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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6493 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCO FRANCESCO
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e CP_1
spese.
Lamenta, infatti, il ricorrente che a seguito di visita disposta dall'Ente, con nota del 28.02.2024 gli veniva comunicato il riconoscimento della malattia professionale, accertando, tuttavia, una menomazione dell'integrità psico – fisica pari al 4%, insufficiente al fine di ottenere la prestazione richiesta.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è effettivamente affetta da “tendinite sovraspinato” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il CTU tuttavia ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 4% (quattro per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda, confermando, pertanto, la valutazione già eseguita dall'Ente in via amministrativa
Spese compensate stante dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda
2. Spese compensate
Così deciso in Taranto, 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
.
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6493 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCO FRANCESCO
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e CP_1
spese.
Lamenta, infatti, il ricorrente che a seguito di visita disposta dall'Ente, con nota del 28.02.2024 gli veniva comunicato il riconoscimento della malattia professionale, accertando, tuttavia, una menomazione dell'integrità psico – fisica pari al 4%, insufficiente al fine di ottenere la prestazione richiesta.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è effettivamente affetta da “tendinite sovraspinato” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il CTU tuttavia ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 4% (quattro per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda, confermando, pertanto, la valutazione già eseguita dall'Ente in via amministrativa
Spese compensate stante dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda
2. Spese compensate
Così deciso in Taranto, 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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