Articolo 11 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 aprile 2001
Art. 11. 1. Il comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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