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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/09/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 470/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila - Frazione Collimento di Lucoli, Via La Canale n. 2 ed elettivamente domiciliata in
L'Aquila, Via dell'Aringo n. 58/A, presso lo studio del difensore Avv. Nadia Tomei;
E
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
01.07.1988, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Viale dell'Aringo n. 58/A, presso lo studio del difensore
Avv. Nadia Tomei;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 01.04.2025, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ) in data 11.06.2017, in regime di separazione dei beni, nel cui ambito sono nati la figlia in data 01.09.2017 Per_1
1 e il figlio in data 07.02.2023 (entrambi minorenni), chiedevano congiuntamente Per_2 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Rappresentavano che, negli ultimi anni, a causa delle reciproche incomprensioni è venuto meno il legame affettivo, morale e materiale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Rappresentavano, inoltre, che il ricorrente è medico veterinario e Controparte_1 svolge la libera professione presso lo studio veterinario “Bucci” a L'Aquila, mentre la ricorrente è attualmente disoccupata.
4. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
5. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.07.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
6. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in L'Aquila in data 11.06.2017, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ), atto n. 3, P. 2, S. A – Uff. 7 anno 2017, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. stabilisce che la IG.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita Parte_1
a L'Aquila, Frazione Collimento di Lucoli, Via La Canale n. 2, peraltro di proprietà della madre;
3. stabilisce che il IG. continuerà ad abitare Controparte_1 temporaneamente nella casa coniugale fino a che non troverà una soluzione abitativa adeguata e che, in ogni caso, entro il termine di mesi sei dalla data di omologa della separazione, dovrà allontanarsi;
4. stabilisce che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento degli stessi
2 presso l'abitazione coniugale sita a L'Aquila, Frazione Collimento di Lucoli, Via La
Canale n.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
la
IG.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove Parte_1 la propria residenza e quella dei figli e , purché ciò non limiti il diritto Per_1 Per_2 di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la IG.ra Parte_1 sarà tenuta a darne notizia al IG. con congruo preavviso;
CP_1
5. stabilisce che il IG. verserà alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 500,00
(cinquecento/00), da corrispondersi mediante bonifico bancario ed entro il 10 di ogni mese, a far data dal deposito del ricorso alle seguenti coordinate
[...]. L'assegno di mantenimento sarà annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT ed il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dal 01.01.2026. Oltre al suddetto assegno di mantenimento il IG. si farà carico del 50% delle spese Controparte_1 extra, che sarà necessario ed opportuno sostenere per i figli e , secondo Per_1 Per_2 le indicazioni e prescrizioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di
L'Aquila del 2.3.2020;
6. stabilisce che l'assegno unico universale INPS per i figli verrà diviso tra i coniugi al
50%;
7. dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto solo per ciò che concerne le questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle questioni di maggior interesse per i figli;
8. stabilisce che il padre avrà il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici. Nel momento in cui il IG. lascerà la casa coniugale, stabilisce che il medesimo Controparte_1 potrà avere con sé i figli minori alle seguenti modalità:
3 - durante il periodo scolastico, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi;
- vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola e fino al 31 dicembre;
l'anno successivo, dal 1 al 7 gennaio, accompagnando i bambini a scuola, salvo diverso accordo;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori e trascorreranno un anno Per_1 Per_2 la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa, salvo diverso accordo;
- durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi (o due periodi di sette giorni ciascuno), previa concertazione tra i genitori stessi entro il 30 aprile di ogni anno, del periodo prescelto e del luogo ove si troveranno i bambini;
in tale lasso di tempo l'altro genitore potrà vedere i figli durante un pomeriggio a settimana, previo avviso. I minori, infine, continueranno a frequentare i parenti di ciascun ramo genitoriale in modo da conservare con loro rapporti significativi;
- il giorno del compleanno dei bambini, i genitori si impegnano a trascorrere insieme ai figli una parte della giornata;
9. stabilisce che entrambi i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza;
10. prende atto che i coniugi, ove occorra, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
11. Dà atto che la IG.ra rinuncia espressamente all'assegno di Parte_1 mantenimento.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 24 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 470/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila - Frazione Collimento di Lucoli, Via La Canale n. 2 ed elettivamente domiciliata in
L'Aquila, Via dell'Aringo n. 58/A, presso lo studio del difensore Avv. Nadia Tomei;
E
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
01.07.1988, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Viale dell'Aringo n. 58/A, presso lo studio del difensore
Avv. Nadia Tomei;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 01.04.2025, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ) in data 11.06.2017, in regime di separazione dei beni, nel cui ambito sono nati la figlia in data 01.09.2017 Per_1
1 e il figlio in data 07.02.2023 (entrambi minorenni), chiedevano congiuntamente Per_2 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Rappresentavano che, negli ultimi anni, a causa delle reciproche incomprensioni è venuto meno il legame affettivo, morale e materiale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Rappresentavano, inoltre, che il ricorrente è medico veterinario e Controparte_1 svolge la libera professione presso lo studio veterinario “Bucci” a L'Aquila, mentre la ricorrente è attualmente disoccupata.
4. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
5. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.07.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
6. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in L'Aquila in data 11.06.2017, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ), atto n. 3, P. 2, S. A – Uff. 7 anno 2017, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. stabilisce che la IG.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita Parte_1
a L'Aquila, Frazione Collimento di Lucoli, Via La Canale n. 2, peraltro di proprietà della madre;
3. stabilisce che il IG. continuerà ad abitare Controparte_1 temporaneamente nella casa coniugale fino a che non troverà una soluzione abitativa adeguata e che, in ogni caso, entro il termine di mesi sei dalla data di omologa della separazione, dovrà allontanarsi;
4. stabilisce che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento degli stessi
2 presso l'abitazione coniugale sita a L'Aquila, Frazione Collimento di Lucoli, Via La
Canale n.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
la
IG.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove Parte_1 la propria residenza e quella dei figli e , purché ciò non limiti il diritto Per_1 Per_2 di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la IG.ra Parte_1 sarà tenuta a darne notizia al IG. con congruo preavviso;
CP_1
5. stabilisce che il IG. verserà alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 500,00
(cinquecento/00), da corrispondersi mediante bonifico bancario ed entro il 10 di ogni mese, a far data dal deposito del ricorso alle seguenti coordinate
[...]. L'assegno di mantenimento sarà annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT ed il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dal 01.01.2026. Oltre al suddetto assegno di mantenimento il IG. si farà carico del 50% delle spese Controparte_1 extra, che sarà necessario ed opportuno sostenere per i figli e , secondo Per_1 Per_2 le indicazioni e prescrizioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di
L'Aquila del 2.3.2020;
6. stabilisce che l'assegno unico universale INPS per i figli verrà diviso tra i coniugi al
50%;
7. dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto solo per ciò che concerne le questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle questioni di maggior interesse per i figli;
8. stabilisce che il padre avrà il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici. Nel momento in cui il IG. lascerà la casa coniugale, stabilisce che il medesimo Controparte_1 potrà avere con sé i figli minori alle seguenti modalità:
3 - durante il periodo scolastico, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi;
- vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola e fino al 31 dicembre;
l'anno successivo, dal 1 al 7 gennaio, accompagnando i bambini a scuola, salvo diverso accordo;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori e trascorreranno un anno Per_1 Per_2 la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa, salvo diverso accordo;
- durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi (o due periodi di sette giorni ciascuno), previa concertazione tra i genitori stessi entro il 30 aprile di ogni anno, del periodo prescelto e del luogo ove si troveranno i bambini;
in tale lasso di tempo l'altro genitore potrà vedere i figli durante un pomeriggio a settimana, previo avviso. I minori, infine, continueranno a frequentare i parenti di ciascun ramo genitoriale in modo da conservare con loro rapporti significativi;
- il giorno del compleanno dei bambini, i genitori si impegnano a trascorrere insieme ai figli una parte della giornata;
9. stabilisce che entrambi i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza;
10. prende atto che i coniugi, ove occorra, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
11. Dà atto che la IG.ra rinuncia espressamente all'assegno di Parte_1 mantenimento.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 24 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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