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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2119/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] e (C.F. Parte_2
), nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._2
(VV), via Monte snc, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Magda Mellea ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catanzaro, alla via Turco n. 27/A
RICORRENTI
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 25/04/2004 contraevano matrimonio con rito concordatario nel Comune di Soveria
IM (CZ) in regime di comunione legale dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Soveria IM
(CZ), al n. 4, serie A, parte 2, anno 2004;
- che dalla loro unione nascevano le figlie , nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...]; Persona_2
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni tra i coniugi avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, in data 16/10/2023, con decreto n.
7256/2023, gli stessi ottenevano dal Tribunale di Catanzaro l'omologazione della separazione alle condizioni consensualmente tra loro stabilite;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“1) Le figlie e sono sottoposte all'affido condiviso tra i genitori ma Persona_2 Persona_1
vivranno con la madre che provvederà alla loro educazione, istruzione e mantenimento, col diritto per il padre di poterle vedere tranquillamente e senza restrizioni previo contatto telefonico con la madre.
2) In merito all'assegnazione della casa familiare sita in via Tevere n. 34 la stessa rimarrà alla sig.ra atteso che le figlie e convivono Parte_1 Persona_2 Persona_1 nell'abitazione della madre;
3) La sig.ra dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia al diritto di Parte_1
mantenimento a lei spettante.
4) Il sig. in forza di atto di donazione da parte della madre sig.ra Parte_2 Parte_3
è proprietario del bene immobile posto al piano terra del fabbricato individuato con la particella
487, costituito dall'unione di due appartamenti contigui, di cui uno di complessivi sei vani catastali, l'altro di complessivi due vani e mezzo catastali, ma attualmente formanti unica consistenza immobiliare, confinante, nell'insieme, con strada comunale da due lati e con corte dell'appartamento. Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di IM HI al foglio di mappa 27 individuato con la particella n. 487 subalterno 1, Contrada Homo Morto, Piano T,
Categoria A/4, Classe 2 Vani 6 R.c., 487 subalterno 2, Contrada Homo Morto, piano T, categoria
A/4 Classe 2 vano 2,5 e intende trasferire come in effetti trasferisce la piena proprietà del suddetto immobile individuato al catasto foglio 27 con la particella n. 487 subalterno 1, Contrada Homo Morto, Piano T, Categoria A/4 2 vani e particella 487, subalterno 1, Contrada Homo Morto, Piano
T, Categoria A/4 vani 2,5 alla propria figlia maggiorenne , nata a [...] il 2 Persona_1
aprile 2005.
5) Il sig. è proprietario del terreno agricolo sito in località “homomorto” Parte_2
avente complessiva di HA 0.1980 e registrato al C.t. al foglio di mappa n. 27, particella n. 592, di qualità Seminativo classe 1, con reddito pari a 10.23 € dominicale e 5.11 € agrario e intende trasferire con infatti trasferisce la piena proprietà del suddetto terreno individuato sito in località
“homomorto” avente una complessiva di HA 0.1980 e registrato al C.t. al foglio di mappa n. 27, particella n. 592, di qualità Seminativo classe 1, con reddito pari a 10.23 € dominicale e 5.11 € agrario alla propria figlia maggiorenne nata a [...] il [...]. Persona_1
6) Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento alla figlia minore Parte_2 [...]
nata a [...] il [...] la somma mensile di euro 200,00 da versare Persona_2
entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese da rivalutarsi secondo gli indici Istat, nonché il
50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 07/04/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data di omologa della separazione consensuale, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve considerarsi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione,
l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi del figlio minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Soveria IM (CZ), in data 25/04/2004, tra e , registrato negli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Soveria IM (CZ), atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2004, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Soveria IM (CZ), di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07/04/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo