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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 635/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai SInori Magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. Federica Rende - ConSIliera
Dott. Alessandro Liprino - ConSIliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 635/2019 R.G., vertente
TRA
(C.F.: , nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.) ed ivi residente in via Stazione s.n.c., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Eugenia Trunfio (C.F.: ), del Foro di C.F._2
Reggio Calabria e dall'avv. Francesco Criaco (C.F.: ), del Foro di C.F._3
Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Reggio
Calabria, via Pio XI n. 161, Tel 0965/598154, Fax 0965/590866, indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , nato il [...], ad [...] CP_1 C.F._4
(RC), residente in Belgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Gattuso (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Scilla, via C.F._5
Libertà, V traversa n. 9, fax 0965.704238 indirizzo pec:
Email_2
APPELLATO
Oggetto: Regime patrimoniale della famiglia ex art. 159 ss. c.c. – Appello avverso: Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 217/2019, emessa e pubblicata in data 08/02/2019.
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha espresso parere per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, assumendo di aver acquistato, il 25 gennaio 1979, in regime di comunione CP_1
legale con sua moglie il terreno - oggi identificato al catasto del comune di Parte_1
CO (RC), sezione terreni, al foglio di mappa n. 47, particella 451 sem. arb. classe 1 – e di aver divorziato dalla moglie come da provvedimento del 1° dicembre 2000, emesso dal
Tribunale di Bruxelles, conveniva in giudizio quest' ultima al fine di ottenere la divisione della comunione legale dei beni esistente.
Si costituiva in giudizio la SI.ra che eccepiva l'improcedibilità per non aver Pt_1 ottemperato alla procedura di mediazione, l'incompetenza territoriale, la non appartenenza del bene alla comunione legale e l'inammissibilità della domanda di divisione.
In via istruttoria, si escutevano i testi richiesti dalle parti e veniva esperita CTU tecnica.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, dichiarava sciolta la comunione legale tra e relativa alla particella n. 811, foglio di mappa n. CP_1 Parte_1
47 del comune di CO (R.C.), sezione terreni;
dichiarava inammissibile la domanda di divisione con riguardo alla particella n. 449 identificata al catasto terreni del comune di CO
(R.C.), sezione terreni, al foglio di mappa n. 47; procedeva alla divisione dei beni di cui alla particella n. 811, secondo una delle ipotesi di divisione prospettate dal CTU, con diritto di conguaglio a carico della moglie e a favore del marito;
rigettava ogni altra domanda;
compensava le spese di lite tra le parti e poneva a carico di entrambe, in via solidale, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. ha proposto appello deducendo che i beni oggetto della domanda di divisione Parte_1
non farebbero parte della comunione, trattandosi di beni personali della stessa appellante;
che, con riferimento al fabbricato abusivo, la domanda di parte attrice avrebbe dovuto essere rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile;
che, nonostante il abbia chiesto CP_1
la divisione della comunione con riferimento ai soli immobili, la comunione del residuo alla data della separazione, ossia al 1° novembre 1987, comprende attività e passività, di cui si sarebbe dovuto tenere conto nella divisione;
ha infine contestato la divisione dei beni fatta pag. 2/9 dalla sentenza appellata. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito in appello contestando i motivi di gravame e chiedendo CP_1
l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In via preliminare, si ritiene opportuno dare atto che, con note scritte depositate in data 18 settembre 2024, parte appellante ha rappresentato il sopravvenuto decesso dell'appellato SI. costituito in giudizio a mezzo di difensore, il quale, in virtù della regola CP_1 dell'ultrattività del mandato alla lite, continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato.
2) L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere integralmente rigettato per i motivi di seguito spiegati.
3) Sotto un primo profilo, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che i beni oggetto della domanda di divisione non avessero carattere personale ai sensi dell'art. 177 c.c.
