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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12027 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AN RI AN, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 9958/2025
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 4066/2024 del
15.10.2024, depositata in data 24.10.2024, del Giudice di Pace di Barra Dott.
RC AR, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giuste procure in calce C.F._2
all'atto di citazione in appello, dall'Avv. LA La AR (C.F.
presso il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA) C.F._3
alla Via Pittore n. 117, elettivamente domiciliano e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellanti
e
(C.F. e P. Iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dei legali rappresentanti pro tempore, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico “ Controparte_2 nonché conferitaria del Ramo di Azienda Direzione per l'Italia della
1 medesima Impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Luigi Tuccillo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
Appellata
Nonché
(C.F. residente in [...] C.F._5
R. Ruggiero n° 81/A interno 12
Appellato contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Barra, CP_3
proprietario del motociclo modello “Peugeot Geopolis”, tg. DN 43289, risultato scoperto di garanzia assicurativa per la r.c.a. e la società
, nella qualità di F.G.V.S. per la Regione Controparte_4
Campania, chiedendo il risarcimento dei danni da lesioni personali e materiali subiti a causa del sinistro stradale occorso in data 22.06.2020 alle ore 9,30 circa, in Acerra (Na).
In particolare, il sinistro si verificava al Corso della Resistenza, in direzione
C.so Italia, all'altezza dell'Ufficio Postale, allorquando il motociclo Honda
SH tg. CG 90238 di proprietà del , odierno appellante, e Parte_1 dallo stesso condotto, veniva urtato dal motociclo Peugeot Geopolis tg. DN
2 43289 di proprietà di , scoperto di garanzia assicurativa per CP_3
la r.c.a., il cui conducente, proveniente da tergo, tamponava il motociclo condotto dal , che era in fase di rallentamento, facendolo Parte_1
rovinare al suolo sul lato sinistro unitamente al conducente ed al trasportato
. Parte_2
Per effetto del suddetto tamponamento da tergo e della conseguente caduta al suolo, il riportava lesioni personali, per le quali ne Parte_1 occorse il trasporto presso il Presidio Ospedaliero “Fatebenefratelli” di
Napoli, ove i sanitari gli diagnosticavano "trauma contusivo della spalla sinistra e del ginocchio sinistro” con prognosi di giorni 2 s.c.
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva per la convenuta Controparte_4
nella qualità di F.G.V.S., l'Avv. Luigi Tuccillo, che si riportava alla
[...] comparsa di costituzione e risposta ed alle eccezioni ivi formulate.
Alla medesima udienza si costituiva, spiegando atto di intervento volontario nel processo ex art. 105 c.p.c., a mezzo del medesimo procuratore Avv.
LA La AR, il terzo trasportato , il quale Parte_2 depositava atto di intervento volontario nel processo e la documentazione a sostegno della propria domanda di risarcimento da lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale de quo, chiedendo di essere risarcito delle lesioni personali subite a seguito del medesimo sinistro stradale, in occasione del quale si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Honda SH tg. CG 90238 di proprietà e condotto dal sig. ; chiedeva Parte_1
di essere autorizzato a notificare il proprio atto di intervento nel processo al convenuto rimasto contumace . CP_3
Il Giudice di Pace autorizzava la notifica al , convenuto CP_3
contumace sia dell'atto di citazione introduttivo del giudizio a seguito della correzione dell'errore materiale compiuto nell'indicare la targa del motociclo
3 di proprietà dello stesso, sia dell'atto di intervento volontario nel processo del
. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, l'adito Parte_2
Giudice di Pace riteneva di non nominare il consulente tecnico d'ufficio per la valutazione dei danni da lesioni personali riportate dall'attore e dall'interventore a seguito del sinistro stradale per cui è causa e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 08.10.2024, riservando poi la causa in decisione.
b) Con sentenza n. 4066/2024, il Giudice di Pace di Barra, Dott. RC
AR rigettava le domande, condannando e Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_2
giudizio in favore di Controparte_4
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “nel merito le domande sono infondate e vanno rigettate, non ritenendosi raggiunta la prova sul fatto storico nelle modalità prospettate dagli attori e sul nesso di causalità tra evento e lamentate conseguenze. La teste escussa
Sig.ra è inattendibile. Il suo nome non risulta indicato Testimone_1 nelle costituzioni in mora, nell'atto introduttivo del giudizio e nelle comparse di intervento. L'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione
e nell'atto introduttivo del giudizio incide significativamente sulla valutazione di attendibilità del teste e, conseguentemente, della veridicità della dinamica del sinistro riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e di buon senso che il danneggiato, pur avendo avuto la possibilità di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite. La Sig.ra non ha fornito una Tes_1 dichiarazione idonea a provare l'accaduto. Ella narra di un tamponamento
4 tra due scooter di dimensioni similari, che sarebbe avvenuto in Acerra (Na) al Corso della Resistenza, proseguendo con il riferire che a seguito dell'impatto il motociclo con a bordo gli attori, urtato dalla ruota del motociclo che lo seguiva, all'altezza della targa posteriore, sarebbe caduto, ribaltandosi in uno agli occupanti. Dalle foto versate in atti nella produzione di non si rilevano, sulla parte posteriore del motociclo e Parte_1
tanto meno sulla targa, danni tali da giustificare una simile conseguenza ed il racconto della teste non prova, pertanto, alcuna corrispondenza nei rilievi fotografici esibiti relativi al motociclo dell'attore. Si ritiene inverosimile che in una strada urbana con traffico veicolare un motociclo con a bordo una sola persona, tamponando un altro motociclo con la ruota anteriore all'altezza della targa posteriore ed imprimendo una forza di modestissima entità possa causare il ribaltamento di quest'ultimo, con due individui a bordo. Le evidenze fotografiche smentiscono le dichiarazioni della teste, non essendosi rinvenuto alcun danno diretto al motociclo in qualche modo compatibile con le sue affermazioni. La teste prosegue la deposizione raccontando di aver lasciato i suoi dati ed il numero telefonico all'attore, ma, come detto, anche questa dichiarazione non trova alcun riscontro negli atti precedenti al processo, ove il suo nome non compare. Non è, pertanto, attendibile la narrazione dei fatti riferiti dalla . Non si ritiene, Tes_1
inoltre, verosimile che due individui con lesioni e traumi conseguenti ad un sinistro stradale decidano di risalire a bordo del motociclo (per di più danneggiato) e recarsi in un ospedale distante oltre venti chilometri, precisamente l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, di Via ON, quartiere Posillipo a Napoli, anziché recarsi nel più vicino presidio ospedaliero. Giova ricordare che ad Acerra, luogo del lamentato evento, esiste un ospedale dotato di pronto soccorso;
ragione per la quale non appare
5 ragionevole e giustificata la scelta degli attori. Il libero interrogatorio delle parti ha ulteriormente legittimato i dubbi sul fatto storico. L'attore
[...]
