Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Palomba e Alessio Ullucci, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina, via Monti 30, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,
contro
Comune di Ponza, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Mirko Di Biase, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,
per l’esecuzione
in ottemperanza, del giudicato formatosi sui seguenti provvedimenti giurisdizionali: A) il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- – n.r.g. -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Cassino in data -OMISSIS-, depositato in Cancelleria in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- al Comune, in persona del Sindaco p. t., dichiarato esecutivo in data -OMISSIS-; B) la sentenza n. -OMISSIS- – n.r.g. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS- dal Tribunale di Cassino, notificata in forma esecutiva al Comune in data -OMISSIS-, munita di certificazione di passaggio in giudicato in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ponza;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con decreto n. -OMISSIS- (n.r.g. -OMISSIS-), emesso dal Tribunale di Cassino in data -OMISSIS-, depositato in Cancelleria in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- al Comune di Ponza, il Tribunale di Cassino ingiungeva al detto Ente di pagare in favore della parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, la somma di € 54.517,91 oltre ulteriori interessi come da domanda, spese della procedura monitoria liquidate in € 406,50 per esborsi ed in € 1.068,00 per compensi professionali oltre accessori dovuti come per legge.
Avverso il decreto ingiuntivo, il Comune resistente proponeva opposizione, ritualmente notificata (iscritta al n.r.g. -OMISSIS-). Il giudizio di opposizione si concludeva con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, notificata in forma esecutiva al Comune in data -OMISSIS-, munita di certificazione attestante il passaggio in giudicato in data -OMISSIS-. Con tale sentenza, il Tribunale di Cassino rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, condannando il Comune opponente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a., dichiarando la definitiva esecutorietà del decreto.
In data -OMISSIS-, la ricorrente provvedeva a rinotificare il ricorso con il pedissequo decreto ingiuntivo in forma esecutiva a mezzo p.e.c. al Comune.
La ricorrente insorgeva, quindi, con il ricorso n.r.g. -OMISSIS-, dinanzi a questo T.a.r., per la declaratoria d’inottemperanza. Con sentenza n. -OMISSIS-, il ricorso era qui dichiarato inammissibile, a causa degli effetti sospensivi determinati dall’avvio della procedura di riequilibrio finanziario del Comune.
Ora, la ricorrente società insorge nuovamente, con il ricorso notificato il 18.03.2025 e depositato il 21.03.2025, per chiedere l’ottemperanza del giudicato formatosi sui provvedimenti giurisdizionali in epigrafe indicati.
Chiede, dunque, che sia ordinato al Comune di pagare la somma di € 54.517,91 oltre interessi di mora, secondo le scadenze e nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002, oltre spese della procedura monitoria liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 1.068,00 per compenso professionale, oltre accessori dovuti come per legge, nonché di € 7.052,00 per compensi (oltre spese generali al 15% Iva e c.p.a.).
Chiede altresì che sia nominato un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti esecutivi, fissando la somma che il Comune di Ponza, intimato, rimasto ancora inadempiente, dovrà versare alla ricorrente per l’ulteriore violazione del decreto ingiuntivo.
Si costituisce il Comune intimato, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria, eccepisce l’improcedibilità del gravame, in quanto il Comune, con deliberazione consiliare n. -OMISSIS-, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis T.u.e.l.; successivamente, con deliberazione consiliare n. -OMISSIS-, ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale per anni 15 (dal che discenderebbe una moratoria delle procedure esecutive). Eccepisce, altresì, l’inammissibilità per il principio del ne bis in idem (stante l’identità con precedente ricorso). Conclude per la reiezione.
Segue una memoria di replica della parte ricorrente.
Nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è trattenuta per la decisione.
II - Il ricorso di ottemperanza è ammissibile e fondato e, pertanto, deve essere accolto.
III – Il ricorso è ammissibile, anche se esso fa seguito ad analogo giudizio di ottemperanza, già intercorso tra le medesime parti (n.r.g. -OMISSIS-), dinanzi a questo T.a.r., e deciso con pronuncia d’inammissibilità (sentenza n.-OMISSIS-).
La quinta sezione del Consiglio di Stato, con plurime decisioni ( ex multis : sentenza del 2 novembre 2021 n. 7322), ha chiarito l’operatività del principio del ne bis in idem , nell'ambito del giudizio amministrativo di ottemperanza. Detto principio è ricavabile dagli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c., ed è applicabile al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39, comma 2, c.p.a.; il divieto del ne bis in idem è, in astratto, applicabile anche all'azione di ottemperanza, in quanto quest'ultima non costituisce mera azione esecutiva di sentenze o provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda. In caso di identità tra due azioni giudiziarie, la proposizione della seconda dopo la definizione della prima, in effetti, violerebbe il divieto di giudicare due volte sulla medesima regiudicanda. Tuttavia, in tema, assumono rilevanza connotante le seguenti considerazioni: a) si verifica un bis in idem quando la stessa vicenda fattuale sia stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere giurisdizionale, mediante la formazione del giudicato; b) la pronuncia in rito dà luogo a giudicato formale, con la conseguenza che essa produce un effetto limitato al solo rapporto processuale, nel cui ambito è emanata, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale; c) stando alla dogmatica del giudicato a formazione progressiva, elaborata per il giudizio di ottemperanza, le sopravvenienze di fatto o di diritto, quando sono successive all’emanazione della precedente decisione in idem res (purché non dipendenti dalla volontà delle parti) possono comunque influire sulla formazione progressiva del giudicato (cfr.: Cons. Stato III, 22.05.2025 n. 4385); d) per non vanificare l’intangibilità del giudicato, la giurisprudenza prevalente ammette in via derogatoria l’operatività del novum ( ex multis : Const. Stato, Ad. Plen. 9 giugno 2016, n. 11; Idem IV, n. 2690 del 2015). Da ciò consegue che una precedente pronuncia in rito (quale è la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per ottemperanza) non sempre si traduca in una preclusione per il giudice della possibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento della domanda, allorché, come nel presente giudizio, viene allegata una sopravvenienza fattuale che, nel caso della sentenza di questo T.a.r. n.-OMISSIS-, è la delibera n. -OMISSIS- (pubblicata in data -OMISSIS-), con la quale la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - ai sensi dell’art. 243-quater d.lgs. n. 267/2000, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Ponza.