In particolare, ha rilevato che, alla stipula del contratto preliminare, la aveva Pt_1
versato £. 4.000.000, sicuramente non compresi nella comunione legale poiché i coniugi non erano ancora sposati. Ad avviso dell'appellante, inoltre, la dichiarazione contenuta nell'atto definitivo di compravendita, secondo cui l'acquisto veniva effettuato in regime di comunione legale tra i coniugi, non avrebbe valenza determinante in quanto detto istituto era stato introdotto da poco tempo. L'appellante ha poi sostenuto che, sulla base delle prove assunte, il bene acquistato dalla avrebbe dovuto essere ricondotto alla Pt_1 previsione di cui all'art. 179 comma 1, lettera b) c.c., perché acquistato per donazione indiretta e escluso dalla comunione legale. In tal senso avrebbe dovuto essere valorizzata la testimonianza di , la quale aveva dichiarato di aver saputo che il danaro Testimone_1 necessario all'acquisto del terreno fosse frutto di una donazione indiretta da parte del padre della . Pt_1
pag. 3/9 Parte appellata ha contestato le deduzioni avversarie. In particolare, ha stigmatizzato come priva di pregio la tesi secondo cui la non avrebbe avuto esatta contezza del Pt_1 regime di comunione legale, dichiarato nell'atto di compravendita ed entrato in vigore tre anni prima. Ha poi ribadito, anche mediante richiami giurisprudenziali, che il contratto preliminare non determina il trasferimento della proprietà, che avviene solo col perfezionamento del definitivo. In ogni caso, non vi sarebbe prova dell'asserita donazione indiretta, anche in considerazione del fatto che l'unico teste di controparte
[...]
– la quale ha dichiarato che il terreno era stato acquistato dai genitori della ES
, i quali avrebbero anche donato agli altri figli somme di pari valore - non solo è Pt_1
nipote della stessa , ma vive in uno degli appartamenti del fabbricato oggetto di Pt_1
causa e a dire del è stata smentita dai testi e , CP_1 Testimone_2 Tes_3
escussi all'udienza del 17.3.2014, e , sentito all'udienza 9.6.2016. Testimone_4
La sentenza di primo grado ha correttamente spiegato che, ai sensi dell'art. 159 c.c., il regime legale della famiglia, in mancanza di diversa pattuizione, è costituito dalla comunione dei beni pro indiviso e che, ai sensi dall'art. 177 c.c., rientrano nella comunione
“gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali”. Ha poi giustamente affermato che, nel caso di specie, i beni in commento non possono essere considerati beni di carattere personale, poiché non rientrano in nessuno dei casi previsti dall'art. 179 c.c.
Gli argomenti addotti dall'appellante in senso contrario non sono meritevoli di accoglimento. Le considerazioni svolte circa l'inapplicabilità al caso di specie del regime di comunione legale appaiono, infatti, del tutto prive di pregio, essendo incontestabile che la proprietà dei beni in questione fu acquistata con la stipula del contratto definitivo ( il
25.1.1979), avvenuta dopo le nozze (celebrate il 19.8.1978), e non col precedente contratto preliminare (stipulato 13.8.1978)e non meritando ulteriore commento la tesi secondo cui la dichiarazione in tal senso contenuta nel contratto definitivo non avrebbe valenza determinante per sostanziale ignorantia iuris.
Per completezza, si osserva che, in fattispecie inerente ai rapporti tra contratto preliminare e regime di comunione legale dei beni tra coniugi, la Corte di cassazione (Sez. 2, Sentenza
n. 13570 del 30/05/2018, Rv. 648770 - 01) ha chiaramente spiegato che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi le semplici situazioni obbligatorie, per la loro stessa natura relativa e pag. 4/9 personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res". Da ciò consegue che il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata
"prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della "communio incidens" familiare (Sez. 2, n. 16305, 26/7/2011).
Avuto riguardo, inoltre, alla prospettata tesi della donazione indiretta, si rammenta che questa si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge). (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020
(Rv. 657703 - 01).