dichiara di non ricordare il cognome dell'amico che Parte_1
trasportava sul proprio motociclo in un luogo distante diversi chilometri da casa. Non ricorda i danni al proprio motociclo, afferma di averlo venduto.
Peraltro, non risulta in atti alcuna prova di riparazione del veicolo prima della dichiarata vendita, essendo carente la domanda per il danno al motociclo anche sotto quest'aspetto. L'attore afferma che il proprio motociclo era assicurato alla data del sinistro, ma non rivela con quale compagnia, essendo irragionevole che un soggetto regolarmente assicurato, coinvolto in un sinistro con un trasportato ferito, ometta di comunicare
l'evento alla propria compagnia. Egli dichiara di non ricordare se si sia recato in ospedale il giorno del sinistro o successivamente, apparendo poco credibile. Il trasportato interveniente dichiara di Parte_2 essere prima tornato a casa e poi di essersi recato in Ospedale (lo stesso nosocomio di cui sopra). Dai certificati di Pronto Soccorso rilasciati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro (ore 12,19 ; ore Parte_1
12,24 ) si rileva che il racconto del Sig. sul Parte_2 Pt_2
rientro a casa ed il successivo passaggio in ospedale appare incongruente, apparendo chiaro che questi si trovasse nel P.S. insieme all'attore. Si ritiene, infine, inverosimile, che in un sinistro con tre soggetti coinvolti, con lamentate lesioni e danni al motociclo, nessuna autorità sia intervenuta e nessuno abbia documentato con foto scattate al momento del sinistro lo stato dei luoghi ed i mezzi coinvolti. Tanto più che il fatto lamentato si sarebbe verificato nel pieno della prima emergenza pandemica (22.06.2020), in un periodo di scarso afflusso veicolare, con numerosi controlli e vincoli alla circolazione e con un'altissima probabilità di presenza per strada di forze
6 dell'ordine. Quindi, dall'escussione testimoniale e dalle dichiarazioni delle parti non emergono elementi sufficienti per ritenere provato il sinistro nelle modalità descritte dagli attori”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli è stata impugnata da
[...]
e con atto di appello, con il Parte_1 Parte_2 quale è stata chiesta la riforma integrale della medesima sentenza e per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del motociclo modello “Peugeot Geopolis” tg. DN 43289 di proprietà di
, risultato sprovvisto di copertura assicurativa, nella CP_3 produzione dell'evento dannoso e conseguentemente l'obbligo del
FGVS ex lege di risarcire i danni, con conseguente condanna di
– quale impresa designata FGVS Regione Controparte_4
Campania, in solido con , o in via subordinata, con CP_3
condanna della sola compagnia assicurativa – al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, per danno biologico e morale, comunque derivanti dal sinistro per cui è causa in favore degli odierni appellanti, e , danni Parte_1 Parte_2
quantificati nei limiti dell'importo di € 20.000,00 ciascuno, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del giudizio di prime cure, nonché del giudizio di appello, oltre IVA e
CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore Avv.
LA La AR.
d) A sostegno del proposto appello, e Parte_1 [...]
hanno dedotto che la sentenza di primo grado sarebbe Parte_2
stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto
7 non provati i fatti costitutivi posti a fondamento dei diritti pretesi statuendo che dall'escussione testimoniale e dalle dichiarazioni delle parti non emergono elementi sufficienti per ritenere provato il sinistro nelle modalità descritte dagli attori, ritendendo, altresì, inattendibile l'unica teste escussa: Testimone_1
e) L'appellata quale Impresa designata per la Controparte_4
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data 23.09.2025, chiedendo, nel merito, di rigettare l'appello proposto perché inammissibile e, comunque, infondato, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del grado di giudizio.
