si osserva che la madre rappresentava il timore che i figli perdessero il legame con gli amici e di non essere stata coinvolta dal padre nella decisione. Il trasferimento veniva autorizzato dal precedente GD, in quanto funzionale all'interesse dei minori. E', però, grave che la decisione non fosse stata preventivamente discussa fra i genitori.
Il dissenso della madre in detta occasione, quindi, non comporta di per sé l'affido esclusivo al padre. In detta occasione, entrambi i genitori manifestavano criticità. Il trasferimento dei minori da BU IZ a VA doveva, infatti, essere necessariamente discusso dai genitori prima dell'assunzione di ogni determinazione;
- per il resto, si condividono le valutazioni espresse dal GD con ordinanza del 14.9.2023: “le ragioni addotte a fondamento della domanda di affido esclusivo attengono ad aspetti afferenti alle condotte della Sig.ra nel corso della convivenza, che metterebbero in Parte_2 dubbio le sue capacità genitoriali, nonché al fatto che si sia trasferita a Locri anziché rimanere sul territorio per seguire i minori.
Entrambe le considerazioni non appaiono significative posto che attengono ad aspetti pregressi alla separazione consensuale che il ricorrente non ha ritenuto ostative all'adozione dell'affido condiviso.
La madre dispone di risorse economiche limitate, che dunque ne condizionano la capacità di spesa rispetto ai viaggi per stare con i figli, ma mantiene una costante comunicazione con i figli, di cui si occupa per un periodo prolungato nel periodo estivo posto che, come ha riferito il padre, i figli trascorrono l'estate in Calabria dividendosi tra i nonni paterni e quelli materni.
Non si ravvisano dunque i presupposti per mutare il regime di affido”.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la domanda paterna di affido esclusivo non possa essere accolta in quanto risponderebbe solo all'esigenza paterna di non doversi confrontare con la madre, non anche all'interesse dei minori.
Si conferma l'affido esclusivo al padre solo nell'ambito già indicato, in quanto la distanza fra i genitori potrebbe complicare l'adozione di determinate decisioni in ambito scolastico, quali la partecipazione ad un'uscita, ad un'attività o ad una gita tenuto conto dei tempi della richiesta, che possono essere ravvicinati. Rimane fermo l'obbligo del padre di mettere al corrente anche la resistente e di acquisire il suo consenso.
pagina 13 di 17 Quanto alla frequentazione madre/figli, si dispone che la resistente possa stare con i minori nei mesi di luglio e agosto (fatto salvo il diritto anche del ricorrente di trascorrere due settimane di vacanza con i minori, che dovranno essere comunicate entro il 30 aprile).
Inoltre, la madre potrà stare con i minori una settimana nel periodo delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio).
Inoltre, la madre potrà stare con i minori ogni volta che andrà a VA, previo preavviso al padre di almeno una settimana.
2) Mantenimento dei figli e assegno divorzile.
Ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile debba essere respinta e che debba essere posto a carico della madre, dal deposito del ricorso, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 225, di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi (le spese dovranno comunque essere concordate secondo il Protocollo della Corte
d'Appello di Milano).
Inoltre, attesa la differenza dei redditi, le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, dovranno essere sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre del 30%.
L'AUU dovrà essere percepito dal padre, quale collocatario (Cass. n. 4672/2025).
Si precisa che il contributo è dovuto anche per i mesi durante i quali i minori staranno con la madre, in quanto il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento
(Cass. n. 18869/2014).
Le condizioni economiche delle parti che hanno condotto alle determinazioni sopra indicate sono le seguenti: il militare Nato, percepisce uno stipendio netto, ricalcolato su dodici mensilità, di € Pt_1
2.100/2.200, oltre ad € 467 di assegno unico. La CU2025 riporta un reddito imponibile (quindi al lordo delle imposte) di € 32.620, la CU2024 di € 32.464,48, la CU2023 di € 34.459,37 (doc. 41, 42, 43). Tali dati trovano conferma nei 730 (doc. 44, 45, 46).
Non risulta titolare di immobili.
Il ricorrente sostiene un canone di € 296,00 e paga € 220 di spese condominiali (doc. 35 e 36). pagina 14 di 17 Ha, inoltre, finanziamenti con GO per € 639,00 mensili (€ 320,00 + € 319,00 che risultano dalle buste paga, con scadenza nel 2031). Vi è, poi, un finanziamento con Marathon per € 214 (doc.46 e 47).
La resistente, invece, risulta disoccupata e percepisce un assegno di € 500 al mese a titolo di sostegno al reddito.
Nel 2024 il reddito imponibile era di € 5.996 (doc. 76) e nel 2023 di € 3.703 (doc. 75).