A fronte dell'espressa dichiarazione della stessa SInora , contenuta nel contratto Pt_1
definitivo, secondo cui l'acquisto veniva compiuto in regime di comunione legale dei beni col coniuge non risulta probatoriamente suffragata l'opposta CP_1
prospettazione secondo cui l'acquisto fosse frutto di una donazione indiretta dei genitori della in favore della figlia. A tale riguardo, giova rammentare che tale prova Pt_1
avrebbe dovuto essere fornita da parte convenuta, la quale, tuttavia, non è riuscita ad assolvere al relativo onere. In particolare, parte appellante ha lamentato che la sentenza di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato le contraddizioni emerse nell'interrogatorio formale reso dall'attore e odierno appellato. Invero, costui, sentito all'udienza dell'11.4.2012, aveva dichiarato: “Ho fatto visionare il terreno alla SI.ra
, a lei è piaciuto, ed io ho contattato il proprietario, ho dato io i soldi Parte_1 dell'acconto alla SI.ra . Preciso altresì che il terreno è stato acquistato Parte_1
pag. 5/9 quando noi eravamo ancora sposati. … Posso riferire che, seppur non ricordo con precisione la data, il preliminare di compravendita venne sottoscritto da me personalmente e da mia moglie… Tuttavia non sono in grado di riferire sulla somma esatta che venne consegnata…, voglio altresì precisare che per il giorno concordato per il rogito notarile, stante la mia impossibilità a presenziare, avevo consegnato i soldi a mia moglie affinchè la stessa li consegnasse al notaio. Tuttavia poiché si rese necessaria la mia presenza davanti al notaio, qualche giorno dopo arrivai da Bruxelles ed unitamente a mia moglie dinanzi al notaio completammo l'atto notarile consegnando i soldi… Escludo categoricamente che i genitori della abbiano dato in dote alla figlia i soldi per Pt_1
l'acquisto del terreno anzi preciso che ero io stesso ad aiutare i genitori della SI.ra
mandandogli al mese mille franchi da Bruxelles…”. Pt_1
Parte appellante ha messo in evidenza come, invece, dall'atto notarile del 25 gennaio 1979, risulta la presenza della SInora , ma non del marito, e che il venditore ha Pt_1
dichiarato di aver ricevuto il prezzo della vendita prima della stipula del definitivo, quindi nessuna somma sarebbe stata consegnata al notaio. Analogamente, parte appellante fa notare come il abbia dichiarato di aver sottoscritto il preliminare di vendita, CP_1
mentre nel preliminare, depositato agli atti del fascicolo di parte convenuta e non contestato, lo stesso non compare ad alcun titolo. Certamente, le dichiarazioni CP_1 rese dall'interrogato presentano i denunciati profili di contrasto con le evidenze documentali, ma tale mezzo di prova non ha influito in alcun modo sulla decisione di primo grado, fondata su altri e più conducenti elementi, sicché è del tutto irrilevante la doglianza dell'appellante che detto interrogatorio non sia stato menzionato nella motivazione della sentenza.
Per contro, appaiono pienamente condivisibili le controdeduzioni di parte appellata sulla scarsa valenza probatoria delle dichiarazioni rese dall'unico teste di controparte,
[...]
non completamente indifferente ai fatti di causa in quanto nipote della ES
convenuta e dimorante in uno degli appartamenti in contesa, smentite dai testi
[...]
e , escussi all'udienza del 17.3.2014, e , sentito Tes_2 Tes_3 Testimone_4
all'udienza 9.6.2016.
In particolare, , figlia della coppia, ha riferito come fosse l'attore ad Testimone_2
occuparsi dei bisogni della famiglia tanto da inviare ogni mese mille franchi ai nonni materni. In merito alla costruzione del fabbricato, ha ricordato come i lavori fossero iniziati intorno al 1982 e si fossero conclusi verso il 1986/1987 e come fosse sempre il padre a pag. 6/9 dare alla madre il denaro per pagare gli operai in quanto la stessa non lavorava, era malata e forse in passato aveva lavorato in una cioccolateria. Anche a voler tenere conto, ai fini del giudizio di attendibilità, dei deteriorati rapporti tra la teste e la madre, appare determinante il contributo fornito dal teste – non sospetto di parzialità – il Tes_3
quale ha dichiarato di avere costruito, con la propria impresa, i primi due piani dell'edificio per cui è causa e di avere poi rinunciato all'incarico per problemi col SI. che CP_1
questi lo pagava allorquando rientrava in Italia;
di avere egli stesso indicato al il CP_1
geometra che si occupò del progetto;
di avere ricevuto dal pagamenti Per_1 CP_1
per 60.000.000 delle vecchie lire;
di non essere stato mai pagato dalla SInora . Pt_1
Analogamente, anche il teste ha dichiarato di avere eseguito lavori per conto del Tes_4
SInor il quale gli versò anche somme per pagare altri fornitori;
di essere a CP_1
conoscenza che il SI. lavorava in Belgio nel settore dell'import/export di frutta e CP_1
verdura, per cui guadagnava bene.
Oltretutto, giova osservare che il contratto preliminare di compravendita, poi seguito dal definitivo, aveva ad oggetto un terreno, sul quale poi, in costanza di matrimonio, furono eseguite delle costruzioni, sicché risulta corretta e persuasiva l'affermazione giudiziale secondo cui il terreno per cui è causa non può neanche essere considerato oggetto di donazione a favore della convenuta in quanto si è dato prova nel corso del giudizio che i SI.ri e hanno cooperato nell'acquisto e nella realizzazione degli CP_1 Pt_1
immobili per cui è causa.
4) Con ulteriore doglianza, parte appellante ha sostenuto che, con riferimento al fabbricato abusivo, la domanda di parte attrice avrebbe dovuto essere rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile. Parte appellata, invece, ha rilevato come il c.t.u. abbia semplicemente accertato che il procedimento amministrativo per la sanatoria dell'immobile non si è ancora concluso e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado anche sotto questo profilo.
Sul punto, in via preliminare, si rileva il difetto di interesse di parte attrice ad impugnare la specifica statuizione di cui trattasi. Nel merito, deve condividersi che, in mancanza di un accertamento definitivo in merito alla possibile sanatoria dell'immobile, la domanda di divisione è stata correttamente dichiarata inammissibile.
5) Parte appellante, infine, ha censurato la sentenza di primo grado per aver proceduto alla divisione dei beni senza tenere conto anche dei debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio e saldati dalla e per aver aderito ad uno dei progetti di divisione Pt_1
pag. 7/9 prospettati dal c.t.u. e secondo i valori dallo stesso stimate, che ad avviso di parte appellata non sarebbero più attuali “atteso che il prezzo di vendita degli immobili dello stesso tipo di quello oggetto di divisione è enormemente sceso, come dimostrano gli atti di vendita dell'ultimo anno” (cfr. atto di appello, pag. 18). Con riferimento alle somme asseritamente pagate dalla SInora per estinguere debiti comuni, parte appellata replicato Pt_1
ribadendo la tardività di tale domanda, formulata solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado e già a suo tempo contestata. Nel merito, ha osservato come dall'istruzione probatoria, per contro, sia emerso che tutte le spese per l'esecuzione dei lavori furono sostenute dal SI. Anche in questo caso vanno condivisi i rilievi dell'appellante, CP_1
risultando peraltro del tutto dirimente quello relativo alla tardività della domanda.
Avuto riguardo all'attribuzione dei cespiti oggetto di divisione, la sentenza di primo grado, con valutazione di merito equilibrata e condivisibile, ha evidenziato l'opportunità di derogare alla regola del sorteggio ex art.729 c.c., in ragione delle particolari circostanze fattuali che si sono evidenziate in corso di giudizio. Anche la concreta individuazione dei lotti da assegnare alle parti risulta sorretta da idonea motivazione, apparendo la più idonea a consentire il rispetto delle distanze legali, a salvaguardare le potenzialità edificatorie dei fonti e a prevenire ulteriori conteziosi. Parte attrice ha peraltro mostrato di aderire a tale proposta mentre il modesto conguaglio in denaro, pari a € 7.535,00, posto a carico di parte convenuta non appare né incongruo né particolarmente oneroso, apparendo peraltro prive di consistenza e fondate su mere argomentazioni difensive le deduzioni di parte appellante in merito alle stime fatte dal c.t.u.
6) Regolamento delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico dell'appellante soccombente e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 12 ultimo comma c.p.c. e pari a € 137.530,00 (secondo la stima del c.t.u.) e dei parametri minimi (in ragione del limitato grado di complessità della causa e delle questioni dedotte in appello) come segue: fase di studio della controversia €
1.489,00; fase introduttiva del giudizio € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione €
2.163,00; fase decisionale € 2.552,00; e quindi in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dell'appellato, Avv. Maria Gattuso, dichiaratasi anticipataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pag. 8/9 L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dell'appellato, Avv. Maria Gattuso, dichiaratasi anticipataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di conSIlio da remoto del 2.4.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Liprino dott. Natalino Sapone
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 635/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai SInori Magistrati:
Dott. Natalino Sapone - Presidente
Dott. Federica Rende - ConSIliera
Dott. Alessandro Liprino - ConSIliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 635/2019 R.G., vertente
TRA
(C.F.: , nata il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.) ed ivi residente in via Stazione s.n.c., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Eugenia Trunfio (C.F.: ), del Foro di C.F._2
Reggio Calabria e dall'avv. Francesco Criaco (C.F.: ), del Foro di C.F._3
Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Reggio
Calabria, via Pio XI n. 161, Tel 0965/598154, Fax 0965/590866, indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , nato il [...], ad [...] CP_1 C.F._4
(RC), residente in Belgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Gattuso (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Scilla, via C.F._5
Libertà, V traversa n. 9, fax 0965.704238 indirizzo pec:
Email_2
APPELLATO
Oggetto: Regime patrimoniale della famiglia ex art. 159 ss. c.c. – Appello avverso: Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 217/2019, emessa e pubblicata in data 08/02/2019.
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha espresso parere per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, assumendo di aver acquistato, il 25 gennaio 1979, in regime di comunione CP_1
legale con sua moglie il terreno - oggi identificato al catasto del comune di Parte_1
CO (RC), sezione terreni, al foglio di mappa n. 47, particella 451 sem. arb. classe 1 – e di aver divorziato dalla moglie come da provvedimento del 1° dicembre 2000, emesso dal
Tribunale di Bruxelles, conveniva in giudizio quest' ultima al fine di ottenere la divisione della comunione legale dei beni esistente.
Si costituiva in giudizio la SI.ra che eccepiva l'improcedibilità per non aver Pt_1 ottemperato alla procedura di mediazione, l'incompetenza territoriale, la non appartenenza del bene alla comunione legale e l'inammissibilità della domanda di divisione.
In via istruttoria, si escutevano i testi richiesti dalle parti e veniva esperita CTU tecnica.
Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente gravame, dichiarava sciolta la comunione legale tra e relativa alla particella n. 811, foglio di mappa n. CP_1 Parte_1
47 del comune di CO (R.C.), sezione terreni;
dichiarava inammissibile la domanda di divisione con riguardo alla particella n. 449 identificata al catasto terreni del comune di CO
(R.C.), sezione terreni, al foglio di mappa n. 47; procedeva alla divisione dei beni di cui alla particella n. 811, secondo una delle ipotesi di divisione prospettate dal CTU, con diritto di conguaglio a carico della moglie e a favore del marito;
rigettava ogni altra domanda;
compensava le spese di lite tra le parti e poneva a carico di entrambe, in via solidale, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. ha proposto appello deducendo che i beni oggetto della domanda di divisione Parte_1
non farebbero parte della comunione, trattandosi di beni personali della stessa appellante;
che, con riferimento al fabbricato abusivo, la domanda di parte attrice avrebbe dovuto essere rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile;
che, nonostante il abbia chiesto CP_1
la divisione della comunione con riferimento ai soli immobili, la comunione del residuo alla data della separazione, ossia al 1° novembre 1987, comprende attività e passività, di cui si sarebbe dovuto tenere conto nella divisione;
ha infine contestato la divisione dei beni fatta pag. 2/9 dalla sentenza appellata. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito in appello contestando i motivi di gravame e chiedendo CP_1
l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In via preliminare, si ritiene opportuno dare atto che, con note scritte depositate in data 18 settembre 2024, parte appellante ha rappresentato il sopravvenuto decesso dell'appellato SI. costituito in giudizio a mezzo di difensore, il quale, in virtù della regola CP_1 dell'ultrattività del mandato alla lite, continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato.
2) L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere integralmente rigettato per i motivi di seguito spiegati.
3) Sotto un primo profilo, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che i beni oggetto della domanda di divisione non avessero carattere personale ai sensi dell'art. 177 c.c.
