Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FR OM OR e MA AO AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Biscaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Camogli, non costituito in giudizio;
la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
di AR VA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;
per l'annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica P.E. 211/2023 del 20.6.2023, rilasciata dal Comune di Camogli al controinteressato signor AR VA per la realizzazione di una recinzione in ferro a protezione della proprietà di via Romana 19 A.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR VA e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i signori FR OM OR e MA AO AR hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica P.E. 211/2023 del 20.6.2023, rilasciata dal Comune di Camogli al controinteressato signor AR VA per la realizzazione di una recinzione in ferro a protezione della proprietà di via Romana 19 A.
Espongono: - di essere residenti in [...], nonché proprietari dell’immobile censito al Catasto comunale al Foglio 1, mappale 145 sub 3; - che adiacente al predetto immobile insiste l’edificio di proprietà del controinteressato, signor AR VA, censito al catasto comunale al Foglio 1, mappale 1188, che confina con il viale di accesso e il cortile dell’abitazione dei ricorrenti; - che, in data 12.8.2023, si accorgevano che il signor AR VA si era introdotto senza alcun permesso all’interno della loro proprietà privata, ed aveva installato numerosi paletti sul loro fondo, ancorandoli alla ringhiera presente ed apponendo una recinzione metallica; - che, in data 14.8.2023, presentavano istanza di accesso agli atti presso il Comune di Camogli, e diffidavano il controinteressato a rimuovere la recinzione; - che il Comune dava completa evasione all’istanza di accesso il 18.10.2023; - che in tal modo apprendevano che il controinteressato aveva presentato C.I.L.A. in data 7.8.2023, per “realizzazione recinzione in ferro a protezione della proprietà” , dichiarandosi “proprietario dell’immobile interessato dall’intervento e di avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento” .
A sostegno del gravame hanno dedotto un unico motivo di ricorso, come segue: Violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 136 e 146 e ss. del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR n. 31/2017 e s.m.i., del D.M. 11 giugno 1954 e dell’art. 44 del PTCP. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Violazione dei principi di giusto procedimento, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e presupposti.
L’intervento, che prevede la sostituzione di una attuale semplice (ed impercettibile) ringhiera di altezza pari a 0,93 m con una recinzione a trama fitta di altezza pari a 2,00, comporterebbe la totale immutazione dello stato dei luoghi, visibile anche dalla lunga distanza, in contrasto con i vincoli paesaggistici derivanti dal DM 11 giugno 1954 e dall’art. 44 (Insediamenti Diffusi - Regime normativo di mantenimento - ID-MA) delle n.t.a. del PTCP, senza che l’amministrazione abbia motivato in relazione alla compatibilità degli interventi con i valori paesistici dell’area.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e il controinteressato AR VA, il quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’impugnazione.
Con atto di motivi aggiunti notificato il 28.6.2024 espongono: - di aver diffidato il Comune, in data 30.4.2024, ad inibire e/o dichiarare improduttiva di effetti la C.I.L.A. in data 7.8.2023, mediante provvedimento espresso, con conseguente attivazione dei relativi provvedimenti repressivi e sanzionatori; - che il Comune di Camogli, con nota prot. n. 9003 del 10.5.2024, in considerazione della realizzazione di opere in difformità dall’autorizzazione paesaggistica n. 211/2023 del 20/6/2023, disponeva in via cautelativa la sospensione degli effetti della CILA n. 333/2023.
Impugnano il provvedimento prot. n. 11986 del 21.6.2024, con cui il Comune, “Vista la comunicazione al prot. n. 11511 del 17/06/2024 (...) con allegata documentazione fotografica comprovante la rimozione della recinzione che era stata installata in difformità dall’Autorizzazione Paesaggistica n. 211/2023 del 20/06/2023” , ha disposto “la riattivazione degli effetti della C.I.L.A. n. 333/2023” .
Premesso che, con l’atto di diffida, essi avevano contestato non soltanto l’installazione della recinzione provvisoria, ma - soprattutto - lo stesso intervento definitivo oggetto della C.I.L.A. n. 333/2023, a sostegno del gravame aggiuntivo hanno dedotto cinque motivi di ricorso, come segue.
1. Illegittimità propria e/o derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con ricorso R.G.R. n. 794/2023.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6 bis, 11 e 22 ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21- nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento.
In capo al controinteressato difetterebbe la legittimazione alla presentazione della C.I.L.A. (così come della pregressa autorizzazione paesaggistica), giacché il muro di sostegno della recinzione sarebbe di esclusiva proprietà dei ricorrenti.
Del resto, anche qualora fosse in comunione, sarebbe comunque necessario l’assenso dei comproprietari.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6 bis e 22 ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21- nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22, F3 delle NTA del PRG (vigente) e dell’art. 62 delle Norme Generali del P.U.C. (operante in salvaguardia) del Comune di Camogli. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento.
La recinzione contrasterebbe con gli artt. 21 e 22 del P.R.G., sezione “F. RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO” e, in particolare, con la sottosezione “F3: RECINZIONI APERTE RURALI”, che prescrivono che in ambiente rurale le recinzioni dovranno evitare di interrompere l’ambiente “aperto”, e dovranno essere costituite da un basamento in muratura di altezza massima di cm. 20, sormontato da rete metallica.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6- bis , 22 e ss., 27 e 31 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21- nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Ulteriore profilo.
L’Amministrazione comunale avrebbe dovuto dichiarare improduttiva di effetti la C.I.L.A. ed attivare i conseguenti poteri repressivi e sanzionatori, giacché essa rappresenta una situazione non conforme alla realtà quanto ai limiti della proprietà oggetto di intervento (“TAVOLA 1 – STATO ATTUALE”).
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6- bis , 11, 22 e ss., 27 e 31 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21- nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Nullità.
Il diniego all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori sollecitato dai ricorrenti, insito nel provvedimento di “riattivazione” degli effetti della CILA, sarebbe illegittimo in quanto disposto in assoluto difetto di istruttoria (segnatamente, di un sopralluogo) e di motivazione.
Con ordinanza 25.7.2024, n. 177 la sezione ha respinto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
In accoglimento dell’eccezione di parte controinteressata, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse al ricorso.
È noto infatti come, secondo una ormai consolidata giurisprudenza inaugurata da Cons. di Stato, Ad. Plen., 9/12/2021, n. 22, “nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. Nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo” (più di recente cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/3/2025, n. 1946; id., 28/2/2025, n. 1759).
Occorre dunque che il ricorrente, prima di lamentare – nel merito - l'illegittimità del titolo edilizio e/o paesaggistico per contrasto con le leggi, gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi o la disciplina paesaggistica di uso del territorio (P.T.C.P.), prospetti che dal conseguente ordine di ripristino possa derivargli una effettiva utilità, in termini di eliminazione di un concreto pregiudizio – diverso dall’astratta violazione della normativa urbanistico-edilizia - arrecato all’immobile di sua proprietà, al suo patrimonio e/o alla sua salute.
Si tratta di un pregiudizio specifico che ben può consistere nella privazione o nella seria compromissione della vista panoramica o della “vista mare” godibile dall’immobile di proprietà del ricorrente (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 2/7/2021, n. 5078; T.A.R. Liguria, II, 31.3.2025, n. 345), in quanto tale compromissione si traduce normalmente a discapito del valore dell’immobile.
Peraltro, di tale seria compromissione delle facoltà di godimento dell’immobile e/o del suo valore dev’essere offerta una convincente dimostrazione, a mezzo della produzione di una perizia asseverata che la attesti, mediante la riproduzione fotografica, con la specifica indicazione dei punti di ripresa, dell’impatto dell’intervento edilizio avversato sulla vista panoramica godibile dall’immobile del ricorrente.
Dimostrazione viepiù rigorosa allorché oggetto della contestazione non sia un manufatto in muratura – che, come tale, ottunde completamente la vista – ma una cancellata od una recinzione in rete metallica.
Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati ad argomentare circa la proprietà esclusiva del muro di confine (cfr. la relazione di perizia del geom. Giorgi – doc. 18 delle produzioni 10.4.2025 di parte ricorrente) - ciò che però attiene, come detto, al merito delle contestazioni - producendo, per il resto, soltanto alcune fotografie completamente decontestualizzate, ovvero senza l’indicazione dei punti di ripresa.
Al contrario, parte controinteressata ha fornito la dimostrazione, a mezzo di perizia accompagnata da documentazione fotografica con l’indicazione dei punti di ripresa (docc. 11 delle produzioni 18.7.2024 e 17 delle produzioni 22.7.2024), che la recinzione non intercetta in maniera rilevante ed apprezzabile le visuali verso il mare - parallele e sovrastanti la recinzione - godibili dal fabbricato dei ricorrenti e dalla terrazza al piano terreno al confine delle due proprietà (cfr. anche il doc. 19-F delle produzioni 10.4.2025).
Non essendo dimostrato che la recinzione contestata alteri in modo apprezzabile le vedute fruibili dalla proprietà ricorrente, difetta un interesse concreto a contestare il progettato intervento, interesse differenziato da quello del quisque de populo all’ordinata edificazione del territorio comunale paesaggisticamente vincolato.
Donde l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono come di regola la soccombenza nei confronti del controinteressato, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente nei confronti della Soprintendenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controinteressato AR VA, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA, e le compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO