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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
EL AR, all'esito della discussione celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
( e x a r t . 2 8 1 s e x i e s c . p . c . )
nella causa iscritta al n. 66 dell'anno 2024
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
IO CI AR ed elettivamente domiciliato in Castellammare del Golfo, nella via G. Marconi n. 163/A, scala B
Attore
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
subentrata alla rappresentata Controparte_2 dall'avv. Francesco Trapani ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Giudecca n. 69, giusta procura in atti
Convenuta
E
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
quest'ultimo anche personalmente R.G. n. 66/2024
Convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha agito in giudizio Parte_1 avverso i convenuti in epigrafe indicati, rappresentando al Tribunale che:
- in data 26.9.2018, alle ore 14:00 circa, mentre percorreva la strada sita in c.da Mortilli, in Castellammare del Golfo, in direzione sud-
ER alla guida della propria autovettura marca “Pegeout”, modello “206”, targata CG262FD (assicurata con la
[...]
, ha urtato contro una rampa di autocarro marca Controparte_2
“Fiat” modello “Iveco” tg. BJ920AB, di proprietà della
[...]
(pure Controparte_3 assicurata con la medesima compagnia assicurativa), condotto da quest'ultimo, parcheggiato sulla corsia di destra della predetta via, senza segnalazione alcuna;
- che a causa del detto urto la propria vettura si è ribaltata (come confermato anche dal verbale dei vigili urbani accorsi sui luoghi dopo il sinistro e come rilevabile anche dal CID sottoscritto dalle parti), procurando, oltre che danni materiali al mezzo, anche ingenti danni correlati alle lesioni fisiche subite, per le quali è stato, dapprima, trasportato presso l'Ospedale di Alcamo e, successivamente, operato presso il Presidio ospedaliero di Trapani;
- che la ha integralmente risarcito i danni al mezzo (pari ad € CP_2
1.500,00) mentre ha solo parzialmente risarcito il danni patiti dallo avendo riconosciuto un concorso di colpa dello stesso nella Pt_1
causazione del sinistro nella misura del 70%, così liquidando la somma di euro 39.700,00, accettata in acconto dall'attore.
Pertanto, non contestando le risultanze della valutazione medico legale effettuate dalla compagnia di assicurazione convenuta ma esclusivamente la ricorrenza di profili di colpa a proprio carico, posta la responsabilità
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esclusiva del sinistro alla condotta del conducente dell'autocarro Iveco, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare il signor
nato a [...], il [...] e residente Controparte_3
Castellammare del Golfo, c.da Pagliarelli n. 23/A - c.f.
n.q. di conducente dell'autocarro Fiat Iveco, targato C.F._1
BJ920AB, di proprietà della Controparte_3
, corrente in Castellammare del
[...]
Golfo, C.da Pagliarelli n. 2+3/A, c.f. responsabile del P.IVA_1
sinistro stradale verificatosi il giorno 26- 09-2018, alle ore 14,00 circa, in
Castellammare del Golfo, c.da Mortilli;
Ritenere e dichiarare che le lesioni fisiche subite dal signor sono riconducibili al sinistro per Parte_1
cui è causa;
Conseguentemente condannare i convenuti, Controparte_2
oggi in persona del suo
[...] Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto
(TV) (31021), Via Marochessa n. 14, Codice Fiscale e Partita P.IVA_2
Iva – pec , P.IVA_3 Email_1 [...]
Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
corrente in Castellammare del Golfo, C.da Pagliarelli n. 23/A, c.f.
e il signor nato a [...], il [...] P.IVA_1 Controparte_3
e residente Castellammare del Golfo, c.da Pagliarelli n. 23/A, c.f.
in solido tra di loro come per legge, al pagamento C.F._1
in favore dell'odierno ricorrente, della complessiva somma di € 164.805,00
(€ 200.905,00 - € 36.100,00 già pagata), detratto l'importo già pagato, ovvero di quella minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento danni fisici come meglio specificati in narrativa, oltre gli interessi legali e/o ex art. 1284 c 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo”.
Costituendosi in giudizio con memoria del 29.4.24 ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda del ricorrente sull'assunto che il sinistro si
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sarebbe verificato per responsabilità esclusiva (o comunque prevalente) dello stesso, il quale avrebbe proceduto distrattamente e ad elevata velocità così non avvedendosi dell'evidente ostacolo sulla carreggiata, tanto più che in considerazione delle condizioni di piena visibilità e delle caratteristiche del tratto di strada in questione.