In particolare, la difesa della compagnia assicurativa odierna appellata, ha eccepito, in via preliminare, ex art. 348 bis c.p.c. la inammissibilità dell'appello, atteso che il gravame non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito, ha eccepito la infondatezza in fatto ed in diritto dello spiegato appello, in quanto, deve condividersi l'iter logico- argomentativo seguito dal giudice di prime cure.
All'udienza a trattazione scritta del 16.12.2025, il difensore di parte appellante si riportava ai propri scritti difensivi ed il Tribunale riservava la causa in decisione.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla compagnia assicurativa odierna appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt.
342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia
8 dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre
2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame. In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche
Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che
9 sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015).
Invero, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello – necessari anche sulla scorta della disciplina previgente-
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata le domande risarcitorie degli odierni appellanti: attore ed interventore in primo grado.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha statuito che dall'escussione testimoniale e dalle dichiarazioni delle parti non emergono elementi sufficienti per ritenere provato il sinistro nelle modalità descritte dagli attori, ritenendo, altresì, inattendibile l'unica teste escussa in primo grado:
Testimone_1
10 Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unica teste indotto dagli odierni appellanti, la quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace. Nello specifico, la teste escussa all'udienza del 05.06.2024, Testimone_1
così dichiarava: “all'epoca dell'incidente lavoravo come collaboratrice domestica. Ho testimoniato una sola volta davanti ad un ufficio giudiziario, ma non ricordo in quale paese. Era oltre cinque anni fa. Non sono di Acerra, ma quel giorno mi trovavo lì per esigenze di lavoro. Era la fine del mese di giugno 2020 ed erano circa le ore 9,00/9,30 del mattino. Io mi trovavo a piedi ad Acerra (Na) al Viale della Resistenza all'altezza dell'Ufficio postale.
Preciso che la strada in cui mi trovavo si chiama Corso della Resistenza. Ho assistito ad un incidente tra due motoveicoli e precisamente ho visto un motoveicolo Peugeot bianco che tamponava un Honda SH di colore grigio.
La strada teatro del sinistro è a doppio senso di circolazione e i due ciclomotori procedevano in direzione Corso Italia. Preciso che vi era un rallentamento del flusso veicolare e che dunque il motoveicolo Honda SH stava rallentando, quando è stato tamponato. Preciso che il Peugeot urtava con la propria ruota anteriore la ruota posteriore dell'Honda, altezza targa.
Per effetto del tamponamento entrambi i motocicli cadevano sulla sinistra unitamente agli occupanti. A bordo del Peugeot vi era solo il conducente, mentre a bordo dell'Honda SH vi erano due uomini intorno ai cinquant'anni che indossavano il casco. Mi sono avvicinata a soccorrere gli occupanti i motoveicoli ed il conducente del Peugeot si è prontamente rialzato, riferendo di non aver riportato lesioni, mentre gli occupanti del motoveicolo Honda SH lamentavano entrambi dolori alla spalla, al gomito al ginocchio sinistri. Sia
11 io che il conducente del Peugeot ci offrimmo di portarli in ospedale, ma gli stessi preferirono risalire sul mezzo che sia pur danneggiato era marciante e ci dissero che si sarebbero recati in ospedale. Quando hanno rialzato il motorino da terra potei costatare che lo stesso a seguito della caduta al suolo riportava danni alla scocca, alla pedana ed al faro che risultavano graffiati
e spaccati in alcuni punti. Riconosco nelle foto esibitemi i danni al motociclo
Honda SH e firmo le foto. Ho preso parte allo scambio delle generalità durante il quale apprendemmo dal conducente del Peugeot che non era assicurato. Lasciai a questo punto i miei dati ed il recapito telefonico al conducente dell'Honda SH, tale . Non è intervenuta nè Polizia, Parte_1
né autoambulanza. Null'altro so”.
Dati rilevanti si desumono anche dal libero interrogatorio delle parti in primo grado: e . Parte_1 Parte_2
Invero, all'udienza del 26.03.2024, era presente personalmente la parte
[...]
il quale, così dichiarava innanzi al Giudice di prime cure: Parte_1
“era la fine del mese di giugno del 2020 ed erano circa le 9,30 del mattino.
Io mi trovavo ivi a bordo del motociclo Honda SH di colore grigio chiaro di mia proprietà e preciso che il motociclo era regolarmente assicurato, a bordo del mio motociclo quale passeggero c'era il mio amico di cui Parte_2 non ricordo il cognome. Ad un certo punto siamo stati tamponati da uno scooter Peugeot bianco di cui non ricordo la cilindrata, il quale ci ha urtato sul lato destro posteriore”. Ancora, lo stesso dichiara: “a seguito dell'urto sia io che il mio passeggero siamo caduti sul lato sinistro, il mio motorino ha subito lievi danni che non ricordo perché l'ho venduto… non ricordo se sono andato in ospedale quel giorno oppure il giorno dopo, ricordo però di essere andato all'Ospedale Fatebenefratelli di Via ON insieme al mio amico
” Persona_1
12 Anche il presente personalmente alla medesima Parte_2
udienza, così dichiarava: “era fine giugno del 2020 intorno alle 09,30 ed io mi trovavo a bordo del motorino SH grigio di e Parte_1
percorrevamo Via della Resistenza in Acerra. Ero trasportato ed indossavo il casco. Ad un certo punto siamo stati investiti da un motorino Peugeot di colore bianco alla parte posteriore, ma non ricordo bene dove. A seguito dell'urto sono caduto sul lato sinistro e mi sono recato in Ospedale dopo essere tornato a casa nella stessa giornata. Tornammo a casa sul motorino.