In particolare, ha rilevato che, alla stipula del contratto preliminare, la aveva Pt_1
versato £. 4.000.000, sicuramente non compresi nella comunione legale poiché i coniugi non erano ancora sposati. Ad avviso dell'appellante, inoltre, la dichiarazione contenuta nell'atto definitivo di compravendita, secondo cui l'acquisto veniva effettuato in regime di comunione legale tra i coniugi, non avrebbe valenza determinante in quanto detto istituto era stato introdotto da poco tempo. L'appellante ha poi sostenuto che, sulla base delle prove assunte, il bene acquistato dalla avrebbe dovuto essere ricondotto alla Pt_1 previsione di cui all'art. 179 comma 1, lettera b) c.c., perché acquistato per donazione indiretta e escluso dalla comunione legale. In tal senso avrebbe dovuto essere valorizzata la testimonianza di , la quale aveva dichiarato di aver saputo che il danaro Testimone_1 necessario all'acquisto del terreno fosse frutto di una donazione indiretta da parte del padre della . Pt_1
pag. 3/9 Parte appellata ha contestato le deduzioni avversarie. In particolare, ha stigmatizzato come priva di pregio la tesi secondo cui la non avrebbe avuto esatta contezza del Pt_1 regime di comunione legale, dichiarato nell'atto di compravendita ed entrato in vigore tre anni prima. Ha poi ribadito, anche mediante richiami giurisprudenziali, che il contratto preliminare non determina il trasferimento della proprietà, che avviene solo col perfezionamento del definitivo. In ogni caso, non vi sarebbe prova dell'asserita donazione indiretta, anche in considerazione del fatto che l'unico teste di controparte
[...]
– la quale ha dichiarato che il terreno era stato acquistato dai genitori della ES
, i quali avrebbero anche donato agli altri figli somme di pari valore - non solo è Pt_1
nipote della stessa , ma vive in uno degli appartamenti del fabbricato oggetto di Pt_1
causa e a dire del è stata smentita dai testi e , CP_1 Testimone_2 Tes_3
escussi all'udienza del 17.3.2014, e , sentito all'udienza 9.6.2016. Testimone_4
La sentenza di primo grado ha correttamente spiegato che, ai sensi dell'art. 159 c.c., il regime legale della famiglia, in mancanza di diversa pattuizione, è costituito dalla comunione dei beni pro indiviso e che, ai sensi dall'art. 177 c.c., rientrano nella comunione
“gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali”. Ha poi giustamente affermato che, nel caso di specie, i beni in commento non possono essere considerati beni di carattere personale, poiché non rientrano in nessuno dei casi previsti dall'art. 179 c.c.
Gli argomenti addotti dall'appellante in senso contrario non sono meritevoli di accoglimento. Le considerazioni svolte circa l'inapplicabilità al caso di specie del regime di comunione legale appaiono, infatti, del tutto prive di pregio, essendo incontestabile che la proprietà dei beni in questione fu acquistata con la stipula del contratto definitivo ( il
25.1.1979), avvenuta dopo le nozze (celebrate il 19.8.1978), e non col precedente contratto preliminare (stipulato 13.8.1978)e non meritando ulteriore commento la tesi secondo cui la dichiarazione in tal senso contenuta nel contratto definitivo non avrebbe valenza determinante per sostanziale ignorantia iuris.
Per completezza, si osserva che, in fattispecie inerente ai rapporti tra contratto preliminare e regime di comunione legale dei beni tra coniugi, la Corte di cassazione (Sez. 2, Sentenza
n. 13570 del 30/05/2018, Rv. 648770 - 01) ha chiaramente spiegato che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi le semplici situazioni obbligatorie, per la loro stessa natura relativa e pag. 4/9 personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res". Da ciò consegue che il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata
"prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della "communio incidens" familiare (Sez. 2, n. 16305, 26/7/2011).
Avuto riguardo, inoltre, alla prospettata tesi della donazione indiretta, si rammenta che questa si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge). (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020
(Rv. 657703 - 01).
