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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/10/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO
AFFARI PERSONE, MINORI e FAMIGLIE
Il Presidente Designato
Dr Vincenza Barbalucca
Nella proc.ra n. 1530/2025
Vertente tra
(P. IVA Parte_1
) in persona dell'amministratore p. t. Sig. con sede legale P.IVA_1 Parte_1
in AN EP SU (NA) alla Via Martiri di Nassirya n. 209, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giovanni Russo (C.F.: ) con studio C.F._1
in san EP SU (Na) alla Via Aielli n. 70 che la rappresenta e difende………………………………..…….ricorrente
E
n. rapp.tato e difeso da avv.AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI NAPOLI ………………. ………………………resistente
Nonché
PROCURA REPUBBLICA in sede……………………………………resistente nonché
FRANZE' RAFFAELE …………………………………………………resistente Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 27.3.2025 in persona del Parte_1
legale rapp.te spiegava opposizione ex art. 170 dpr 2002 n. 115 Parte_1
avverso il decreto di liquidazione per spese di custodia emesso in data 24.7.2024
Procura di Nola in persona del Procuratore .
Parte ricorrente premetteva in punto di fatto che la società in data 15/01/2024 veniva contattata dalla Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale Autostradale Caserta
Nord per recuperare l'autovettura DR 6 tg. GL481ZH (di proprietà della
[...]
e condotta al momento dell'incidente dal Sig. ), Controparte_2 Persona_1
rimasta coinvolta nell'incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A30 al km
17+636 carreggiata sud, in qualità di custode giudiziario. In data 18/06/2024 il P. M. incaricato ordinava la restituzione della cosa sequestrata delegando la Polizia Stradale di Caserta Nord per l'esecuzione immediata del provvedimento e, pertanto,
l'autovettura DR 6 tg. GL481ZH veniva ritirata dal Sig. (in qualità di Persona_2
delegato della società Drivalia Leasys Rent S.p.A.) presso l in Parte_1
data 25/06/2024.
Parte ricorrente poneva a fondamento della propria doglianza il seguente motivo: errato criterio di calcolo , mancato rispetto della normativa di riferimento, erronea riduzione equitativa
Il contraddittorio veniva instaurato ritualmente
Il non si costituiva Controparte_1
Alla udienza del 22.10.2025 trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc il
Tribunale in composizione monocratica si riservava di decidere
MOTIVI in FATTO ED IN DIRITTO In linea di premessa teorica la custodia giudiziaria nel processo civile, penale ed amm.vo è disciplinato dal dpr 30.5.2002 n.115 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari e dalle fonti integrative di rango regolamentare.
In particolare ai sensi dell'art. 58 comma II cit. TU al custode , che non sia proprietario od avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio o preventivo , spetta una indennità per la custodia e conservazione , nonché il rimborso delle spese sostenute , purchè documentate ed indispensabili per la specifica conservazione del bene ( art. 58 III comma TU) .
L'indennità è determinata sulla base di tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 TU cit. ed in via residuale dagli usi locali , ragion per cui sino all'emanazione del regolamento in parola , ai sensi dell'art. 276 TU cit., l'indennità è determinata sulla base delle Tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_3
equità ed in via residuale secondo gli usi locali.
Ai sensi dell'art. 59 TU con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dell'Economia e finanze , ai sensi dell'art. 17 commi 3 e4 l. 23.8.1988 n.
400 , sono state approvate le tabelle per la determinazione della indennità di custodia giusto DM 2.9.2006 n. 265 (rubricato “regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro) , riferentesi testualmente solo a specifici beni cioè a veicoli e natanti
Giusto dm citato è possibile tracciare un doppio regime giuridico sotteso alla liquidazione delle indennità di custodia: quello previsto specificamente per i veicoli sottoposti a sequestro, e quello per gli altri beni diversi dai veicoli;
specificamente:
- per i veicoli vanno applicate le tabelle regolamentari ( dm 265/2006);
- per gli altri beni gli usi locali ( secondo le raccolte degli usi registrati presso la
Camera di Commercio) , se mancano , l'equita'.