Non ricordo i danni che ha subito lo scooter del mio amico. Non ricordo i danni riportati dallo Scooter Peugeot… non ricordo se il conducente dello scooter Peugeot abbia subito lesioni…”.
h) Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado e dal libero interrogatorio delle parti emergono Testimone_1
diverse criticità:
- in primo luogo, l'attore, odierno appellante non ricorda il cognome dell'amico trasportato quale passeggero sul motociclo di sua proprietà, circostanza davvero anomala, considerato che lo stesso qualifica il trasportato quale suo “amico”; Parte_2
- lo stesso non ricorda i danni patiti dal motorino di sua proprietà perché dichiara di averlo venduto, circostanza questa che non esclude il ricordarsi i danni riscontrati a seguito di un sinistro di cui egli stesso è stato vittima;
- l'interventore in primo grado, odierno appellante
[...]
, dichiara espressamente di essere rientrato prima a casa Parte_2
e poi di essere andato all'ospedale nella stessa giornata;
mentre l'attore non ricorda quando si è recato all'ospedale, se nella stessa Parte_1 giornata in cui si è verificato il sinistro o il giorno dopo, tuttavia ricorda
13 di essersi recato al pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di
Via ON insieme all'amico , il quale, ha invece, Parte_2 dichiarato di essersi recato prima a casa, e non fa alcuna menzione dell'essersi recato al pronto soccorso insieme al . Parte_1
Sono evidenti, dunque, indubbie contraddizioni nel narrato, che non sono in alcun modo giustificabili, atteso che il sinistro si era verificato circa 3 anni prima rispetto alla data dell'udienza in cui le dichiarazioni sono state rese.
- Se si analizzano con attenzione i referti di pronto soccorso del
[...]
e del in atti, si evince che il Parte_1 Parte_2 [...]
si è recato al pronto soccorso del nosocomio alle ore Parte_1
12:19 del 22.06.2020 come risulta da referto n. 1062 in atti, mentre il si è recato al pronto soccorso alle ore 12:24 del Parte_2
22.06.2020 come risulta da referto n. 1063 in atti: è evidente che se i due amici hanno avuto i referti in numero cronologico l'uno successivo all'altro, e ciò rende assolutamente non credibili le dichiarazioni rese dagli appellanti, in quanto l ha dichiarato che, Parte_2
dopo il sinistro, si è recato prima a casa e poi all'ospedale, mentre
[...]
non ricordava di essersi recato all'ospedale lo stesso Parte_1 giorno in cui si è verificato il sinistro o quello successivo;
- appare poi singolare che il non ricordasse i punti Parte_2
d'impatto, i danni riportati dai motocicli coinvolti nel sinistro per cui
è causa, né altri dati utili ai fini della ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro de quo;
- inverosimile appare la dinamica del sinistro come narrata in citazione e nel successivo atto di appello, e come descritta dall'unica teste escussa in primo grado.
14 - Ed invero, questo Tribunale ritiene pressoché inverosimile che, per effetto di un leggero urto da parte del motociclo Peugeot, il motorino
SH di proprietà e condotto dall'odierno appellante e con a bordo quale terzo trasportato il , abbia potuto avere uno Parte_2
sbandamento tale da determinarne la caduta al suo insieme ai suoi occupanti;
- appare, altresì, anomalo che l'attore e l'interventore in primo grado, odierni appellanti, non abbiano indicato subito, già dalla lettera di costituzione in mora, il nominativo della teste Testimone_1 nonostante i due ricordino espressamente che la stessa era presente al momento in cui si è verificato il sinistro de quo;
- appare anomalo che nessuno dei presenti, né tantomeno la teste escussa, si sia preoccupata di chiamare le Autorità o il servizio sanitario del 118, considerate le lesioni patite dal Parte_1
e dal;
Parte_2
- inoltre, non vi sono rilievi fotografici ritraenti la strada teatro del sinistro nelle immediatezze dello stesso né rilievi fotografici dei motocicli coinvolti nel sinistro per cui è causa;
- la teste precisa i danni riportati dal motociclo SH tg. tg. CG 90238 di proprietà dell'odierno appellante, ma i danni menzionati dalla teste, in particolare i danni alla parte posteriore del motoveicolo del
[...]
, non trovano riscontro nei rilievi fotografici in atti. Pt_1
Inoltre, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene la deposizione testimoniale dell'unico teste lacunosa, generica ed imprecisa, non credibile;
infatti, l'unica teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
15 Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato della testimone escusso in primo grado, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti da parte attrice ed interventrice, né che le lesioni riportate dagli odierni appellanti, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del motociclo modello “Peugeot Geopolis” tg. DN 43289 risultato scoperto di garanzia assicurativa per la r.c.a. e di proprietà del . CP_3
Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
i) Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risultano provate le domande presentate nel giudizio di primo grado.
La sentenza del Giudice di Pace di Barra Dott. RC AR, numero
4066/2024 del 15.10.2024, depositata in data 24.10.2024, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 (il valore della controversia è pari ad € 20.000,00) applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra e Parte_1 [...]
, nei confronti della quale Impresa Parte_2 Controparte_1
designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché così CP_3
16 dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. condanna gli appellanti, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN RI AN
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AN RI AN, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 9958/2025
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 4066/2024 del
15.10.2024, depositata in data 24.10.2024, del Giudice di Pace di Barra Dott.
RC AR, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giuste procure in calce C.F._2
all'atto di citazione in appello, dall'Avv. LA La AR (C.F.
presso il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA) C.F._3
alla Via Pittore n. 117, elettivamente domiciliano e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellanti
e
(C.F. e P. Iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dei legali rappresentanti pro tempore, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico “ Controparte_2 nonché conferitaria del Ramo di Azienda Direzione per l'Italia della
1 medesima Impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Luigi Tuccillo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
Appellata
Nonché
(C.F. residente in [...] C.F._5
R. Ruggiero n° 81/A interno 12
Appellato contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Barra, CP_3
proprietario del motociclo modello “Peugeot Geopolis”, tg. DN 43289, risultato scoperto di garanzia assicurativa per la r.c.a. e la società
, nella qualità di F.G.V.S. per la Regione Controparte_4
Campania, chiedendo il risarcimento dei danni da lesioni personali e materiali subiti a causa del sinistro stradale occorso in data 22.06.2020 alle ore 9,30 circa, in Acerra (Na).
In particolare, il sinistro si verificava al Corso della Resistenza, in direzione
C.so Italia, all'altezza dell'Ufficio Postale, allorquando il motociclo Honda
SH tg. CG 90238 di proprietà del , odierno appellante, e Parte_1 dallo stesso condotto, veniva urtato dal motociclo Peugeot Geopolis tg. DN
2 43289 di proprietà di , scoperto di garanzia assicurativa per CP_3
la r.c.a., il cui conducente, proveniente da tergo, tamponava il motociclo condotto dal , che era in fase di rallentamento, facendolo Parte_1
rovinare al suolo sul lato sinistro unitamente al conducente ed al trasportato
. Parte_2
Per effetto del suddetto tamponamento da tergo e della conseguente caduta al suolo, il riportava lesioni personali, per le quali ne Parte_1 occorse il trasporto presso il Presidio Ospedaliero “Fatebenefratelli” di
Napoli, ove i sanitari gli diagnosticavano "trauma contusivo della spalla sinistra e del ginocchio sinistro” con prognosi di giorni 2 s.c.
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva per la convenuta Controparte_4
nella qualità di F.G.V.S., l'Avv. Luigi Tuccillo, che si riportava alla
[...] comparsa di costituzione e risposta ed alle eccezioni ivi formulate.
Alla medesima udienza si costituiva, spiegando atto di intervento volontario nel processo ex art. 105 c.p.c., a mezzo del medesimo procuratore Avv.
LA La AR, il terzo trasportato , il quale Parte_2 depositava atto di intervento volontario nel processo e la documentazione a sostegno della propria domanda di risarcimento da lesioni personali subite in conseguenza del sinistro stradale de quo, chiedendo di essere risarcito delle lesioni personali subite a seguito del medesimo sinistro stradale, in occasione del quale si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Honda SH tg. CG 90238 di proprietà e condotto dal sig. ; chiedeva Parte_1
di essere autorizzato a notificare il proprio atto di intervento nel processo al convenuto rimasto contumace . CP_3
Il Giudice di Pace autorizzava la notifica al , convenuto CP_3
contumace sia dell'atto di citazione introduttivo del giudizio a seguito della correzione dell'errore materiale compiuto nell'indicare la targa del motociclo
3 di proprietà dello stesso, sia dell'atto di intervento volontario nel processo del
. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, l'adito Parte_2
Giudice di Pace riteneva di non nominare il consulente tecnico d'ufficio per la valutazione dei danni da lesioni personali riportate dall'attore e dall'interventore a seguito del sinistro stradale per cui è causa e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 08.10.2024, riservando poi la causa in decisione.
b) Con sentenza n. 4066/2024, il Giudice di Pace di Barra, Dott. RC
AR rigettava le domande, condannando e Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_2
giudizio in favore di Controparte_4
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “nel merito le domande sono infondate e vanno rigettate, non ritenendosi raggiunta la prova sul fatto storico nelle modalità prospettate dagli attori e sul nesso di causalità tra evento e lamentate conseguenze. La teste escussa
Sig.ra è inattendibile. Il suo nome non risulta indicato Testimone_1 nelle costituzioni in mora, nell'atto introduttivo del giudizio e nelle comparse di intervento. L'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione
e nell'atto introduttivo del giudizio incide significativamente sulla valutazione di attendibilità del teste e, conseguentemente, della veridicità della dinamica del sinistro riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e di buon senso che il danneggiato, pur avendo avuto la possibilità di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite. La Sig.ra non ha fornito una Tes_1 dichiarazione idonea a provare l'accaduto. Ella narra di un tamponamento
4 tra due scooter di dimensioni similari, che sarebbe avvenuto in Acerra (Na) al Corso della Resistenza, proseguendo con il riferire che a seguito dell'impatto il motociclo con a bordo gli attori, urtato dalla ruota del motociclo che lo seguiva, all'altezza della targa posteriore, sarebbe caduto, ribaltandosi in uno agli occupanti. Dalle foto versate in atti nella produzione di non si rilevano, sulla parte posteriore del motociclo e Parte_1
tanto meno sulla targa, danni tali da giustificare una simile conseguenza ed il racconto della teste non prova, pertanto, alcuna corrispondenza nei rilievi fotografici esibiti relativi al motociclo dell'attore. Si ritiene inverosimile che in una strada urbana con traffico veicolare un motociclo con a bordo una sola persona, tamponando un altro motociclo con la ruota anteriore all'altezza della targa posteriore ed imprimendo una forza di modestissima entità possa causare il ribaltamento di quest'ultimo, con due individui a bordo. Le evidenze fotografiche smentiscono le dichiarazioni della teste, non essendosi rinvenuto alcun danno diretto al motociclo in qualche modo compatibile con le sue affermazioni. La teste prosegue la deposizione raccontando di aver lasciato i suoi dati ed il numero telefonico all'attore, ma, come detto, anche questa dichiarazione non trova alcun riscontro negli atti precedenti al processo, ove il suo nome non compare. Non è, pertanto, attendibile la narrazione dei fatti riferiti dalla . Non si ritiene, Tes_1
inoltre, verosimile che due individui con lesioni e traumi conseguenti ad un sinistro stradale decidano di risalire a bordo del motociclo (per di più danneggiato) e recarsi in un ospedale distante oltre venti chilometri, precisamente l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, di Via ON, quartiere Posillipo a Napoli, anziché recarsi nel più vicino presidio ospedaliero. Giova ricordare che ad Acerra, luogo del lamentato evento, esiste un ospedale dotato di pronto soccorso;
ragione per la quale non appare
5 ragionevole e giustificata la scelta degli attori. Il libero interrogatorio delle parti ha ulteriormente legittimato i dubbi sul fatto storico. L'attore
[...]
dichiara di non ricordare il cognome dell'amico che Parte_1
trasportava sul proprio motociclo in un luogo distante diversi chilometri da casa. Non ricorda i danni al proprio motociclo, afferma di averlo venduto.
Peraltro, non risulta in atti alcuna prova di riparazione del veicolo prima della dichiarata vendita, essendo carente la domanda per il danno al motociclo anche sotto quest'aspetto. L'attore afferma che il proprio motociclo era assicurato alla data del sinistro, ma non rivela con quale compagnia, essendo irragionevole che un soggetto regolarmente assicurato, coinvolto in un sinistro con un trasportato ferito, ometta di comunicare
l'evento alla propria compagnia. Egli dichiara di non ricordare se si sia recato in ospedale il giorno del sinistro o successivamente, apparendo poco credibile. Il trasportato interveniente dichiara di Parte_2 essere prima tornato a casa e poi di essersi recato in Ospedale (lo stesso nosocomio di cui sopra). Dai certificati di Pronto Soccorso rilasciati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro (ore 12,19 ; ore Parte_1
12,24 ) si rileva che il racconto del Sig. sul Parte_2 Pt_2
rientro a casa ed il successivo passaggio in ospedale appare incongruente, apparendo chiaro che questi si trovasse nel P.S. insieme all'attore. Si ritiene, infine, inverosimile, che in un sinistro con tre soggetti coinvolti, con lamentate lesioni e danni al motociclo, nessuna autorità sia intervenuta e nessuno abbia documentato con foto scattate al momento del sinistro lo stato dei luoghi ed i mezzi coinvolti. Tanto più che il fatto lamentato si sarebbe verificato nel pieno della prima emergenza pandemica (22.06.2020), in un periodo di scarso afflusso veicolare, con numerosi controlli e vincoli alla circolazione e con un'altissima probabilità di presenza per strada di forze
6 dell'ordine. Quindi, dall'escussione testimoniale e dalle dichiarazioni delle parti non emergono elementi sufficienti per ritenere provato il sinistro nelle modalità descritte dagli attori”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli è stata impugnata da
[...]
e con atto di appello, con il Parte_1 Parte_2 quale è stata chiesta la riforma integrale della medesima sentenza e per l'effetto, previo accertamento della esclusiva responsabilità del motociclo modello “Peugeot Geopolis” tg. DN 43289 di proprietà di
, risultato sprovvisto di copertura assicurativa, nella CP_3 produzione dell'evento dannoso e conseguentemente l'obbligo del
FGVS ex lege di risarcire i danni, con conseguente condanna di
– quale impresa designata FGVS Regione Controparte_4
Campania, in solido con , o in via subordinata, con CP_3
condanna della sola compagnia assicurativa – al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, per danno biologico e morale, comunque derivanti dal sinistro per cui è causa in favore degli odierni appellanti, e , danni Parte_1 Parte_2
quantificati nei limiti dell'importo di € 20.000,00 ciascuno, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del giudizio di prime cure, nonché del giudizio di appello, oltre IVA e
CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore Avv.
LA La AR.
d) A sostegno del proposto appello, e Parte_1 [...]
hanno dedotto che la sentenza di primo grado sarebbe Parte_2
stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto
7 non provati i fatti costitutivi posti a fondamento dei diritti pretesi statuendo che dall'escussione testimoniale e dalle dichiarazioni delle parti non emergono elementi sufficienti per ritenere provato il sinistro nelle modalità descritte dagli attori, ritendendo, altresì, inattendibile l'unica teste escussa: Testimone_1
e) L'appellata quale Impresa designata per la Controparte_4
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data 23.09.2025, chiedendo, nel merito, di rigettare l'appello proposto perché inammissibile e, comunque, infondato, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del grado di giudizio.
In particolare, la difesa della compagnia assicurativa odierna appellata, ha eccepito, in via preliminare, ex art. 348 bis c.p.c. la inammissibilità dell'appello, atteso che il gravame non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
nel merito, ha eccepito la infondatezza in fatto ed in diritto dello spiegato appello, in quanto, deve condividersi l'iter logico- argomentativo seguito dal giudice di prime cure.