Pertanto, parte resistente ha chiesto al Tribunale di: “ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del ricorrente e, per l'effetto, rigettare le di lui odierne Parte_1
domande. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In assoluto subordine, voglia l'adito Tribunale ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa preponderanti del ricorrente, e, per l'effetto, tenuto conto di ciò e dell'importo di €.39.700,00 quale per stessa altrui ammissione corrispostogli dalla comparente
Compagnia nel lontano mese di ottobre del 2022, ritenere comunque congruo e satisfattivo detto importo, rigettando conseguentemente anche in tal caso le di lui odierne pretese risarcitorie”.
Seppur ritualmente citati, e Controparte_3 non si sono costituiti, sicchè ne va Controparte_3 Controparte_3
dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e tramite l'interrogatorio formale del ricorrente, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc con concessione di termine per il deposito di note conclusive e note ex art. 127 ter cpc.
*****
Nel merito, va osservato che è pacifico tra le parti costituite (oltre che provato per tabulas – cfr. verbale vigili urbani, all. 2 fascicolo ricorrente, e mod. CID sottoscritto dalle parti, cfr. all. 6 fascicolo ricorrente) che, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite in ricorso, si è verificato uno scontro tra l'autovettura Peugeot condotta da e l'autocarro Fiat Parte_1
Iveco parcheggiata nel margine destro della carreggiata, con ribaltamento
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della prima all'esito dell'urto (con la ruota anteriore destra) con la pedana del secondo.
Ciò su cui, invece, si controverte è l'individuazione dei soggetti cui imputare la responsabilità dell'accaduto, in quanto parte ricorrente la ascrive, in via esclusiva al convenuto , mentre secondo la compagnia assicurativa CP_3 resistente alla verificazione del sinistro avrebbe dato causa esclusivamente, o comunque prevalentemente, la condotta colposa tenuta da Pt_1
Orbene, alla luce delle modalità e caratteristiche del sinistro stradale come allegate dalle parti e come pure emergenti dalla documentazione prodotta - in particolare dal CID sottoscritto e dal rapporto della polizia municipale accorsa sui luoghi dopo l'incidente, con allegate ritrazioni fotografiche delle posizioni statiche veicoli - emerge una concorrente e prevalente responsabilità nella causazione del sinistro in capo all'odierno ricorrente.
Ed infatti, risulta incontroverso che l'autocarro si trovasse già fermo nel margine destro della carreggiata al momento del sopraggiungere della
Peugeot di sicché non può parlarsi di ostacolo “improvviso” nella Pt_1 marcia del ricorrente, il quale – stando anche alla conformazione rettilinea della strada percorsa – era certamente nella possibilità di avvedersi della presenza del veicolo in sosta, così come della rampa che da questo sporgeva, in tempo utile per compiere una manovra di sorpasso. Ciò tanto più che a fronte della piena visibilità tenuto conto dell'orario del sinistro e delle condizioni atmosferiche, nonché anche delle condizioni del traffico, posto che, dalle stesse allegazioni di parte ricorrente, non risulta la presenza di ulteriori ostacoli e/o altri veicoli in quel tratto di strada.
Al contrario, l'avvenuto ribaltamento dell'automobile del ricorrente è sintomatico della violenza dell'impatto, a sua volta correlabile all'alta velocità con cui verosimilmente procedeva il quale non è Parte_1
stato in grado – nonostante le sopra descritte condizioni di tempo e luogo – di evitare l'impatto con il mezzo del resistente. Infatti, è d'uopo rilevare che l'art. 141 c.d.s. stabilisce che: “E' obbligo del conducente
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regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Va, peraltro, sul punto precisato che l'annullamento del verbale della polizia municipale, nella parte in cui ha sanzionato il ricorrente ai sensi dell'art. 141 co. 2 e 11 c.d.s. operato con sentenza 305/19 del Giudice di Pace di Alcamo, non preclude in questa sede una complessiva e globale valutazione delle evidenze probatorie, che conducono a ritenere che la condotta di guida del ricorrente non sia stata correttamente improntata alle regole del codice della strada, e ciò tanto più che a fronte di una valutazione puramente formale alla base della sentenza di annullamento della sanzione a carico di Pt_1
E tuttavia, la suddetta responsabilità di seppur prevalente Parte_1 non può però ritenersi esclusiva giacché, nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, va verificato pure il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. in tal senso Cass. 21130/2013 “Nel caso di scontro tra veicoli – cui è assimilabile anche l'ipotesi di scontro tra veicolo in
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movimento e veicolo in sosta, cfr. Cass. 30723/22, Cass. S.U. 8620/15 - la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato
o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare
l'affermazione di una colpa concorrente”).
Dunque, anche l'infrazione commessa da correlata alla sosta CP_3 irregolare lungo la carreggiata, pure sanzionata dalla polizia municipale ai sensi dell'art. 157 co. 3 e 8 c.d.s., fa presumere che anche questi abbia concorso a provocare lo scontro per cui è causa, in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., seppur con contributo quantificabile nella ridotta misura del 30%, in considerazione del fatto che come sopra Pt_1 evidenziato, era nelle condizioni di evitare l'impatto con il veicolo in sosta ed adeguare così la sua condotta di guida alle circostanze concrete.
*****
Passando alla quantificazione dei danni subiti, va rilevato che il ricorrente non ha contestato le risultanze della perizia medico-legale svolta in fase stragiudiziale dal perito della compagnia assicurativa resistente, che ha riconosciuto al ricorrente una percentuale di invalidità permanente del 35% collegata eziologicamente al sinistro per cui è causa, oltre ad un'inabilità
(intesa come limitazione delle attitudini generata dalle sofferenze conseguenti alle lesioni patite dal danneggiato) temporanea assoluta di gg.
35, di quella parziale 75% di giorni 30, di quella al 50% di giorni 60.
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Nemmeno ha, di base, contestato la quantificazione monetaria operata dalla dolendosi tuttavia del mancato riconoscimento dell'aumento del CP_1
25% per la personalizzazione.
Dovendosi in questa sede, alla luce della domanda del ricorrente, provvedere alla corretta liquidazione del danno patito dall'odierno ricorrente, va ricordato che il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità
(Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez.
3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, quindi, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale,
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che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno morale, alla vita di relazione, estetico, esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'iter clinico resosi necessario per la riabilitazione funzionale dell'arto interessato, della prolungata sottoposizione ad accertamenti specialistici, esami strumentali ed appropriate terapie, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come pacifico tra le parti, va equitativamente liquidata – in conformità ai valori indicati dalle tabelle milanesi nell'edizione dell'anno 2024 - la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 10.062,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale.
Per l'invalidità permanente, tenuto conto dell'età della parte lesa (69 anni), del grado di invalidità (35%), del valore per punto di “danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito), va equitativamente liquidata la somma pari ad € 194.255,00 (senza applicazione di aumento per la personalizzazione in assenza di alcuna allegazione e prova a sostegno della richiesta).
Il risarcimento del danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito) complessivamente spettante al danneggiato ascende, dunque,
a complessivi € 61.295,25 pari al 30% della somma complessivamente calcolata (in ragione della percentuale di concorso sopra determinata).
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Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha corrisposto in data
13.10.2022 la somma di € 36.100,00, che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte più recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” ( cfr. Cass. n.6347/2014; cfr. anche da ultimo Cass. 23927/2023).
La mora (danno da lucro cessante) per la mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso, andrà calcolata applicando un saggio di interessi pari a quello legale, in considerazione del fatto che parte ricorrente non ha provato, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto.
In conformità ai principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono - la mora per interessi legali ammonta ad € 3.059,98 e il capitale residuo per danno non patrimoniale e patrimoniale emergente rivalutato ad oggi, al netto dell'acconto, ad € 28.255,23.
Appare equo, in relazione al valore della domanda accolta – in applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 32061/2022) e tenuto conto anche del contegno processuale della compagnia di
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assicurazione convenuta - compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante quota di 2/3, che si liquidano come in dispositivo in ossequio ai parametri indicati dal D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta da e, Parte_1
per l'effetto, condanna Controparte_1 [...]
, e in solido Controparte_3 Controparte_3
tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 28.255,23;
- Condanna Controparte_1 CP_3 [...]
in solido tra loro, Controparte_3 al pagamento dei 2/3 delle spese di lite che liquida in € 2.539,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la residua frazione.
Trapani, 23.10.2025
Il Giudice
Federica EL AR
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