Quindi in riferimento ad altri beni oggetto di custodia , diversi dai motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli, autocarri e natanti il citato DM ( art. 5) prevede il ricorso agli usi locali in via residuale, come previsto dall'art. 58 II comma TU citato del 2002
(cfr. Cass 11.6.2008 n. 30052)
Per la liquidazione si tiene conto altresì di indici quali la superficie occupata e l'impegno profuso dal custode per l'attività ed è possibile applicare la riduzione dell'importo secondo equità allorchè si ritenga che la liquidazione che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe od agli usi locali non sia adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata, ragion per cui la riduzione secondo equità è correlabile a precisi parametri predeterminati -
Detta riduzione secondo equità va, invece, distinta da quella ex art. 3 dm 265/2006 in ragione dello stato di conservazione del bene custodito.
Nella fattispecie in esame la custodia ha per oggetto un veicolo per gg di custodia nn.162 dal 15.1.2024 al 24.6.2024
Il Giudice di Prime Cure ha espresso in modo chiaro i termini motivazionali della liquidazione , informata ai criteri legali vigenti e cioè applicazione tariffe ex dm
265/2006 pari ad euro 2.24 per i primi 90 gg , con riduzione equitativa ad euro 0,50 tenuto conto del tipo di impegno nella custodia consistito solo nella mera collocazione della merce nell'area di destinazione ed assenza di prova di spese per trasporto e come sia stata svolta l'obbligazione della custodia
Nel caso che ci occupa la liquidazione effettuata è adeguata in ragione della circostanza che :
1) Non risulta indicato modalità di custodia e stato di conservazione;
2) l'attività svolta dal custode è stata assolutamente semplice , limitandosi alla mera allocazione del veicolo , in cui non risultano adottate particolari misure di ricovero e/o protezione e/o cautela
3) non risultano documentate spese di trasporto e/o conservazione .
Peraltro la lagnanza di parte ricorrente è generica Invero il Giudice di prime cure si è informato alle tariffe vigenti in ragione del tipo di oggetto di custodia , applicando una riduzione secondo equità in ragione delle sopraevidenziate ragioni assolutamente condivise
pqm
rigetta il ricorso . Spese compensate.
Si comunichi a parte ricorrente ed alla Procura di Nola .
Nola, 22.10.2025
il Presidente Designato dr Vincenza Barbalucca
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO
AFFARI PERSONE, MINORI e FAMIGLIE
Il Presidente Designato
Dr Vincenza Barbalucca
Nella proc.ra n. 1530/2025
Vertente tra
(P. IVA Parte_1
) in persona dell'amministratore p. t. Sig. con sede legale P.IVA_1 Parte_1
in AN EP SU (NA) alla Via Martiri di Nassirya n. 209, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giovanni Russo (C.F.: ) con studio C.F._1
in san EP SU (Na) alla Via Aielli n. 70 che la rappresenta e difende………………………………..…….ricorrente
E
n. rapp.tato e difeso da avv.AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI NAPOLI ………………. ………………………resistente
Nonché
PROCURA REPUBBLICA in sede……………………………………resistente nonché
FRANZE' RAFFAELE …………………………………………………resistente Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 27.3.2025 in persona del Parte_1
legale rapp.te spiegava opposizione ex art. 170 dpr 2002 n. 115 Parte_1
avverso il decreto di liquidazione per spese di custodia emesso in data 24.7.2024
Procura di Nola in persona del Procuratore .
Parte ricorrente premetteva in punto di fatto che la società in data 15/01/2024 veniva contattata dalla Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Stradale Autostradale Caserta
Nord per recuperare l'autovettura DR 6 tg. GL481ZH (di proprietà della
[...]
e condotta al momento dell'incidente dal Sig. ), Controparte_2 Persona_1
rimasta coinvolta nell'incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A30 al km
17+636 carreggiata sud, in qualità di custode giudiziario. In data 18/06/2024 il P. M. incaricato ordinava la restituzione della cosa sequestrata delegando la Polizia Stradale di Caserta Nord per l'esecuzione immediata del provvedimento e, pertanto,
l'autovettura DR 6 tg. GL481ZH veniva ritirata dal Sig. (in qualità di Persona_2
delegato della società Drivalia Leasys Rent S.p.A.) presso l in Parte_1
data 25/06/2024.
Parte ricorrente poneva a fondamento della propria doglianza il seguente motivo: errato criterio di calcolo , mancato rispetto della normativa di riferimento, erronea riduzione equitativa
Il contraddittorio veniva instaurato ritualmente
Il non si costituiva Controparte_1
Alla udienza del 22.10.2025 trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc il
Tribunale in composizione monocratica si riservava di decidere
MOTIVI in FATTO ED IN DIRITTO In linea di premessa teorica la custodia giudiziaria nel processo civile, penale ed amm.vo è disciplinato dal dpr 30.5.2002 n.115 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari e dalle fonti integrative di rango regolamentare.
In particolare ai sensi dell'art. 58 comma II cit. TU al custode , che non sia proprietario od avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio o preventivo , spetta una indennità per la custodia e conservazione , nonché il rimborso delle spese sostenute , purchè documentate ed indispensabili per la specifica conservazione del bene ( art. 58 III comma TU) .
L'indennità è determinata sulla base di tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 TU cit. ed in via residuale dagli usi locali , ragion per cui sino all'emanazione del regolamento in parola , ai sensi dell'art. 276 TU cit., l'indennità è determinata sulla base delle Tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_3
equità ed in via residuale secondo gli usi locali.
Ai sensi dell'art. 59 TU con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dell'Economia e finanze , ai sensi dell'art. 17 commi 3 e4 l. 23.8.1988 n.
400 , sono state approvate le tabelle per la determinazione della indennità di custodia giusto DM 2.9.2006 n. 265 (rubricato “regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro) , riferentesi testualmente solo a specifici beni cioè a veicoli e natanti
Giusto dm citato è possibile tracciare un doppio regime giuridico sotteso alla liquidazione delle indennità di custodia: quello previsto specificamente per i veicoli sottoposti a sequestro, e quello per gli altri beni diversi dai veicoli;
specificamente:
- per i veicoli vanno applicate le tabelle regolamentari ( dm 265/2006);
- per gli altri beni gli usi locali ( secondo le raccolte degli usi registrati presso la
Camera di Commercio) , se mancano , l'equita'.
Quindi in riferimento ad altri beni oggetto di custodia , diversi dai motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli, autocarri e natanti il citato DM ( art. 5) prevede il ricorso agli usi locali in via residuale, come previsto dall'art. 58 II comma TU citato del 2002
(cfr. Cass 11.6.2008 n. 30052)
Per la liquidazione si tiene conto altresì di indici quali la superficie occupata e l'impegno profuso dal custode per l'attività ed è possibile applicare la riduzione dell'importo secondo equità allorchè si ritenga che la liquidazione che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe od agli usi locali non sia adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata, ragion per cui la riduzione secondo equità è correlabile a precisi parametri predeterminati -
Detta riduzione secondo equità va, invece, distinta da quella ex art. 3 dm 265/2006 in ragione dello stato di conservazione del bene custodito.
Nella fattispecie in esame la custodia ha per oggetto un veicolo per gg di custodia nn.162 dal 15.1.2024 al 24.6.2024
Il Giudice di Prime Cure ha espresso in modo chiaro i termini motivazionali della liquidazione , informata ai criteri legali vigenti e cioè applicazione tariffe ex dm
265/2006 pari ad euro 2.24 per i primi 90 gg , con riduzione equitativa ad euro 0,50 tenuto conto del tipo di impegno nella custodia consistito solo nella mera collocazione della merce nell'area di destinazione ed assenza di prova di spese per trasporto e come sia stata svolta l'obbligazione della custodia
Nel caso che ci occupa la liquidazione effettuata è adeguata in ragione della circostanza che :
1) Non risulta indicato modalità di custodia e stato di conservazione;
2) l'attività svolta dal custode è stata assolutamente semplice , limitandosi alla mera allocazione del veicolo , in cui non risultano adottate particolari misure di ricovero e/o protezione e/o cautela
3) non risultano documentate spese di trasporto e/o conservazione .
Peraltro la lagnanza di parte ricorrente è generica Invero il Giudice di prime cure si è informato alle tariffe vigenti in ragione del tipo di oggetto di custodia , applicando una riduzione secondo equità in ragione delle sopraevidenziate ragioni assolutamente condivise
pqm
rigetta il ricorso . Spese compensate.
Si comunichi a parte ricorrente ed alla Procura di Nola .
Nola, 22.10.2025
il Presidente Designato dr Vincenza Barbalucca