All'udienza a trattazione scritta del 16.12.2025, il difensore di parte appellante si riportava ai propri scritti difensivi ed il Tribunale riservava la causa in decisione.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla compagnia assicurativa odierna appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt.
342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia
8 dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre
2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame. In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche
Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che
9 sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015).
Invero, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello – necessari anche sulla scorta della disciplina previgente-
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Occorre, dunque, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata le domande risarcitorie degli odierni appellanti: attore ed interventore in primo grado.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha statuito che dall'escussione testimoniale e dalle dichiarazioni delle parti non emergono elementi sufficienti per ritenere provato il sinistro nelle modalità descritte dagli attori, ritenendo, altresì, inattendibile l'unica teste escussa in primo grado:
Testimone_1
10 Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unica teste indotto dagli odierni appellanti, la quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace. Nello specifico, la teste escussa all'udienza del 05.06.2024, Testimone_1
così dichiarava: “all'epoca dell'incidente lavoravo come collaboratrice domestica. Ho testimoniato una sola volta davanti ad un ufficio giudiziario, ma non ricordo in quale paese. Era oltre cinque anni fa. Non sono di Acerra, ma quel giorno mi trovavo lì per esigenze di lavoro. Era la fine del mese di giugno 2020 ed erano circa le ore 9,00/9,30 del mattino. Io mi trovavo a piedi ad Acerra (Na) al Viale della Resistenza all'altezza dell'Ufficio postale.
Preciso che la strada in cui mi trovavo si chiama Corso della Resistenza. Ho assistito ad un incidente tra due motoveicoli e precisamente ho visto un motoveicolo Peugeot bianco che tamponava un Honda SH di colore grigio.
La strada teatro del sinistro è a doppio senso di circolazione e i due ciclomotori procedevano in direzione Corso Italia. Preciso che vi era un rallentamento del flusso veicolare e che dunque il motoveicolo Honda SH stava rallentando, quando è stato tamponato. Preciso che il Peugeot urtava con la propria ruota anteriore la ruota posteriore dell'Honda, altezza targa.
Per effetto del tamponamento entrambi i motocicli cadevano sulla sinistra unitamente agli occupanti. A bordo del Peugeot vi era solo il conducente, mentre a bordo dell'Honda SH vi erano due uomini intorno ai cinquant'anni che indossavano il casco. Mi sono avvicinata a soccorrere gli occupanti i motoveicoli ed il conducente del Peugeot si è prontamente rialzato, riferendo di non aver riportato lesioni, mentre gli occupanti del motoveicolo Honda SH lamentavano entrambi dolori alla spalla, al gomito al ginocchio sinistri. Sia
11 io che il conducente del Peugeot ci offrimmo di portarli in ospedale, ma gli stessi preferirono risalire sul mezzo che sia pur danneggiato era marciante e ci dissero che si sarebbero recati in ospedale. Quando hanno rialzato il motorino da terra potei costatare che lo stesso a seguito della caduta al suolo riportava danni alla scocca, alla pedana ed al faro che risultavano graffiati
e spaccati in alcuni punti. Riconosco nelle foto esibitemi i danni al motociclo
Honda SH e firmo le foto. Ho preso parte allo scambio delle generalità durante il quale apprendemmo dal conducente del Peugeot che non era assicurato. Lasciai a questo punto i miei dati ed il recapito telefonico al conducente dell'Honda SH, tale . Non è intervenuta nè Polizia, Parte_1
né autoambulanza. Null'altro so”.
Dati rilevanti si desumono anche dal libero interrogatorio delle parti in primo grado: e . Parte_1 Parte_2
Invero, all'udienza del 26.03.2024, era presente personalmente la parte
[...]
il quale, così dichiarava innanzi al Giudice di prime cure: Parte_1
“era la fine del mese di giugno del 2020 ed erano circa le 9,30 del mattino.
Io mi trovavo ivi a bordo del motociclo Honda SH di colore grigio chiaro di mia proprietà e preciso che il motociclo era regolarmente assicurato, a bordo del mio motociclo quale passeggero c'era il mio amico di cui Parte_2 non ricordo il cognome. Ad un certo punto siamo stati tamponati da uno scooter Peugeot bianco di cui non ricordo la cilindrata, il quale ci ha urtato sul lato destro posteriore”. Ancora, lo stesso dichiara: “a seguito dell'urto sia io che il mio passeggero siamo caduti sul lato sinistro, il mio motorino ha subito lievi danni che non ricordo perché l'ho venduto… non ricordo se sono andato in ospedale quel giorno oppure il giorno dopo, ricordo però di essere andato all'Ospedale Fatebenefratelli di Via ON insieme al mio amico
” Persona_1
12 Anche il presente personalmente alla medesima Parte_2
udienza, così dichiarava: “era fine giugno del 2020 intorno alle 09,30 ed io mi trovavo a bordo del motorino SH grigio di e Parte_1
percorrevamo Via della Resistenza in Acerra. Ero trasportato ed indossavo il casco. Ad un certo punto siamo stati investiti da un motorino Peugeot di colore bianco alla parte posteriore, ma non ricordo bene dove. A seguito dell'urto sono caduto sul lato sinistro e mi sono recato in Ospedale dopo essere tornato a casa nella stessa giornata. Tornammo a casa sul motorino.
