Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 597
Versione
11 settembre 1977
Art. 1. Articolo unico

L'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 1 novembre 1973, n. 762 , e' sostituito dal seguente:
"Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , concernente l'imposta comunale sulla pubblicita' ed i diritti sulle pubbliche affissioni".

Entrata in vigore il 11 settembre 1977