Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 722
TRIB
Sentenza 10 giugno 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Modena, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa dall'Amministratore di Sostegno (ADS) di una beneficiaria, il quale conveniva in giudizio una società per ottenere la dichiarazione di sussistenza dei rapporti in essere tra la beneficiaria e la società medesima, l'apposizione del vincolo dell'ADS sul libretto postale di risparmio intestato alla beneficiaria, e il pagamento di una somma per ogni giorno di inadempimento. L'attore chiedeva, in particolare, che la società resistente rendesse la dichiarazione di sussistenza dei rapporti e apponesse il vincolo sul libretto postale, oltre a una somma da liquidarsi equitativamente per ogni giorno di ritardo nell'annotazione. La società convenuta si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato, in applicazione delle condizioni contrattuali del libretto postale, le quali prevedono il deposito della firma presso la filiale di radicamento del libretto. La controversia, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 22.5.2025, con discussione orale.

La domanda attorea è stata rigettata dal Tribunale, il quale ha ritenuto infondata la pretesa dell'Amministratore di Sostegno. Il Giudice ha chiarito che, sebbene non fosse contestato il potere dell'ADS di ottenere l'indicazione dei rapporti e l'apposizione del vincolo sul libretto, le modalità con cui ciò dovesse avvenire erano disciplinate dalle condizioni generali del libretto postale. In particolare, l'art. 7.1 delle condizioni contrattuali prevedeva espressamente che l'intestatario (o il suo rappresentante) fosse tenuto a depositare la propria firma, o la giustificazione dei propri poteri e la propria firma in sostituzione di quella della beneficiaria, presso l'Ufficio Postale di Radicamento, ovvero la filiale ove il rapporto era stato acceso. Tale previsione contrattuale, volta a garantire la corretta operatività e la verifica della firma, non poteva essere derogata né dal richiamo all'art. 11, comma 8, delle condizioni generali, che si limitava a riconoscere la legittimazione dell'ADS senza modificare le modalità operative, né dal provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, il cui potere non era in discussione, bensì le modalità di esecuzione. Pertanto, la domanda è stata respinta, pur invitando la società resistente a collaborare per l'espletamento delle formalità. Le spese di lite sono state poste a carico della parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 722
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 722
    Data del deposito : 10 giugno 2025

    Testo completo