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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2637/2024 promossa da:
QUALE ADS DI (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. elettivamente C.F._1 Parte_1 domiciliato in via Ugo da Carpi n. 84 41012 Carpi presso il difensore avv. Pt_1
[...]
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IANNIELLO LUISA, elettivamente domiciliato in VIA ZANARDI,28/6 BOLOGNA presso il difensore avv. IANNIELLO LUISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. amministratore di sostegno di Pt_1
conveniva al fine di ottenere la condanna della medesima Parte_1 CP_1
a rendere la dichiarazione di sussistenza dei rapporti in essere con la beneficiata e ad
1 di 3 apporre il vincolo dell'ADS sul libretto postale di risparmio n. 0000498923, oltre al pagamento di una somma da liquidarsi secondo equità per ogni giorno di inadempimento dell'obbligo di annotazione.
Si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato, in CP_1
applicazione delle condizioni contrattuali del libretto postale, che prevedono il deposito della firma presso la filiale di radicamento (in questo caso Ferrara).
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 22.5.2025 ove si teneva la discussione orale.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Non sono in contestazione il potere dell'amministratore di sostegno di ottenere l'indicazione dei rapporti in essere tra la beneficiaria e parte resistente nonché
l'apposizione del vincolo sul libretto, bensì le “modalità” con cui ciò può avvenire: al riguardo, le condizioni generali del libretto, all'art. 7.1, espressamente prevedono che:
“L'intestatario del libretto è tenuto a depositare la propria firma nell'Ufficio Postale di Radicamento utilizzando l'apposita documentazione, cartacea o elettronica, prevista da .”. CP_1
In particolare, tale clausola prevede che il deposito della firma (o deleghe) debba avvenire espressamente presso la filiale di radicamento, cioè di apertura del libretto: la ratio è quella di garantire la corretta operatività del libretto, garantendo la possibilità di verifica della firma (ovvero l'attribuzione o revoca di deleghe) presso la filiale ove il rapporto è stato acceso.
In applicazione del dettato contrattuale, ne deriva che l'amministratore di sostegno sia tenuto a depositare la giustificazione dei propri poteri e la propria firma (in sostituzione di quella della intestataria-beneficiaria dell'ADS) presso l'Ufficio di radicamento
(Ufficio Ferrara 6).
Né vale il richiamo, fatto da parte ricorrente, all'art. 11, comma 8, secondo cui “Nel caso in cui il libretto sia monointestato, la sopravvenuta incapacità dell'intestatario non determina l'estinzione del libretto;
in tal caso, a seguito della formale comunicazione a del provvedimento giurisdizionale relativo alla dichiarazione CP_1
di incapacità di agire, le operazioni saranno compiute dal tutore e dal curatore secondo la rispettiva normativa di riferimento e dal nominato Amministratore di
Sostegno nei limiti dei poteri conferiti dal Giudice. In ogni caso, la sopravvenuta incapacità di agire deve essere tempestivamente portata a conoscenza di CP_1
2 di 3 mediante comunicazione scritta e presentazione all'Ufficio postale della sentenza o del decreto relativo alla dichiarazione di incapacità di agire” (sottolineature del redattore): tale clausola si limita a riconoscere la legittimazione al rappresentante legale
(del resto, mai contestata da ), senza che ciò valga a derogare alle condizioni CP_1
contrattuali applicabili, tanto all'intestatario, quanto al suo rappresentante.
Né, infine, vale richiamare il provvedimento di autorizzazione da parte del giudice tutelare, non essendo in contestazione, si ripete, il potere ad operare sul libretto, bensì le modalità, le quali sono, tuttavia, contrattualmente individuate nelle condizioni generali.
Quindi, al di là di ogni valutazione sulla ragionevolezza o meno di una tale previsione, la domanda dev'essere respinta, pur invitando parte resistente, vista la particolarità della vicenda, a collaborare per l'espletamento delle formalità (indicando l'ufficio esattamente preposto).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore indeterminato della controversia, le fasi processuali effettivamente svolte (studio e introduttiva) e le prestazioni difensive rese, con diminuzione degli importi in ragione della scarsa complessità della controversia.
La parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato verrà liquidata a seguito di regolare istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1
QUALE ADS DI nei confronti di ,
[...] Controparte_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA la domanda.
2- CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano in € 1.000,00, oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2637/2024 promossa da:
QUALE ADS DI (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. elettivamente C.F._1 Parte_1 domiciliato in via Ugo da Carpi n. 84 41012 Carpi presso il difensore avv. Pt_1
[...]
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IANNIELLO LUISA, elettivamente domiciliato in VIA ZANARDI,28/6 BOLOGNA presso il difensore avv. IANNIELLO LUISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. amministratore di sostegno di Pt_1
conveniva al fine di ottenere la condanna della medesima Parte_1 CP_1
a rendere la dichiarazione di sussistenza dei rapporti in essere con la beneficiata e ad
1 di 3 apporre il vincolo dell'ADS sul libretto postale di risparmio n. 0000498923, oltre al pagamento di una somma da liquidarsi secondo equità per ogni giorno di inadempimento dell'obbligo di annotazione.
Si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato, in CP_1
applicazione delle condizioni contrattuali del libretto postale, che prevedono il deposito della firma presso la filiale di radicamento (in questo caso Ferrara).
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 22.5.2025 ove si teneva la discussione orale.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Non sono in contestazione il potere dell'amministratore di sostegno di ottenere l'indicazione dei rapporti in essere tra la beneficiaria e parte resistente nonché
l'apposizione del vincolo sul libretto, bensì le “modalità” con cui ciò può avvenire: al riguardo, le condizioni generali del libretto, all'art. 7.1, espressamente prevedono che:
“L'intestatario del libretto è tenuto a depositare la propria firma nell'Ufficio Postale di Radicamento utilizzando l'apposita documentazione, cartacea o elettronica, prevista da .”. CP_1
In particolare, tale clausola prevede che il deposito della firma (o deleghe) debba avvenire espressamente presso la filiale di radicamento, cioè di apertura del libretto: la ratio è quella di garantire la corretta operatività del libretto, garantendo la possibilità di verifica della firma (ovvero l'attribuzione o revoca di deleghe) presso la filiale ove il rapporto è stato acceso.
In applicazione del dettato contrattuale, ne deriva che l'amministratore di sostegno sia tenuto a depositare la giustificazione dei propri poteri e la propria firma (in sostituzione di quella della intestataria-beneficiaria dell'ADS) presso l'Ufficio di radicamento
(Ufficio Ferrara 6).
Né vale il richiamo, fatto da parte ricorrente, all'art. 11, comma 8, secondo cui “Nel caso in cui il libretto sia monointestato, la sopravvenuta incapacità dell'intestatario non determina l'estinzione del libretto;
in tal caso, a seguito della formale comunicazione a del provvedimento giurisdizionale relativo alla dichiarazione CP_1
di incapacità di agire, le operazioni saranno compiute dal tutore e dal curatore secondo la rispettiva normativa di riferimento e dal nominato Amministratore di
Sostegno nei limiti dei poteri conferiti dal Giudice. In ogni caso, la sopravvenuta incapacità di agire deve essere tempestivamente portata a conoscenza di CP_1
2 di 3 mediante comunicazione scritta e presentazione all'Ufficio postale della sentenza o del decreto relativo alla dichiarazione di incapacità di agire” (sottolineature del redattore): tale clausola si limita a riconoscere la legittimazione al rappresentante legale
(del resto, mai contestata da ), senza che ciò valga a derogare alle condizioni CP_1
contrattuali applicabili, tanto all'intestatario, quanto al suo rappresentante.
Né, infine, vale richiamare il provvedimento di autorizzazione da parte del giudice tutelare, non essendo in contestazione, si ripete, il potere ad operare sul libretto, bensì le modalità, le quali sono, tuttavia, contrattualmente individuate nelle condizioni generali.
Quindi, al di là di ogni valutazione sulla ragionevolezza o meno di una tale previsione, la domanda dev'essere respinta, pur invitando parte resistente, vista la particolarità della vicenda, a collaborare per l'espletamento delle formalità (indicando l'ufficio esattamente preposto).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore indeterminato della controversia, le fasi processuali effettivamente svolte (studio e introduttiva) e le prestazioni difensive rese, con diminuzione degli importi in ragione della scarsa complessità della controversia.
La parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato verrà liquidata a seguito di regolare istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1
QUALE ADS DI nei confronti di ,
[...] Controparte_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA la domanda.
2- CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano in € 1.000,00, oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
3 di 3