Non ricordo i danni che ha subito lo scooter del mio amico. Non ricordo i danni riportati dallo Scooter Peugeot… non ricordo se il conducente dello scooter Peugeot abbia subito lesioni…”.
h) Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado e dal libero interrogatorio delle parti emergono Testimone_1
diverse criticità:
- in primo luogo, l'attore, odierno appellante non ricorda il cognome dell'amico trasportato quale passeggero sul motociclo di sua proprietà, circostanza davvero anomala, considerato che lo stesso qualifica il trasportato quale suo “amico”; Parte_2
- lo stesso non ricorda i danni patiti dal motorino di sua proprietà perché dichiara di averlo venduto, circostanza questa che non esclude il ricordarsi i danni riscontrati a seguito di un sinistro di cui egli stesso è stato vittima;
- l'interventore in primo grado, odierno appellante
[...]
, dichiara espressamente di essere rientrato prima a casa Parte_2
e poi di essere andato all'ospedale nella stessa giornata;
mentre l'attore non ricorda quando si è recato all'ospedale, se nella stessa Parte_1 giornata in cui si è verificato il sinistro o il giorno dopo, tuttavia ricorda
13 di essersi recato al pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di
Via ON insieme all'amico , il quale, ha invece, Parte_2 dichiarato di essersi recato prima a casa, e non fa alcuna menzione dell'essersi recato al pronto soccorso insieme al . Parte_1
Sono evidenti, dunque, indubbie contraddizioni nel narrato, che non sono in alcun modo giustificabili, atteso che il sinistro si era verificato circa 3 anni prima rispetto alla data dell'udienza in cui le dichiarazioni sono state rese.
- Se si analizzano con attenzione i referti di pronto soccorso del
[...]
e del in atti, si evince che il Parte_1 Parte_2 [...]
si è recato al pronto soccorso del nosocomio alle ore Parte_1
12:19 del 22.06.2020 come risulta da referto n. 1062 in atti, mentre il si è recato al pronto soccorso alle ore 12:24 del Parte_2
22.06.2020 come risulta da referto n. 1063 in atti: è evidente che se i due amici hanno avuto i referti in numero cronologico l'uno successivo all'altro, e ciò rende assolutamente non credibili le dichiarazioni rese dagli appellanti, in quanto l ha dichiarato che, Parte_2
dopo il sinistro, si è recato prima a casa e poi all'ospedale, mentre
[...]
non ricordava di essersi recato all'ospedale lo stesso Parte_1 giorno in cui si è verificato il sinistro o quello successivo;
- appare poi singolare che il non ricordasse i punti Parte_2
d'impatto, i danni riportati dai motocicli coinvolti nel sinistro per cui
è causa, né altri dati utili ai fini della ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro de quo;
- inverosimile appare la dinamica del sinistro come narrata in citazione e nel successivo atto di appello, e come descritta dall'unica teste escussa in primo grado.
14 - Ed invero, questo Tribunale ritiene pressoché inverosimile che, per effetto di un leggero urto da parte del motociclo Peugeot, il motorino
SH di proprietà e condotto dall'odierno appellante e con a bordo quale terzo trasportato il , abbia potuto avere uno Parte_2
sbandamento tale da determinarne la caduta al suo insieme ai suoi occupanti;
- appare, altresì, anomalo che l'attore e l'interventore in primo grado, odierni appellanti, non abbiano indicato subito, già dalla lettera di costituzione in mora, il nominativo della teste Testimone_1 nonostante i due ricordino espressamente che la stessa era presente al momento in cui si è verificato il sinistro de quo;
- appare anomalo che nessuno dei presenti, né tantomeno la teste escussa, si sia preoccupata di chiamare le Autorità o il servizio sanitario del 118, considerate le lesioni patite dal Parte_1
e dal;
Parte_2
- inoltre, non vi sono rilievi fotografici ritraenti la strada teatro del sinistro nelle immediatezze dello stesso né rilievi fotografici dei motocicli coinvolti nel sinistro per cui è causa;
- la teste precisa i danni riportati dal motociclo SH tg. tg. CG 90238 di proprietà dell'odierno appellante, ma i danni menzionati dalla teste, in particolare i danni alla parte posteriore del motoveicolo del
[...]
, non trovano riscontro nei rilievi fotografici in atti. Pt_1
Inoltre, il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene la deposizione testimoniale dell'unico teste lacunosa, generica ed imprecisa, non credibile;
infatti, l'unica teste escusso in primo grado, con dichiarazioni carenti e generiche, non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
15 Nel caso di specie, stante l'inattendibilità del narrato della testimone escusso in primo grado, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti da parte attrice ed interventrice, né che le lesioni riportate dagli odierni appellanti, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del motociclo modello “Peugeot Geopolis” tg. DN 43289 risultato scoperto di garanzia assicurativa per la r.c.a. e di proprietà del . CP_3
Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
i) Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risultano provate le domande presentate nel giudizio di primo grado.
La sentenza del Giudice di Pace di Barra Dott. RC AR, numero
4066/2024 del 15.10.2024, depositata in data 24.10.2024, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 (il valore della controversia è pari ad € 20.000,00) applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra e Parte_1 [...]
, nei confronti della quale Impresa Parte_2 Controparte_1
designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché così CP_3
16 dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. condanna gli appellanti, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN RI AN
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