TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 753/2023 R.G., avente ad oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1732/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.12.2022 TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata presso l' in Torre del Greco alla Controparte_1 via Marconi, n. 66, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Cortese, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., elettivamente domiciliato in Portici (NA), alla via della Salute, n. 19, presso lo studio dell'avvocato Giulio Mojo, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Gaetano Perna, in virtù di procura in atti.
OPPOSTO
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 7.02.2023, l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1732/2022 emesso
[...] dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.12.2022 e notificato in data 29.12.2022, mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 12.253,87, oltre interessi ex d.lgs. Controparte_2
231/2002, euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. e spese successive. A fondamento della parziale opposizione al predetto decreto ingiuntivo, l'
[...]
deduceva: l'inapplicabilità degli interessi moratori ex D.lgs. 231/02, Parte_2 sull'assunto che i crediti oggetto del presente giudizio non rientrerebbero nelle
“transazioni commerciali”. Pertanto, chiedeva condannare l' al Parte_2 pagamento della sorta capitale dovuta, oltre interessi nella misura degli interessi legali dalla data della domanda o, in subordine, nella misura degli interessi moratori dalla data della domanda, oltre le spese. Si costituiva il Centro per l'udito il quale deduceva, in primo luogo, che le CP_2 fatture poste a base del decreto ingiuntivo sarebbero le seguenti: fattura n. 1/2022 del 31.01.2022 saldata il 15.02.2023; fattura n. 2/2022 del 31.01.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 4/2022 del 28.02.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 6/2022 del 23.03.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 7/2022 del 31.03.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 8/2022 del 30.04.2022 saldata il 15.02.2023; fattura n. 9/2022 del 30.04.2022 non ancora saldata;
fattura n. 10/2022 del 30.04.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 14/2022 del 4.10.2022 non ancora saldata;
fattura n. 15/2022 del 31.10.2022 saldata il 7.03.2023. Queste ultime sarebbero state quasi tutte saldate successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, ad eccezione delle fatture nn. 9/2022 e 14/2022 per un totale di sorta capitale, ancora da corrispondere, pari ad euro 2.630,58 (iva compresa). Inoltre, parte opposta deduceva la piena applicabilità del D.lgs. 231/02, in quanto per le transazioni commerciali sarebbero da intendersi i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Infatti, sarebbe documentalmente provato che le suddette fatture sarebbero state oltre i 60 gg. dalla scadenza delle stesse. Dunque, chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro 666,62 a titolo di interessi maturati ex D.lgs. 231/2002. In conclusione, chiedeva: nel merito, rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
confermare l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 2.630,58, quale residuo di sorta capitale, nonché euro 666,62, a titolo di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.
2. Nel merito, in via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
2.1. Tanto premesso, l'opposizione è solo parzialmente fondata. Nella fattispecie in esame parte opposta, a corredo del giudizio monitorio, ha prodotto la documentazione prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 332 del 27-8-1999 (prescrizione, autorizzazione e ricevuta di consegna sottoscritta dal destinatario dei prodotti), nonché le fatture da essa emesse per le prestazioni erogate, le quali non risultano essere contestate sia nell'an che nel quantum. La documentazione allegata dall'attrice, odierna opposta, pertanto, è sufficiente a Part provare i fatti costitutivi della pretesa, anche perché l' non ha prodotto comunicazioni relative all'eventuale esito negativo del collaudo dei prodotti alienati (art. 4, comma 10, del d.m. n. 332 del 1999, a mente del quale “trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' il collaudo si intende effettuato Parte_3 ai fini della fatturazione e del pagamento”). Dimostrati i fatti costitutivi del credito vantato, spettava, dunque, all'opponente allegare e provare fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio;
prova che, di fatto, non risulta essere stata fornita. Part Anzi, risulta essere incontestato il pagamento della sorte capitale da parte dell opponente, ad eccezione delle sole fatture nn. 9/2022 e 14/2022 (anch'esse non contestate), per un totale di sorta capitale, ancora da corrispondere, pari ad euro 2.630,58 (iva compresa).
