TRIB
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/09/2024, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino , all'esito della discussione tra le parti , alla udienza del 20.9.2024, ex art 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.4113 del 2023 promossa da:
DA
C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. UCCI
FRANCESCO , C.F. C.F._1
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
c.f.: rappresentato e difeso da se Controparte_1 C.F._2
medesimo e domiciliato in VIA DEI MILLE 80058 TORRE ANNUNZIATA
-CONVENUTO OPPOSTO-
E NEI CONFRONTI DI
n persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2
sede legale in Roma (RM), Viale Europa n. 190 e filiale di Pompei (NA), Viale Sacra n.
3, C.F. P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE pagina 1 di 5
Oggetto:; OPPOSIZIONE EX ART 615 e 517 cpc
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 12.9.2023 Parte_1
, introduceva il giudizio di merito relativo all' opposizione prodotta
[...]
innanzi al GE nel procedimento esecutivo RG 3666/2021 per sentir a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e della conseguente procedura esecutiva n. 3666/2021 R.G.E. Mob.; b) in subordine accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia degli atti di precetto notificati in data 24.06.2021 e 28.06.2021, del successivo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 26.07.2021 e della conseguente procedura esecutiva n. 3666/2021 R.G.E. Mob.; c) in via ulteriormente gradata ridurre l'importo delle eventuali somme da riconoscersi al creditore procedente entro la cifra di
€ 12,65 o entro quella minore somma che piaccia all'adito Tribunale determinare.
A motivo dell'opposizione assumeva che il creditore avv. non Controparte_1
aveva depositato nel fascicolo della procedura esecutiva uno degli atti di precetto posti a base del pignoramento e pertanto il pignoramento era nullo ai sensi dell'art 518 cpc.
Deduce, inoltre, il debitore opponente che il credito portato dal precetto notificato il 24. 6.2021 era stato pagato e che la somma ivi pretesa era comunqnue eccessiva, residuando, al più, solo l'ulteriore importo di euro 12,65
Deduceva, ancora, che il creditore sarebbe incorso in un abuso del processo in quanto dopo soli quattro giorni dalla notifica del primo atto di precetto avrebbe notificato un ulteriore precetto, parcellizzando il credito ed aggravando la posizione debitoria .
Infine tale secondo atto di precetto sarebbe nullo in quanto non recherebbe l'indicazione della data di notifica dei titoli esecutivi .
In via preliminare va qualificata l'azione con riferimento ai motivi di opposizione proposti.
Sul punto va osservato che la opposizione è qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi con riferimento ai motivi con cui si contesta la violazione dell'art 518 cpc e con pagina 2 di 5 cui si contesta il mancato riferimento al titolo nel precetto notificato il 28.6.2021 .
Trattasi invero di contestazioni che ineriscono il quomodo dell'esecuzione
Riguardo, invece, al motivo con cui si contesta l'avvenuto pagamento e quello con cui si contesta l'abuso del processo si tratta di motivi che attengono al diritto di procedere all'esecuzione qualificabili, quindi, quale opposizione all'esecuzione .
Orbene in siffatti casi, sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 10 e 104 c.p.c., la competenza a conoscere entrambe le domande ricade in capo al Tribunale, a condizione che l'ufficio del giudice di pace competente per valore sia ricompreso nel circondario del
Tribunale competente per l'esecuzione, in rispetto delle norme sulla competenza per territorio inderogabile (cfr., da ultimo, Corte Cass. 1722/17).
Nello specifico, pertanto può ritenersi la competenza di questo Tribunale.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione e con riferimento ai motivi proposti ex art 617 cpc va preliminarmente valutata la tempestività dell'opposizione che andava prodotta nei venti giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, nel caso del motivo con cui si contesta la nullità di quest'atto, e nei venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto, con riferimento al motivo relativo alla irregolarità formale del precetto.
Non senza considerare che l'onere probatorio della tempestività dell'opposizione incombe su colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.. ( Cass
Ord., 14 dicembre 2015 n 25110 ).
Orbene dalla documentazione in atti non risulta possibile inferire se detto termine sia stato rispettato in quanto non è stato depositato il ricorso in opposizione proposto innanzi al GE.
La opposizione riguardo a tali motivi va pertanto dichiarata inammissibile .
Con riguardo, invece ai motivi di opposizione all'esecuzione, e, segnatamente al dedotto pagamento va osservato che non vi è prova in atti che le somme portate dal precetto notificato il 24.6.2021 siano state effettivamente pagate prima della notifica del precetto., ossia il 21.4.2021 come dedotto dall'opponente.
Ed invero il pagamento sarebbe stato effettuato a mezzo bonifico bancario .
pagina 3 di 5 Orbene il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo soggiungersi che tale disposizione - ove non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine.
Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1 996; Cass. 27520/2008; 15359/2019). ..." (cfr.
CORTE DI CASSAZIONE , Sentenza n. 8046/2023 del 21-03-2023)
L' Opponente deposita a riprova di quanto asserito un ordine di bonifico , da cui, peraltro, si evince che lo stesso è stato inesitato .
Né può invocarsi il principio di vicinanza della prova: l'incasso delle somme è circostanza che cadeva nella sfera di conoscibilità della in relazione al mezzo di CP_3
pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non può conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme (cfr., in termini, Cass. s.u. 13533/2001 pag. 12; Cass. 11629/99; Cass. 3232/98).
Ciò nonostante parte opposta si è resa parte diligente ed ha depositato l'estratto conto del suo conto corrente da cui si evince che alcuna somma proveniente da è CP_3
stata bonificata alla data del presunto pagamento del 21/04/2021 (ma neppure successivamente) .
Quanto, infine, al presunto comportamento abusivo dell'opposto che avrebbe intimato un secondo precetto dopo pochi giorni di distanza dal primo va osservato che non si configura alcuna parcellizzazione del credito come dedotto dall'opponente in quanto i due precetti riguardano crediti aventi fonte in diversi titoli esecutivi . Anzi il pagina 4 di 5 precetto del 28.6.2021 risulta intimato con riferimento a più titoli esecutivi. Va inoltre osservato che i due precetti sono stati posti in esecuzione in un unico procedimento esecutivo, e, dunque, non si è verificato alcun aggravio a carico del debitore, dovendosi invece rilevare la correttezza del comportamento del creditore.
In conclusione l'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri forensi vigenti e con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara in parte inammissibile ed in parte infondata l'opposizione proposta da
; Parte_1
2) condanna al pagamento in Parte_1
favore dell'avv dei compensi per la presente opposizione Controparte_1
che liquida in euro 1701,00 , oltre rimborso forfettario IVA e CPA se dovute
Torre Annunziata, 20/09/2024
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
pagina 5 di 5