La ricorrente non sta sollecitando, invero, una rivalutazione dei fatti di causa già oggetto del precedente decisum , ma sta chiedendo ora a questo giudice di valutare l’operatività sbloccante della menzionata sopravvenienza fattuale. L’identità tra i due giudizi, dunque, è solo apparente, poiché oggetto del presente giudizio è l’accertamento delle conseguenze della citata delibera della Corte dei conti sull’esecuzione del giudicato civile. Da ciò discende l’ammissibilità del gravame.
IV – L’art. 243-bis, comma 4, T.u.e.l. (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) prevede la sospensione delle procedure esecutive che siano state introdotte dalla data di presentazione del piano di riequilibrio, fino alla data di approvazione (o di diniego) dello stesso. Precisamente: “ 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 quater, commi 1 e 3 ”.
Nel caso di specie, come già osservato, con la delibera n. -OMISSIS- (pubblicata in data -OMISSIS-), la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio, ai sensi dell’art. 243-quater d.lgs. n. 267/2000, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Ponza, con durata 15 anni (dal -OMISSIS-). Tenuto, dunque, conto che il piano di riequilibrio del Comune è stato approvato dalla Corte dei conti, deve ritenersi cessata la moratoria delle procedure esecutive, sicché, anche sotto detto profilo, il ricorso è senz’altro ammissibile e procedibile.
V – Nel merito, il ricorso per ottemperanza è fondato.
La pretesa della ricorrente viene qui azionata, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., a tenore del quale il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice ordinario. Va, all’uopo, osservato come, ai sensi della predetta disposizione, il giudizio di ottemperanza sia ammissibile anche per i decreti ingiuntivi ancor più quando, come nel caso di specie, siano stati opposti e poi confermati da sentenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez V, 20 aprile 2012 n. 2334; Idem, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; Idem sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; Idem sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; Cass. civile, sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; Idem, sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026).
VI - La sentenza n. -OMISSIS- (sulla causa n.r.g. -OMISSIS-), pubblicata in data -OMISSIS- dal Tribunale di Cassino, è stata munita di certificazione di passaggio in giudicato datata -OMISSIS-.
Il Collegio rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato e depositato in giudizio), poiché, nella fattispecie, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., atteso che i titoli asseverati sono stati allegati.
Inoltre, i titoli esecutivi risultano notificati presso la sede reale del Comune resistente in data -OMISSIS-, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30), secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non possa essere iniziata, se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla stessa Amministrazione del titolo esecutivo.
VII - Tutto ciò premesso, nel merito, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando avvenuto – per ammissione del resistente - l’adempimento del Comune al giudicato di che trattasi.
Deve essere, conseguentemente, ordinato al Comune di Ponza, ove nelle more non abbia provveduto, di dare esecuzione, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, al giudicato formatosi sui provvedimenti giurisdizionali in epigrafe indicati, provvedendosi al pagamento in favore della ricorrente delle somme di denaro in essi portate, secondo quanto statuito dai medesimi titoli esecutivi.
VIII - Per il caso di mancata o inesatta esecuzione del giudicato, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Latina, il quale provvederà personalmente o tramite un proprio funzionario – all’uopo delegato con atto formale, da assumersi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte - che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia.
Il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente alla scadenza del primo termine a provvedere, laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta completa esecuzione del giudicato, che pertanto dovrà essergli indirizzata, a cura dell’Ente locale, e avrà un termine per provvedere di giorni 90 (novanta).
Laddove l’Amministrazione comunale intimata dovesse, comunque, completare il procedimento dopo l’avvenuto insediamento del Commissario ma prima che questi abbia provveduto (nei limiti ed alle condizioni di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 25 maggio 2021), il compenso del predetto Commissario, calcolato sulla base del D.M. 30.05.2002, sarà ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta e alla qualità della stessa (con particolare riferimento all’avvenuta adozione o meno di atti del procedimento, anche a rilevanza esterna).
Il Commissario ad acta ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti utili o necessari per dare completa esecuzione al giudicato, ivi comprese variazioni di bilancio, riconoscimento del debito fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di somme non incassate che risultino dovute all’Ente da privati a titolo tributario o tariffario o corrispettivo, alienazioni di beni dell’Ente, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento, incluse altresì procedure di liquidazione collettiva, in deroga a qualsiasi normativa di settore, ma con l’osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all’art. 159 d.lgs. n. 267/2000, essendo l’Amministrazione intimata un Ente locale, e fermo restando che è obbligo degli uffici del Comune assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario.
All’atto del suo insediamento, il Commissario terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’Amministrazione intimata, in esecuzione anche solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti, se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato stesso.
I compensi e i rimborsi del Commissario ad acta , se dovuti per effetto del suo insediamento, sono sin d’ora posti a carico dell’Ente locale, nella misura che sarà liquidata a compimento dell’incarico, dietro presentazione di relazione e parcella, da redigersi ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 2 del D.M. 30.05.2002.
IX – Il ricorso, pertanto, è accolto. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina (Szione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie, nei sensi di cui alla motivazione.
Condanna il Comune resistente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.