Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3955 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3955/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SAMPIETRO ELISA
E
ato il 09/09/1984 a BRA (CN) CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BECCARIA GALVAGNO CARLA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1)I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro; si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore e riconoscono, entrambi, che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente
Per_ pretendere contributo al proprio mantenimento;
2) è posta in affido condiviso con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
i genitori prenderanno congiuntamente ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, della Per_ inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
3) I genitori concordano che il padre potrà vedere previo accordo con la madre e in ogni caso nel pieno rispetto degli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore e di quelli dei genitori;
il padre, in ogni caso vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti modalità: 4) Fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 18 quando la andrà a prendere dalla madre, fino alle ore 18,00 della domenica quando la riporterà dalla madre;
una sera infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18 alle ore 21,00; fin tanto che il padre non avrà trovato stabile occupazione lavorativa, potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che la stessa ne farà richiesta.
5) Per metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il 24 dicembre sarà trascorso con il genitore con cui non trascorreranno il 25 dicembre;
6) Due settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi all'altro genitore entro il 31 maggio;
7) Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
8)
Altri ponti e festività diversi da quelli sopra codificati alternati;
9) Nei periodi di permanenza con ciascun genitore, l'altro potrà parlare al telefono con la figlia ogni giorno, preferibilmente nella fascia oraria dalle 18,00 alle 21,30 e potrà incontrarla liberamente, previo accordo con l'altro genitore e comunque nel rispetto dei desideri, degli impegni della minore e di quelli lavorativi dei genitori;
10)
Per_ Il padre, in ragione del proprio stato di disoccupazione, contribuirà al mantenimento di con il versamento della somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla firma della presente, che verranno corrisposti alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate note;
11) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e per l'individuazione di dette spese, la modalità di documentazione, concertazione e rimborso le parti richiamano il Protocollo
d'Intesa in essere presso il Tribunale di Asti che dichiarano di accettare;
12) L'Assegno Unico e
Universale figli a carico sarà percepito dalla madre nella misura del 100% e le detrazioni fiscali ammissibili competeranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
13) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento per sé; 14) il conto corrente cointestato e acceso presso verrà estinto;
15) Con la sottoscrizione del presente accordo, inoltre, le CP_2
parti si danno reciprocamente atto di aver risolto tra loro ogni questione patrimoniale e comunque di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da: , nata a [...] il [...] e da nato a [...] Parte_1 CP_1
il 09/09/1984, celebrato in BOSSOLASCO in data 21/09/2013, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2013
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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