2.2. Per quanto concerne, invece, la richiesta di pagamento degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, maturati sulle fatture saldate in ritardo, si osserva, al contrario, che la tale circostanza risulta essere contestata da parte opponente. Orbene, tale eccezione merita accoglimento. Il D.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile al caso di specie, così come statuito da altre pronunce di merito cui il giudicante intende uniformarsi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, n. 9661 del 30-11-2021, in dejure.it; Corte Appello Napoli, sez. I, n. 2332 del 22-5-2023, in dejure.it). L'applicabilità del d.lgs. 231/2002 è limitata alle transazioni commerciali da intendersi ai sensi dell'articolo 1 lett. A) come “i contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. La normativa prevede una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del servizio sanitario nazionale costituita dalle seguenti fasi: 1) prescrizione da parte del medico specialista dell'asl del presidio con la richiesta di preventivo della lavorazione necessaria da effettuarsi;
2) Part preventivo;
3) autorizzazione da parte dell' 4) fornitura del dispositivo al paziente direttamente eseguita dall'azienda iscritta nell'elenco di quelle convenzionate. Trattasi dunque di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare Part nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dall' per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative. La fattispecie appare assimilabile a quella delle forniture dei farmaci agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate che appunto si svolge attraverso la Part prescrizione da parte dei medici della e la successiva dispensazione agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate. Ebbene in tali ultimi rapporti il saggio di cui al predetto decreto legislativo è inapplicabile atteso che tale rapporto deriva da una fonte legale ed amministrativa ossia dall'articolo 8 comma 2 del D.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento che ne esclude la riconducibilità a paradigma della transazione commerciale (Cass. 28-2-2017 n. 5042). Anche nel caso di specie il rapporto deriva da una fonte non negoziale ma normativa come innanzi detto il che ne esclude la natura di transazione commerciale. Va poi rilevato che per i crediti in questione, in ragione della loro insorgenza, si applicano le norme contabili per cui essi si configurano quali obbligazioni querable con la conseguenza che in difetto di un formale atto di costituzione in mora la scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, n. 9661 del 30- 11-2021, menzionata). Ne discende che gli interessi sono dovuti al saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora. Per come chiaramente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 61 del 3- 1-2023), la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La portata generale di tale disposizione, ulteriormente confermata dalla S.C. (cfr. Cass. civ., sez. un., sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024), quindi, comporta che devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda nella misura del tasso maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., sino al soddisfo. Pertanto, entro tali limiti l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo va revocato Parte e deve essere sostituito dalla condanna dell' opponente nei limiti del diritto accertato, pari ad euro 2.630,58, oltre interessi legali al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data del ricorso monitorio (13.12.2022) sino al soddisfo, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione. Ogni altra questione e domanda, compresa a domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'opposta, deve intendersi assorbita.
3. Le spese di lite, vanno compensate per un terzo ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda e dell'opposizione, seguendo per il resto il regime della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_2
in persona del legale rappresentate p.t., ogni altra Controparte_2 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione, per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1732/2022; B. condanna l' al pagamento, nei confronti di Parte_2 Controparte_2
dell'importo pari ad euro 2.630,58 per sorta capitale, oltre
[...] interessi legali al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data del ricorso monitorio (13.12.2022) sino al soddisfo;
C. compensa le spese processuali per un terzo e condanna l' al Parte_2 pagamento al pagamento della residua parte in favore di l'udito CP_2
che liquida in euro 3.384,66, oltre spese forfettarie nella misura CP_2 del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Giulio Mojo e Gaetano Perna, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Torre Annunziata, così deciso il 24 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata presso l' in Torre del Greco alla Controparte_1 via Marconi, n. 66, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Cortese, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., elettivamente domiciliato in Portici (NA), alla via della Salute, n. 19, presso lo studio dell'avvocato Giulio Mojo, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Gaetano Perna, in virtù di procura in atti.
OPPOSTO
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 7.02.2023, l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1732/2022 emesso
[...] dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.12.2022 e notificato in data 29.12.2022, mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 12.253,87, oltre interessi ex d.lgs. Controparte_2
231/2002, euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. e spese successive. A fondamento della parziale opposizione al predetto decreto ingiuntivo, l'
[...]
deduceva: l'inapplicabilità degli interessi moratori ex D.lgs. 231/02, Parte_2 sull'assunto che i crediti oggetto del presente giudizio non rientrerebbero nelle
“transazioni commerciali”. Pertanto, chiedeva condannare l' al Parte_2 pagamento della sorta capitale dovuta, oltre interessi nella misura degli interessi legali dalla data della domanda o, in subordine, nella misura degli interessi moratori dalla data della domanda, oltre le spese. Si costituiva il Centro per l'udito il quale deduceva, in primo luogo, che le CP_2 fatture poste a base del decreto ingiuntivo sarebbero le seguenti: fattura n. 1/2022 del 31.01.2022 saldata il 15.02.2023; fattura n. 2/2022 del 31.01.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 4/2022 del 28.02.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 6/2022 del 23.03.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 7/2022 del 31.03.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 8/2022 del 30.04.2022 saldata il 15.02.2023; fattura n. 9/2022 del 30.04.2022 non ancora saldata;
fattura n. 10/2022 del 30.04.2022 saldata il 7.03.2023; fattura n. 14/2022 del 4.10.2022 non ancora saldata;
fattura n. 15/2022 del 31.10.2022 saldata il 7.03.2023. Queste ultime sarebbero state quasi tutte saldate successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, ad eccezione delle fatture nn. 9/2022 e 14/2022 per un totale di sorta capitale, ancora da corrispondere, pari ad euro 2.630,58 (iva compresa). Inoltre, parte opposta deduceva la piena applicabilità del D.lgs. 231/02, in quanto per le transazioni commerciali sarebbero da intendersi i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Infatti, sarebbe documentalmente provato che le suddette fatture sarebbero state oltre i 60 gg. dalla scadenza delle stesse. Dunque, chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro 666,62 a titolo di interessi maturati ex D.lgs. 231/2002. In conclusione, chiedeva: nel merito, rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
confermare l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 2.630,58, quale residuo di sorta capitale, nonché euro 666,62, a titolo di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.