A fronte dell'espressa dichiarazione della stessa SInora , contenuta nel contratto Pt_1
definitivo, secondo cui l'acquisto veniva compiuto in regime di comunione legale dei beni col coniuge non risulta probatoriamente suffragata l'opposta CP_1
prospettazione secondo cui l'acquisto fosse frutto di una donazione indiretta dei genitori della in favore della figlia. A tale riguardo, giova rammentare che tale prova Pt_1
avrebbe dovuto essere fornita da parte convenuta, la quale, tuttavia, non è riuscita ad assolvere al relativo onere. In particolare, parte appellante ha lamentato che la sentenza di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato le contraddizioni emerse nell'interrogatorio formale reso dall'attore e odierno appellato. Invero, costui, sentito all'udienza dell'11.4.2012, aveva dichiarato: “Ho fatto visionare il terreno alla SI.ra
, a lei è piaciuto, ed io ho contattato il proprietario, ho dato io i soldi Parte_1 dell'acconto alla SI.ra . Preciso altresì che il terreno è stato acquistato Parte_1
pag. 5/9 quando noi eravamo ancora sposati. … Posso riferire che, seppur non ricordo con precisione la data, il preliminare di compravendita venne sottoscritto da me personalmente e da mia moglie… Tuttavia non sono in grado di riferire sulla somma esatta che venne consegnata…, voglio altresì precisare che per il giorno concordato per il rogito notarile, stante la mia impossibilità a presenziare, avevo consegnato i soldi a mia moglie affinchè la stessa li consegnasse al notaio. Tuttavia poiché si rese necessaria la mia presenza davanti al notaio, qualche giorno dopo arrivai da Bruxelles ed unitamente a mia moglie dinanzi al notaio completammo l'atto notarile consegnando i soldi… Escludo categoricamente che i genitori della abbiano dato in dote alla figlia i soldi per Pt_1
l'acquisto del terreno anzi preciso che ero io stesso ad aiutare i genitori della SI.ra
mandandogli al mese mille franchi da Bruxelles…”. Pt_1
Parte appellante ha messo in evidenza come, invece, dall'atto notarile del 25 gennaio 1979, risulta la presenza della SInora , ma non del marito, e che il venditore ha Pt_1
dichiarato di aver ricevuto il prezzo della vendita prima della stipula del definitivo, quindi nessuna somma sarebbe stata consegnata al notaio. Analogamente, parte appellante fa notare come il abbia dichiarato di aver sottoscritto il preliminare di vendita, CP_1
mentre nel preliminare, depositato agli atti del fascicolo di parte convenuta e non contestato, lo stesso non compare ad alcun titolo. Certamente, le dichiarazioni CP_1 rese dall'interrogato presentano i denunciati profili di contrasto con le evidenze documentali, ma tale mezzo di prova non ha influito in alcun modo sulla decisione di primo grado, fondata su altri e più conducenti elementi, sicché è del tutto irrilevante la doglianza dell'appellante che detto interrogatorio non sia stato menzionato nella motivazione della sentenza.
Per contro, appaiono pienamente condivisibili le controdeduzioni di parte appellata sulla scarsa valenza probatoria delle dichiarazioni rese dall'unico teste di controparte,
[...]
non completamente indifferente ai fatti di causa in quanto nipote della ES
convenuta e dimorante in uno degli appartamenti in contesa, smentite dai testi
[...]
e , escussi all'udienza del 17.3.2014, e , sentito Tes_2 Tes_3 Testimone_4
all'udienza 9.6.2016.
In particolare, , figlia della coppia, ha riferito come fosse l'attore ad Testimone_2
occuparsi dei bisogni della famiglia tanto da inviare ogni mese mille franchi ai nonni materni. In merito alla costruzione del fabbricato, ha ricordato come i lavori fossero iniziati intorno al 1982 e si fossero conclusi verso il 1986/1987 e come fosse sempre il padre a pag. 6/9 dare alla madre il denaro per pagare gli operai in quanto la stessa non lavorava, era malata e forse in passato aveva lavorato in una cioccolateria. Anche a voler tenere conto, ai fini del giudizio di attendibilità, dei deteriorati rapporti tra la teste e la madre, appare determinante il contributo fornito dal teste – non sospetto di parzialità – il Tes_3
quale ha dichiarato di avere costruito, con la propria impresa, i primi due piani dell'edificio per cui è causa e di avere poi rinunciato all'incarico per problemi col SI. che CP_1
questi lo pagava allorquando rientrava in Italia;
di avere egli stesso indicato al il CP_1
geometra che si occupò del progetto;
di avere ricevuto dal pagamenti Per_1 CP_1
per 60.000.000 delle vecchie lire;
di non essere stato mai pagato dalla SInora . Pt_1
Analogamente, anche il teste ha dichiarato di avere eseguito lavori per conto del Tes_4
SInor il quale gli versò anche somme per pagare altri fornitori;
di essere a CP_1
conoscenza che il SI. lavorava in Belgio nel settore dell'import/export di frutta e CP_1
verdura, per cui guadagnava bene.
Oltretutto, giova osservare che il contratto preliminare di compravendita, poi seguito dal definitivo, aveva ad oggetto un terreno, sul quale poi, in costanza di matrimonio, furono eseguite delle costruzioni, sicché risulta corretta e persuasiva l'affermazione giudiziale secondo cui il terreno per cui è causa non può neanche essere considerato oggetto di donazione a favore della convenuta in quanto si è dato prova nel corso del giudizio che i SI.ri e hanno cooperato nell'acquisto e nella realizzazione degli CP_1 Pt_1
immobili per cui è causa.
4) Con ulteriore doglianza, parte appellante ha sostenuto che, con riferimento al fabbricato abusivo, la domanda di parte attrice avrebbe dovuto essere rigettata nel merito e non dichiarata inammissibile. Parte appellata, invece, ha rilevato come il c.t.u. abbia semplicemente accertato che il procedimento amministrativo per la sanatoria dell'immobile non si è ancora concluso e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado anche sotto questo profilo.
Sul punto, in via preliminare, si rileva il difetto di interesse di parte attrice ad impugnare la specifica statuizione di cui trattasi. Nel merito, deve condividersi che, in mancanza di un accertamento definitivo in merito alla possibile sanatoria dell'immobile, la domanda di divisione è stata correttamente dichiarata inammissibile.
5) Parte appellante, infine, ha censurato la sentenza di primo grado per aver proceduto alla divisione dei beni senza tenere conto anche dei debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio e saldati dalla e per aver aderito ad uno dei progetti di divisione Pt_1
pag. 7/9 prospettati dal c.t.u. e secondo i valori dallo stesso stimate, che ad avviso di parte appellata non sarebbero più attuali “atteso che il prezzo di vendita degli immobili dello stesso tipo di quello oggetto di divisione è enormemente sceso, come dimostrano gli atti di vendita dell'ultimo anno” (cfr. atto di appello, pag. 18). Con riferimento alle somme asseritamente pagate dalla SInora per estinguere debiti comuni, parte appellata replicato Pt_1
ribadendo la tardività di tale domanda, formulata solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado e già a suo tempo contestata. Nel merito, ha osservato come dall'istruzione probatoria, per contro, sia emerso che tutte le spese per l'esecuzione dei lavori furono sostenute dal SI. Anche in questo caso vanno condivisi i rilievi dell'appellante, CP_1
risultando peraltro del tutto dirimente quello relativo alla tardività della domanda.
Avuto riguardo all'attribuzione dei cespiti oggetto di divisione, la sentenza di primo grado, con valutazione di merito equilibrata e condivisibile, ha evidenziato l'opportunità di derogare alla regola del sorteggio ex art.729 c.c., in ragione delle particolari circostanze fattuali che si sono evidenziate in corso di giudizio. Anche la concreta individuazione dei lotti da assegnare alle parti risulta sorretta da idonea motivazione, apparendo la più idonea a consentire il rispetto delle distanze legali, a salvaguardare le potenzialità edificatorie dei fonti e a prevenire ulteriori conteziosi. Parte attrice ha peraltro mostrato di aderire a tale proposta mentre il modesto conguaglio in denaro, pari a € 7.535,00, posto a carico di parte convenuta non appare né incongruo né particolarmente oneroso, apparendo peraltro prive di consistenza e fondate su mere argomentazioni difensive le deduzioni di parte appellante in merito alle stime fatte dal c.t.u.
6) Regolamento delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico dell'appellante soccombente e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 12 ultimo comma c.p.c. e pari a € 137.530,00 (secondo la stima del c.t.u.) e dei parametri minimi (in ragione del limitato grado di complessità della causa e delle questioni dedotte in appello) come segue: fase di studio della controversia €
1.489,00; fase introduttiva del giudizio € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione €
2.163,00; fase decisionale € 2.552,00; e quindi in complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dell'appellato, Avv. Maria Gattuso, dichiaratasi anticipataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pag. 8/9 L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 7.160,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, con distrazione delle stesse a favore del procuratore dell'appellato, Avv. Maria Gattuso, dichiaratasi anticipataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di conSIlio da remoto del 2.4.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Liprino dott. Natalino Sapone
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