Dagli e/c risultano nel 2024 entrate per € 6.860 (doc. 67)
Non risulta titolare di immobili (si vedano le dichiarazioni dei redditi).
Negli atti conclusivi, asserisce di continuare a vivere presso i suoi genitori a Locri pur avendo la residenza in un diverso immobile, per il quale produceva un contratto di comodato privo, però, di data e registrazione.
Ai SS riferiva di vivere in un appartamento autonomo (relazione depositata ad agosto 2025):
Non sostiene spese per mutuo/canoni di locazione/finanziamenti.
La documentazione economica prodotta è parziale. Il doc. 77, che dovrebbe riportare i movimenti da gennaio 2025 a luglio 2025, non riporta movimenti antecedenti al 29 aprile 2025.
Eppure, dagli e/c paterni risultano ad aprile 2025 svariati pagamenti da parte della madre per complessivi € 944,81 che non trovano corrispondenza con la movimentazione materna (doc. 47 del ricorrente e 77 della resistente). I pagamenti paiono effettuati con una carta prepagata o in tabaccheria, ma non è comunque chiara la provenienza delle somme versate, non essendoci uscite dall'e/c Postepay.
Dagli e/c 2024 risulta, poi, un saldo al 31.12.2024 di € 4.739,93 e una giacenza media di € 3.732,91
(doc. 67).
In altre parole, non è ben chiaro come la con i redditi dichiarati, riesca a mantenersi ed CP_1 avere delle giacenze.
In detto contesto, considerato altresì che la risulta avere capacità lavorativa ed essere ancora CP_1 giovane (nasceva nel 1981), è necessario che la resistente si attivi e reperisca un impiego che le consenta non solo di mantenersi ma anche di contribuire maggiormente alle necessità dei minori.:
“occorre osservare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli.
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Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale "il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato", sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. n. 12283/2024).
Non può, invece, essere riconosciuto un assegno divorzile, atteso che il con il reddito Pt_1 sopraindicato deve mantenere non solo se stesso, ma anche i minori e non può farsi carico anche dell'ex coniuge senza pregiudicare i figli.
A ciò si aggiunga che la stessa resistente riferiva di essere già priva di occupazione nel momento in cui si sposava e seguiva il marito in Lombardia. Inoltre, dal 2021 i figli sono collocati presso il padre.
La quindi, non risulta avere perso occasioni lavorative per occuparsi dei minori. CP_1
3) Spese di lite e domanda ex art. 473bis.39 c.p.c.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate (la resistente era soccombente sulla domanda relativa al collocamento e all'assegno divorzile, il ricorrente sulla domanda relativa all'affido). Deve, inoltre, essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla richiesta del ricorrente ex art. 473bis.39 c.p.c., si conferma l'ammonimento della resistente a non procedere ad unilaterali autoriduzioni del contributo fisso dovuto per i minori. Non si ritiene di adottare ulteriori provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.
considerato che
la situazione economica della resistente, sebbene non esposta in modo del tutto trasparente, indubbiamente non è florida. Pertanto,
l'inadempimento non risulta doloso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rileva l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate dalla resistente;
2) dispone l'affido esclusivo dei minori al padre limitatamente alla formalizzazione nei confronti di terzi delle decisioni afferenti alla vita scolastica dei minori - quali la partecipazione ad un'uscita, ad un'attività o ad una gita-, fermo restando l'obbligo del padre di mettere al corrente anche la resistente e di acquisire il suo consenso Per il resto, affida i minori ad entrambi i genitori;
pagina 16 di 17 3) colloca i minori presso il padre e dispone che e possano vedere la madre come Per_1 Per_2 in parte motiva;
4) invita la madre a svolgere il percorso suggerito dai SS di Locri ed entrambe le parti ad intraprendere una mediazione familiare;
5) dispone che i SS di VA mantengano il monitoraggio sui minori e proseguano con l'intervento domiciliare;
6) dispone che, dal deposito del ricorso, il padre percepisca l'AUU relativo ai minori;
7) dispone che la resistente, dal deposito del ricorso, versi in favore del ricorrente un assegno mensile pari a complessivi € 225,00 (di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi), oltre rivalutazione annuale, per il mantenimento dei minori.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il 10 di ogni mese;
8) pone le spese straordinarie, regolate come da protocollo della Corte di Appello di Milano, a carico del padre nella misura del 70% e della madre del 30%;
9) ammonisce la resistente a non procedere ad unilaterali autoriduzioni del contributo fisso dovuto per i minori;
10) rigetta le ulteriori domande;
11) compensa le spese di lite fra le parti;
12) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore dei minori e Per_1 Persona_4 residenti a [...];
13) dispone che i SS del Comune di VA relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31.5.2026) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di VA nonchè al GT del Tribunale di VA per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
BU IZ, camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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