2. Nel merito, in via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
2.1. Tanto premesso, l'opposizione è solo parzialmente fondata. Nella fattispecie in esame parte opposta, a corredo del giudizio monitorio, ha prodotto la documentazione prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 332 del 27-8-1999 (prescrizione, autorizzazione e ricevuta di consegna sottoscritta dal destinatario dei prodotti), nonché le fatture da essa emesse per le prestazioni erogate, le quali non risultano essere contestate sia nell'an che nel quantum. La documentazione allegata dall'attrice, odierna opposta, pertanto, è sufficiente a Part provare i fatti costitutivi della pretesa, anche perché l' non ha prodotto comunicazioni relative all'eventuale esito negativo del collaudo dei prodotti alienati (art. 4, comma 10, del d.m. n. 332 del 1999, a mente del quale “trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' il collaudo si intende effettuato Parte_3 ai fini della fatturazione e del pagamento”). Dimostrati i fatti costitutivi del credito vantato, spettava, dunque, all'opponente allegare e provare fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio;
prova che, di fatto, non risulta essere stata fornita. Part Anzi, risulta essere incontestato il pagamento della sorte capitale da parte dell opponente, ad eccezione delle sole fatture nn. 9/2022 e 14/2022 (anch'esse non contestate), per un totale di sorta capitale, ancora da corrispondere, pari ad euro 2.630,58 (iva compresa).
2.2. Per quanto concerne, invece, la richiesta di pagamento degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, maturati sulle fatture saldate in ritardo, si osserva, al contrario, che la tale circostanza risulta essere contestata da parte opponente. Orbene, tale eccezione merita accoglimento. Il D.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile al caso di specie, così come statuito da altre pronunce di merito cui il giudicante intende uniformarsi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, n. 9661 del 30-11-2021, in dejure.it; Corte Appello Napoli, sez. I, n. 2332 del 22-5-2023, in dejure.it). L'applicabilità del d.lgs. 231/2002 è limitata alle transazioni commerciali da intendersi ai sensi dell'articolo 1 lett. A) come “i contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. La normativa prevede una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del servizio sanitario nazionale costituita dalle seguenti fasi: 1) prescrizione da parte del medico specialista dell'asl del presidio con la richiesta di preventivo della lavorazione necessaria da effettuarsi;
2) Part preventivo;
3) autorizzazione da parte dell' 4) fornitura del dispositivo al paziente direttamente eseguita dall'azienda iscritta nell'elenco di quelle convenzionate. Trattasi dunque di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare Part nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dall' per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative. La fattispecie appare assimilabile a quella delle forniture dei farmaci agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate che appunto si svolge attraverso la Part prescrizione da parte dei medici della e la successiva dispensazione agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate. Ebbene in tali ultimi rapporti il saggio di cui al predetto decreto legislativo è inapplicabile atteso che tale rapporto deriva da una fonte legale ed amministrativa ossia dall'articolo 8 comma 2 del D.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento che ne esclude la riconducibilità a paradigma della transazione commerciale (Cass. 28-2-2017 n. 5042). Anche nel caso di specie il rapporto deriva da una fonte non negoziale ma normativa come innanzi detto il che ne esclude la natura di transazione commerciale. Va poi rilevato che per i crediti in questione, in ragione della loro insorgenza, si applicano le norme contabili per cui essi si configurano quali obbligazioni querable con la conseguenza che in difetto di un formale atto di costituzione in mora la scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, n. 9661 del 30- 11-2021, menzionata). Ne discende che gli interessi sono dovuti al saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla costituzione in mora. Per come chiaramente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 61 del 3- 1-2023), la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La portata generale di tale disposizione, ulteriormente confermata dalla S.C. (cfr. Cass. civ., sez. un., sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024), quindi, comporta che devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda nella misura del tasso maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., sino al soddisfo. Pertanto, entro tali limiti l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo va revocato Parte e deve essere sostituito dalla condanna dell' opponente nei limiti del diritto accertato, pari ad euro 2.630,58, oltre interessi legali al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data del ricorso monitorio (13.12.2022) sino al soddisfo, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione. Ogni altra questione e domanda, compresa a domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'opposta, deve intendersi assorbita.
3. Le spese di lite, vanno compensate per un terzo ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda e dell'opposizione, seguendo per il resto il regime della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_2
in persona del legale rappresentate p.t., ogni altra Controparte_2 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione, per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1732/2022; B. condanna l' al pagamento, nei confronti di Parte_2 Controparte_2
dell'importo pari ad euro 2.630,58 per sorta capitale, oltre
[...] interessi legali al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data del ricorso monitorio (13.12.2022) sino al soddisfo;
C. compensa le spese processuali per un terzo e condanna l' al Parte_2 pagamento al pagamento della residua parte in favore di l'udito CP_2
che liquida in euro 3.384,66, oltre spese forfettarie nella misura CP_2 del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Giulio Mojo e Gaetano Perna, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Torre Annunziata, così deciso il 24 marzo 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo